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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1555/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LEONE LAURA e dall'avv. LEONE SEBASTIANO, presso lo studio dei quali, in Siracusa, Viale Teocrito n. 112, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE contro pagina 1 di 11 , nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LEONE STEFANO, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 168, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ritiene che l'aggravamento della patologia di adenocarcinoma Parte_1
dell'endometrio, cui la stessa era affetta, sia da imputare esclusivamente alla condotta omissiva negligente del dott. , specialista in ginecologia ed ostetricia, al CP_1
quale l'attrice si era rivolta nel settembre del 2016 allorchè la stessa ebbe ad accusare perdite mucose vaginali associate a fastidiose fitte al basso ventre e nella zona ovarica.
Più esattamente, sostiene che:
- il dott. , in occasione della prima visita, le diagnosticava" vaginite distrofica" e le CP_1
prescriveva una cura a base di estrogeni (Gelistrol) ed ovuli di fitostimolina, ritenendo che le fitte al basso ventre fossero state causate da una infiammazione del colon;
- dopo una cura durata 8 mesi circa la sintomatologia perdurava e le perdite bianche si erano trasformate in perdite rosa con la presenza di filamenti di sangue, mentre le fitte al pagina 2 di 11 basso ventre divennero ancora più fastidiose e frequenti;
- di essersi, quindi, sottoposta ad una ulteriore visita ginecologica a seguito della quale il dott. la rassicurava di non avere riscontrato lesioni nella vagina e nell'utero e le CP_1
prescriveva in data 30/03/2017 degli ansiolitici;
- tuttavia, continuando ad accusare forti dolori al basso ventre, l'odierna attrice si sottoponeva ad ulteriori visite con il dott. , che le prescriveva una terapia topica con CP_1
ovuli di Fitostimoline, farmaci antibatterici, fermenti lattici e ovuli vaginali;
- poichè i fastidi lamentati dalla esponente non cessavano, alla fine del mese di dicembre del 2017 si sottoponeva ad ulteriore visita con il dott. , il quale le diceva di CP_1
proseguire con la cura prescritta;
- in data 15 gennaio 2018, poiché il dolore al basso ventre si acuiva sempre di più, la sig.ra si sottoponeva a visita ginecologica presso l'Ospedale Umberto I° di Pt_1
Siracusa con la dott.ssa la quale sottoponeva la paziente ad esame ecografico CP_2
che evidenziò una rima endometriale di mm.6, e le prescriveva una isteroscopia;
tale esame, eseguito in data 06/03/2018, metteva in evidenza che la esponente era affetta da
"adenocarcinoma dell'endometrio;
- a seguito di tale diagnosi, la sig.ra veniva ricoverata dal 12/4/2018 al Pt_1
30/04/2018 presso l'Ospedale Umberto I° di Siracusa, dove era operata di isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale e colpectomia del terzo superiore;
quindi, a seguito del referto dell'esame istologico, la stessa odierna attrice era costretta dal giugno
2018 a sottoporsi a diversi esami e dal luglio 2018 ad un trattamento chemioterapico,
pagina 3 di 11 nonché a diversi esami ed a terapia farmacologica e fisiatrica;
- ritenendo di essere stata vittima di un errore diagnostico imputabile alla attività professionale del dott. , che non le aveva prescritto una indagine isteroscopia, CP_1
nonostante le continue macchie emorragiche con filamenti di sangue lamentate, per cui ciò le aveva causato il ritardo della diagnosi del tumore ed un aggravamento della patologia, con conseguenziale tardivo intervento chirurgico di isteroctomia, dopo avere conferito incarico peritale al dott. che accertava la grave superficialità Per_1
diagnostica e la netta imperizia dimostrata dal dott. , e dopo avere chiesto Parte_2
un altro parere al dott. , specialista in Ostetricia e Ginecologia e Persona_2
primario ospedaliero, il quale confermava la superficialità diagnostica e l'imperizia dimostrata dal dott. , con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. chiedeva che fosse Parte_2
accertata la fondatezza delle doglianze esposte e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, e il diritto al risarcimento danni subiti da quantificare secondo legge e, in via subordinata, in via equitativa;
- il Collegio peritale nominato dal Tribunale, composto dal dott. e dal Persona_3
dott. , affermare con alta percentuale vicino alla certezza che il ritardo Persona_4
dell'intervento lamentato dalla parte ricorrente non è pregiudizievole delle aspettative di vita della stessa;
che alle supposte complicanze secondarie alla chemioterapia nulla si poteva ricondurre all'operato del dott. in quanto tale terapia rappresenta certamente CP_1
un over traitment e che in base alle linee guida in uso all'epoca dei fatti l'intervento di isterectomia semplice con annessiectomia bilaterale è da considerare adeguato;
che al dott. è da imputare la condotta negligente del non avere documentato CP_1
pagina 4 di 11 adeguatamente l'esame ecografico.
Parte attrice contesta le conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenendo che, alla luce di quanto appurato dai consulenti di parte, la erronea e colposa diagnosi, con relativa errata prescrizione medica, che ha determinato il ritardo di oltre un anno dello accertamento della patologia tumorale e consequenziale intervento chirurgico di isterectomia, integra un caso tipico di responsabilità medica;
che il dott. , con il suo CP_1
comportamento negligente, ha causato un grave pregiudizio alla signora la quale Pt_1
non ha potuto condurre una normale forma di vita avendo patito sofferenze per le cure mediche e farmaceutiche erronee prescrittele dal dott. e, a seguito dello CP_1
accertamento della patologia tumorale di cui era affetta ma accertata a distanza di un anno, ha dovuto sottoporsi allo intervento chirurgico di isterectomia radicale ed alle necessarie terapie chemioterapiche subendo un grave danno invalidante.
Per tali motivi chiede la condanna del dott. al risarcimento di tutti i danni di CP_1
qualsiasi natura subiti dalla sig.ra (danno patrimoniale, biologico, morale, Pt_1
psicofisico, psicologico, anche sotto il profilo del danno da perdita di chanche e del danno esistenziale e/o alla vita di relazione) nella misura che sarà quantificata a seguito della richiesta consulenza tecnica di ufficio con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal di del sorgere dell'obbligazione al soddisfo o di quell'altra maggiore o minor somma ritenuta giusta in applicazione delle specifiche tabelle adottate dal Tribunale di Roma o di Milano, o comunque di quelle altre maggiori o minori somme ritenute eque e giuste e che in subordine potranno essere quantificate in via equitativa.
pagina 5 di 11 Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contestato ogni addebito, richiamando le conclusioni rassegnate dal Collegio dei consulenti nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., contestando altresì le voci di danno azionate ed il loro ammontare;
ha poi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione garante la quale, a sua volta, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa azionata dalla parte attrice.
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione prodotta agli atti nonchè la consulenza medico-legale; infine, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il procedimento è stato assunto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Innanzitutto, appare opportuno precisare che i principi regolatori della responsabilità penale sono parzialmente differenti rispetto a quelli disciplinanti la responsabilità civile.
Più esattamente, il nesso di causalità materiale utilizzato nel processo penale è molto più rigido rispetto al criterio del "più probabile che non" utilizzato dalla giurisprudenza civile.
In tema di responsabilità medica, nel sottosistema civilistico, il nesso di causalità materiale consiste infatti nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
Ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come pagina 6 di 11 relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p.
La materia della responsabilità civile segue poi regole consolidate non solo per la responsabilità aquiliana, ma anche per quella cd. contrattuale del medico, da contatto sociale.
In tal caso è onere del paziente provare il contratto (o il contatto sociale) con il medico, il danno patito, l'inadempimento del medico, per aver posto in essere una condotta imperita o negligente ed infine allegare che sussiste un nesso causale tra il danno patito e l'inadempimento del medico.
È invece onere del medico provare che non vi è stato inadempimento e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, oppure provare che, pur essendovi stata una condotta inadempiente, essa non è stata causa del danno lamentato e che quindi non sussiste nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore.
Proprio con riferimento al nesso causale le Sezioni Unite della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno." (Cass. Civ. Sez. Unite 11/1/08 n. 577).
Pertanto, prima questione da accertare è proprio la sussistenza o meno di nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento lamentato da parte attrice.
pagina 7 di 11 Sul punto, pur qualificando come “errore diagnostico” la mancata ripetizione dell'ecografia o l'omessa esecuzione di isteroscopia nel 2016, ha tuttavia escluso in modo inequivoco che tale omissione abbia avuto conseguenze dannose sulla salute, sulla prognosi o sulla sopravvivenza della paziente.
In particolare, i CTU hanno testualmente affermato che “nonostante l'inescusabile ritardo colposo nella diagnosi da parte del dott , il trattamento previsto, la prognosi CP_1
e l'aspettativa di vita erano dello stesso tipo rispetto a quelli avuti in caso di corretta diagnosi” e ancora che “le menomazioni all'integrità psico-fisica a carattere permanente sono da correlare all'overtreatment effettuato da altri sanitari e non al ritardo colposo del dott ”. CP_1
Tali affermazioni – che non lasciano spazio ad alcuna incertezza – escludono la sussistenza del nesso causale, che costituisce condizione necessaria e imprescindibile per ogni forma di responsabilità civile.
Il mero rilievo di un'imperfezione diagnostica, in assenza di danno eziologicamente riconducibile, non è idoneo a fondare alcuna pretesa risarcitoria.
I CTU hanno altresì chiarito che:
- al momento della diagnosi (marzo 2018), la neoplasia era in stadio iniziale (pT Ia,
G1/2, N0, M0), con prognosi favorevole e trattamento previsto pari a isterectomia semplice senza indicazione a chemioterapia;
- la successiva sottoposizione della paziente a isterectomia radicale e chemioterapia adiuvante costituisce un over-treatment non indicato dalle linee guida ESGO e non pagina 8 di 11 correlabile all'operato del convenuto.
Ne consegue che:
- nessun peggioramento clinico, né aggravamento dello stato di malattia, né aumento del rischio di recidiva o di mortalità è derivato dall'attività del dott. ; CP_1
- gli eventuali disturbi post-operatori e le conseguenze invalidanti lamentate dall'attrice sono esclusivamente riconducibili all'intervento chirurgico radicale e alla chemioterapia eseguiti da altri sanitari in epoca successiva.
In tale prospettiva, la CTU ha quantificato un mero periodo di invalidità temporanea al
25% per 180 giorni, senza alcuna invalidità permanente, con ciò confermando la totale assenza di danno apprezzabile in senso medico-legale.
Anche a voler ritenere che la mancata ripetizione dell'ecografia integri un errore tecnico, tale condotta non è giuridicamente rilevante in assenza di prova concreta del nesso eziologico tra errore e danno.
Nel caso di specie, la malattia oncologica avrebbe avuto identico decorso, identico trattamento e identica prognosi anche in caso di diagnosi anticipata, come espressamente accertato dai CTU.
Anche volendo riconoscere un'imperfezione diagnostica, quindi, nessun risarcimento può essere riconosciuto in mancanza di conseguenze dannose.
La CTU ha espressamente ricollegato le conseguenze dannose dedotte dall'attrice all'overtreatment eseguito da altri sanitari, escludendone qualsiasi correlazione con l'attività del dott. . CP_1
pagina 9 di 11 Tale circostanza integra un'evidente causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a determinare l'evento dannoso, con conseguente interruzione del nesso eziologico.
Insomma, nonostante la condotta omissiva evidenziata da tutti i consulenti, il tragico evento non può ascriversi a colpa del convenuto, non sussistendo nesso causale tra la condotta posta in essere da quest'ultimo e il lamentato peggioramento della patologia cui la sig.ra era affetta, né il peggioramento delle condizioni di vita. Pt_1
Pertanto, aderendo a facendo proprie le conclusioni riportate nelle consulenze, supportate con argomentazioni logiche, motivate e condivisibili, si conclude stabilendo che l'esito mortale, direttamente ricollegato all'intempestivo distacco di placenta, è stato imprevedibile ed inevitabile secondo il criterio del "più probabile che non" utilizzato dalla giurisprudenza civile.
Non sussistendo il nesso causale, non può imputarsi alcuna responsabilità al convenuto il quale, conseguentemente, non è tenuto a risarcire l'evento mortale.
Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno non è infatti una sanzione per aver tenuto una condotta negligente o imprudente, ma è il ristoro dovuto a fronte dei danni che quella condotta ha provocato;
di fronte ad una condotta che, pur se colposa, non abbia però avuto incidenza causale nella produzione del danno, nel senso che questo si sarebbe ugualmente verificato, non vi è luogo per disporre un obbligo risarcitorio.
Un tanto porta al rigetto delle domande avanzate dall'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con bassa complessità, ed applicati i valori pagina 10 di 11 medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, nella causa n. 1555/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta le domanda avanzate dalla parte attrice per insussistenza di nesso Parte_1
causale tra la condotta posta in essere dal convenuto e l'aggravamento della patologia cui la stessa era affetta, meglio descritta in narrativa;
- condanna l'attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che vengono liquidate in ri ad € 7.616,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Siracusa, il 27 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1555/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LEONE LAURA e dall'avv. LEONE SEBASTIANO, presso lo studio dei quali, in Siracusa, Viale Teocrito n. 112, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE contro pagina 1 di 11 , nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LEONE STEFANO, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 168, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ritiene che l'aggravamento della patologia di adenocarcinoma Parte_1
dell'endometrio, cui la stessa era affetta, sia da imputare esclusivamente alla condotta omissiva negligente del dott. , specialista in ginecologia ed ostetricia, al CP_1
quale l'attrice si era rivolta nel settembre del 2016 allorchè la stessa ebbe ad accusare perdite mucose vaginali associate a fastidiose fitte al basso ventre e nella zona ovarica.
Più esattamente, sostiene che:
- il dott. , in occasione della prima visita, le diagnosticava" vaginite distrofica" e le CP_1
prescriveva una cura a base di estrogeni (Gelistrol) ed ovuli di fitostimolina, ritenendo che le fitte al basso ventre fossero state causate da una infiammazione del colon;
- dopo una cura durata 8 mesi circa la sintomatologia perdurava e le perdite bianche si erano trasformate in perdite rosa con la presenza di filamenti di sangue, mentre le fitte al pagina 2 di 11 basso ventre divennero ancora più fastidiose e frequenti;
- di essersi, quindi, sottoposta ad una ulteriore visita ginecologica a seguito della quale il dott. la rassicurava di non avere riscontrato lesioni nella vagina e nell'utero e le CP_1
prescriveva in data 30/03/2017 degli ansiolitici;
- tuttavia, continuando ad accusare forti dolori al basso ventre, l'odierna attrice si sottoponeva ad ulteriori visite con il dott. , che le prescriveva una terapia topica con CP_1
ovuli di Fitostimoline, farmaci antibatterici, fermenti lattici e ovuli vaginali;
- poichè i fastidi lamentati dalla esponente non cessavano, alla fine del mese di dicembre del 2017 si sottoponeva ad ulteriore visita con il dott. , il quale le diceva di CP_1
proseguire con la cura prescritta;
- in data 15 gennaio 2018, poiché il dolore al basso ventre si acuiva sempre di più, la sig.ra si sottoponeva a visita ginecologica presso l'Ospedale Umberto I° di Pt_1
Siracusa con la dott.ssa la quale sottoponeva la paziente ad esame ecografico CP_2
che evidenziò una rima endometriale di mm.6, e le prescriveva una isteroscopia;
tale esame, eseguito in data 06/03/2018, metteva in evidenza che la esponente era affetta da
"adenocarcinoma dell'endometrio;
- a seguito di tale diagnosi, la sig.ra veniva ricoverata dal 12/4/2018 al Pt_1
30/04/2018 presso l'Ospedale Umberto I° di Siracusa, dove era operata di isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale e colpectomia del terzo superiore;
quindi, a seguito del referto dell'esame istologico, la stessa odierna attrice era costretta dal giugno
2018 a sottoporsi a diversi esami e dal luglio 2018 ad un trattamento chemioterapico,
pagina 3 di 11 nonché a diversi esami ed a terapia farmacologica e fisiatrica;
- ritenendo di essere stata vittima di un errore diagnostico imputabile alla attività professionale del dott. , che non le aveva prescritto una indagine isteroscopia, CP_1
nonostante le continue macchie emorragiche con filamenti di sangue lamentate, per cui ciò le aveva causato il ritardo della diagnosi del tumore ed un aggravamento della patologia, con conseguenziale tardivo intervento chirurgico di isteroctomia, dopo avere conferito incarico peritale al dott. che accertava la grave superficialità Per_1
diagnostica e la netta imperizia dimostrata dal dott. , e dopo avere chiesto Parte_2
un altro parere al dott. , specialista in Ostetricia e Ginecologia e Persona_2
primario ospedaliero, il quale confermava la superficialità diagnostica e l'imperizia dimostrata dal dott. , con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. chiedeva che fosse Parte_2
accertata la fondatezza delle doglianze esposte e, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, e il diritto al risarcimento danni subiti da quantificare secondo legge e, in via subordinata, in via equitativa;
- il Collegio peritale nominato dal Tribunale, composto dal dott. e dal Persona_3
dott. , affermare con alta percentuale vicino alla certezza che il ritardo Persona_4
dell'intervento lamentato dalla parte ricorrente non è pregiudizievole delle aspettative di vita della stessa;
che alle supposte complicanze secondarie alla chemioterapia nulla si poteva ricondurre all'operato del dott. in quanto tale terapia rappresenta certamente CP_1
un over traitment e che in base alle linee guida in uso all'epoca dei fatti l'intervento di isterectomia semplice con annessiectomia bilaterale è da considerare adeguato;
che al dott. è da imputare la condotta negligente del non avere documentato CP_1
pagina 4 di 11 adeguatamente l'esame ecografico.
Parte attrice contesta le conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenendo che, alla luce di quanto appurato dai consulenti di parte, la erronea e colposa diagnosi, con relativa errata prescrizione medica, che ha determinato il ritardo di oltre un anno dello accertamento della patologia tumorale e consequenziale intervento chirurgico di isterectomia, integra un caso tipico di responsabilità medica;
che il dott. , con il suo CP_1
comportamento negligente, ha causato un grave pregiudizio alla signora la quale Pt_1
non ha potuto condurre una normale forma di vita avendo patito sofferenze per le cure mediche e farmaceutiche erronee prescrittele dal dott. e, a seguito dello CP_1
accertamento della patologia tumorale di cui era affetta ma accertata a distanza di un anno, ha dovuto sottoporsi allo intervento chirurgico di isterectomia radicale ed alle necessarie terapie chemioterapiche subendo un grave danno invalidante.
Per tali motivi chiede la condanna del dott. al risarcimento di tutti i danni di CP_1
qualsiasi natura subiti dalla sig.ra (danno patrimoniale, biologico, morale, Pt_1
psicofisico, psicologico, anche sotto il profilo del danno da perdita di chanche e del danno esistenziale e/o alla vita di relazione) nella misura che sarà quantificata a seguito della richiesta consulenza tecnica di ufficio con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal di del sorgere dell'obbligazione al soddisfo o di quell'altra maggiore o minor somma ritenuta giusta in applicazione delle specifiche tabelle adottate dal Tribunale di Roma o di Milano, o comunque di quelle altre maggiori o minori somme ritenute eque e giuste e che in subordine potranno essere quantificate in via equitativa.
pagina 5 di 11 Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contestato ogni addebito, richiamando le conclusioni rassegnate dal Collegio dei consulenti nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., contestando altresì le voci di danno azionate ed il loro ammontare;
ha poi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione garante la quale, a sua volta, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa azionata dalla parte attrice.
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione prodotta agli atti nonchè la consulenza medico-legale; infine, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il procedimento è stato assunto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Innanzitutto, appare opportuno precisare che i principi regolatori della responsabilità penale sono parzialmente differenti rispetto a quelli disciplinanti la responsabilità civile.
Più esattamente, il nesso di causalità materiale utilizzato nel processo penale è molto più rigido rispetto al criterio del "più probabile che non" utilizzato dalla giurisprudenza civile.
In tema di responsabilità medica, nel sottosistema civilistico, il nesso di causalità materiale consiste infatti nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
Ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come pagina 6 di 11 relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p.
La materia della responsabilità civile segue poi regole consolidate non solo per la responsabilità aquiliana, ma anche per quella cd. contrattuale del medico, da contatto sociale.
In tal caso è onere del paziente provare il contratto (o il contatto sociale) con il medico, il danno patito, l'inadempimento del medico, per aver posto in essere una condotta imperita o negligente ed infine allegare che sussiste un nesso causale tra il danno patito e l'inadempimento del medico.
È invece onere del medico provare che non vi è stato inadempimento e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, oppure provare che, pur essendovi stata una condotta inadempiente, essa non è stata causa del danno lamentato e che quindi non sussiste nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore.
Proprio con riferimento al nesso causale le Sezioni Unite della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno." (Cass. Civ. Sez. Unite 11/1/08 n. 577).
Pertanto, prima questione da accertare è proprio la sussistenza o meno di nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento lamentato da parte attrice.
pagina 7 di 11 Sul punto, pur qualificando come “errore diagnostico” la mancata ripetizione dell'ecografia o l'omessa esecuzione di isteroscopia nel 2016, ha tuttavia escluso in modo inequivoco che tale omissione abbia avuto conseguenze dannose sulla salute, sulla prognosi o sulla sopravvivenza della paziente.
In particolare, i CTU hanno testualmente affermato che “nonostante l'inescusabile ritardo colposo nella diagnosi da parte del dott , il trattamento previsto, la prognosi CP_1
e l'aspettativa di vita erano dello stesso tipo rispetto a quelli avuti in caso di corretta diagnosi” e ancora che “le menomazioni all'integrità psico-fisica a carattere permanente sono da correlare all'overtreatment effettuato da altri sanitari e non al ritardo colposo del dott ”. CP_1
Tali affermazioni – che non lasciano spazio ad alcuna incertezza – escludono la sussistenza del nesso causale, che costituisce condizione necessaria e imprescindibile per ogni forma di responsabilità civile.
Il mero rilievo di un'imperfezione diagnostica, in assenza di danno eziologicamente riconducibile, non è idoneo a fondare alcuna pretesa risarcitoria.
I CTU hanno altresì chiarito che:
- al momento della diagnosi (marzo 2018), la neoplasia era in stadio iniziale (pT Ia,
G1/2, N0, M0), con prognosi favorevole e trattamento previsto pari a isterectomia semplice senza indicazione a chemioterapia;
- la successiva sottoposizione della paziente a isterectomia radicale e chemioterapia adiuvante costituisce un over-treatment non indicato dalle linee guida ESGO e non pagina 8 di 11 correlabile all'operato del convenuto.
Ne consegue che:
- nessun peggioramento clinico, né aggravamento dello stato di malattia, né aumento del rischio di recidiva o di mortalità è derivato dall'attività del dott. ; CP_1
- gli eventuali disturbi post-operatori e le conseguenze invalidanti lamentate dall'attrice sono esclusivamente riconducibili all'intervento chirurgico radicale e alla chemioterapia eseguiti da altri sanitari in epoca successiva.
In tale prospettiva, la CTU ha quantificato un mero periodo di invalidità temporanea al
25% per 180 giorni, senza alcuna invalidità permanente, con ciò confermando la totale assenza di danno apprezzabile in senso medico-legale.
Anche a voler ritenere che la mancata ripetizione dell'ecografia integri un errore tecnico, tale condotta non è giuridicamente rilevante in assenza di prova concreta del nesso eziologico tra errore e danno.
Nel caso di specie, la malattia oncologica avrebbe avuto identico decorso, identico trattamento e identica prognosi anche in caso di diagnosi anticipata, come espressamente accertato dai CTU.
Anche volendo riconoscere un'imperfezione diagnostica, quindi, nessun risarcimento può essere riconosciuto in mancanza di conseguenze dannose.
La CTU ha espressamente ricollegato le conseguenze dannose dedotte dall'attrice all'overtreatment eseguito da altri sanitari, escludendone qualsiasi correlazione con l'attività del dott. . CP_1
pagina 9 di 11 Tale circostanza integra un'evidente causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a determinare l'evento dannoso, con conseguente interruzione del nesso eziologico.
Insomma, nonostante la condotta omissiva evidenziata da tutti i consulenti, il tragico evento non può ascriversi a colpa del convenuto, non sussistendo nesso causale tra la condotta posta in essere da quest'ultimo e il lamentato peggioramento della patologia cui la sig.ra era affetta, né il peggioramento delle condizioni di vita. Pt_1
Pertanto, aderendo a facendo proprie le conclusioni riportate nelle consulenze, supportate con argomentazioni logiche, motivate e condivisibili, si conclude stabilendo che l'esito mortale, direttamente ricollegato all'intempestivo distacco di placenta, è stato imprevedibile ed inevitabile secondo il criterio del "più probabile che non" utilizzato dalla giurisprudenza civile.
Non sussistendo il nesso causale, non può imputarsi alcuna responsabilità al convenuto il quale, conseguentemente, non è tenuto a risarcire l'evento mortale.
Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno non è infatti una sanzione per aver tenuto una condotta negligente o imprudente, ma è il ristoro dovuto a fronte dei danni che quella condotta ha provocato;
di fronte ad una condotta che, pur se colposa, non abbia però avuto incidenza causale nella produzione del danno, nel senso che questo si sarebbe ugualmente verificato, non vi è luogo per disporre un obbligo risarcitorio.
Un tanto porta al rigetto delle domande avanzate dall'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con bassa complessità, ed applicati i valori pagina 10 di 11 medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014, nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, nella causa n. 1555/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta le domanda avanzate dalla parte attrice per insussistenza di nesso Parte_1
causale tra la condotta posta in essere dal convenuto e l'aggravamento della patologia cui la stessa era affetta, meglio descritta in narrativa;
- condanna l'attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che vengono liquidate in ri ad € 7.616,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Siracusa, il 27 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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