Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2026, proposto da
Vaimoo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B71117B294, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Testa, Niccolò Elia Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza (CUC) LA di Occhito (di seguito: CUC LA di Occhito o Stazione appaltante),
Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area nord Barese Ofantino S.C.A.R.L. (di seguito Agenzia), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
One RI Charge Mobility S.r.l. (di seguito: One RI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Saolini, Luca Gemelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
(i) della determina della CUC LA Occhito del 6 dicembre 2025 n. 435, con la quale è stata aggiudicata in favore di On RI la “gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di bike sharing (full service) con fornitura e posa in opera di ciclostazioni e biciclette a pedalata assistita – progetto STOP&ENJOY NELLA PUGLIA IMPERIALE” (CIG: B71117B294);
(ii) di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ivi incluso il verbale di aggiudicazione del 13 ottobre 2025 (cfr. doc. 2), il verbale di verifica di congruità dell’offerta del 24 ottobre 2025 (cfr. doc. 3) a firma del responsabile della fase di affidamento Ing. Salvatore Miranda e la determina della CUC Occhito del 18 dicembre 2025 n. 445 di rettifica di errore materiale;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto della società ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della Gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con subentro della stessa nel contratto;
NONCHÉ PER LA AN
delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della CUC LA di Occhito, dell’Agenzia e di One RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. GI NO e uditi per le parti i difensori gli avvocati Giacomo Testa e Niccolò Elia Millefiori, per la ricorrente, l'avv. Valeria Pellegrino, su delega orale dell'avv. Mario Caliendo, per la centrale unica di committenza, e l'avv. Paolo Saolini, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il successivo 7, Vaimoo s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di misure cautelari, la determina n. 435 del 6 dicembre 2025, con la quale la CUC LA Occhito ha aggiudicato a On RI Charge Mobility s.r.l. la “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di bike sharing (full service) con fornitura e posa in opera di ciclostazioni e biciclette a pedalata assistita – progetto STOP&ENJOY NELLA PUGLIA IMPERIALE” (CIG: B71117B294).
La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento e la declaratoria del suo diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara, previa declaratoria d’inefficacia del contratto, eventualmente medio tempore stipulato, con subentro nonché la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi.
In giudizio si sono costituite l’Agenzia e la CUC LA di Occhito per chiedere il rigetto dell’istanza cautelare e comunque del ricorso in quanto infondato.
La controinteressata One RI, costituitasi anch’essa in giudizio, ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, atteso che, nella fattispecie controversa, pur in presenza di sole due offerte, il divario di 7,003 punti tra le due partecipanti è tale da resistere a ricalcoli derivanti dalle contestazioni della ricorrente su singoli sub-criteri tecnici che, in ogni caso, non possiedono; per di più la ricorrente non sarebbe nemmeno in grado di provare il peso ponderale necessario a colmare il divario qualitativo dell’offerta economica dell’aggiudicataria.
Nel merito ha, comunque, argomentato per l’infondatezza delle censure formulate chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di misure cautelari, le parti sono state informate cica la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a., ravvisando il Collegio la sussistenza dei relativi presupposti di legge.
2.- Può soprassedersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse posta la sua infondatezza nel merito.
2.1.- Col primo motivo la ricorrente deduce:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 del Codice e della lex specialis di gara. Violazione dei principi di par condicio e di auto-responsabilità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per illogicità manifesta e indeterminatezza.
L’offerta presentata da On RI contiene dichiarazioni evidentemente contraddittorie, che palesano l’insanabile indeterminatezza della proposta negoziale dell’aggiudicataria.
2.2.- Il motivo è infondato.
One RI è un operatore del settore della mobilità elettrica e dello sharing che gestisce forniture analoghe in numerosi comuni italiani, con impiego simultaneo di oltre 300 e-bike e 140 stalli o punti di ricarica (come da Relazione commesse One RI, allegata agli atti di causa), rientrando quindi ampiamente nelle soglie di partecipazione.
In fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, la società controinteressata ha dimostrato di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara, potendo gestire le commesse sul territorio nazionale anche in modalità da remoto.
La società dispone infatti di:
- una struttura di dipendenti - project manager, operatori IT, manutentori - già impiegato su più commesse analoghe;
- personale tecnico formato e contrattualizzato presso la sede operativa di Roma, con riduzione dei costi di avvio e di formazione;
- accordi quadro con imprese installatrici locali per attività di posa e manutenzione, in modo da risparmiare sui costi di trasferta e alloggio;
- magazzino di ricambi centralizzato e logistica integrata per ridurre il tempo necessario per ciascun intervento.
La posa in opera dei plinti o dei cablaggi elettrici è assicurata dalla One RI tramite accordi quadro con ditte specializzate del settore, precedenti la partecipazione alla gara.
Gli accordi con le ditte specializzate non sono strumentali al raggiungimento dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non costituiscono una forma di subappalto necessario e qualificante, ma costituisce elemento organizzativo e operativo d’impresa, tipico del subappalto facoltativo, che permette di assumere personale in loco in base a scelte che rientrano nell’ambito delle sfere di autonomia decisionale dell’imprenditore.
One RI fa ricorso altresì ad una rete di partner tecnici per interventi di c.d. "manutenzione leggera". Tali partener non eseguono una quota parte del servizio d'appalto in via autonoma, ma forniscono prestazioni accessorie (logistica, piccola riparazione) che rientrano nella struttura dei costi generali dell'impresa.
Ne deriva la correttezza della dichiarazione nel DGUE rilasciata dalla controinteressata è quindi dell’offerta la quale si limita a descrivere il modello organizzativo e logistico adottato dalla società.
Al riguardo va rammentato la differenza tra i casi di sub subappalto necessario (o qualificante) e subappalto facoltativo.
Il primo ricorre nei casi in cui l'operatore economico sia privo dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando e deve, per necessità, fare affidamento all’opera di terzi.
Il secondo tipo di appalto riguarda la diversa ipotesi di modello organizzativo e strumento giuridico al quale l’operatore economico ricorre a seguito di una valutazione di convenienza economica e operativa circa le modalità operative di assolvere alle prestazioni dovute, pur essendo in possesso in via autonoma dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti.
E’ l’ipotesi che ricorre nella fattispecie in esame.
La dichiarazione di non subappaltare contenuta nel DGUE non incide sulla validità dell'offerta in sede di gara, ma può determinare il legittimo rifiuto del committente ad autorizzare nella fase esecutiva il ricorso al subappalto, senza che possa di per sé costituire causa di esclusione dell’operatore economico (cfr., T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 28 febbraio 2025, n. 786; questo TAR. Sez. I, 6 maggio 2025, n. 642, per la specifica differenza tra subappalto necessario e facoltativo).
In primo luogo, dalla visura camerale della società emerge che l'oggetto sociale include la gestione di infrastrutture tecnologiche e sistemi di mobilità; le commesse già attive sul territorio nazionale, azionate in proprio, dimostrano che la società risponde ai requisiti tecnici per l'esecuzione integrale dell'appalto senza necessità di attingere all'istituto dell'avvalimento o al subappalto necessario.
In secondo luogo, in altre commesse – quali ad esempio quella relativa al medesimo servizio svolto per il Comune di Sant’Agata Militello (ME) - One RI gestisce i servizi di bike sharing senza ricorso al subappalto.
3.- Col secondo motivo, la ricorrente deduce: Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, comma 14, e 110 d. lgs. 36/2023. Carenza d’istruttoria e vizio di motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per illogicità e irragionevolezza manifesta.
3.1.- On RI ha indicato nella propria offerta economica costi della manodopera d’ importo inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, rispetto ai quali è stata poi chiamata a dimostrare che il “ribasso complessivo dell’importo deriv[i] da una più efficiente organizzazione aziendale”, ai sensi dell’art. 41, comma 14, d. lgs 36/2023. Al riguardo, l’operato della stazione appaltante denoterebbe carenza d’istruttoria, irragionevolezza e contraddizione, essendo incorsa in una palese “svista” nell’avallare in maniera acritica le giustificazioni rese dalla controinteressata su soluzioni in realtà impraticabili.
3.2.- Il motivo è infondato.
È principio consolidato che i costi della manodopera indicati nelle tabelle ministeriali non corrispondano ai minimi salariali inderogabili, ma rappresentino un parametro di riferimento medio. Pertanto, tali costi possono essere legittimamente derogati e ribassati dall'operatore economico laddove lo scostamento sia giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto espressamente dall'art. 41, comma 14, d. lgs. 36/2023 (cfr. questa Sezione, 15 marzo 2025, n. 353).
Nel caso di specie, On RI ha dichiarato costi della manodopera per € 45.833,48 a fronte di una stima della Stazione Appaltante di € 50.600,00. Lo scostamento di circa € 5.500,00 (pari al 9,42%) risulta giustificato e coerente con la specifica esperienza acquisita dall'operatore nel settore dello sharing e della mobilità elettrica. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le giustificazioni fornite non sono generiche ma poggiano su alcuni fattori organizzativi non secondari, tra i quali:
- l'impiego di un team interno multidisciplinare (project manager, operatori IT, manutentori) già attivo su più commesse analoghe.
- L'utilizzo di personale tecnico già formato, che abbatte i costi di avvio d’impresa.
- Il ricorso ad un magazzino ricambi centralizzato e ad accordi con imprese installatrici locali, per ridurre i tempi d'intervento e azzerare i costi di trasferta e alloggio.
Al riguardo, le imprecisioni rilevate nei prospetti iniziali sono state qualificate dalla Stazione Appaltante come errori di calcolo aritmetico, corretti in sede di chiarimenti. L'operatore ha, infatti, rettificato il totale della Fase 2 (portandolo a € 11.206,08) e armonizzato le ore della Fase 5 tramite arrotondamento, mantenendo invariato il monte ore complessivo e confermando l'importo finale di € 45.833,48.
Trattandosi di errori emendabili, gli aggiustamenti non hanno modificato la struttura dell'offerta né la sua sostenibilità complessiva.
In ogni caso, la valutazione di congruità dell’offerta nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica riservata alla Stazione Appaltante, non sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei limitati casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o macroscopico errore di valutazione che non si riscontrano nella fattispecie in esame (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748). È sufficiente sul punto rinviare al verbale di verifica di congruità del 24 ottobre 2025.
4.- Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 del Disciplinare e del Capitolato Tecnico; dell’art. 70, comma 4, lett. a), d. lgs 36/2023.
4.1.- Sostiene la ricorrente che On RI - ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare appaia (secondo cui “l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione della procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara”) e dell’art. 70, co. 4, lett. a), del Codice dei contratti pubblici – andrebbe esclusa dalla gara in quanto palesemente sprovvista dei requisiti minimi prescritti dalla legge di gara, con la conseguenza della sua esclusione ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare.
In particolare, dall’esame dell’offerta tecnica di On RI, risulta che l’aggiudicataria non rispetta i seguenti requisiti minimi:
- in relazione alle “Ulteriori caratteristiche della bicicletta a pedalata assistita tipo City Bike e Mountain Bike” (art. 4.1.3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica).
4.2.- La censura è infondata.
L'offerta di One RI si presenta conforme alle specifiche tecniche minime richieste dal Capitolato speciale d’appalto.
Più in particolare, la controinteressata ha allegato agli atti la documentazione che ha presentato in sede di offerta inerente la fornitura degli articoli e del relativo servizio.
I prodotti offerti, sia per le City bike sia per le Mountain Bike, rispondono alle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato in termini di conformità alla Marcatura CE, al codice della strada e alla normativa applicabile (Direttiva 2014/30/UE, UNI EN ISO 4210). L’Allegato indica le specifiche del modello che rispondono a quelle richieste dall’art. 4.1.3.1. del Capitolato.
Riguardo ai requisiti di sicurezza e antivandalo, si rammenta che il capitolato richiede per dadi e bulloneria “preferibilmente” quelle apribili con chiavi esclusive del sistema al fine di vitare furti dei singoli prezzi, gli articoli proposti dalla controinteressata prevedono sistemi di monitoraggio GPS e Smart Lock, tecnologicamente avanzati.
In merito all'integrazione MaaS, l'offerta tecnica ha descritto le API e i Web Service, giudicati idonei dalla Commissione, secondo una valutazione che risponde a tipici canoni di discrezionalità tecnica, non sindacabili in questa sede.
4.3.- La ricorrente sostiene inoltre che anche il piano di assistenza “Full service” offerto da On RI presenta una serie criticità in merito al rispetto dei requisiti minimi prescritti, in particolare, dall’art. 4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica.
Nei giustificativi dei costi della manodopera, On RI ha dichiarato che nella Fase 5 viene previsto l’impiego di tre addetti alla manutenzione per un totale di 270 ore annue. Ipotizzando l’“approccio local” che l’aggiudicatario ha proposto in gara (i.e. 3 cluster, con un addetto per installazione del singolo cluster), alla luce dei chilometri da effettuare per raggiungere tutte le stazioni situate nei vari Comuni inclusi nel luogo di esecuzione dell’appalto ogni sette giorni, emergerebbe che il numero di ore indicate da On RI è sottostimato del 61%, nel caso di
45 settimane per anno solare, e dell’86%, nel caso di 52 settimane per anno solare.
4.4.- Il rilievo non è fondato perché non considera che le ore di manutenzione sono state calcolate sulla base di un modello di efficientamento logistico che la ricorrente tenta di smontare con calcoli di natura del tutto teorica.
Al contrario, la controinteressata ha dimostrato che, come sopra illustrato, il ribasso deriva da una
più efficiente organizzazione aziendale, basata sull'impiego di personale interno esperto e software proprietari tesi a ridurre i tempi necessari per gli interventi manutentivi.
Questi aspetti sono peraltro stati esaminati dal RUP secondo cui l'offerta è sostenibile e lo scostamento rispetto alla stima teorica della Stazione appaltante è giustificato dalle economie di scala e di scopo proprie dell'aggiudicataria.
5.1.- Col quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11 d. lgs 36/2023 nonché del Disciplinare di gara nel punto in cui prescrive che i concorrenti debbano applicare per i propri dipendenti il CCNL metalmeccanico/industria C011, mentre la controinteressata ha dichiarato di applicare il CCNL commercio H011.
5.2.- La censura è infondata.
L’art. 11 del d. lgs 36/2023 ammette l’equivalenza sostanziale delle tutele.
In particolare il comma 3 precisa che, nei casi di cui ai commi 2 (indicazione del CCNL di riferimento in base all’oggetto dell’appalto, come previsto dalla disciplina di gara) e 2-bis (ipotesi di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie), “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Nel caso in discussione, il raffronto retributivo prodotto in sede di gara dimostra che il trattamento economico e normativo garantito da One RI è nel complesso equivalente a quello del contratto indicato dal disciplinare.
5.3.- La ricorrente lamenta altresì l'omessa verifica di equivalenza tra il prescritto CCNL metalmeccanico e quello in concreto applicato, il CCNL del commercio, rilevando tra l’altro una RAL (retribuzione annua lorda) per il 1° Livello (€ 33.677) inferiore ai minimi tabellari.
Il rilievo non è fondato.
La verifica di equivalenza è stata condotta dalla Stazione appaltante nell'ambito della valutazione complessiva dell'offerta economica, come emerge dal verbale del 24 ottobre 2025, nel quale si precisa che: “Il costo della manodopera dichiarato... deriva non da un ribasso contrattuale, ma da
una diversa composizione e organizzazione interna... L’O.E. è strutturato nel settore della mobilità elettrica e dello sharing, pertanto la sua migliore organizzazione consente efficienze tali da permettere l’impiego di meno ore/uomo rispetto alla stima standardizzata della Stazione Appaltante”.
Il ribasso, dunque, si giustifica in base all’efficienza organizzativa dell’impresa - come previsto dall’art. 41, comma 14, d. lgs. 36/2023 - la quale gestisce contemporaneamente attività analoghe sull’intero territorio nazionale, senza compromettere i minimi salariali.
Il raffronto retributivo prodotto dalla controinteressata dimostra come il CCNL Commercio garantisca tutele economiche e normative nel complesso equivalenti, se non superiori per alcune qualifiche (quali i Quadri) a quelle del settore Metalmeccanico.
Vi è da considerare che la RAL indicata per il 1° Livello risponde all'inquadramento aziendale specifico ed è conforme ai costi reali sostenuti dall'impresa. In ogni caso l’asserito scostamento retributivo, peraltro ipotetico e valutato sul mero raffronto tabellare tra i due CCNL e senza considerare la diversità delle mansioni effettivamente svolte a parità di livello, non compromette l’attendibilità dell'offerta che risulta capiente nei margini di utile (MRG) dichiarati.
In ogni caso, secondo recente e condivisa giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281) l'equivalenza non richiede l'identità di ogni singola voce bensì del trattamento economico complessivo.
Nel caso in argomento, occorre considerare che il CCNL Commercio, pur avendo minimi tabellari diversi, prevede quattordici mensilità anziché le tredici del CCNL Metalmeccanici con conseguente riequilibrio del RAL.
D’altronde che On RI applichi il CCNL Commercio si spiega con la circostanza che la sua attività prevalente è proprio la gestione di servizi, tale da rendere quel contratto più pertinente e adeguato rispetto alle professionalità di cui dispone.
Va considerato, infine, che, sempre secondo recente e condivisa giurisprudenza, l'equivalenza delle tutele accordate dal CCNL applicato dal concorrente a quelle garantite dal CCNL indicato nelle regole di gara, al pari dello scrutinio di anomalia dell'offerta, costituisce espressione della
discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o
travisamento dei fatti (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 18 aprile 2025, n. 689).
6.1.- Col quinto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante a seguito della mancata esclusione per omessa comunicazione della fusione per incorporazione della società F.I.R.E. Mobility S.r.l., perfezionata il 19 novembre 2025.
6.2.- La censura non è fondata.
La fusione per incorporazione è un'operazione straordinaria neutra riguardo alla sussistenza dei requisiti morali. L’incorporante On RI ha mantenuto la propria soggettività e i requisiti dichiarati in gara, laddove la F.I.R.E. Mobility S.r.l. era una società già interamente controllata dalla On RI.
Inoltre, l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata è precedente la fusione tra le due società, avvenuta per atto pubblico in data 19 novembre 2025.
Da ciò deriva che non sussiste alcun obbligo di comunicazione per una fusione avvenuta dopo la partecipazione e la definizione della gara, per un’operazione societaria che non incide sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 d. lgs 36/2023.
La F.I.R.E. Mobility, quale società già interamente controllata dalla One RI il cui capitale sociale al momento dell’incorporazione era interamente detenuto da quest'ultima – come emerge dalla visura camerale di Fire Mobility allegata agli atti della causa – non presentava alcun fattore critico né cd “esternalità negativa” per la quale si poneva un problema di esclusione, per grave illecito professionale a seguito di omessa informazione.
7.- Le spese seguono la soccombenza, nei confronti della Centrale unica di committenza lago di Occhito e della controinteressata One Eletric, e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo; sono compensate nei confronti dell’Agenzia, in considerazione del ruolo marginale rivestito nella vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in favore di ciascuna delle seguenti parti resistenti: One Eletric Charge Mobility s.r.l., Centrale unica di committenza lago di Occhito, per quest’ultima con attribuzione diretta al legale per dichiarato anticipo.
Compensa nei confronti dell’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’area nord barese ofantino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NO, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI NO |
IL SEGRETARIO