Art. 9-ter. (( (Esclusione di adempimenti).)) (( 1. Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione europea;
d) applicano l' articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell' articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in conformita' di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2) ))
a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione europea;
d) applicano l' articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell' articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in conformita' di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2) ))