CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2075/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202590117497716000 REGISTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202590117497716000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202590117497716000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0687620250004295 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3905/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione dopo aver ricevuto una comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di € 105.118,64 (di cui
€ 13.700,00 per imposte) relativa a debiti fiscali per IVA e IRAP degli anni 2016-2021 e IRPEF per il 2016.
Il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento cui il preavviso si riferisce e, anche qualora fossero considerate notificate, sostiene che siano trascorsi più di dodici mesi dalla loro notifica senza che sia stato notificato l'avviso di intimazione, come richiesto dall'art. 50, comma 2, del D.P.
R. 602/73.
Il ricorrente sottolinea che l'iscrizione ipotecaria non è stata preceduta né dalla notifica delle cartelle di pagamento né dall'avviso di intimazione di pagamento, violando così la sequenza procedurale prevista dalla normativa.
Fa osservare la ricorrente che la Cassazione, con Ordinanza n. 18964/2020, stabilisce che, trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, l'iscrizione ipotecaria è possibile solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento. L'omissione di tale passaggio rende nullo il preavviso d'iscrizione ipotecaria, in quanto viola il diritto al contraddittorio preventivo, garantito anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorrente sostiene inoltre che, in assenza di notifica delle cartelle di pagamento, la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sarebbe prescritta per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020.
In via preliminare e cautelare, viene richiesta la sospensione immediata del preavviso di iscrizione ipotecaria per evitare l'esecuzione forzata sui beni del ricorrente senza la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
Nel merito, il ricorrente chiede: la dichiarazione di nullità e/o annullabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria per i motivi esposti;
la verifica della mancata notifica dell'atto di intimazione di pagamento;
la dichiarazione di prescrizione della pretesa impositiva per gli anni indicati;
vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, sottolineando che tutte le cartelle e le successive intimazioni sono state regolarmente notificate tramite PEC e che l'istante non ha impugnato nei termini di legge gli atti presupposti.
Secondo l'Ufficio, la prescrizione è stata interrotta da molteplici atti impositivi e, comunque, ai crediti iscritti a ruolo si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, come confermato da recente giurisprudenza di Cassazione.
Viene inoltre rilevato che la richiesta di rateizzazione e definizione agevolata avanzata dal ricorrente costituisce riconoscimento del debito e ulteriore interruzione della prescrizione. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione contesta anche la presunta nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, sottolineando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rappresenta atto di esecuzione forzata e che, in ogni caso, sono stati notificati regolarmente gli avvisi previsti dalla normativa vigente. Infine, la resistente chiede il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione, affermando l'insussistenza dei requisiti di legge, e si oppone alla richiesta di condanna alle spese, chiedendo di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede l'inammissibilità della domanda per tardività, il rigetto nel merito delle richieste avverse e la conferma della validità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente proponeva opposizione avverso la CPI n. 0687620250004295000 del 04.03.2025, con esclusivo riferimento alle cartelle esattoriali alla predetta sottese di competenza di questo Giudice Tributario, che qui di seguito si riportano, per un importo complessivo della presente controversia pari ad Euro 13.700,00:
1. Cartella di pagamento n. 06820190078936864000, del 20.09.2019;
2. Cartella di pagamento n. 06820200003060268000, del 26.02.2020;
3. Cartella di pagamento n. 06820230010717753000, del 20.03.2023;
4. Cartella di pagamento n. 06820230054579381000, del 04.05.2023;
5. Cartella di pagamento n. 06820230076465622000, del 21.07.2023;
6. Cartella di pagamento n. 06820230079700103000, del 25.07.2023;
7. Cartella di pagamento n. 06820240050252945000, del 27.02.2024.
L'istante poneva a fondamento della proposta opposizione la presunta omessa notifica delle cartelle esattoriali che soggiacciono alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditizia in essa contemplata.
Contesta, in ogni caso, il difetto di notifica dell'avviso ex art. 50 DPR 602/73, lamentando il decorso del termine ultrannuale tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'atto in questa sede impugnato da ritenersi,
a suo dire nullo, poiché affetto da un vizio procedurale stante la mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente impugna in questa sede la CPI n. 0687620250004295000 del 04.03.2025, eccependo la presunta omessa notifica delle cartelle esattoriali che alla predetta soggiacciono, nonché l'ormai intervenuta prescrizione della pretesa creditizia.
Preliminarmente si rileva che le cartelle esattoriali contestate sono state tutte ritualmente notificate, pertanto il ricorrente avrebbe potuto proporre opposizione nei termini di legge al fine di eccepire la presunta intervenuta prescrizione della pretesa creditizia, nonché l'insussistenza degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
A ciò aggiungasi che antecedentemente all'atto in questa sede opposto, venivano notificati al contribuente ben tre avvisi di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 interruttivi della prescrizione, anch'essi non impugnati nei termini di legge.
Ne deriva, seguendo l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, che sul punto il ricorso è viziato da inammissibilità.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, in cui si legge: “…..risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Sulla dedotta questione dell'asserita prescrizione
L'odierno ricorrente contesta preliminarmente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali che sottostanno all'atto in questa sede opposto, ma il motivo non è fondato e deve essere respinto poiché, come emerge dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione finanziaria, le cartelle esattoriali, al pari delle successive intimazioni di pagamento, sono state ritualmente notificate a mezzo PEC, in applicazione dell'art. 26 co. 2 del D.P.R. n. 602/1973, “La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall' articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Pertanto il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in complessivi euro 1.500,00.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
ET RI IN EN Di NO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2075/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202590117497716000 REGISTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202590117497716000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 068202590117497716000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0687620250004295 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3905/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione dopo aver ricevuto una comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di € 105.118,64 (di cui
€ 13.700,00 per imposte) relativa a debiti fiscali per IVA e IRAP degli anni 2016-2021 e IRPEF per il 2016.
Il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento cui il preavviso si riferisce e, anche qualora fossero considerate notificate, sostiene che siano trascorsi più di dodici mesi dalla loro notifica senza che sia stato notificato l'avviso di intimazione, come richiesto dall'art. 50, comma 2, del D.P.
R. 602/73.
Il ricorrente sottolinea che l'iscrizione ipotecaria non è stata preceduta né dalla notifica delle cartelle di pagamento né dall'avviso di intimazione di pagamento, violando così la sequenza procedurale prevista dalla normativa.
Fa osservare la ricorrente che la Cassazione, con Ordinanza n. 18964/2020, stabilisce che, trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, l'iscrizione ipotecaria è possibile solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento. L'omissione di tale passaggio rende nullo il preavviso d'iscrizione ipotecaria, in quanto viola il diritto al contraddittorio preventivo, garantito anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorrente sostiene inoltre che, in assenza di notifica delle cartelle di pagamento, la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sarebbe prescritta per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020.
In via preliminare e cautelare, viene richiesta la sospensione immediata del preavviso di iscrizione ipotecaria per evitare l'esecuzione forzata sui beni del ricorrente senza la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
Nel merito, il ricorrente chiede: la dichiarazione di nullità e/o annullabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria per i motivi esposti;
la verifica della mancata notifica dell'atto di intimazione di pagamento;
la dichiarazione di prescrizione della pretesa impositiva per gli anni indicati;
vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, sottolineando che tutte le cartelle e le successive intimazioni sono state regolarmente notificate tramite PEC e che l'istante non ha impugnato nei termini di legge gli atti presupposti.
Secondo l'Ufficio, la prescrizione è stata interrotta da molteplici atti impositivi e, comunque, ai crediti iscritti a ruolo si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, come confermato da recente giurisprudenza di Cassazione.
Viene inoltre rilevato che la richiesta di rateizzazione e definizione agevolata avanzata dal ricorrente costituisce riconoscimento del debito e ulteriore interruzione della prescrizione. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione contesta anche la presunta nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, sottolineando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rappresenta atto di esecuzione forzata e che, in ogni caso, sono stati notificati regolarmente gli avvisi previsti dalla normativa vigente. Infine, la resistente chiede il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione, affermando l'insussistenza dei requisiti di legge, e si oppone alla richiesta di condanna alle spese, chiedendo di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede l'inammissibilità della domanda per tardività, il rigetto nel merito delle richieste avverse e la conferma della validità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente proponeva opposizione avverso la CPI n. 0687620250004295000 del 04.03.2025, con esclusivo riferimento alle cartelle esattoriali alla predetta sottese di competenza di questo Giudice Tributario, che qui di seguito si riportano, per un importo complessivo della presente controversia pari ad Euro 13.700,00:
1. Cartella di pagamento n. 06820190078936864000, del 20.09.2019;
2. Cartella di pagamento n. 06820200003060268000, del 26.02.2020;
3. Cartella di pagamento n. 06820230010717753000, del 20.03.2023;
4. Cartella di pagamento n. 06820230054579381000, del 04.05.2023;
5. Cartella di pagamento n. 06820230076465622000, del 21.07.2023;
6. Cartella di pagamento n. 06820230079700103000, del 25.07.2023;
7. Cartella di pagamento n. 06820240050252945000, del 27.02.2024.
L'istante poneva a fondamento della proposta opposizione la presunta omessa notifica delle cartelle esattoriali che soggiacciono alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditizia in essa contemplata.
Contesta, in ogni caso, il difetto di notifica dell'avviso ex art. 50 DPR 602/73, lamentando il decorso del termine ultrannuale tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'atto in questa sede impugnato da ritenersi,
a suo dire nullo, poiché affetto da un vizio procedurale stante la mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente impugna in questa sede la CPI n. 0687620250004295000 del 04.03.2025, eccependo la presunta omessa notifica delle cartelle esattoriali che alla predetta soggiacciono, nonché l'ormai intervenuta prescrizione della pretesa creditizia.
Preliminarmente si rileva che le cartelle esattoriali contestate sono state tutte ritualmente notificate, pertanto il ricorrente avrebbe potuto proporre opposizione nei termini di legge al fine di eccepire la presunta intervenuta prescrizione della pretesa creditizia, nonché l'insussistenza degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
A ciò aggiungasi che antecedentemente all'atto in questa sede opposto, venivano notificati al contribuente ben tre avvisi di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 interruttivi della prescrizione, anch'essi non impugnati nei termini di legge.
Ne deriva, seguendo l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, che sul punto il ricorso è viziato da inammissibilità.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, in cui si legge: “…..risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Sulla dedotta questione dell'asserita prescrizione
L'odierno ricorrente contesta preliminarmente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali che sottostanno all'atto in questa sede opposto, ma il motivo non è fondato e deve essere respinto poiché, come emerge dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione finanziaria, le cartelle esattoriali, al pari delle successive intimazioni di pagamento, sono state ritualmente notificate a mezzo PEC, in applicazione dell'art. 26 co. 2 del D.P.R. n. 602/1973, “La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall' articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Pertanto il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in complessivi euro 1.500,00.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
ET RI IN EN Di NO