Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/03/2026, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05924/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9895 del 2025, proposto da
Bourelly Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B543238C43, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Benedetti, IA Clara Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OR CA Societa' Cooperativa Sociale, C.I.S. -Centro Italia Soccorsi Societa' Cooperativa Sociale Ets, S.E.A. -Sanita' Emergenza Ambulanze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Trappolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni La Fauci, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Roma 6 n.995 del 8.7.2025 con la quale ha aggiudicato in via definitiva la gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto secondario pazienti infermi in ambulanza per le esigenze della ASL Roma 6 alla OR CA società Cooperativa sociale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OR CA Società Cooperativa Sociale e di C.I.S. -Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale Ets e di S.E.A. -Sanità Emergenza Ambulanze S.r.l. e di Heart Life Croce Amica S.r.l. e di OR CA Soc. Coop. in proprio nonché n. q. di Capogruppo Rti con Cis Soc.Coop e Sea S.r.l. e di Asl Roma 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. OM NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 01.09.2025 (e depositato il 05.09.2025) la Bourelly Health Service s.r.l. ha richiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe adottati nell’ambito della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, indetta dalla A.S.L. ROMA 6, per l’affidamento del servizio di trasporto secondario pazienti infermi in ambulanza per la durata di 36 mesi.
2. La gara è stata aggiudicata alla RTI Cooperativa OR care – C.I.S. cooperativa sociale ets – Sanità emergenza ambulanze s.e.a. srl, la quale ha conseguito il punteggio più alto (97,30). Con Deliberazione D.G. n. 995 del 08.07.2025 è stata disposta la conseguente aggiudicazione della gara di appalto alla vincitrice della procedura competitiva.
3. La ricorrente si affida per contestare la legittimità della gara ai seguenti motivi di diritto:
- con un primo motivo sostiene che l’aggiudicataria RTI avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento: ( i ) per non aver dichiarato il costo della manodopera nell’offerta; ( ii ) poiché il documento di offerta economica risulterebbe sottoscritto dalla sola mandataria dell'RTI , la OR CA Soc. Coop., e non anche da parte delle mandanti, CIS Soc. Coop. ETS e SEA S.r.l.;
- con un secondo motivo di ricorso adduce l’assenza nell’offerta della controinteressata vincitrice di quanto previsto nel disciplinare di gara alla pag. 28, art. 16 co. 4 lett. b) in riferimento alla c.d. “clausola sociale” e alla copia delle carte di circolazione di tutte le ambulanze dedicate in via esclusiva al servizio;
- con un terzo e ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 95, comma 1, lett. d) del D.L.vo n. 36/2003 asserendo il difetto di istruttoria della Stazione appaltante per non aver escluso entrambe le RTI, prima e seconda classificata, in quanto rappresentanti un autonomo centro decisionale.
4. Si sono costituite sia la prima classificata OR CA società cooperativa sociale che la seconda in graduatoria Heart Life croce amica s.r.l. che hanno presentato memorie per eccepire alle argomentazioni avversarie e per chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Si è inoltre costituita in data 19.09.2025 l’amministrazione resistente Asl Roma 6. Quest’ultima con successiva memoria del 07.02.2026 ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
6. Con memorie finali, sia la ricorrente che la controinteressata vincitrice hanno insistito per le conclusioni già rassegnate.
7. All’udienza pubblica del 24.02.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
8. Il ricorso non è giuridicamente fondato e, pertanto, va rigettato.
9. In relazione al primo e al secondo motivo di ricorso la parte attrice propone, sostanzialmente, le medesime doglianze già sostenute nel ricorso n. 11285/2025 (respinto da questa stessa sezione con sentenza n. 2072/2026), con il quale la seconda in graduatoria (Heart Life croce amica) contestava l’aggiudicazione nei confronti dell’odierna controinteressata (OR CA soc. cop.). In quel caso, con il primo motivo si contestava il difetto della sottoscrizione specifica relativa all’offerta tecnica; nel presente ricorso, invece, si eccepisce che “ il documento di offerta economica, vale a dire quello che contiene oltre al prezzo offerto e gli oneri per la sicurezza anche l’indicazione del costo della manodopera, è stato sottoscritto dalla sola mandataria nel caso del concorrente I classificato e dalla sola mandante del concorrente II classificato ”. Col secondo motivo, poi, si contesta, specularmente al ricorso n. 11285/2025, l’omesso riferimento nell’offerta alla c.d. “clausola sociale” in forza della quale “ L’operatore economico dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ”.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il principio giuridico applicato dal collegio per respingere entrambi i motivi è condivisibile ed estensibile anche al caso di specie, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a., non sussistendo valide ragioni in forza delle quali discostarsene, anche alla luce degli scritti difensivi e dei documenti depositati.
9.1. In relazione al primo motivo di ricorso si rileva quanto segue “ In proposito deve osservarsi come la busta tecnica presentata dal RTI controinteressato, contenente la relazione tecnicoorganizzativa nonché le dichiarazioni e le autorizzazioni richieste, risulta sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il predetto RTI (cfr. doc. 2 di parte resistente e allegato 15 della produzione documentale versata in atti dalla controinteressata).
Tale modalità di sottoscrizione consentiva alla stazione appaltante di poter attribuire con certezza l’offerta tecnica a tutti gli operatori del raggruppamento aggiudicatario.
Come recentemente ribadito in giurisprudenza, con riferimento a fattispecie analoga e con richiamo al principio del risultato, nell’ambito delle procedure di gara, gli aspetti sostanziali prevalgono su quelli puramente formali; così che “il giudice amministrativo è tenuto a superare i casi di ‘vuoti formalismi’, al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile”. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1620 del 25 febbraio 2025).
Del resto dalla stessa lettura dell’invocato art. 16 del disciplinare emerge chiaramente che la previsione di esclusione è riferita a carenza contenutistiche e sostanziali, ma non al dato formale della sottoscrizione ” (Tar Lazio, sez. III- quater n. 2072/2026).
9.2. Nel caso di specie, l’offerta economica (comprensiva dei costi di manodopera per 10.921.063,62 euro) risulta inserita all’interno della complessiva offerta di gara, che risulta correttamente sottoscritta. L’art. 17 del disciplinare di gara pone l’obbligo di inserimento dell’offerta economica ma non prevede l’esclusione in caso difetto della sua sottoscrizione, essendo comunque garantita la piena certezza in ordine alla portata dell'impegno negoziale assunto. Difatti, la sottoscrizione con firma digitale della busta telematica da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il RTI consente alla stazione appaltante di poter attribuire con certezza l’offerta in essa contenuta a tutti gli operatori del raggruppamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 1620/2025; TAR Lazio, Sez. III- quater , n. 2072/2026)
9.3. In relazione al secondo motivo di ricorso, le evidenze documentali dimostrano che come si desume dalla documentazione di gara in atti, per quanto riguarda l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, le dichiarazioni attinenti al progetto di assorbimento del personale del gestore uscente e all’impegno ad impiegare il 30% di occupazione giovanile e femminile sono contenute in sezioni oscurate dell’offerta, ed in particolare a pag. 45 della Relazione Tecnica, nell’ambito del punto 6.1., in materia di selezione del personale; alla successiva pag. 70 della medesima Relazione è altresì contenuta la “Dichiarazione di Impegno al Rispetto dell'Applicazione della Clausola Sociale”. Come già correttamente rilevato da questa sezione la previsione di cui all’art. 16 del disciplinare in oggetto impone un adempimento sostanziale e contenutistico, e non l’utilizzo di una specifica formula (cfr. Tar Lazio, Sez. III- quater n. 2072/2026). Lo stesso valga per la copia delle carte di circolazione di tutte le ambulanze dedicate in via esclusiva al servizio, presenti nell’offerta destinata alla stazione appaltante, correttamente allegate alla relazione tecnica integrale e che appaiono oscurate nel documento depositato dalla ricorrente.
10. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
10.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 95, comma 1, lett. d) del D.L.vo n. 36/2003 sostenendo il difetto di istruttoria della stazione appaltante per non aver escluso entrambe le RTI, prima e seconda classificata, in quanto rappresentanti un autonomo centro decisionale, in tesi evincibile sostanzialmente dalla contemporanea presenza di due “indizi”: i ) comunanza di omissioni nella predisposizione delle rispettive offerte tecniche; ii ) redazione delle offerte da parte dello stesso soggetto. Secondo il richiamato articolo “ La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: ……d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara ”.
10.2. La giurisprudenza da tempo si è concentrata sulla verifica degli indici presuntivi che consentono di ritenere che le due offerte provengano da un “unico centro decisionale” (tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6010, III, 10 maggio 2017, n. 2173; Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2015, n. 3768; Cons. Stato, sez. II, 29 maggio 2014, n. 440).
Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza della sez. V, 10 gennaio 2017, n. 39, l’accertamento dell’unico centro decisionale passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio:
a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.;
b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte;
c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell'esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale.
10.3. Nel caso di specie, il collegio non ravvisa alcuna unicità del centro decisionale tra le prime due classificate. Le censure sollevate si risolvono, a ben vedere, in presunti collegamenti formali (o addirittura grafici) tra le offerte privi dei requisiti della precisione e della concordanza e, soprattutto, della significatività. La giurisprudenza amministrativa, negli arresti riportati, impone un accertamento rigoroso, profondo e non meramente formale dell’esistenza dell’“autonomo centro decisionale”, impossibile da individuare nel caso di specie.
10.3.1. In definitiva, l’onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara, dimostrazione che deve necessariamente fondarsi su elementi di fatto univoci — non suscettibili cioè di letture alternative o dubbie — desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (ossia dal loro assetto interno, personale o societario — cd. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (cd. aspetto sostanziale); non è sufficiente una generica ipotesi di collegamento di fatto, essendo necessario che per tale via risulti concretamente inciso l’interesse tutelato dalla norma, volta ad impedire un preventivo concerto delle offerte, tale da comportare un vulnus al principio di segretezza delle stesse (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 58).
11. Conclusivamente, le censure proposte non sono fondate e pertanto il ricorso va complessivamente respinto.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite, liquidate in favore di ciascuno in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IS IL, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
OM NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM NA | IA IS IL |
IL SEGRETARIO