Articolo 37 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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18 agosto 2002
Art. 37. (Disposizioni sugli interporti) 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , per il completamento della rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti".
3. L' articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalita'.
4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ; ogni disposizione incompatibile e' abrogata.
Note all'art. 37:
- Il testo vigente dell' art. 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57 recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all' art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , e all' art. 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413 , per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo e' delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonche', nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall' art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240 ;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacita', il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 , e successive modificazioni, al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454 . A decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformita' alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e successive modificazioni, e quanto previsto dall' art. 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 .
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione".
- Il testo dell' art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi e' il seguente:
"Art. 5 (Trasporti). - 1. Rientrano nel settore trasporti:
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorita' pubbliche sui percorsi, sulle capacita' di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;".
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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