Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Franco De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Asti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 31/03/2025), a mezzo del quale la Prefettura di Asti - Sportello Unico Immigrazione ha revocato il nulla osta e il visto di ingresso rilasciati in favore di -ricorrente-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. NI ES GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 29/05/2025, -ricorrente-, cittadino indiano, ha impugnato l’atto di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro rilasciatogli in data -OMISSIS-. La determinazione impugnata è motivata – nei limiti di cui infra §5.1 – dall’intervenuta condanna della datrice del lavoro del ricorrente per il reato di furto aggravato (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.), con pronuncia divenuta definitiva in data -OMISSIS-. Ad avviso dell’Amministrazione resistente, detto precedente penale costituirebbe circostanza ostativa al rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente e legittimerebbe la revoca ex art. 42, co. 2 d.l. 73/2022 del nulla osta al lavoro già rilasciato.
A fondamento della propria impugnazione, -ricorrente- ha articolato tre motivi di doglianza, diretti a denunciare:
- la lesione delle proprie prerogative partecipative sotto il duplice profilo dell’inconsistenza e financo della contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, e dell’omesso esame delle memorie endoprocedimentali presentate ex art. 10- bis legge n. 241/1990 (motivo 1);
- la lacunosità dell’istruttoria svolta, nella misura in cui l’Amministrazione non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in forza dell’art. 22 co. 11 d.lgs. n. 286/1998 (motivo n. 2);
- la violazione dell’affidamento legittimamente maturato circa la legittimità del nulla-osta revocato, vieppiù ove si consideri che la condanna della datrice di lavoro menzionata dall’Amministrazione è persino precedente al rilascio del titolo (motivazione n. 3).
2. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria svolta e l’ampia discrezionalità sottesa ai provvedimenti in materia di immigrazione.
3. – Con ordinanza del 26/06/2025 n. 266, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso l’efficacia esecutiva della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza presentata dal ricorrente.
4. – La causa è stata introitata per la decisione, dopo la discussione orale, all’udienza pubblica del 18/03/2026.
5. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
5.1 - Non vi è contezza del fatto che, in adempimento della menzionata ordinanza cautelare n. 266/2025, l’Amministrazione abbia riaperto l’istruttoria e riesaminato l’istanza presentata nell’interesse di -ricorrente-, né a fortiori vi è prova del fatto che sia stato emesso il provvedimento conclusivo della procedura, sostitutivo della determinazione impugnata in questo giudizio. Nessun dubbio può esservi, dunque, sulla procedibilità del ricorso.
5.2 - Venendo al merito dell’impugnazione, coglie nel segno la doglianza avente ad oggetto l’inconsistenza della motivazione posta a fondamento della determinazione impugnata. Come osservato dal Tribunale anche in sede cautelare, l’atto impugnato si concreta in un modulo prestampato, che l’Amministrazione non ha provveduto a compilare e nel quale figurano distinte e contrastanti ipotesi motivazionali, poste tutte su un piano di parità.
Anche a ritenere che, in un contesto di evidente incertezza, la menzione di un precedente penale a carico della datrice di lavoro di -ricorrente- valga ad individuare la reale giustificazione della determinazione impugnata, i successivi passaggi della motivazione impediscono di ricostruire con esattezza l’ iter decisorio seguito dell’Amministrazione (« Considerato: A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione; Ritenuto: - quindi di procedere alla revoca del nulla osta (con riferimento all’ipotesi A) - che le osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca per quanto sopra indicato (con riferimento all’ipotesi B) »). Non è chiaro cioè se l’Amministrazione abbia realmente valutato le osservazioni presentate dal ricorrente ex art. 10- bis legge n. 241/1990 (trasmesse via PEC in data 17/03/2025: doc. 4 ricorrente), né a fortiori per quali ragioni le abbia ritenute insufficienti.
Ne deriva il carattere del tutto apparente della motivazione posta a fondamento della determinazione impugnata e la conseguente frustrazione di ogni sua funzione esplicativa, quale « strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo » (TAR Lazio, Sez. III-bis, 02/08/2018, n. 8669) e, dunque, insostituibile presidio sostanziale della legalità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 07/06/2023 n. 5592). Ne risulta altresì frustrata la funzione stessa del contraddittorio processuale, giacché le osservazioni presentate da -ricorrente- art. 10- bis legge n. 241/1990 sono ridotte a mera formalità procedimentale, ma non hanno inciso sul merito della decisione che l’Amministrazione ha predeterminato.
5.3 - Tanto è sufficiente all’accoglimento del ricorso.
Il titolo di reato per il quale la datrice di lavoro del ricorrente è stata condannata (furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7 c.p.) non rientra tra le fattispecie ostative al rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22, co. 5- bis e 5- ter e art. 24, co. 12 e 13 d.lgs. n. 286/1998. In assenza di più perspicui indici probatori in tal senso, detta condanna non pare(va) costituire incontrovertibile indice dell’incapienza economico-finanziaria della datrice di lavoro, ai fini dell’assunzione di -ricorrente- (ipotesi questa che l’Amministrazione non ha nemmeno lumeggiato in atti o nel corso dell’istruttoria: TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 27/03/2024, n. 65). Non vi è infine contezza del fatto che a carico del ricorrente vi siano – o vi fossero al momento dell’emissione della decisione impugnata – precedenti penali, che impedissero l’emissione del premesso di soggiorno in suo favore ex artt. 4, co. 3 e 5 co. 5 d.lgs. 286/1998. Non risultano dunque integrati i presupposti per la revoca del nulla-osta a norma dell’art. 42, co. 2 dl. 72/2022 (atto avente natura vincolata: cfr. ex plurimis TAR Campania, Salerno, Sez. III, 08/10/2025 n. 1619).
La natura discrezionale del provvedimento esclude l’applicazione dell’art. 21- octies co. 2 primo periodo legge n. 241/1990 (« Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato »). È invece preclusa ab imis la sanatoria del vizio a norma del secondo periodo della disposizione menzionata, giacché il vizio integrato attiene al mancato esame delle osservazioni rese dal ricorrente ex art. 10- bis legge n. 241/1990 e il provvedimento impugnato è successivo alle modifiche introdotte dal decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (« La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis »). Ne consegue che la lesione del contraddittorio procedimentale conduce al travolgimento della determinazione impugnata, senza che l’Amministrazione possa fornire in giudizio la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio ai fini del contenuto della decisione (Cons. Stato, Sez. III, 15/09/2023, n. 8372).
5.4 - Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di impugnazione, diretto a denunciare l’insufficienza della motivazione del provvedimento gravato e la violazione dell’art. 10- bis legge n 241/1990, si appalesa fondato e giustifica l’integrale accoglimento del ricorso.
Restano invece assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, in quanto diretti al rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in quanto tali, logicamente subordinati al mancato accoglimento del primo profilo di gravame, diretto a rivendicare il titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
La determinazione impugnata andrà dunque annullata, con conseguente restituzione degli atti all’Autorità procedente ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati all’istanza proposta nell’interesse del ricorrente.
6. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese spettanti al procuratore del ricorrente, quale difensore della parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI ES GO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ES GO | LE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.