Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione

    Le cartelle esattoriali e i successivi avvisi di intimazione sono stati ritualmente notificati a mezzo PEC. Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività in quanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare gli atti presupposti nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    Le cartelle esattoriali e i successivi avvisi di intimazione sono stati ritualmente notificati a mezzo PEC, interrompendo la prescrizione. Inoltre, tre avvisi di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 sono stati notificati antecedentemente all'atto impugnato e non sono stati contestati nei termini di legge.

  • Rigettato
    Richiesta cautelare di sospensione

    La richiesta cautelare è stata rigettata in quanto il ricorso è stato ritenuto inammissibile per tardività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 107
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo