TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/03/2026, n. 5924
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Esclusione dell'aggiudicataria per omessa dichiarazione del costo della manodopera

    L'offerta economica, comprensiva dei costi di manodopera, è stata inserita nell'offerta complessiva correttamente sottoscritta. La sottoscrizione con firma digitale della busta telematica da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il RTI consente alla stazione appaltante di attribuire con certezza l'offerta in essa contenuta a tutti gli operatori del raggruppamento.

  • Rigettato
    Esclusione dell'aggiudicataria per sottoscrizione dell'offerta economica da parte della sola mandataria

    La busta tecnica presentata dal RTI controinteressato, contenente la relazione tecnico-organizzativa nonché le dichiarazioni e le autorizzazioni richieste, risulta sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il predetto RTI. Tale modalità di sottoscrizione consentiva alla stazione appaltante di poter attribuire con certezza l’offerta tecnica a tutti gli operatori del raggruppamento. Gli aspetti sostanziali prevalgono su quelli puramente formali.

  • Rigettato
    Omessa dichiarazione della 'clausola sociale' nell'offerta

    Le dichiarazioni attinenti al progetto di assorbimento del personale del gestore uscente e all’impegno ad impiegare il 30% di occupazione giovanile e femminile sono contenute in sezioni oscurate dell’offerta, ed in particolare a pag. 45 della Relazione Tecnica, nell’ambito del punto 6.1., in materia di selezione del personale; alla successiva pag. 70 della medesima Relazione è altresì contenuta la “Dichiarazione di Impegno al Rispetto dell'Applicazione della Clausola Sociale”. La previsione di cui all’art. 16 del disciplinare impone un adempimento sostanziale e contenutistico, e non l’utilizzo di una specifica formula.

  • Rigettato
    Omessa allegazione delle copie delle carte di circolazione delle ambulanze

    Le copie delle carte di circolazione delle ambulanze dedicate in via esclusiva al servizio sono presenti nell'offerta destinata alla stazione appaltante, correttamente allegate alla relazione tecnica integrale e appaiono oscurate nel documento depositato dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per non aver escluso entrambe le RTI in quanto rappresentanti un autonomo centro decisionale

    Il collegio non ravvisa alcuna unicità del centro decisionale tra le prime due classificate. Le censure sollevate si risolvono in presunti collegamenti formali o grafici tra le offerte privi dei requisiti della precisione, concordanza e significatività. L'accertamento dell'unico centro decisionale richiede un'indagine rigorosa e profonda, non meramente formale, basata su elementi di fatto univoci desumibili sia dalla struttura imprenditoriale sia dal contenuto delle offerte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/03/2026, n. 5924
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5924
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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