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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 374/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 proprio
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il Decreto di liquidazione della Corte di Appello di Firenze, Sezione II Penale, emesso in data 30.01.2025, relativo alla liquidazione dei compensi per la difesa svolta dalla opponente nel procedimento penale n. 3585/2017 RGNR – 4280/2019
RG App in favore di;
Parte_2
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Nel merito: previo annullamento, e/o revoca, e/o riforma del decreto di liquidazione impugnato, in accoglimento della presente opposizione, liquidare la complessiva somma di € 1130,00 come da Protocollo di intesa del 2016 oltre rimborso delle spese generali (15,00%), CAP e IVA, quali compensi per l'attività pagina 1 di 5 defensionale svolta nel procedimento penale 3585/2017 RGNR, 4280/2019 RGApp, o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e rimborso spese generali del presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2025 l'Avv. ha adito questa Parte_1
Corte di Appello chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione di cui in
[...] epigrafe.
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il Controparte_1 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 12.06.2025 con ordinanza emessa a scioglimento di riserva all'esito dell'udienza del 10.06.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto merita accoglimento.
L'OPPONENTE lamenta la mancata liquidazione del compenso per la fase introduttiva del procedimento d'appello dalla stessa promosso nell'interesse del proprio assistito , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2 decreto del 2.05.2018.
Effettivamente nella parte motiva del decreto di liquidazione opposto si legge quanto segue:
pagina 2 di 5 La somma liquidata a favore della RICORRENTE pari ad € 780,00 risulta dunque riferita alle sole fasi di studio e decisoria.
Per
contro
- in applicazione del medesimo protocollo d'intesa siglato tra la Corte
d'Appello di Firenze, l' , il Controparte_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze e il
, un protocollo di intesa per Controparte_3
l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Firenze dei parametri di cui al DM
55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di pagina 3 di 5 Giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), protocollo poi integrato in data 6 dicembre 2016 con l'adesione della Parte_3
presso la Corte d'Appello di Firenze – la Corte avrebbe dovuto
[...] liquidare anche la fase di studio in conformità alla seguente
Pertanto, in riforma del decreto impugnato, va liquidato a favore dell'Avv.
[...] il compenso di € 1.130,00, oltre Iva e Cap, come per legge. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a
€ 5.200,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi, stante la scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria e quella decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte ricorrente si è pagina 4 di 5 limitata a precisare le proprie conclusioni, anche a fronte della contumacia del
). Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto REVOCA il Parte_1 decreto della Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data in data
30.01.2025, relativo alla liquidazione dei compensi per la difesa svolta dalla opponente nel procedimento penale n. 3585/2017 RGNR – 4280/2019 RG App;
LIQUIDA a favore della RICORRENTE l'importo di € 1.130,00 per le prestazioni rese in favore di come indicate in Parte_2 parte motiva, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge;
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
536,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 1 luglio 2025
Il Presidente FF delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 374/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 proprio
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il Decreto di liquidazione della Corte di Appello di Firenze, Sezione II Penale, emesso in data 30.01.2025, relativo alla liquidazione dei compensi per la difesa svolta dalla opponente nel procedimento penale n. 3585/2017 RGNR – 4280/2019
RG App in favore di;
Parte_2
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Nel merito: previo annullamento, e/o revoca, e/o riforma del decreto di liquidazione impugnato, in accoglimento della presente opposizione, liquidare la complessiva somma di € 1130,00 come da Protocollo di intesa del 2016 oltre rimborso delle spese generali (15,00%), CAP e IVA, quali compensi per l'attività pagina 1 di 5 defensionale svolta nel procedimento penale 3585/2017 RGNR, 4280/2019 RGApp, o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e rimborso spese generali del presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2025 l'Avv. ha adito questa Parte_1
Corte di Appello chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione di cui in
[...] epigrafe.
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio il Controparte_1 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 12.06.2025 con ordinanza emessa a scioglimento di riserva all'esito dell'udienza del 10.06.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto merita accoglimento.
L'OPPONENTE lamenta la mancata liquidazione del compenso per la fase introduttiva del procedimento d'appello dalla stessa promosso nell'interesse del proprio assistito , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2 decreto del 2.05.2018.
Effettivamente nella parte motiva del decreto di liquidazione opposto si legge quanto segue:
pagina 2 di 5 La somma liquidata a favore della RICORRENTE pari ad € 780,00 risulta dunque riferita alle sole fasi di studio e decisoria.
Per
contro
- in applicazione del medesimo protocollo d'intesa siglato tra la Corte
d'Appello di Firenze, l' , il Controparte_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze e il
, un protocollo di intesa per Controparte_3
l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Firenze dei parametri di cui al DM
55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di pagina 3 di 5 Giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), protocollo poi integrato in data 6 dicembre 2016 con l'adesione della Parte_3
presso la Corte d'Appello di Firenze – la Corte avrebbe dovuto
[...] liquidare anche la fase di studio in conformità alla seguente
Pertanto, in riforma del decreto impugnato, va liquidato a favore dell'Avv.
[...] il compenso di € 1.130,00, oltre Iva e Cap, come per legge. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a
€ 5.200,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi, stante la scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria e quella decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte ricorrente si è pagina 4 di 5 limitata a precisare le proprie conclusioni, anche a fronte della contumacia del
). Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto REVOCA il Parte_1 decreto della Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data in data
30.01.2025, relativo alla liquidazione dei compensi per la difesa svolta dalla opponente nel procedimento penale n. 3585/2017 RGNR – 4280/2019 RG App;
LIQUIDA a favore della RICORRENTE l'importo di € 1.130,00 per le prestazioni rese in favore di come indicate in Parte_2 parte motiva, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge;
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
536,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 1 luglio 2025
Il Presidente FF delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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