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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA SE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5163/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259005229269000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere per quanto di ragione il presente ricorso ovvero in subordine congruamente ridurre la maggiore pretesa impositiva.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Resistente DE : Dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la intimazione di pagamento n.29520259005229269/000.
Condannare il contribuente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'intimazione di pagamento n. 29520259005229269000, relativa alla cartella n. 29520230012118488000, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo iscritto a ruolo ammontante ad € 469,02 per tassa auto del 2020. Eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'intimazione di pagamento nonc il vizio di motivazione della stessa.
Si costituiva solo in data 19.2.2020 Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la compiuta notifica della cartella di pagamento ed il mancato decorso della prescrizione per via delle sospensioni previste dalla disciplina emergenziale per il Covid 19.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con la tardiva costituzione in giudizio la resistente DE afferma che la sottesa cartella di pagamento n.29520230012118488/000 (consegna ruolo del 22/02/2023) sia stata regolarmente notificata in data
20/05/2023, quindi perfettamente entro il termine di prescrizione triennale (Tasse auto 2020).
Tale affermazione tuttavia è supportata da documentazione palesemente inutilizzabile poichè depositata solo in data 19.2.2026, in palese violazione del termine di 20 giorni liberi dall'udienza di trattazione previsto ex art. 32 dlgs 1992/546.
Va pertanto accolto il ricorso esendo maturato il termine triennale di prescrizione, come da rituale eccezione di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna DE al pagamento delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in complessivi € 300,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29.1.2026
Il Giudice Monocratico
dr.IU ST
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA SE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5163/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259005229269000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere per quanto di ragione il presente ricorso ovvero in subordine congruamente ridurre la maggiore pretesa impositiva.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Resistente DE : Dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la intimazione di pagamento n.29520259005229269/000.
Condannare il contribuente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'intimazione di pagamento n. 29520259005229269000, relativa alla cartella n. 29520230012118488000, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo iscritto a ruolo ammontante ad € 469,02 per tassa auto del 2020. Eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'intimazione di pagamento nonc il vizio di motivazione della stessa.
Si costituiva solo in data 19.2.2020 Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la compiuta notifica della cartella di pagamento ed il mancato decorso della prescrizione per via delle sospensioni previste dalla disciplina emergenziale per il Covid 19.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con la tardiva costituzione in giudizio la resistente DE afferma che la sottesa cartella di pagamento n.29520230012118488/000 (consegna ruolo del 22/02/2023) sia stata regolarmente notificata in data
20/05/2023, quindi perfettamente entro il termine di prescrizione triennale (Tasse auto 2020).
Tale affermazione tuttavia è supportata da documentazione palesemente inutilizzabile poichè depositata solo in data 19.2.2026, in palese violazione del termine di 20 giorni liberi dall'udienza di trattazione previsto ex art. 32 dlgs 1992/546.
Va pertanto accolto il ricorso esendo maturato il termine triennale di prescrizione, come da rituale eccezione di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna DE al pagamento delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in complessivi € 300,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29.1.2026
Il Giudice Monocratico
dr.IU ST