TAR Bari, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 233
TAR
Sentenza breve 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contraddittorietà e indeterminatezza dell'offerta di One RI

    Il giudice ha ritenuto che One RI abbia dimostrato i requisiti di capacità tecnica e professionale, potendo gestire le commesse anche da remoto grazie a una struttura interna, accordi quadro con imprese locali e un magazzino ricambi centralizzato. La gestione tramite accordi quadro con ditte specializzate è stata qualificata come subappalto facoltativo, non necessario, e quindi non ostativo alla validità dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione norme su costi manodopera e verifica anomalia offerta

    Il giudice ha ritenuto che i costi della manodopera indicati nelle tabelle ministeriali non siano minimi inderogabili e possano essere ribassati se giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale. Nel caso di specie, lo scostamento è stato ritenuto giustificato dalla specifica esperienza dell'operatore e da fattori organizzativi concreti. Le imprecisioni iniziali sono state qualificate come errori emendabili di calcolo aritmetico. La valutazione di congruità dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

  • Rigettato
    Mancato rispetto requisiti minimi offerta tecnica

    Il giudice ha ritenuto che l'offerta di One RI sia conforme alle specifiche tecniche minime richieste, inclusi i requisiti di sicurezza e antivandalo. Per quanto riguarda il piano di assistenza, il calcolo delle ore di manutenzione è stato basato su un modello di efficientamento logistico che la ricorrente non ha adeguatamente smontato. L'offerta è considerata sostenibile e giustificata dalle economie di scala e di scopo dell'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Applicazione CCNL non conforme

    Il giudice ha ritenuto che l'art. 11, comma 3, d. lgs. 36/2023 ammetta l'equivalenza sostanziale delle tutele. Il raffronto retributivo prodotto ha dimostrato l'equivalenza complessiva del trattamento economico e normativo. La RAL indicata per il 1° Livello è conforme ai costi reali sostenuti dall'impresa e l'equivalenza non richiede l'identità di ogni singola voce, ma del trattamento economico complessivo. L'applicazione del CCNL Commercio è giustificata dalla prevalenza dell'attività di gestione servizi.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di fusione societaria

    Il giudice ha ritenuto che la fusione sia avvenuta dopo l'aggiudicazione della gara e che l'incorporante abbia mantenuto la propria soggettività e requisiti. La società incorporata era già interamente controllata dalla incorporante e non presentava fattori critici che imponessero un obbligo di comunicazione o un problema di esclusione per grave illecito professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 233
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 233
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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