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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 922/2024 R.G., vertente
rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Barbara Vetrari del Foro di Parte_1
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Marco Boscarol del Foro di CP_1
Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuto;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 29.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, stante il comportamento violento tenuto in costanza di matrimonio, ed ordinarne la trascrizione negli uffici competenti dello stato civile;
pagina 1 di 7 Per_ 2. disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. che sia assegnata alla madre anche l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni decisione di maggiore interesse per la figlia minore (la madre potrà quindi prendere da sola ogni decisione inerente la salute e scuola della figlia, esclusivamente alla madre spetterà anche ogni decisione riguardante la richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio); disporre la collocazione Per_ prevalente della figlia presso la madre, presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
3. assegnare la casa familiare alla madre con arredi e corredi;
4. disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di Per_ mantenimento per i figli , maggiorenne, e , minorenne, entrambi non economicamente Per_2 indipendenti per l'importo pari ad € 400,00.- al mese ciascuno e dunque euro 800,00.- in totale;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a febbraio 2025 (base febbraio 2024);
5. il padre dovrà altresì sostenere il 60% delle spese straordinarie necessarie per i figli, sin dai primi anticipi;
tutte le spese relative all'università saranno da considerarsi spese straordinarie;
per la qualifica delle ulteriori spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018;
6. disporre che eventuale assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore dei figli, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
7. disporre per il diritto di visita tra padre e figlia, fino a che essa non diventi maggiorenne, sia gestito dalla figlia stessa che deciderà opportunità ed eventuale tempistica degli incontri con il padre;
8. con condanna alle spese ed onorari di lite”; del procuratore del resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano:
In via principale, disporsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno separate nel mutuo rispetto e nella più concreta collaborazione nella gestione dei figli;
Per_
2) I figli e saranno ascoltati dal Giudice al fine di accertare con quale dei Persona_3 genitori intendano vivere in futuro e potranno liberamente incontrare secondo i loro desideri l'altro genitore;
3) Disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento per ciascuno dei figli pari ad €
250,00 mensili, con contributo a carico del padre per il 50% delle spese straordinarie scolastiche e pagina 2 di 7 mediche se preventivamente comunicate e concordate, in ogni caso nel rispetto dei protocolli approvati per il Tribunale di Bolzano.
4) I genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio di ogni documento anche valido per
l'espatrio sia per i figli che per i genitori medesimi.
5) L'abitazione famigliare sarà assegnata al SI. con gli arredi ivi contenuti e CP_1
(impregiudicata restando la proprietà indivisa dell'immobile) lo stesso verserà alla moglie un contributo una tantum pari ad € 50.000,00 per favorire il reperimento di nuova abitazione. La SI.ra
avrà un termine di mesi tre per lasciare l'alloggio famigliare. Parte_1
6) In ragione del comportamento tenuto dalla ricorrente negli anni precedenti alla separazione, si chiede che alla stessa venga addebitata la colpa della separazione.
In via subordinata, disporsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: come per le conclusioni in via principale ma al numero 5 assegnare l'abitazione famigliare alla SI.ra Parte_1 autorizzando il SI. a prendere con se libri ed oggetti personali. Disporsi la voltura di ogni CP_1 fornitura domestica a carico della SI.ra . Parte_1
In via istruttoria:
1) Autorizzarsi la difesa ad ottenere copia presso Azienda Sanitaria, strutture mediche CP_1 private e CSM della documentazione medica relativa alla moglie;
Parte_1
2) Disporsi consulenza medico legale sulla persona di al fine di accertare le sue Parte_1 condizioni di salute con particolare riferimento alle condizioni psichiche, anche con riferimento alla capacità di provvedere per i figli ancora non autonomi.
3) Disporsi l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali recenti e passate in merito alla genitorialità ed in genere alla famiglia;
CP_1
4) Disporsi prova per testi sui capitoli di cui all'esposizione, preceduti da “Vero che…” indicando quali testimoni
- il padre ed il fratello del SI. ; CP_1
- gli insegnanti del liceo Walter von der Vogelweide: ; Persona_4 Testimone_1 Tes_2
[...] Persona_5
- i vicini di casa della famiglia : ; ; CP_1 Persona_6 Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4
- ; Controparte_5
- CP_6
- ; Controparte_7
pagina 3 di 7 In ogni caso voglia l'Ecc.mo Tribunale ammettere i mezzi istruttori come indicati con la memoria dd.
06.05.2024
Con vittoria di spese tutte di causa”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze della figlia;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.01.2005 a San PI (Federazione Russa).
Dalla loro unione sono nati i figli , (14.02.2005, San PI) e Persona_3 Persona_7
(04.04.2006, San PI), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha adito il Tribunale di Bolzano per ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, con richiesta di addebito a carico del marito.
Il marito si è costituito contestando la sussistenza dei presupposti per l'addebito e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025.
2. Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione. Le reciproche accuse mosse dalle parti nei propri atti difensivi dimostrano l'impossibilità di una riconciliazione.
La domanda di pronuncia di separazione con addebito a carico del marito, come richiesta dalla resistente può trovare accoglimento.
Il resistente risulta indagato nel procedimento penale sub rg 3933/2023 PM – n.3379/2023 GIP per il reato di maltrattamenti in famiglia ed in particolare: “..omissis del delitto di cui all'art. 572 c.p., per avere maltrattato la propria moglie convivente , in modo da render la convivenza Parte_1 insopportabile
- Prendendola a calci, spintonandola, stringendole i polsi e strattonandola, storcendole le braccia, infilandole una sigaretta accesa su per il naso (n.d.r.: la sigaretta non era accesa)
- Svuotandole sulla testa una bottiglia di champagne che, secondo lui, era stata aperta troppo presto
- Costringendola a strisciare per terra dicendo “stronza di merda se adesso non strisci per terra chiama l'ambulanza”
- Offendendola dicendo che era una “ pazza isterica, brutta stronza di merda, fallita russa, pazza delirante, inutile” ed altro;
pagina 4 di 7 - Umiliandola in presenza dei figli, dicendo loro che la madre “ si presenta male. Non sa fare un tubo.
E' stronza. E' brutta. E' una donna inutile”
Con le aggravanti di avere commesso i fatti in uno stato di ubriachezza abituale ed in presenza dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) “. Persona_3 Persona_7
Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico del resistente dal Gip del Tribunale di Bolzano in data 22.08.2023, a cui ci si richiama integralmente, vengono indicati una serie di riscontri rispetto agli episodi di maltrattamento denunciati dall'odierna ricorrente, tra cui, a mero titolo esemplificativo, i verbali di Sit del figlio della coppia, nonché il contenuto di alcuni sms inoltrati dal resistente.
Contrariamente, dunque, a quanto asserito dal sig. , i maltrattamenti posti in essere nei CP_1 confronti della moglie risultano provati nel presente giudizio e ciò è sufficiente a pronunciare la separazione con addebito nei suoi confronti (“le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” cfr. Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016).
3. La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla ricorrente va accolta in considerazione di quanto dichiarato dai figli della coppia nel corso della loro audizione da parte del giudice delegato.
Entrambi i ragazzi, maggiorenni ma ancora non autosufficienti, hanno infatti manifestato il loro desiderio di continuare a vivere presso la madre evidenziando di non avere, e di non volere, alcun rapporto con il padre.
4. La ricorrente vive con i figli in un appartamento a Frangarto (BZ) di proprietà di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuno a Frangarto.
Nel proprio ricorso ha allegato di lavorare come docente per progetti formativi educativi da novembre
2023 in una scuola media, per 25 ore alla settimana, con un contratto a tempo determinato che sarebbe terminato a giugno 2024, nonché di percepire uno stipendio di circa € 1.100,00 al mese, senza minimamente documentare la propria situazione economica. Risulta tuttavia ammessa al gratuito patrocinio, circostanza da cui si può desumere che ella abbia un reddito molto basso.
Il sig. è un ex insegnante e percepisce una pensione di circa € 1.600,00 mensili. CP_1
pagina 5 di 7 In corso di causa è inoltre emerso che egli introita il canone di locazione di un appartamento sito a San
PI (in relazione al quale le parti non hanno documentato se la proprietà sia del solo CP_1
o anche della ricorrente) per l'ammontare variabile da € 850,00 a € 990,00. Sulla base degli estratti conto parziali prodotti dal resistente è emerso che egli abbia incassato tra il 2023 e il 2024 l'importo complessivo di circa € 5.625,00. Tale importo è verosimilmente inferiore a quanto realmente percepito, posto che egli stesso ha dichiarato al giudice delegato che spesso incassa importi in contanti.
Sempre dalla medesima documentazione bancaria prodotta è emerso che il resistente nei soli anni 2023
e 2024 ha incassato l'importo complessivo di circa € 14.600,00 dal proprio fratello o dalla di lui moglie. Non è dato sapere a che titolo tali pagamenti siano intervenuti, sta di fatto che gli stessi denotano una certa disponibilità mensile del resistente.
Nella propria comparsa ha allegato e prodotto documentazione relativa alla locazione transitoria di un appartamento in un residence per il quale ha corrisposto l'importo mensile di € 1.200,00. In seguito, non ha prodotto documentazione in merito. Non è dunque dato sapere se egli allo stato sostenga un canone di locazione o se abbia trovato una soluzione alternativa. In assenza di prova contraria, deve presumersi che il non abbia da sostenere un canone. CP_1
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figli e dei conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto gravanti sulla madre, nonché raffrontata la situazione economica delle parti, come sopra esposta, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 400,00 mensili per figlio l'importo che il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario della prole.
I genitori dovranno farsi carico in ragione della metà ciascuno nelle spese straordinarie necessarie per i figli.
Ogni contributo di qualsiasi natura in favore dei figli potrà essere incassato per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno
6. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il resistente dovrà dunque rifondere all'Erario le spese del presente giudizio di separazione nella misura liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti di cognizione con valore indeterminabile (scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi pagina 6 di 7 nata a [...] il giorno 08.07.197; Parte_1
e
, nato a [...] il giorno 27.12.1962 CP_1 coniugati a San PI (Federazione Russa) in data 14.02.2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bolzano al n 2-II-C-2005 con addebito a carico del marito;
2. assegna la casa coniugale in uso esclusivo alla ricorrente;
3. dispone che con effetti dalla data della proposizione del ricorso (27.03.2024) il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il quinto giorno del mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di € 400,00 ciascuno, importo soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Astat per il Comune di Bolzano, con base marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
4. l'assegno unico universale ed ogni altra forma di contribuzione pubblica in favore dei figli restano in favore esclusivo della madre;
5. ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
6. condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che liquida in € 3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 922/2024 R.G., vertente
rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Barbara Vetrari del Foro di Parte_1
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Marco Boscarol del Foro di CP_1
Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuto;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 29.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, stante il comportamento violento tenuto in costanza di matrimonio, ed ordinarne la trascrizione negli uffici competenti dello stato civile;
pagina 1 di 7 Per_ 2. disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
disporre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. che sia assegnata alla madre anche l'esclusiva responsabilità in ordine ad ogni decisione di maggiore interesse per la figlia minore (la madre potrà quindi prendere da sola ogni decisione inerente la salute e scuola della figlia, esclusivamente alla madre spetterà anche ogni decisione riguardante la richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio); disporre la collocazione Per_ prevalente della figlia presso la madre, presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
3. assegnare la casa familiare alla madre con arredi e corredi;
4. disporre che il resistente contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di Per_ mantenimento per i figli , maggiorenne, e , minorenne, entrambi non economicamente Per_2 indipendenti per l'importo pari ad € 400,00.- al mese ciascuno e dunque euro 800,00.- in totale;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a febbraio 2025 (base febbraio 2024);
5. il padre dovrà altresì sostenere il 60% delle spese straordinarie necessarie per i figli, sin dai primi anticipi;
tutte le spese relative all'università saranno da considerarsi spese straordinarie;
per la qualifica delle ulteriori spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018;
6. disporre che eventuale assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore dei figli, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
7. disporre per il diritto di visita tra padre e figlia, fino a che essa non diventi maggiorenne, sia gestito dalla figlia stessa che deciderà opportunità ed eventuale tempistica degli incontri con il padre;
8. con condanna alle spese ed onorari di lite”; del procuratore del resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano:
In via principale, disporsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno separate nel mutuo rispetto e nella più concreta collaborazione nella gestione dei figli;
Per_
2) I figli e saranno ascoltati dal Giudice al fine di accertare con quale dei Persona_3 genitori intendano vivere in futuro e potranno liberamente incontrare secondo i loro desideri l'altro genitore;
3) Disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento per ciascuno dei figli pari ad €
250,00 mensili, con contributo a carico del padre per il 50% delle spese straordinarie scolastiche e pagina 2 di 7 mediche se preventivamente comunicate e concordate, in ogni caso nel rispetto dei protocolli approvati per il Tribunale di Bolzano.
4) I genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio di ogni documento anche valido per
l'espatrio sia per i figli che per i genitori medesimi.
5) L'abitazione famigliare sarà assegnata al SI. con gli arredi ivi contenuti e CP_1
(impregiudicata restando la proprietà indivisa dell'immobile) lo stesso verserà alla moglie un contributo una tantum pari ad € 50.000,00 per favorire il reperimento di nuova abitazione. La SI.ra
avrà un termine di mesi tre per lasciare l'alloggio famigliare. Parte_1
6) In ragione del comportamento tenuto dalla ricorrente negli anni precedenti alla separazione, si chiede che alla stessa venga addebitata la colpa della separazione.
In via subordinata, disporsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: come per le conclusioni in via principale ma al numero 5 assegnare l'abitazione famigliare alla SI.ra Parte_1 autorizzando il SI. a prendere con se libri ed oggetti personali. Disporsi la voltura di ogni CP_1 fornitura domestica a carico della SI.ra . Parte_1
In via istruttoria:
1) Autorizzarsi la difesa ad ottenere copia presso Azienda Sanitaria, strutture mediche CP_1 private e CSM della documentazione medica relativa alla moglie;
Parte_1
2) Disporsi consulenza medico legale sulla persona di al fine di accertare le sue Parte_1 condizioni di salute con particolare riferimento alle condizioni psichiche, anche con riferimento alla capacità di provvedere per i figli ancora non autonomi.
3) Disporsi l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali recenti e passate in merito alla genitorialità ed in genere alla famiglia;
CP_1
4) Disporsi prova per testi sui capitoli di cui all'esposizione, preceduti da “Vero che…” indicando quali testimoni
- il padre ed il fratello del SI. ; CP_1
- gli insegnanti del liceo Walter von der Vogelweide: ; Persona_4 Testimone_1 Tes_2
[...] Persona_5
- i vicini di casa della famiglia : ; ; CP_1 Persona_6 Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4
- ; Controparte_5
- CP_6
- ; Controparte_7
pagina 3 di 7 In ogni caso voglia l'Ecc.mo Tribunale ammettere i mezzi istruttori come indicati con la memoria dd.
06.05.2024
Con vittoria di spese tutte di causa”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze della figlia;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.01.2005 a San PI (Federazione Russa).
Dalla loro unione sono nati i figli , (14.02.2005, San PI) e Persona_3 Persona_7
(04.04.2006, San PI), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha adito il Tribunale di Bolzano per ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, con richiesta di addebito a carico del marito.
Il marito si è costituito contestando la sussistenza dei presupposti per l'addebito e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025.
2. Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione. Le reciproche accuse mosse dalle parti nei propri atti difensivi dimostrano l'impossibilità di una riconciliazione.
La domanda di pronuncia di separazione con addebito a carico del marito, come richiesta dalla resistente può trovare accoglimento.
Il resistente risulta indagato nel procedimento penale sub rg 3933/2023 PM – n.3379/2023 GIP per il reato di maltrattamenti in famiglia ed in particolare: “..omissis del delitto di cui all'art. 572 c.p., per avere maltrattato la propria moglie convivente , in modo da render la convivenza Parte_1 insopportabile
- Prendendola a calci, spintonandola, stringendole i polsi e strattonandola, storcendole le braccia, infilandole una sigaretta accesa su per il naso (n.d.r.: la sigaretta non era accesa)
- Svuotandole sulla testa una bottiglia di champagne che, secondo lui, era stata aperta troppo presto
- Costringendola a strisciare per terra dicendo “stronza di merda se adesso non strisci per terra chiama l'ambulanza”
- Offendendola dicendo che era una “ pazza isterica, brutta stronza di merda, fallita russa, pazza delirante, inutile” ed altro;
pagina 4 di 7 - Umiliandola in presenza dei figli, dicendo loro che la madre “ si presenta male. Non sa fare un tubo.
E' stronza. E' brutta. E' una donna inutile”
Con le aggravanti di avere commesso i fatti in uno stato di ubriachezza abituale ed in presenza dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) “. Persona_3 Persona_7
Nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico del resistente dal Gip del Tribunale di Bolzano in data 22.08.2023, a cui ci si richiama integralmente, vengono indicati una serie di riscontri rispetto agli episodi di maltrattamento denunciati dall'odierna ricorrente, tra cui, a mero titolo esemplificativo, i verbali di Sit del figlio della coppia, nonché il contenuto di alcuni sms inoltrati dal resistente.
Contrariamente, dunque, a quanto asserito dal sig. , i maltrattamenti posti in essere nei CP_1 confronti della moglie risultano provati nel presente giudizio e ciò è sufficiente a pronunciare la separazione con addebito nei suoi confronti (“le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” cfr. Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016).
3. La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla ricorrente va accolta in considerazione di quanto dichiarato dai figli della coppia nel corso della loro audizione da parte del giudice delegato.
Entrambi i ragazzi, maggiorenni ma ancora non autosufficienti, hanno infatti manifestato il loro desiderio di continuare a vivere presso la madre evidenziando di non avere, e di non volere, alcun rapporto con il padre.
4. La ricorrente vive con i figli in un appartamento a Frangarto (BZ) di proprietà di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuno a Frangarto.
Nel proprio ricorso ha allegato di lavorare come docente per progetti formativi educativi da novembre
2023 in una scuola media, per 25 ore alla settimana, con un contratto a tempo determinato che sarebbe terminato a giugno 2024, nonché di percepire uno stipendio di circa € 1.100,00 al mese, senza minimamente documentare la propria situazione economica. Risulta tuttavia ammessa al gratuito patrocinio, circostanza da cui si può desumere che ella abbia un reddito molto basso.
Il sig. è un ex insegnante e percepisce una pensione di circa € 1.600,00 mensili. CP_1
pagina 5 di 7 In corso di causa è inoltre emerso che egli introita il canone di locazione di un appartamento sito a San
PI (in relazione al quale le parti non hanno documentato se la proprietà sia del solo CP_1
o anche della ricorrente) per l'ammontare variabile da € 850,00 a € 990,00. Sulla base degli estratti conto parziali prodotti dal resistente è emerso che egli abbia incassato tra il 2023 e il 2024 l'importo complessivo di circa € 5.625,00. Tale importo è verosimilmente inferiore a quanto realmente percepito, posto che egli stesso ha dichiarato al giudice delegato che spesso incassa importi in contanti.
Sempre dalla medesima documentazione bancaria prodotta è emerso che il resistente nei soli anni 2023
e 2024 ha incassato l'importo complessivo di circa € 14.600,00 dal proprio fratello o dalla di lui moglie. Non è dato sapere a che titolo tali pagamenti siano intervenuti, sta di fatto che gli stessi denotano una certa disponibilità mensile del resistente.
Nella propria comparsa ha allegato e prodotto documentazione relativa alla locazione transitoria di un appartamento in un residence per il quale ha corrisposto l'importo mensile di € 1.200,00. In seguito, non ha prodotto documentazione in merito. Non è dunque dato sapere se egli allo stato sostenga un canone di locazione o se abbia trovato una soluzione alternativa. In assenza di prova contraria, deve presumersi che il non abbia da sostenere un canone. CP_1
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figli e dei conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto gravanti sulla madre, nonché raffrontata la situazione economica delle parti, come sopra esposta, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 400,00 mensili per figlio l'importo che il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario della prole.
I genitori dovranno farsi carico in ragione della metà ciascuno nelle spese straordinarie necessarie per i figli.
Ogni contributo di qualsiasi natura in favore dei figli potrà essere incassato per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno
6. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il resistente dovrà dunque rifondere all'Erario le spese del presente giudizio di separazione nella misura liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti di cognizione con valore indeterminabile (scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi pagina 6 di 7 nata a [...] il giorno 08.07.197; Parte_1
e
, nato a [...] il giorno 27.12.1962 CP_1 coniugati a San PI (Federazione Russa) in data 14.02.2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bolzano al n 2-II-C-2005 con addebito a carico del marito;
2. assegna la casa coniugale in uso esclusivo alla ricorrente;
3. dispone che con effetti dalla data della proposizione del ricorso (27.03.2024) il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il quinto giorno del mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di € 400,00 ciascuno, importo soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Astat per il Comune di Bolzano, con base marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
4. l'assegno unico universale ed ogni altra forma di contribuzione pubblica in favore dei figli restano in favore esclusivo della madre;
5. ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
6. condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che liquida in € 3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 23/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
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