Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9526 del 2025, proposto da
IL FR, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Santella, con domicilio eletto presso il suo studio in Ladispoli, via delle Orchidee n. 15;
contro
Comune di Formello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 4, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Celani, Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio 15;
IE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fioretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 9;
nei confronti
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente di divieto di pascolo per anni 2 (due) agli animali di specie bovina, caprina e suina nelle aree comunali loc.tá Sorbo e Le Bosseta n. 4 del 26.06.2025
emessa dal Comune di Formello e notificata a mezzo Polizia Locale in data 27.06.2025,
nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formello e di Asl Roma 4 e di IE IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, allevatore di bestiame allo stato brado presso la Valle del Sorbo codice 038RM042, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del comune di Formello con cui è stato interdetto il pascolo per due anni agli animali specie bovina, ovina, caprina e suina nelle aree comunali località Sorbo e Le Bosseta.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – mancata valutazione della posizione dell’allevatore ed eccesso di potere dell’azione amministrativa. 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990. 3. Impossibilità tecnica di esecuzione dell’interdizione.
Sostiene il ricorrente:
- che tale misura di interdizione delle aree, ritenuta estrema, appare sproporzionata e lesiva del diritto al lavoro, all’iniziativa economica privata e alla tutela della famiglia (artt. 4, 35, 41 e 31 della Costituzione italiana), perché assunta in assenza di un reale pericolo imminente per la salute pubblica oltre a rappresentare un importante danno economico, non avendo il ricorrente altro spazio privato o concessione di altre e diverse aree ad uso civico ove trasferire il bestiame;
- che l’ASL non ha reso noto agli allevatori interessati la nota con la quale ha richiesto l’emissione dell’Ordinanza Sindacale per l'interdizione dei pascoli comunali della Valle del Sorbo né tanto meno il motivo sotteso al trattamento discriminatorio tra i pascoli e gli allevamenti di cui ai stabilimenti 038RM167 e 038RM164 e per i quali sarebbe opportuno verificare l’attuale stato di contagio;
- che il provvedimento è di difficile attuazione atteso che la coesistenza di fauna selvatica non renderebbe il territorio esule dalla circolazione del batterio ma determinerebbe esclusivamente danni economici all’azienda ricorrente che verrebbe privata dell’autorizzazione all’uso civico di aree e terreni comunali, con conseguente chiusura aziendale.
Si sono costituiti l’ASL e il Comune controdeducendo nel merito.
Si è costituito il dott. IN eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e controdeducendo nel merito.
All’udienza del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È anzitutto da accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del dott. IN, in quanto l’ordinanza impugnata, anche se firmata da questo, è stata emanata in qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ASL Roma 4, con la conseguenza che l’ordinanza in questione deve essere imputata esclusivamente all’ASL e non all’organo-persona fisica che l’ha emanata.
Con l’ordinanza sindacale impugnata il Comune di Formello ha disposto il divieto di pascolo per due anni degli animali indicati, richiamando la nota dell’ASL di cui al prot. n. 0035048-2025 del 6.6.2025 nonché il presupposto parere dell’Osservatorio epidemiologico del 19.5.2025. Nella nota dell’ASL del 6.6.2025 viene richiesto espressamente all’amministrazione comunale l’emissione dell’ordinanza sindacale di interdizione di pascolo per un periodo di tempo non inferiore ai due anni, come previsto dal punto 2.1, allegato 2d, del DM del 2 maggio 2024, in quanto periodo di tempo ritenuto sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza dell’agente patogeno nell’ambiente, sulla base del parere dell’Osservatorio. Inoltre nell’ordinanza di divieto di pascolo il Comune specificatamente dà atto della circostanza che lo scopo del vuoto sanitario di due anni - espressamente decorrenti dalla data di abbattimento dell’ultimo capo infetto, come da apposita comunicazione da parte dell’ASL - per come rilevato da parte dell’Osservatorio, è quello di risanare i territori potenzialmente infetti.
Nella nota dell’ASL di cui trattasi è altresì richiamata la nota della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria – ufficio veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito della quale si dà specificatamente atto che “ poiché sussiste il rischio di diffusione della malattia ad altre aziende ”, proprio in quanto trattasi di allevamenti allo stato semi-brado, “ sarà fondamentale anche l’interdizione dei pascoli utilizzati dalle suddette aziende, per un periodo non inferiore ai due anni ”,
L’allegato 2d del DM del 2 maggio 2024 ha a oggetto la “ PULIZIA E DISINFEZIONE NEGLI STABILIMENTI CON INFEZIONE CONFERMATA DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ”; e, dopo essersi occupato della “ 1. PROCEDURA Una corretta procedura di pulizia e la disinfezione normalmente richiede sei passaggi. Sebbene il processo sia simile per tutti i locali contaminati, le procedure devono essere adattate per affrontare i problemi specifici di ciascun locale. In alcune circostanze non saranno necessari tutti e sei i passaggi ”, al successivo punto “ 2. PARAMETRI DI RESISTENZA DEGLI AGENTI PATOGENI ”, dispone “ 2.1. Resistenza dei micobatteri nell’ambiente • Locali: fino a 2 anni. • Acqua: fino ad 1 anno. • Terreno: fino a 2 anni. • Pascoli: fino a 2 anni. • Letame fino a 2 anni. • Resistono a pH fortemente acido (pH 1) e fortemente alcalino. • Sono rapidamente inattivati dalla luce solare. • Fra i microorganismi non sporigeni sono i più resistenti ai disinfettanti chimici ”.
Ne consegue che, da un lato, non può fondatamente sostenersi che si tratti di un provvedimento privo di un’idonea motivazione, atteso che, a supporto della stessa, sono stati puntualmente richiamati gli atti di cui sopra, nell’ambito della quale sono esposti i presupposti in fatto e indicato il percorso logico-giuridico seguito ai fini dell’adozione dell’ordinanza di divieto di pascolo.
Quanto ai predetti presupposti, deve rilevarsi che, sebbene la situazione concernente l’esistenza della tubercolosi bovina sussistesse da tempo, come rilevato da parte ricorrente, tuttavia, l’ordinanza di divieto di pascolo fa seguito e trova la sua giustificazione diretta nell’ordinanza di stamping out, adottata per la prima volta proprio a seguito del peggioramento della situazione, e ritenuta scevra dalle censure articolate nel relativo ricorso; ne consegue che, nella fattispecie, l’urgenza del provvedere era da riconnettersi proprio all’esigenza che, a seguito dello stamping out, fosse assicurato il risanamento dei territori potenzialmente infetti, al fine di evitare il ripresentarsi della malattia nella zona, in linea con quanto indicato dal punto 2.1 dell’allegato 2d del DM del 2 maggio 2024.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, pertanto, non si ravvisa alcuna contraddittorietà con l’ordinanza di abbattimento totale, proprio in quanto il divieto di pascolo è misura che accompagna lo stamping out, con la medesima finalità di eradicazione della tubercolosi bovina. Né si ravvisa alcuna contraddittorietà con gli altri atti adottati da parte dell’amministrazione comunale e richiamati in ricorso in quanto concernenti profili del tutto distinti tra di loro.
Senza considerare che, comunque, la ricorrente non ha espressamente impugnato i pareri richiamati nell’ordinanza sindacale di divieto di pascolo né tanto meno il presupposto punto 2.1 dell’allegato 2d del DM del 2 maggio 2024, attesa la pacifica inidoneità in tal senso della generica espressione degli atti presupposti di cui all’epigrafe del ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara l’estromissione dal giudizio del dott. IN per difetto di legittimazione passiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IN TT, Presidente
AU LA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LA | AR IN TT |
IL SEGRETARIO