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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 11728/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 11728/2022 R.G., avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiana Parte_1 C.F._1
Savarese, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Gabriele D'Annunzio n. 15, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
NELLA QUALITÀ DI Controparte_1 [...]
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE., rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Micaela Ottomano, presso il cui studio in San Gennaro Vesuviano alla via Ottaviano
n. 215 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Campana, 276;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte convenuta, nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.11.2025, concludeva riportandosi ai propri atti;
parte attrice non concludeva e quindi come da atti, documenti e verbali e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio l'odierna Parte_1 convenuta esponendo di trovarsi in data 22/07/2018, alle ore 09:30 circa, in IG Di SA
Caserta alla Via Libertà nel cortile privato del civico 10.
Nelle suddette circostanze di tempo, l'attore deduceva di esser stato investito dal veicolo “Fiat
Croma tg. DA 525 WJ, che al momento del sinistro risultava di proprietà del sig , Controparte_3 il cui conducente nell'effettuare una manovra di retromarcia all'interno del cortile privato, non si avvedeva della presenza del sig che si trovava fermo, investendolo alle spalle”. Parte_1
Per effetto dell'urto, l'attore cadeva al suolo e subiva lesioni personali sicché deducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo Fiat Croma tg. DA525WJ, chiedeva al Tribunale l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al suddetto conducente e la condanna di , nella qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1
F.G.V.S. al risarcimento dei danni alla salute subiti essendo il veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità civile del conducente del veicolo Fiat Croma tg. DA 525 WJ di proprietà del sig. , nella Controparte_3 determinazione del sinistro dedotto in lite;
b) condannare per l'effetto la compagni Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di € 283.096,18, per danni
[...] biologici, morali, esistenziali e patrimoniali, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del fatto, ovvero a quella diversa somma che l'Ill.mo sig.re Giudice adito riterrà più giusta ed equa, anche a seguito della CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi e svalutazione dal dì del fatto nei limiti della competenza del giudice adito;
c) condannare la compagnia Controparte_4 pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore quale
[...] anticipatario;
d) munirsi la sentenza di clausola come per legge.”.
2. Si costituiva , nella sopracitata qualità, insistendo per l'integrale rigetto della Controparte_1
domanda mentre il convenuto restava contumace. Controparte_5
Trattato il giudizio, effettuata la prova orale e, mutato il GI, la causa veniva rinviata al 18-11-
2025 da celebrarsi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione ex art. 281 sexies previa concessione di termine a ritroso per il deposito di scritti conclusionali.
3. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata non avendo fornito l'attore prova dei fatti costitutivi della stessa.
Nel caso in esame, in via preliminare, appare il caso di evidenziare che la descrizione dell'evento, unitamente agli ulteriori elementi di seguito esposti, induce a ritenere non provato l'evento dannoso dedotto dall'attore.
In particolare, l'attore, nella ricostruzione della dinamica dell'incidente ha dedotto di trovarsi in
IG Di SA alla Via Libertà nel cortile privato del civico 10, senza in alcun modo specificare il motivo per il quale si trovasse lì, così come nessun riferimento descrittivo è stato
2
operato rispetto al presunto conducente del veicolo investitore.
Il teste escusso su iniziativa attorea, , ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei Testimone_1 fatti di causa in quanto nel giorno di domenica 22.7.2022 alle ore 9.30 e insieme ad un mio conoscente, mi sono recata in IG di SA per “portare la parola di Dio” in quanto testimoni di Geova. Eravamo a piedi sul marciapiede quando da un cancello aperto di colore verde se non erro, vi era un ragazzo di colore che stava spazzando a terra in un cortile;
ricordo che chiedemmo a lui di poter entrare per distribuire la Parola e i volantini. Ad un certo punto, sentii un rumore mi girai e vidi il ragazzo a terra che non si muoveva. Allora io iniziai a gridare chiedendo aiuto. Intervennero persone del palazzo che soccorsero il ragazzo e chiamarono l'ambulanza. Dopo circa un quarto d'ora arrivarono i soccorsi e dopo me ne andai. Il ragazzo era a terra e venne
“alzato” ovvero soccorso dagli operatori dell'ambulanza. Lui non parlava e non si muoveva. Non ho visto se perdeva o meno sangue. In ogni caso vi erano tante persone e non vedevo bene l'uomo a terra. Lasciai il mio recapito telefonico alle persone del palazzo per qualsiasi esigenza e anche per testimoniare nelle eventuali sedi istituzionali. Ricordo che lasciai i miei dati ad una donna. Non ricordo alcuna altra circostanza. ricordo che il cancello conduceva ad un'area privata con un edificio a due piani.”
Il teste ha altresì aggiunto: “preciso di aver visto che un'auto modello Croma di colore scuro investi il ragazzo mentre l'auto era in retromarcia;
alla guida vi era un ragazzo di colore. Non ricordo la targa, il conducente dell'auto rimase in zona e poi se ne andò”.
L'ulteriore teste escusso, , ha dichiarato: “Ricordo che il giorno 22-7-2022 mi Testimone_2 trovano in IG di SA;
sono testimone di Geova come la teste che ha appena reso testimonianza prima di me, ossia che è uscita dall'aula prima che io entrassi;
come detto, mi trovano in IG di SA per portare la parola di Dio e consegnare i volantini. Vi era un cancello aperto di colore scuro;
allora per entrare nel palazzo, ricordo di aver bussato ad un citofono posto nei pressi di un cancelletto d'entrata; all'interno, del cortile vidi un ragazzo di colore che stava spazzando;
all'improvviso un altro ragazzo di colore, a bordo di un veicolo in retromarcia lo investiva mandandolo a terra. Non ricordo il modello dell'auto né il colore. Le persone affacciate dal palazzo videro l'investimento ed immediatamente accorsero. Si fece tanta gente e le persone del palazzo chiamarono l'autoambulanza; lasciai i miei recapiti ad una signora del palazzo per eventuali testimonianze. Ricordo che l'edificio interno era a due o tre piani;
Non ho visto intervenire sul posto i Carabinieri;
sono rimasto sul posto per circa una mezz'ora dopo il fatto che
è avvenuto 09,00/09.30 di mattina. AdR Non ricordo il nome della strada ma comunque mi trovavano in IG di SA. ADR Entrammo, io e la mia collega, nel palazzo dopo aver attraversato la strada mentre stavamo camminando su un marciapiedi… Vidi l'investimento
3
trovandomi “di faccia” mentre, io e la mia collega, eravamo fuori dal cancello;
in particolare vidi l'investimento stando fuori dal cancello ossia non eravamo ancora entrati nel cortile;
ricordo che il ragazzo fu investito dall'auto quando stavo bussando al citofono. ADR. L'impatto avvenne di schiena ossia tra la schiena d e la parte posteriore dell'aula, ossia tra il paraurti e Parte_1 il cofano dell'auto. ADR: Ricordo che il conducente dell'auto fermò il veicolo e rimase sul posto fino a quando arrivò l'autoambulanza
Orbene, dalle suindicate dichiarazioni emergono delle contraddizioni che inducono a ritenere non provato l'evento dannoso.
In particolare, non si comprende ove si trovassero i testimoni in quanto il primo teste escusso assume che vi era un cancello aperto e di aver chiesto al ragazzo presente in cortile per “poter entrare per distribuire la Parola e i volantini”; mentre l'altro teste escusso, , assumeva Testimone_2 di trovarsi, con la collega fuori dal cancello.
Peraltro, il primo teste dapprima riferiva di non aver assistito all'evento e di essersi girata dopo aver udito il rumore, salvo poi mutare il tiro e dichiarare di “aver visto che un'auto modello Croma di colore scuro investi il ragazzo mentre l'auto era in retromarcia”.
In relazione all'impatto, il secondo teste dichiarava di aver assistito all'impatto salvo poi dichiarare di non ricordare né il modello né il colore dell'auto; tuttavia, siffatta circostanza, soprattutto l'omissione inerente al colore dell'auto appare davvero inverosimile anche considerato che il teste ha riferito di essersi trattenuto sul luogo dell'evento anche dopo il sinistro.
Ulteriori dubbi possono essere altresì rinvenuti dalle contraddizioni emerse tra quanto dichiarato dai testimoni e la ricostruzione descritta dall'attore circa il soggetto che avrebbe allertato l'ambulanza.
Difatti, l'attore asserisce di aver chiamato lui stesso i soccorsi (cfr. punto 5 dell'atto di citazione), ciò mentre i testimoni riferiscono che l'ambulanza sia stata allertata dalle persone presenti sul posto e residenti nel palazzo in quanto il ragazzo, secondo le dichiarazioni dei testi, versava in uno stato d'incoscienza non parlando né muovendosi.
I carabinieri intervenivano sul posto non perché allertati dalle persone presenti (che, secondo i testi escussi, erano numerose, ivi compresi alcuni condomini), ma a seguito del referto medico trasmesso dall'Autorità sanitaria in data 24.7.2019 a “fronte di un sinistro avvenuto in area privata
(cortile) il 22.7.2018” (cfr. nota n. 382/21–2018 dell'8.4.2022 del Comando Stazione Carabinieri di Grisignano di SA, in atti).
4
Tale circostanza rende poco plausibile che, a fronte delle gravi lesioni riportate dall'attore e del conseguente stato di incoscienza a seguito del dedotto sinistro, nessuno dei presenti abbia ritenuto di avvertire tempestivamente le Forze dell'Ordine. Non può, pertanto, escludersi che l'evento lesivo sia riconducibile a cause diverse da quelle dedotte in citazione, atteso che difetta una prova specifica e convincente che i danni lamentati dall'attore siano stati effettivamente cagionati dall'investimento da parte di un veicolo nel cortile dell'immobile sopra indicato.
Per altro verso, non risultano neppure allegati e dimostrati i motivi della presenza dell'attore in un'area privata e di un veicolo non appartenente a condomini, in mancanza di idonea prova sul relativo titolo di accesso.
Inoltre tale contraddizione emerge anche con la prospettazione contenuta nell'atto di catazione al numero 4) ove si dice testualmente “4) che dopo l'incidente venivano allertati i Carabinieri della Stazione di IG di SA i cui agenti trattandosi di un luogo privato provvedevano
a redigere una informativa trasmessa alla Procura Della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord RGNR 518580/2018 (doc. all.);…”; sennonché, questa circostanza è contraddetta dalla nota emessa dal Comando Carabinieri sopra citata.
Per le suesposte considerazioni, la ricostruzione del sinistro offerta dall'attore si appalesa generica, intrinsecamente contraddittoria e, come tale, inidonea ad assolvere l'onere probatorio in ordine al fatto lesivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria, che deve, per tal verso, essere rigettata.
4. Le spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per la non complessità in diritto della controversia, tenendo conto del valore della causa in base al petitum e dell'attività espletata.
Nulla per le spese nei rapporti con il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1
nella qualità di impresa designata per la per la Controparte_1 Controparte_2
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in
5
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro=11.229,00= per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in SA il 28-11-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
6
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 11728/2022 R.G., avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiana Parte_1 C.F._1
Savarese, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Gabriele D'Annunzio n. 15, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
NELLA QUALITÀ DI Controparte_1 [...]
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE., rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Micaela Ottomano, presso il cui studio in San Gennaro Vesuviano alla via Ottaviano
n. 215 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Campana, 276;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte convenuta, nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.11.2025, concludeva riportandosi ai propri atti;
parte attrice non concludeva e quindi come da atti, documenti e verbali e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio l'odierna Parte_1 convenuta esponendo di trovarsi in data 22/07/2018, alle ore 09:30 circa, in IG Di SA
Caserta alla Via Libertà nel cortile privato del civico 10.
Nelle suddette circostanze di tempo, l'attore deduceva di esser stato investito dal veicolo “Fiat
Croma tg. DA 525 WJ, che al momento del sinistro risultava di proprietà del sig , Controparte_3 il cui conducente nell'effettuare una manovra di retromarcia all'interno del cortile privato, non si avvedeva della presenza del sig che si trovava fermo, investendolo alle spalle”. Parte_1
Per effetto dell'urto, l'attore cadeva al suolo e subiva lesioni personali sicché deducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo Fiat Croma tg. DA525WJ, chiedeva al Tribunale l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al suddetto conducente e la condanna di , nella qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1
F.G.V.S. al risarcimento dei danni alla salute subiti essendo il veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità civile del conducente del veicolo Fiat Croma tg. DA 525 WJ di proprietà del sig. , nella Controparte_3 determinazione del sinistro dedotto in lite;
b) condannare per l'effetto la compagni Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di € 283.096,18, per danni
[...] biologici, morali, esistenziali e patrimoniali, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del fatto, ovvero a quella diversa somma che l'Ill.mo sig.re Giudice adito riterrà più giusta ed equa, anche a seguito della CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi e svalutazione dal dì del fatto nei limiti della competenza del giudice adito;
c) condannare la compagnia Controparte_4 pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore quale
[...] anticipatario;
d) munirsi la sentenza di clausola come per legge.”.
2. Si costituiva , nella sopracitata qualità, insistendo per l'integrale rigetto della Controparte_1
domanda mentre il convenuto restava contumace. Controparte_5
Trattato il giudizio, effettuata la prova orale e, mutato il GI, la causa veniva rinviata al 18-11-
2025 da celebrarsi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione ex art. 281 sexies previa concessione di termine a ritroso per il deposito di scritti conclusionali.
3. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata non avendo fornito l'attore prova dei fatti costitutivi della stessa.
Nel caso in esame, in via preliminare, appare il caso di evidenziare che la descrizione dell'evento, unitamente agli ulteriori elementi di seguito esposti, induce a ritenere non provato l'evento dannoso dedotto dall'attore.
In particolare, l'attore, nella ricostruzione della dinamica dell'incidente ha dedotto di trovarsi in
IG Di SA alla Via Libertà nel cortile privato del civico 10, senza in alcun modo specificare il motivo per il quale si trovasse lì, così come nessun riferimento descrittivo è stato
2
operato rispetto al presunto conducente del veicolo investitore.
Il teste escusso su iniziativa attorea, , ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei Testimone_1 fatti di causa in quanto nel giorno di domenica 22.7.2022 alle ore 9.30 e insieme ad un mio conoscente, mi sono recata in IG di SA per “portare la parola di Dio” in quanto testimoni di Geova. Eravamo a piedi sul marciapiede quando da un cancello aperto di colore verde se non erro, vi era un ragazzo di colore che stava spazzando a terra in un cortile;
ricordo che chiedemmo a lui di poter entrare per distribuire la Parola e i volantini. Ad un certo punto, sentii un rumore mi girai e vidi il ragazzo a terra che non si muoveva. Allora io iniziai a gridare chiedendo aiuto. Intervennero persone del palazzo che soccorsero il ragazzo e chiamarono l'ambulanza. Dopo circa un quarto d'ora arrivarono i soccorsi e dopo me ne andai. Il ragazzo era a terra e venne
“alzato” ovvero soccorso dagli operatori dell'ambulanza. Lui non parlava e non si muoveva. Non ho visto se perdeva o meno sangue. In ogni caso vi erano tante persone e non vedevo bene l'uomo a terra. Lasciai il mio recapito telefonico alle persone del palazzo per qualsiasi esigenza e anche per testimoniare nelle eventuali sedi istituzionali. Ricordo che lasciai i miei dati ad una donna. Non ricordo alcuna altra circostanza. ricordo che il cancello conduceva ad un'area privata con un edificio a due piani.”
Il teste ha altresì aggiunto: “preciso di aver visto che un'auto modello Croma di colore scuro investi il ragazzo mentre l'auto era in retromarcia;
alla guida vi era un ragazzo di colore. Non ricordo la targa, il conducente dell'auto rimase in zona e poi se ne andò”.
L'ulteriore teste escusso, , ha dichiarato: “Ricordo che il giorno 22-7-2022 mi Testimone_2 trovano in IG di SA;
sono testimone di Geova come la teste che ha appena reso testimonianza prima di me, ossia che è uscita dall'aula prima che io entrassi;
come detto, mi trovano in IG di SA per portare la parola di Dio e consegnare i volantini. Vi era un cancello aperto di colore scuro;
allora per entrare nel palazzo, ricordo di aver bussato ad un citofono posto nei pressi di un cancelletto d'entrata; all'interno, del cortile vidi un ragazzo di colore che stava spazzando;
all'improvviso un altro ragazzo di colore, a bordo di un veicolo in retromarcia lo investiva mandandolo a terra. Non ricordo il modello dell'auto né il colore. Le persone affacciate dal palazzo videro l'investimento ed immediatamente accorsero. Si fece tanta gente e le persone del palazzo chiamarono l'autoambulanza; lasciai i miei recapiti ad una signora del palazzo per eventuali testimonianze. Ricordo che l'edificio interno era a due o tre piani;
Non ho visto intervenire sul posto i Carabinieri;
sono rimasto sul posto per circa una mezz'ora dopo il fatto che
è avvenuto 09,00/09.30 di mattina. AdR Non ricordo il nome della strada ma comunque mi trovavano in IG di SA. ADR Entrammo, io e la mia collega, nel palazzo dopo aver attraversato la strada mentre stavamo camminando su un marciapiedi… Vidi l'investimento
3
trovandomi “di faccia” mentre, io e la mia collega, eravamo fuori dal cancello;
in particolare vidi l'investimento stando fuori dal cancello ossia non eravamo ancora entrati nel cortile;
ricordo che il ragazzo fu investito dall'auto quando stavo bussando al citofono. ADR. L'impatto avvenne di schiena ossia tra la schiena d e la parte posteriore dell'aula, ossia tra il paraurti e Parte_1 il cofano dell'auto. ADR: Ricordo che il conducente dell'auto fermò il veicolo e rimase sul posto fino a quando arrivò l'autoambulanza
Orbene, dalle suindicate dichiarazioni emergono delle contraddizioni che inducono a ritenere non provato l'evento dannoso.
In particolare, non si comprende ove si trovassero i testimoni in quanto il primo teste escusso assume che vi era un cancello aperto e di aver chiesto al ragazzo presente in cortile per “poter entrare per distribuire la Parola e i volantini”; mentre l'altro teste escusso, , assumeva Testimone_2 di trovarsi, con la collega fuori dal cancello.
Peraltro, il primo teste dapprima riferiva di non aver assistito all'evento e di essersi girata dopo aver udito il rumore, salvo poi mutare il tiro e dichiarare di “aver visto che un'auto modello Croma di colore scuro investi il ragazzo mentre l'auto era in retromarcia”.
In relazione all'impatto, il secondo teste dichiarava di aver assistito all'impatto salvo poi dichiarare di non ricordare né il modello né il colore dell'auto; tuttavia, siffatta circostanza, soprattutto l'omissione inerente al colore dell'auto appare davvero inverosimile anche considerato che il teste ha riferito di essersi trattenuto sul luogo dell'evento anche dopo il sinistro.
Ulteriori dubbi possono essere altresì rinvenuti dalle contraddizioni emerse tra quanto dichiarato dai testimoni e la ricostruzione descritta dall'attore circa il soggetto che avrebbe allertato l'ambulanza.
Difatti, l'attore asserisce di aver chiamato lui stesso i soccorsi (cfr. punto 5 dell'atto di citazione), ciò mentre i testimoni riferiscono che l'ambulanza sia stata allertata dalle persone presenti sul posto e residenti nel palazzo in quanto il ragazzo, secondo le dichiarazioni dei testi, versava in uno stato d'incoscienza non parlando né muovendosi.
I carabinieri intervenivano sul posto non perché allertati dalle persone presenti (che, secondo i testi escussi, erano numerose, ivi compresi alcuni condomini), ma a seguito del referto medico trasmesso dall'Autorità sanitaria in data 24.7.2019 a “fronte di un sinistro avvenuto in area privata
(cortile) il 22.7.2018” (cfr. nota n. 382/21–2018 dell'8.4.2022 del Comando Stazione Carabinieri di Grisignano di SA, in atti).
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Tale circostanza rende poco plausibile che, a fronte delle gravi lesioni riportate dall'attore e del conseguente stato di incoscienza a seguito del dedotto sinistro, nessuno dei presenti abbia ritenuto di avvertire tempestivamente le Forze dell'Ordine. Non può, pertanto, escludersi che l'evento lesivo sia riconducibile a cause diverse da quelle dedotte in citazione, atteso che difetta una prova specifica e convincente che i danni lamentati dall'attore siano stati effettivamente cagionati dall'investimento da parte di un veicolo nel cortile dell'immobile sopra indicato.
Per altro verso, non risultano neppure allegati e dimostrati i motivi della presenza dell'attore in un'area privata e di un veicolo non appartenente a condomini, in mancanza di idonea prova sul relativo titolo di accesso.
Inoltre tale contraddizione emerge anche con la prospettazione contenuta nell'atto di catazione al numero 4) ove si dice testualmente “4) che dopo l'incidente venivano allertati i Carabinieri della Stazione di IG di SA i cui agenti trattandosi di un luogo privato provvedevano
a redigere una informativa trasmessa alla Procura Della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord RGNR 518580/2018 (doc. all.);…”; sennonché, questa circostanza è contraddetta dalla nota emessa dal Comando Carabinieri sopra citata.
Per le suesposte considerazioni, la ricostruzione del sinistro offerta dall'attore si appalesa generica, intrinsecamente contraddittoria e, come tale, inidonea ad assolvere l'onere probatorio in ordine al fatto lesivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria, che deve, per tal verso, essere rigettata.
4. Le spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per la non complessità in diritto della controversia, tenendo conto del valore della causa in base al petitum e dell'attività espletata.
Nulla per le spese nei rapporti con il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Parte_1
nella qualità di impresa designata per la per la Controparte_1 Controparte_2
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in
5
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro=11.229,00= per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in SA il 28-11-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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