TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5293
TAR
Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento sia fondato su un'idonea motivazione, richiamando la nota dell'ASL e il parere dell'Osservatorio epidemiologico, che giustificano il divieto di pascolo per due anni come periodo sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza del patogeno. La misura è vista come necessaria a seguito dell'ordinanza di 'stamping out' per il risanamento dei territori e non è contraddittoria con essa o con altri atti amministrativi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 della legge 241/1990

    Il Tribunale non ravvisa una violazione di tale principio, in quanto il provvedimento è adeguatamente motivato e supportato da pareri tecnici. La legittimazione passiva del dott. IN è stata eccepita e accolta, imputando l'atto esclusivamente all'ASL.

  • Rigettato
    Impossibilità tecnica di esecuzione dell'interdizione

    Il Tribunale ritiene che la motivazione sia adeguata e che il periodo di divieto sia giustificato dalla necessità di eradicare la tubercolosi bovina, come indicato dalla normativa di riferimento. La coesistenza di fauna selvatica non inficia la validità della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5293
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5293
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo