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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. e P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta deliberazione n. 706 del
3.11.2023 e come da mandato in atti, dagli avv.ti Manuela Trivellin (C.F.: , C.F._1
pec: e Virginia Gabelli (C.F.: Email_1 C.F._2
pec: , (fax: 0429 714195), con domicilio eletto presso la Email_2
sede della stessa in Padova, via E. degli Scrovegni n. 14
Parte appellante contro
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._3
(PD), via S. Pio X n. 65/A, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Massimo La Serra del
Foro di Padova (c.f.: ; indirizzo PEC: C.F._4
, elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Email_3
Padova, Piazzetta Bettiol n. 15
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 469/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- nel merito, in via principale: dichiarare la legittimità della sanzione comminata al dott. e CP_1
contenuta nella deliberazione n. 214 del 25.03.2022, e, per l'effetto, respingere tutte le domande dal
medesimo proposte in primo grado perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
- In subordine:
Ove la Corte d'Appello adita non ponesse integralmente a carico del dott. (anche) le spese del CP_1
primo grado di giudizio, si chiede che la sentenza di prime cure sia riformata prevedendo, a carico
dell , un importo a titolo di spese di lite in applicazione della tabella 'cause di lavoro' Parte_1
allegata al d.m. 2014 n. 55 e successive modificazioni quanto allo scaglione da euro 1.100,01 a euro
5.200,00 e con riferimento ai compensi minimi o, in subordine, medi.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
- Accertarsi e dichiararsi la contrarietà dell'art. 30 dell'ACN 2005 e s.m.i alle norme
immediatamente precettive di rango costituzionale di cui agli artt. 24 comma 2 e 25
comma 2 Cost., nonchè ed ai principi generali 'nullum crimen sine lege, nulla poena
sine lege', vigenti anche in materia disciplinare, ed agli art. 2106 c.c. e 7 comma 1 L.
300/70, e per l'effetto, dichiararne la nullità ex art. 1418 c.c., con la conseguente
caducazione ed inefficacia della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente;
- Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità della sanzione della riduzione del trattamento economico nella misura del
20% per mesi due irrogata al ricorrente, per i motivi di cui al punto 2.a e 2.b della narrativa (difformità
tra comportamento contestato e comportamento sanzionato;
insussistenza del fatto addebitato dal
punto di vista storico e giuridico;
totale difetto di prova circa i fatti anzidetti), e per l'effetto dichiararne
2 l'annullamento;
IN VIA SUBORDINATA: accertato il difetto di proporzionalità e congruità della sanzione irrogata al
ricorrente, degradarne la portata a violazione di natura occasionale, con applicazione della sanzione
di cui all'art. 30 comma 4 lett. a) dell'ACN in vigore;
IN OGNI CASO:
considerato che
gli importi di cui alla sanzione irrogata sono già stati prelevati dalle
retribuzioni mensili dell'odierno appellato relative ai mesi di aprile 2023 (€ 1.471,83) e maggio 2023
(€ 1.473,92), condannarsi l , sedente in 35131 Padova, Via E. degli Parte_1
Scrovegni n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al dott. le CP_1
somme illegittimamente prelevate in esito al provvedimento sanzionatorio impugnato, oltre alla
rivalutazione ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e gli interessi di legge sul capitale rivalutato.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del dott. , CP_1
annullando la sanzione disciplinare conservativa irrogata dall (riduzione Parte_1
della retribuzione nella misura del 20% per due mesi) e condannando l a restituirgli le somme Pt_1
illegittimamente trattenute in esecuzione del provvedimento medesimo. Ha, altresì, condannato l 6 alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
1.1. Il sig. è medico di medicina generale presso l 6. CP_1 Pt_1
Con nota prot. 192146 del 22.12.2021 l'Azienda sanitaria contestava al dott. “uno CP_1
scambio di persona, con la prescrizione di dieta per diabetici ad una persona non affetta da diabete”,
a seguito della segnalazione del sig. , figlio della sig.ra , paziente Persona_1 Parte_2
a cui sarebbe stata, in tesi, prescritta erroneamente dal una dieta per pazienti con diabete. CP_1
In relazione a tale addebito, in data 31.3.2022, l irrogava al dott. la Controparte_2 CP_1
sanzione della riduzione del trattamento economico nella misura del 20% per due mesi.
Il dott. , ritenendo illegittimo il provvedimento disciplinare, ha instaurato la presente CP_1
causa.
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande del sig. . CP_1
Ha osservato che non sussiste il fatto oggetto della contestazione dell'Azienda (“prescrizione
3 di dieta per diabetici ad una persona non affetta da diabete”). Ha evidenziato che non vi è alcuna prova documentale della erronea prescrizione contestata. Ha precisato che in atti risultano alcune segnalazioni ma in relazione al loro contenuto non vi sono riscontri, né vi è stato un effettivo contraddittorio tra l , il Collegio arbitrale e il medico. Pt_1
Ha, dunque, annullato il provvedimento disciplinare per insussistenza del fatto contestato, in considerazione della mancanza dell'oggetto materiale dell'incolpazione, e ha condannato l 6 Pt_1
a restituire al ricorrente le eventuali somme trattenute in esecuzione del provvedimento disciplinare annullato.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l 6 sulla base di tre Pt_1 Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per Controparte_2
travisamento dell'oggetto del giudizio disciplinare, in violazione dell'art. 7 L. 300/1970.
L'Azienda appellante evidenzia che il fatto addebitato al dott. non era l'erronea CP_1
prescrizione medica in sé considerata, bensì lo scambio di persona, in cui era incorso il medico leggendo a gli esami di un'altra paziente, nonché diagnosticandole il diabete e Parte_2
prescrivendole una dieta per persone con diabete. Precisa che la contestazione richiamava e allegava la segnalazione del sig. (figlio della sig.ra ), osservando che la Per_1 Pt_2
contestazione “per relationem” è ammissibile e legittima. Ribadisce che il fatto addebitato risulta dalla segnalazione del sig. nonché dalla dichiarazione dell'infermiere e dalla Per_1 Pt_3
relazione della dott.ssa , tutte allegate alla contestazione. Per_2
2.2. Con il secondo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per Controparte_2
erronea valutazione delle risultanze probatorie, in violazione dell'art. 116 c.p.c..
L'appellante lamenta che il primo giudice, avendo equivocato l'oggetto del giudizio disciplinare, ha erroneamente valutato le prove dedotte nel procedimento. Ribadisce che il fatto addebitato – ossia lo scambio di persona – risulta dalla segnalazione del sig. nonché Per_1
dalla dichiarazione dell'infermiere e dalla relazione della dott.ssa , tutte allegate Pt_3 Per_2
alla contestazione. Osserva che il contraddittorio vi è stato, in quanto la contestazione rappresentava
4 le circostanze in questione ma il dott. ha deliberatamente scelto di non trasmettere alcuna CP_1
difesa e di non presentarsi all'incontro avanti il Collegio arbitrale. Aggiunge che in atti risultano ulteriori precedenti contestazioni al dott. per negligenze e inadempienze verso i pazienti. Rileva CP_1
che il comportamento del dott. viola l'art. 13 bis dell'ACN e che – alla luce dell'art. 30, comma CP_1
7, dell'ACN – la sanzione irrogata è legittima e proporzionata.
2.3. Con il terzo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per erronea Controparte_2
quantificazione delle spese legali.
L'appellante si duole che la liquidazione delle spese operata dal primo giudice non è coerente con il valore della controversia – asseritamente ricompresa nello scaglione da euro 1.100,01 a
5.200,00, come dichiarato anche dal ricorrente - né con la natura di causa di lavoro. Evidenzia che la quantificazione delle spese di lite si discosta ampiamente e incomprensibilmente dai valori medi previsti dal D.M. 55/2014. Chiede che codesta Corte, qualora non ponga integralmente a carico di controparte (anche) le spese del primo grado, riformi sul punto l'impugnata sentenza.
3. Si è costituito il dott. , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, il dott. ribadisce che il primo giudice ha correttamente CP_1
individuato il comportamento oggetto della contestazione disciplinare e che lo scambio di persona non ha valenza autonoma rispetto alla erronea diagnosi di diabete;
sostiene che le segnalazioni di terzi non possono essere considerate elementi di contestazione per relationem, e che, comunque,
si tratta di segnalazioni prive di riscontri.
Quanto al secondo motivo di appello, il dott. evidenzia che – come correttamente CP_1
constatato dal primo giudice – non vi è prova documentale del fatto contestato e le dichiarazioni scritte depositate sono insufficienti a fondare l'addebito in quanto formulate da soggetti (l'infermiere e la dott.ssa ) che non hanno assistito direttamente ai fatti e si sono basate sul Pt_4 Per_2
racconto di terzi ( o il figlio). Parte_2
Quanto al terzo motivo di appello, il dott. precisa che il primo giudice ha adeguato i CP_1
compensi al valore effettivo della causa (domanda di valore indeterminabile unitamente a domanda di valore determinato) esercitando il proprio legittimo potere discrezionale.
4. All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
5 decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Il primo e il secondo motivo di appello sono suscettibili di essere trattati congiuntamente,
in quanto connessi e relativi alla fondatezza dell'addebito disciplinare.
Il Collegio ritiene che il comportamento addebitato dall al dott. (anche nella Pt_1 CP_1
prospettiva dell'Azienda che, nell'atto d'appello, ha incentrato il disvalore innanzitutto sullo scambio di persona, più che l'erronea prescrizione medica) non sussiste o, comunque, non è imputabile al dott. . CP_1
Ed invero, non c'è prova di uno “scambio” di paziente imputabile al dott. : dalla lettura CP_1
della segnalazione del sig. (proveniente dall'indirizzo mail di quest'ultimo e Persona_1
indirizzata, non alla , ma al Sindaco di Limena, su asserita richiesta di quest'ultimo), figlio della Pt_1
sig.ra , non emerge che egli sia stato presente alla visita medica della madre con il Parte_5
dott. , sicchè deve ritenersi che egli abbia appreso i fatti aliunde. Dalla descrizione degli eventi CP_1
ivi contenuta, inoltre, non emerge quali esami del sangue il abbia visionato (se quelli riferiti alla CP_1
o quelli riferiti alla diversa paziente affetta da diabete). Non è possibile, quindi, ritenere Pt_2
provata, in base alla mera segnalazione generica di cui si discorre, né la circostanza dello scambio di persona né la circostanza dell'erronea prescrizione medica, che non risulta essere stata allegata alle segnalazioni di cui si discorre e di cui, quindi, non vi è prova documentale (doc. 2 appellante).
La contestazione non può ritenersi provata nemmeno in base alla segnalazione dell'infermiere (doc. 3 appellante) da cui emerge che il medesimo avrebbe rinvenuto, in Pt_4
una busta consegnatagli dalla , gli esami del sangue della e di una diversa Pt_2 Pt_2
paziente con diabete. Dirimente il fatto che, in base alla predetta segnalazione, non vi sono elementi per ritenere che alla siano stati consegnati dal dott. gli esami relativi ad altra persona Pt_2 CP_1
o che il dott. le abbia prescritto un antibiotico senza ragione. Tali prescrizioni, invero, non sono CP_1
allegate nemmeno alla segnalazione dello Pt_4
Anche la relazione della dott. (doc. 4 appellante) contiene, per quanto qui rileva Per_2
6 (circostanze oggetto della contestazione disciplinare), una descrizione dei fatti appresa de relato
dal figlio della (il quale, come sopra è emerso), non risulta – per quanto emerge dagli atti Pt_2
di causa - essere stato presente alla visita della madre con il dott. . CP_1
L , onerata della prova dei fatti contestati, non ha chiesto, quantomeno nel presente Pt_1
grado di giudizio, l'ammissione di ulteriori mezzi di prova non ammessi in primo grado.
Sicchè, in definitiva, deve ritenersi non allegato e provato chi avrebbe, in tesi, consegnato alla sig. gli esami del sangue di un'altra paziente (affetta da diabete) che ella avrebbe Parte_2
rammostrato all'infermiere. Non vi è prova diretta di quello che è effettivamente accaduto avanti al dott. (non vi è nemmeno prova che fosse presente anche il figlio della , da cui è partita CP_1 Pt_2
la segnalazione). Non sussiste nemmeno la prova della asserita prescrizione di una dieta per persone con diabete effettuata dal . CP_1
In conclusione, anche a prescindere dal fatto che, nella prospettazione del datore di lavoro,
il disvalore addebitato al dott. deve essere individuato più nello scambio di persona che CP_1
nell'asserito errore diagnostico, non sussiste prova che, in concreto, vi sia stato uno scambio di paziente (DE LT scambiata per un paziente con diabete) imputabile, quantomeno a colpa,
al dott. . In ogni caso, non vi è prova che il dott. abbia rilasciato una diagnosi erronea a CP_1 CP_1
. Parte_6
7. Il Collegio ritiene infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla quantificazione delle spese di lite.
La liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice è coerente con l'ordine di grandezza tra i valori minimi e i valori medi dello scaglione della causa: trattandosi di sanzione conservativa comminata in costanza di rapporto di lavoro, la sua impugnazione involge la complessiva posizione del lavoratore all'interno dell'organizzazione datoriale e, quindi, deve essere considerata di valore indeterminabile, e non si limita al solo valore economico della trattenuta stipendiale (v. Cass. 24979/2018).
8. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
7 Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
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