Ordinanza cautelare 14 ottobre 2021
Sentenza 27 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02667/2026REG.PROV.COLL.
N. 02461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2461 del 2025, proposto da GB Real Estate di Bioenergia Due s.r.l. & C. s.a.s. (già General Building s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore NO ZZ, rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
G.S.E. s.p.a. – Gestore Servizi Energetici s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma al Corso del Rinascimento, 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione terza ter ) n. 1596 del 27 gennaio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E. s.p.a. - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il consigliere AN IC e udito per la parte resistente l’avvocato Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di annullamento dei seguenti atti:
1.a) dal provvedimento del G.S.E. n. GSE/P20210017474 del 24 giugno 2021 relativo all'impianto fotovoltaico n. 719582 di potenza pari a 56,40 kW sito nel Comune di Polverigi (AN) in Via Roncolina n. 3 con il quale il G.S.E. ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti precedentemente riconosciuto;
1.b) dal provvedimento del G.S.E. n. GSE/P20210028677 del 18 ottobre 2021 recante richiesta restituzione incentivi;
1.c) da tutti gli atti prodromici e susseguenti connessi e collegati, con ogni consequenziale statuizione.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in ordine agli impianti fotovoltaici installati a copertura del fabbricato ubicato nel Comune di Polverigi (AN) in Via Roncolina 3, identificati ai nn. 626000, 627393, 719582 e 720162, con comunicazione del 30 maggio 2012 la General Building s.p.a. (ora GB Real Estate di Bioenergia Due s.r.l. & C. s.a.s. o società) presentava al G.S.E., quattro distinte richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011 (“ Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ”), agli impianti ricadenti nella tipologia installativa “ Impianto su edificio ”, nella circostanza allegando documentazione, tra cui una d.i.a. di cui al prot.n. 3578, presentata dalla società al comune di Polverigi in data 6 giugno 2008, e una attestazione di idoneità del Comune di Polverigi del 5 agosto 2011 (prot. 4602);
b) per quanto in particolare concerne l’impianto n. 719582, di potenza pari a 56,40 kW sito nel Comune di Polverigi (AN) in via Roncolina n. 3, il Gestore, con comunicazione del 21 gennaio 2012, riconosceva la tariffa incentivante richiesta pari a 0,283 Euro/kWh e in data 27 giugno 2012 veniva sottoscritta la convenzione n. J01I247237607;
c) con nota prot. n. GSE/20150087064 del 19 novembre 2015 il Gestore comunicava l’avvio di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (“ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ”) e del decreto ministeriale 31 gennaio 2014 (“ Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. ”), nell’ambito del quale il 24 novembre 2015 veniva effettuato un sopralluogo presso l’impianto di cui al caso di specie;
d) in data 11 luglio 2016 il Gestore, con nota prot.n. GSE/20160063442, riservandosi la facoltà di procedere a ulteriori controlli, concludeva il procedimento di verifica;
f) di seguito alla nota del 1° agosto 2016 con la quale la società comunicava al Gestore di avere ceduto alla banca Popolare di Ancona s.p.a. i crediti derivanti dalla richiamata convenzione, G.S.E. versava gli incentivi al cessionario così indicato, dandone comunicazione a quest’ultimo e alla società con nota prot. n. GSE/20160083833 del 21 ottobre 2016;
g) la società in data 15 settembre 2016 presentava una s.c.i.a. in sanatoria (pratica n. 454/2016);
h) in esito a una nota in data 24 maggio 2017 del Comune di Polverigi resa in risposta ad alcuni quesiti posti dal Gestore relativamente al procedimento autorizzativo seguito per i quattro impianti per i quali la società aveva presentato le quattro distinte istanze di riconoscimento delle tariffe incentivanti, a tale fine allegando la stessa d.i.a. prot. n. 3578 del 6 giugno 2008, G.S.E. riscontrava che: a) la citata d.i.a. si riferiva a un unico impianto di potenza pari a 82,65 kW “ per il quale non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e non risulta, pertanto, idonea ad assentire l’intervento di realizzazione di quattro impianti fotovoltaici dalla potenza complessiva di 678,91 kW ”; b) “ la Società, nel corso del sopralluogo del 24 novembre 2015, ha presentato al GSE una copia degli allegati alla DIA difforme dagli originali risultati agli atti del Comune, sui quali è stata indicata, quale potenza complessivamente autorizzata, il valore di 678,91 kW e quale descrizione dell’intervento, la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione della vecchia copertura contenente amianto, traendo così in inganno il GSE, il quale ha, infatti, concluso i procedimenti di verifica effettuati, per l’impianto in oggetto e per l’impianto n. 627293, con esito positivo. ”;
h) il GSE con provvedimento GSE/P20170057284 del 26 luglio 2017 comunicava l’avvio di un nuovo procedimento di verifica in ordine al quale la società formulava le proprie osservazioni con nota del 27 settembre 2017 che venivano trasmesse dal gestore al Comune di Polverigi, invitandolo “ a rappresentare qualsivoglia ulteriore elemento che possa avere rilevanza ai fini della conclusione del procedimento di verifica avviato dalla Scrivente ”. A tale richiesta, formulata con le note GSE/P20170084365 e GSE/P20170095454, rispettivamente in data 8 novembre 2017 e 12 dicembre 2017, il Comune non forniva riscontro;
i) con nota del 26 gennaio 2018 il Nucleo speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di finanza rendeva noto al Gestore il decreto con cui, il 20 gennaio 2018, il g.i.p. presso il Tribunale di Ancona, nell’ambito di un procedimento penale correlato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici della società, aveva disposto un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del denaro ovvero degli altri beni nella disponibilità della società;
l) con provvedimento prot. n. GSE/P20210017474 del 24 giugno 2021, il gestore, contestando alla società le violazioni di cui alle lettere a) (“ presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi” ) e (“ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”) dell’allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014, disponeva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, significando altresì di essere “ tenuto a recuperare integralmente gli incentivi percepiti ”;
m) nell’ambito del procedimento penale di cui al r.g. n. 8044/2015 del Tribunale di Ancona, in cui G.S.E. si era costituito parte civile, la società veniva rinviata a giudizio in data 29 giugno 2021.
n) con ricorso al T.a.r. per il Lazio la società, odierna appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1. a), articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 7 a pag. 17):
I. “ VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D. LGS 28/2011 comma III e ART. 21 nonies LEGGE 241/1990 IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE, ALLA DECADENZA DALLA TARIFFAZIONE INCENTIVANTE IN LUOGO DELLA DECURTAZIONE, ALLA NATURA DEL POTERE DI VERIFICA DEL GSE E NOMATIVA APPLICABILE ”.
II. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 nonies DELLA Lg 241/1990 e ART. 42 D.LGS. 28/2011 MODIFICATO DALLA Lg 120/2020 PER SUPERAMENTO DEL TERMINE RAGIONEVOLE E COMUNQUE NON SUPERIORE A 18 MESI PER L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO ”.
III. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, ART.21 DEL DM 05.05.2011, DM 31.01.2014 RELATIVAMENTE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE.CON TRAVISAMENTO DEI FATTI E ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1,3,4 D.LGS 28/2011 E ART. 12 COMMA 5 DM 05.05.2011 E ART. 3 COST. ”.
3. Il G.S.E. si è costituito nel giudizio di primo grado con atto depositato il 29 settembre 2021.
4. Con ordinanza n. 5504 del 14 ottobre 2021 il T.a.r. ha respinto la domanda cautelare, condannando la ricorrente società alle spese, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00).
5. Con provvedimento prot. n. GSE/P20210028677 del 18 ottobre 2021 il Gestore ha invitato la società alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari a euro 87.441,77.
6. In data 3 dicembre 2024 G.S.E. ha depositato la sentenza n. 874/2024 con la quale il Tribunale di Ancona ha dichiarato CO MA, quale amministratore della General Building spa ora GB Real Estate di Bioenergia Due srl & C S.a.s., responsabile del reato di cui all’art 640- bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e accertato la responsabilità amministrativa della società per il reato di cui all’art 640- bis c.p. commesso nel suo interesse/vantaggio dall’amministratore CO MA, e dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di euro 90.000,000 e delle sanzioni interdittive, per la durata di un anno di contrattare con la p.a., dell’esclusione da finanziamenti, contributi, agevolazioni o sussidi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi, con la confisca degli importi sequestrati.
7. Il Tribunale amministrativo per il Lazio con l’impugnata sentenza ha respinto il ricorso compensando le spese.
8. Avverso tale pronuncia la società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 20 marzo 2025 e depositato il 25 marzo 2025, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 10 a pag. 23):
I. “ NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 88 LETT d) CPA DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ”.
II. “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA CIRCA LE ARGOMENTAZIONI CHE HANNO CONDOTTO A NON RITENERE IL GSE DECADUTO DAL POTERE DI ANNULLAMENTO PER SUPERAMENTO DEL TERMINE RAGIONEVOLE. ARGOMENTAZIONE DEL PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della lg 241/1990 e art. 42 d.lgs. 28/2011 modificato dalla lg 120/2020 per superamento del termine ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi per l’annullamento d’ufficio) ”.
III. “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NONCHÉ DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA CIRCA LE ARGOMENTAZIONI CHE HANNO CONDOTTO IL GIUDICE DI PRIMA CURE A NON ACCOGLIERE IL SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D. LGS 28/2011 COMMA III E ART. 21 NONIES LEGGE 241/1990 IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE, ALLA DECADENZA DALLA TARIFFAZIONE INCENTIVANTE IN LUOGO DELLA DECURTAZIONE, ALLA NATURA DEL POTERE DI VERIFICA DEL GSE E NORMATIVA APPLICABILE ”.
IV. “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NONCHÉ DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA CIRCA LE ARGOMENTAZIONI DEL TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011, ART. 21 DEL DM 05.05.2011, DM 31.01.2014 RELATIVAMENTE ALLA RILEVANZA DELLA VIOLAZIONE CON TRAVISAMENTO DEI FATTI E ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1,3,4 D.LGS 28/2011 E ART. 12 COMMA 5 DM 05.05.2011 E ART. 3 COST. ”.
8.1. L’appellante ha concluso chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso, dichiarando la nullità della sentenza gravata e per l’effetto annullare i provvedimenti G.S.E. sub 1. nonché, sempre in via principale, di accogliere il ricorso, per l’effetto riformando/annullando la sentenza impugnata e conseguentemente annullare i provvedimenti G.S.E. sub 1., con vittoria di spese e compensi professionali.
9. Con atto depositato in data 19 maggio 2025 il G.S.E. si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare l’appello perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
10. Il 3 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato istanza diretta a ottenere il differimento dell’udienza di discussione fissata per il giorno 24 marzo 2026, con annesso rinvio dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie, motivandola con l’esigenza di acquisire le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Ancona di parziale riforma della sentenza di primo grado.
11. Con memoria depositata il 19 febbraio 2026 parte appellante ha chiesto: i) in via preliminare, per i motivi di cui all’istanza del 3 febbraio 2026, rinviare l’udienza di discussione con relativo differimento dei termini ex art. 73 c.p.a.; ii) in via preliminare, in difetto di accoglimento della precedente domanda, sospendere il giudizio ex art. 79 c.p.a. e art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio penale e della decorrenza dei termini per le impugnazioni della sentenza di secondo grado; iii) nominare un CTU affinché valuti l’esistenza delle violazioni gravi e rilevanti riscontrate dalla GdF sull’impianto FV 1097749 della società ricorrente e se le stesse siano tali da giustificare un provvedimento di decadenza o altro, insistendo altresì nelle richieste formulate con il ricorso.
12. Con memoria del 20 febbraio 2026 G.S.E. ha chiesto di respingere l’appello perché inammissibile e infondato.
13. Con memoria depositata il 26 febbraio 2026 parte appellante ha insistito nelle richieste formulate in data 19 febbraio 2026.
14. Nella memoria di replica, depositata il 2 marzo 2026, parte intimata si è opposta al rinvio, in quanto “ la motivazione indicata nella istanza non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento ai sensi del comma 1 bis dell’art 73 cpa ”, e ha insistito per la reiezione dell’appello.
15. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 marzo 2026.
16. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
17. Giova preliminarmente enucleare l’esatta portata del thema decidendum che, nel caso di specie, è costituito dalla legittimità del provvedimento con il quale G.S.E. ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti della General Building s.p.a. (ora GB Real Estate di Bioenergia Due s.r.l. & C. s.a.s.) in relazione all'impianto fotovoltaico n. 719582 di potenza pari a 56,40 KW sito nel Comune di Polverigi (AN) in Via Roncolina n. 3.
Infatti, fermo il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6278/2021; sez. VI, n. 291/2012), peraltro assente nel ricorso di primo grado, il provvedimento del G.S.E. n. GSE/P20210028677 del 18 ottobre 2021 recante richiesta restituzione incentivi, non essendo stato oggetto di impugnazione in primo grado non può rientrare nell’odierno thema decidendum.
18. Ciò premesso, appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dalla parte ricorrente.
18.1. Con il primo motivo l’appellante evidenzia la nullità della sentenza gravata per difetto integrale di motivazione. La doglianza è priva di pregio.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Per il giudice di legittimità la sentenza è nulla anche per mancanza – sotto il profilo sostanziale e formale – del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (cfr. Cass. n. 27411/2021). Nel caso di specie la sentenza gravata ha argomentato in modo completo – sia pure sinteticamente come richiesto dagli artt. 3 e 88 comma 2, c.p.a. – su tutte le doglianze articolate in prime cure. Del resto la legittimità della motivazione per relationem è nel caso di specie riconducibile all’espresso richiamo, operato nella sentenza, ai precedenti ai quali il giudice si è conformato, con la conseguenza che l’atto di impugnazione della sentenza che rinvia a precedenti conformi deve contenere specifici motivi che contestino tutti gli argomenti della sentenza a cui la relatio è operata (cfr. Cons. Stato, sez.VI, n.917/2011).
18.2. Con il secondo motivo la società ricorrente censura il fatto che il procedimento amministrativo abbia oltrepassato non solo i diciotto mesi ma anche i dodici mesi e soprattutto ogni valutazione e interpretazione di termine ragionevole. Tale doglianza non è condivisibile.
Sul punto giova preliminarmente ricordare che “ la giurisprudenza della Sezione, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha espressamente affermato che i poteri del GSE rientrano nel potere vincolato di decadenza anche per la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico emersi a seguito dell’attività di verifica e controllo (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2343). Il potere in questione è, quindi, un atto vincolato di decadenza in quanto l’accertata mancanza dei requisiti per l'ammissione evidenzia un difetto originario della causa dell'attribuzione patrimoniale, imponendone il recupero secondo le regole della ripetizione dell'indebito. (Cons. Stato, sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10341). Inoltre la natura dei poteri spettanti al GSE è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42, operata nel 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022,n. 2501) ” (così, fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025).
Che tale sia il potere esercitato dal Gestore risulta chiaramente sia dalla comunicazione di avvio del procedimento, del 26 luglio 2017, che dal provvedimento decadenziale emanato il 24 giugno 2021, che non a caso richiamano, entrambi, la disposizione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011; ne deriva che ciò che deve nella fattispecie valutarsi è la sostanza del potere utilizzato, potendo effettivamente configurarsi l’autotutela soltanto nei casi in cui lo stesso G.S.E. abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento della ammissione agli incentivi e li abbia successivamente rivalutati (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 3499/2025 e n. 2433/2025).
Tali circostanze, con ogni evidenza, non ricorrono nel caso di specie, dal momento che, come del resto chiaramente precisato nel provvedimento in questione, l’attività del GSE che ha condotto alla decadenza dagli incentivi non discende da una nuova e diversa valutazione dei presupposti alla base dell’originaria ammissione, bensì dalle risultanze emerse nel corso del procedimento di verifica, di talché non si è nella fattispecie in presenza di un “ ripensamento postumo ” del Gestore.
Con riguardo, poi, al limite temporale di 18 mesi, introdotto all’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e applicabile alla fattispecie ratione temporis , la consolidata giurisprudenza ne ha affermato l’applicazione con decorrenza all’entrata in vigore della novella (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.3787/2020 e n. 6975/2019; sez. V, n. 1854/2024), per cui, nel caso di specie, la decorrenza del termine va individuata nel momento di entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42, introdotto dal decreto legge 16 luglio 2020, n.76, in data 17 luglio 2020 (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit., e n. 3824/2025 in essa richiamata, nonché, anche per una compiuta disamina dell’ iter evolutivo dell’istituto, Cons. Stato, sez. II, n. 7996/2025).
E quindi, quand’anche si ritenesse che nella fattispecie il G.S.E. abbia agito in autotutela, deve in ogni caso rilevarsi che il 24 giugno 2021, vale a dire all’atto dell’emanazione del provvedimento decadenziale, non era ancora decorso il termine di 18 mesi decorrente, come detto, dal 17 luglio 2020.
18.3. Con il terzo motivo si afferma che le irregolarità riscontrate non costituirebbero violazioni rilevanti ai fini della decadenza, e ciò anche alla luce del fatto che lo stesso Comune di Polverigi aveva denunciato lo smarrimento dell’originale della d.i.a. del 2008. In quest’ottica. in luogo della decadenza il Gestore avrebbe dovuto procedere alla decurtazione degli incentivi nella misura del 20% così come fatto a seguito del controllo effettuato sull’impianto denominato Pensilina ricadente nella stessa s.c.i.a.. La doglianza non coglie nel segno.
L’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 dispone “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà. ”.
Dalla piana letture della norma discende che il G.S.E. deve disporre, da un lato, la decadenza degli incentivi e il recupero delle somme già erogate (o il rigetto dell’istanza) “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi ” e, dall’altro, nell’eventualità in cui le violazioni non siano state oggetto di una denuncia spontanea da parte del soggetto responsabile, la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione.
Nel caso di specie poiché G.S.E., in esito alla sua attività istruttoria di controllo e di verifica documentale, ha accertato la non veridicità della documentazione presentata al fine del riconoscimento degli incentivi nonché l’insussistenza dei requisiti autorizzativi e cioè violazioni rilevanti tipizzate nelle lettere a) e j) dell’Allegato richiamato dall’art. 11, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2014, il provvedimento decadenziale, peraltro recante l’annuncio del recupero degli incentivi percepiti, ha quindi costituito un atto dovuto.
Ciò in quanto, con riferimento alla valutazione dell’interesse pubblico, trattandosi della fruizione di un regime agevolativo, l’interesse pubblico non può che ritenersi in re ipsa , dal momento che a fronte dell'indebita percezione di incentivi pubblici non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità del recupero dei relativi importi, rispetto alla cui ritenzione non può fondarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo conforme al buon andamento dell’amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 7212/2025, n. 5641/2025, cit., n. 2343/2025 e n. 226/2025 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Né può condurre a conclusioni di segno diverso la circostanza che con riferimento a un altro impianto ubicato nel medesimo Comune il GSE si sia diversamente determinato disponendo, come affermato dalla società, la decurtazione in luogo della decadenza dagli incentivi. Sul punto, infatti, fermo restando il principio generale ampiamente consolidato secondo il quale l’interessato non può invocare l’errore (eventualmente) commesso dall’amministrazione a favore di altri o comunque in altri contesti a proprio vantaggio per ottenere che il medesimo errore venga nuovamente compiuto in suo favore (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 7889/2025 e n. 553/2025), quello che rileva è che il soggetto responsabile delle violazioni non può vantare un diritto soggettivo alla decurtazione in quanto l’applicazione di tale istituto è rimessa alla valutazione dell’entità della violazione contestata che, caso per caso, deve essere operata dal gestore nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, il soggetto responsabile non ha diritto al riconoscimento de plano della decurtazione quale alternativa alla decadenza, poiché l’unico obbligo previsto dalla disposizione in capo al GSE è quello di svolgere l’apprezzamento su tale alternativa, vagliando la rilevanza e la gravità delle violazioni. In questo quadro, la rilevanza delle violazioni non è di per sé ostativa alla decurtazione, salvo il caso in cui sia correlata all’ottenimento dell’incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023; sez. IV, n.462/2022). Nel caso in esame il Gestore, prima di disporre la decadenza dagli incentivi, ha valutato l’applicabilità di detta deroga, concludendo in senso negativo poiché le violazioni rilevanti sono correlate all’ottenimento dell’incentivo e, quindi, tali da giustificare la decadenza integrale dalla tariffa riconosciuta. E invero tali conclusioni appaiono chiaramente suffragate dalle motivazioni del provvedimento decadenziale originariamente avversato, riferite alla non veridicità della documentazione presentata ed alla insussistenza dei titoli autorizzativi al momento della presentazione dell’istanza.
Le violazioni rilevate nel caso di specie ed alla base del provvedimento decadenziale emesso dal Gestore non hanno quindi valenza meramente formale o secondaria, ma assumono, al contrario, rilevanza primaria e sostanziale, evidenziando l’impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime incentivante richiesta dalla disciplina di settore; si tratta, in altri termini, di violazioni rilevanti correlate all’ottenimento dell’incentivo, tali, quindi, da giustificare la decadenza integrale dalla tariffa originariamente riconosciuta ed il recupero degli incentivi indebitamente percepiti dalla società(cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023).
18.4. Né migliore considerazione può essere riservata alla quarta censura diretta a evidenziare travisamento dei fatti ed eccesso di potere in relazione agli artt. 1, 3, 4 del d.lgs. n. 28/2011, all’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011 all’art. 3 Cost. da parte di G.S.E. in quanto tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono infatti essere introdotti dall’esponente mediante specifiche allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1570/2024, n. 976/2024; sez. IV, n.3256/2021). Nel caso di specie, invece, tale allegazione è del tutto mancata, limitandosi la ricorrente a una mera enunciazione degli stessi.
Infatti, parte appellante motiva tale enunciazione segnalando che l’autonomia dei giudizi amministrativo e penale rende inammissibile che il giudice di primo grado abbia posto a sostegno di una pronuncia di rigetto in tema di (il)legittimità del provvedimento delle tariffe incentivanti, una sentenza penale non definitiva.
Ora, premessa l’autonomia dei due giudizi, e comunque fermo il fatto che le contestazioni operate in sede di rinvio a giudizio hanno trovato riscontro sia da parte del Tribunale di Ancona che della Corte di Appello la cui sentenza, nei confronti della quale è stato proposto ricorso in Cassazione, ha confermato, nei riguardi della società, tanto la condanna inflittale in primo grado, quanto la confisca degli importi sequestrati, al contempo non assolvendo il suo amministratore dal reato a lui ascritto, dichiarato estinto per prescrizione, il collegio rileva che il provvedimento decadenziale gravato trova la sua motivazione in una attività istruttoria di verifica e controllo operata in via autonoma dal Gestore per di più in epoca antecedente alla notizia, acquisita dal Nucleo speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di finanza, relativa a un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del denaro ovvero degli altri beni nella disponibilità della società, disposto dal g.i.p. presso il Tribunale di Ancona, nell’ambito di un procedimento penale correlato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici della società.
Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte del gestore resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo normativamente prestabilito.
19. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
20. Le spese del presente grado di giudizio sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2461/2025), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese del grado sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU OT ER, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AN IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | IU OT ER |
IL SEGRETARIO