TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 56/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 43, Parte_1
presso lo studio dall'avv. Eugenio De Propris che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito reddito di cittadinanza;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva che in data 30 novembre 2023 ricevuto “ atto -avviso di restituzione somme per pagamento non dovuto” (doc.1 allegato al ricorso), in cui era affermato che “in conseguenza della revoca/decadenza del reddito /pensione di cittadinanza [...] per la seguente motivazione: omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art. 7 c. 3 D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod., l'importo pari a euro 2.610,00 da lei ricevuto da febbraio 2023 a aprile
2023, non era dovuto e deve essere restituito [...]”; esponeva che con domanda prot.
– RDC- 2023-6827788 datata 20 gennaio 2023, a mezzo Centro di Assistenza CP_1
Fiscale autorizzato, presentava istanza diretta ad ottenere reddito/pensione di cittadinanza - sussidio istituito con D. L. n. 4 /2019 e succ. mod. -debitamente compilata, dichiarando negli appositi quadri (A, B, C, D, E, F, G) le condizioni e lo stato di fatto, personale e familiare, esistente al momento della compilazione della domanda stessa;
evidenziava che, in particolare, nella compilazione della stessa, aveva dichiarato nell'apposito quadro F – condizioni necessarie per godere del beneficio – la presenza di componenti ( indicando quali maggiorenni) condannati con sentenza, anche non definitiva, intervenuta dei dieci anni precedenti alla richiesta per i reati di cui all'art. 7 c. 3, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod.; rilevava che, pertanto, risultavano insussistenti le condizioni per ritenere indebitamente percepito il reddito in controversia, tenuto conto dello stato di incensuratezza di essa ricorrente;
tutto ciò premesso conveniva in giudizio l CP_1
innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, deducendo l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata dall'istituto previdenziale nei suoi confronti. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “nel merito – ACCERTARE E
DICHIARARE, che la domanda di richiesta di reddito / pensione di cittadinanza avanzata dalla ricorrente contiene al quadro F la dichiarazione di Parte_1
presenza nel nucleo familiare di persone colpite da sentenza di condanna anche definitiva e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE insussistente l'omissione della predetta dichiarazione invocata dall' come motivazione dell'avviso CP_1
impugnato, e per l'effetto ancora DICHIARARE illegittimo l'atto impugnato con conseguente annullamento dello stesso e conferma della legittimità delle somme erogate in favore della ricorrente;
Parte_1
-in via subordinata, nel merito, RIDETERMINARE gli importi erogati sulla base della dichiarata presenza nel nucleo familiare di persona colpita da sentenza di condanna, nel minore importo di giustizia e conseguentemente RIDETERMINARE nel minore importo le somme non dovute.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' affermando la CP_1
correttezza del proprio operato e, in via ulteriore rispetto a quanto evidenziato nell'atto di ripetizione dell'indebito, deduceva che nella dichiarazione, tra l'altro, non risultava compilato il quadro D, in quanto la ricorrente ha omesso di dichiarare il genitore dei figli minori, non coniugato non convivente, Sig. – CF: Persona_1
come invece espressamente indicato nel modello tipo Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013, come specificato nel testo istruzioni per la Dichiarazione Sostitutiva Unica dello stesso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza non avendo riportato condanne penali.
Il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, all'art. 7, stabilisce che “Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644,
648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il CP_1
beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.”
In relazione al tipo legale sopra trascritto, la ricorrente ha inoltrato la domanda legittimamente e ad oggi mantiene i medesimi requisiti legali.
L'art. 3, comma 13, della richiamata legge, stabilisce, invece, che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”
Ebbene, nonostante nel nucleo familiare della beneficiaria del reddito vi sia un soggetto colpito da sentenza di condanna per i delitti di cui sopra, dichiarato dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda e mai omesso, la stessa aveva e ha Parte_1
comunque diritto alla percezione del sussidio (e delle somme pagate in suo favore) poiché semmai la legge ricollega a tale circostanza l'effetto della riduzione del parametro della scala di equivalenza.
Peraltro, va osservato che “Il provvedimento di sospensione […] opera nel limite e con le modalità di cui al citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si è già ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di cittadinanza può essere concesso anche se nel nucleo familiare sia presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura cautelare, senza però computare tale soggetto nel parametro della scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avrà qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale sopraggiungano in corso d'opera” – (Corte Cost., 12/05/2021 n.
126.)
Peraltro, come chiarito dalla Corte di Cassazione “la sospensione del beneficio di cui all'art.
7-ter, d.l. n. 4/2019 opera solo nelle ipotesi in cui il destinatario della misura cautelare ovvero il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3 sia il richiedente del beneficio. Laddove tali condizioni riguardino uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente, l'effetto sarà quello di scomputare quest'ultimo soggetto nel calcolo del parametro della c.d. scala di equivalenza.”
Pertanto, il motivo posto a base del provvedimento dell' diretto ad ottenere la CP_1
restituzione delle somme erogate in favore della ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza risulta del tutto infondato.
Del pari, non può non sottolinearsi che l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto CP_1
l'esistenza in ulteriore profilo asseritamente fondante la pretesa restitutoria dell'istituto ma tale circostanza non è stata mai contestata all'interessato nè, soprattutto, è stata posta base del provvedimento di ripetizione oggetto di giudizio e sulla cui base l'odierna parte ricorrente si è infatti determinata ad intraprendere il giudizio nei confronti dell' CP_1
deducendo, a ragione, l'infondatezza della pretesa dell' . CP_2
La domanda va accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito emesso nei confronti della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito oggetto di giudizio;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 56/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 43, Parte_1
presso lo studio dall'avv. Eugenio De Propris che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito reddito di cittadinanza;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva che in data 30 novembre 2023 ricevuto “ atto -avviso di restituzione somme per pagamento non dovuto” (doc.1 allegato al ricorso), in cui era affermato che “in conseguenza della revoca/decadenza del reddito /pensione di cittadinanza [...] per la seguente motivazione: omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art. 7 c. 3 D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod., l'importo pari a euro 2.610,00 da lei ricevuto da febbraio 2023 a aprile
2023, non era dovuto e deve essere restituito [...]”; esponeva che con domanda prot.
– RDC- 2023-6827788 datata 20 gennaio 2023, a mezzo Centro di Assistenza CP_1
Fiscale autorizzato, presentava istanza diretta ad ottenere reddito/pensione di cittadinanza - sussidio istituito con D. L. n. 4 /2019 e succ. mod. -debitamente compilata, dichiarando negli appositi quadri (A, B, C, D, E, F, G) le condizioni e lo stato di fatto, personale e familiare, esistente al momento della compilazione della domanda stessa;
evidenziava che, in particolare, nella compilazione della stessa, aveva dichiarato nell'apposito quadro F – condizioni necessarie per godere del beneficio – la presenza di componenti ( indicando quali maggiorenni) condannati con sentenza, anche non definitiva, intervenuta dei dieci anni precedenti alla richiesta per i reati di cui all'art. 7 c. 3, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. mod.; rilevava che, pertanto, risultavano insussistenti le condizioni per ritenere indebitamente percepito il reddito in controversia, tenuto conto dello stato di incensuratezza di essa ricorrente;
tutto ciò premesso conveniva in giudizio l CP_1
innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, deducendo l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata dall'istituto previdenziale nei suoi confronti. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “nel merito – ACCERTARE E
DICHIARARE, che la domanda di richiesta di reddito / pensione di cittadinanza avanzata dalla ricorrente contiene al quadro F la dichiarazione di Parte_1
presenza nel nucleo familiare di persone colpite da sentenza di condanna anche definitiva e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE insussistente l'omissione della predetta dichiarazione invocata dall' come motivazione dell'avviso CP_1
impugnato, e per l'effetto ancora DICHIARARE illegittimo l'atto impugnato con conseguente annullamento dello stesso e conferma della legittimità delle somme erogate in favore della ricorrente;
Parte_1
-in via subordinata, nel merito, RIDETERMINARE gli importi erogati sulla base della dichiarata presenza nel nucleo familiare di persona colpita da sentenza di condanna, nel minore importo di giustizia e conseguentemente RIDETERMINARE nel minore importo le somme non dovute.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' affermando la CP_1
correttezza del proprio operato e, in via ulteriore rispetto a quanto evidenziato nell'atto di ripetizione dell'indebito, deduceva che nella dichiarazione, tra l'altro, non risultava compilato il quadro D, in quanto la ricorrente ha omesso di dichiarare il genitore dei figli minori, non coniugato non convivente, Sig. – CF: Persona_1
come invece espressamente indicato nel modello tipo Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013, come specificato nel testo istruzioni per la Dichiarazione Sostitutiva Unica dello stesso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza non avendo riportato condanne penali.
Il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, all'art. 7, stabilisce che “Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644,
648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10. Il CP_1
beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.”
In relazione al tipo legale sopra trascritto, la ricorrente ha inoltrato la domanda legittimamente e ad oggi mantiene i medesimi requisiti legali.
L'art. 3, comma 13, della richiamata legge, stabilisce, invece, che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”
Ebbene, nonostante nel nucleo familiare della beneficiaria del reddito vi sia un soggetto colpito da sentenza di condanna per i delitti di cui sopra, dichiarato dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda e mai omesso, la stessa aveva e ha Parte_1
comunque diritto alla percezione del sussidio (e delle somme pagate in suo favore) poiché semmai la legge ricollega a tale circostanza l'effetto della riduzione del parametro della scala di equivalenza.
Peraltro, va osservato che “Il provvedimento di sospensione […] opera nel limite e con le modalità di cui al citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si è già ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di cittadinanza può essere concesso anche se nel nucleo familiare sia presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura cautelare, senza però computare tale soggetto nel parametro della scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avrà qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale sopraggiungano in corso d'opera” – (Corte Cost., 12/05/2021 n.
126.)
Peraltro, come chiarito dalla Corte di Cassazione “la sospensione del beneficio di cui all'art.
7-ter, d.l. n. 4/2019 opera solo nelle ipotesi in cui il destinatario della misura cautelare ovvero il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3 sia il richiedente del beneficio. Laddove tali condizioni riguardino uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente, l'effetto sarà quello di scomputare quest'ultimo soggetto nel calcolo del parametro della c.d. scala di equivalenza.”
Pertanto, il motivo posto a base del provvedimento dell' diretto ad ottenere la CP_1
restituzione delle somme erogate in favore della ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza risulta del tutto infondato.
Del pari, non può non sottolinearsi che l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto CP_1
l'esistenza in ulteriore profilo asseritamente fondante la pretesa restitutoria dell'istituto ma tale circostanza non è stata mai contestata all'interessato nè, soprattutto, è stata posta base del provvedimento di ripetizione oggetto di giudizio e sulla cui base l'odierna parte ricorrente si è infatti determinata ad intraprendere il giudizio nei confronti dell' CP_1
deducendo, a ragione, l'infondatezza della pretesa dell' . CP_2
La domanda va accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito emesso nei confronti della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito oggetto di giudizio;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Crisanti