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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/11/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Dott.ssa Giudice relatore
Alessia Annunziata Giudice
Visti i ricorsi iscritti nel Ruolo Generale dei Procedimenti
Unitari al n°31/2025 depositati da:
- società “ P.I. Controparte_1
, con sede in P.IVA_1
Giugliano in Campania (NA), alla Via G. Verdi n. 5 in persona del legale rapp.te pt sig. , rapp. e dif. dagli Controparte_2 avv.ti Massimiliano
ES (CF ), e FO SA;
C.F._1
- la società “ , P.I. Parte_1
, con sede P.IVA_2 in Polla (SA), alla Via Garibaldi n. 106, in persona del legale rapp.te pt sig. , rapp. e dif. dagli avv.ti Parte_2
Massimiliano ES (CF
), e FO SA C.F._1 RICORRENTI
nei confronti di: società “ Controparte_3
” P.I. in persona del legale
[...] P.IVA_3 rapp.te pt con sede in Agropoli (SA) alla via San Severino
Capo 13
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della
è stato Parte_3 regolarmente notificato alla società resistente, che non si è costituita, con pec a cura della cancelleria ai sensi dell'art.40 6 comma CCII.
2. Il debitore deve essere considerato imprenditore commerciale, per quanto si ricava dalla visura prodotta in atti e dalla natura dell'attività svolta consistente nell'autotrasporto di merci, trasporto e spedizione di merci industriali.
Dalla visura storica emerge la cessazione dall'attività nonchè la cancellazione della società avvenuta il 4.07.2025, ciononostante può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa alla luce dell'art.33 CCII ai sensi del quale: “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.
3. Quanto al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII va preliminarmente osservato che per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, aderendo al principio di “prossimità della prova”, è l'imprenditore resistente onerato della prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali per tutto il periodo di riferimento (vedi Cass.n.
30516/2018 e 24548/2016).
La prova può essere fornita sia mediante il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi che costituiscono mezzo di prova privilegiato (in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) senza assurgere a prova legale, oppure, in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare l'assenza dei requisiti con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021).
Pur rappresentando uno strumento di prova “privilegiato”, i bilanci non danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo, pertanto la mancanza di bilanci aggiornati non preclude al giudice l'esercizio dei suoi poteri istruttori per accertare in altro modo il raggiungimento dei requisiti dimensionali (cfr. Cass., 2 ottobre
2018, n. 23948).
Ebbene, dall'analisi dei documenti depositati in atti emerge che i bilanci recano i seguenti valori: Bilancio 2023 Attivo - € 1.530.056,00
Ricavi - € 1.173.723,00 Debiti - €1.413.347,00, i quali dimostrano che le soglie dimensionali risultano ampiamente superate.
4. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 28 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
5. Sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII.
Al fine di chiarire ogni dubbio sulla natura del giudizio avente ad oggetto la domanda volta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale di un imprenditore, sia esso individuale o collettivo, va sottolineato che quello prefallimentare non è un giudizio volto all'accertamento dei crediti, bensì deputato alla sola verifica dei presupposti per la dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale, nel quale l'esistenza del credito del ricorrente e la valutazione delle contestazioni del resistente vanno compiuti incidentalmente e nei limiti della cognizione sommaria tipica di questo giudizio. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio, secondo cui la domanda di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale) rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso;
quest'ultima spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare
(Cass. SU n. 1521/2013; Cass. n. 11421/2014; Cass. n.
576/2015; Cass. n. 15346/2016; Cass. n. 23420/2016; Cass. n.
30827/2018.
Nel caso di specie, pur non essendo i crediti accertati da un titolo esecutivo, può ritenersi che sia stata fornita prova della legittimazione delle società ricorrenti sulla base delle fatture e dei
documenti di trasporto recanti la sottoscrizione leggibile della società debitrice allegati ai ricorsi, atteso che il documento di trasporto recante la firma del destinatario fornisce piena prova circa la ricezione della merce compravenduta.
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto oltre ai debiti nei confronti delle odierne ricorrenti, pari rispettivamente ad euro 33.444,37 nei confronti della e di euro 16.926,04 nei Parte_1 confronti della si evince che sono stati elevati Controparte_1 trentatrè protesti per un ammontare complessivo di euro
95.210,00 (come da visura protesti in atti). Inoltre, la certificazione dei debiti contributivi riporta una debitoria pari ad euro 128.829,09 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e di euro 3.986,31 come da accertamenti di vigilanza documentale. 7. Con riguardo al presupposto oggettivo dato dallo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, quanto sopra evidenziato è sufficiente per constatare l'incapacità dell'impresa stessa di rendere sostenibile la struttura finanziaria della società.
Alla luce di quanto esposto è evidente la situazione d'impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare con mezzi normali le obbligazioni già scadute;
l'insolvenza in tal caso non è solo una temporanea e transitoria illiquidità ma acquisisce il carattere della irreversibilità non essendo in grado l'imprenditore di adempiere ai suddetti debiti non disponendo di risorse economiche, patrimoniali, di credito bancario e commerciali, sufficienti a garantire un'utile ripresa dell'attività commerciale (Cassazione n°19611/2004).
Sul punto, importanti indici della situazione di dissesto
economico affliggente la società resistente, emersi durante
l'espletamento dell'istruttoria, sono senz'altro:
- l'incapacità della Società resistente di far fronte ai propri debiti provata dall'inadempimento nei riguardi delle ricorrenti ed Parte_1 Controparte_1
- l'esistenza di carichi pendenti risultanti dalla certificazione
INPS;
- il procedimento monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n°239/2029 a carico della resistente, come risultante dal registro informatico di cancelleria sicid- contenzioso del Tribunale di Vallo della Lucania;
- stato di liquidazione della società, nella misura in cui gli elementi attivi del patrimonio sociale non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cassazione civile 10/12/2020, n. 28193): infatti, a fronte della attestata cessazione delle attività presso la sede legale, allo stato è da escludere che la società sia in grado di ripianare la ingente debitoria accumulata;
- l'esistenza di trentatrè protesti per euro 95.210,00 elevati a carico della società (visura protesti allegata);
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società società “ Parte_3
” P.I. in persona del legale
[...] P.IVA_3 rapp.te pt con sede in Agropoli (SA) alla via San Severino
Capo 13;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli
su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott.ssa Roberta Giglio
Curatore: avv.Luigi Amendola;
C.F._2
ORDINA al legale rappresentante della resistente di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. c) CCII;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 12.03.2026 ore 10.30;
EG ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. f), ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, le relative schede contabili, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui
all'art. 45 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Dott.ssa Giudice relatore
Alessia Annunziata Giudice
Visti i ricorsi iscritti nel Ruolo Generale dei Procedimenti
Unitari al n°31/2025 depositati da:
- società “ P.I. Controparte_1
, con sede in P.IVA_1
Giugliano in Campania (NA), alla Via G. Verdi n. 5 in persona del legale rapp.te pt sig. , rapp. e dif. dagli Controparte_2 avv.ti Massimiliano
ES (CF ), e FO SA;
C.F._1
- la società “ , P.I. Parte_1
, con sede P.IVA_2 in Polla (SA), alla Via Garibaldi n. 106, in persona del legale rapp.te pt sig. , rapp. e dif. dagli avv.ti Parte_2
Massimiliano ES (CF
), e FO SA C.F._1 RICORRENTI
nei confronti di: società “ Controparte_3
” P.I. in persona del legale
[...] P.IVA_3 rapp.te pt con sede in Agropoli (SA) alla via San Severino
Capo 13
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della
è stato Parte_3 regolarmente notificato alla società resistente, che non si è costituita, con pec a cura della cancelleria ai sensi dell'art.40 6 comma CCII.
2. Il debitore deve essere considerato imprenditore commerciale, per quanto si ricava dalla visura prodotta in atti e dalla natura dell'attività svolta consistente nell'autotrasporto di merci, trasporto e spedizione di merci industriali.
Dalla visura storica emerge la cessazione dall'attività nonchè la cancellazione della società avvenuta il 4.07.2025, ciononostante può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa alla luce dell'art.33 CCII ai sensi del quale: “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.
3. Quanto al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII va preliminarmente osservato che per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, aderendo al principio di “prossimità della prova”, è l'imprenditore resistente onerato della prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali per tutto il periodo di riferimento (vedi Cass.n.
30516/2018 e 24548/2016).
La prova può essere fornita sia mediante il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi che costituiscono mezzo di prova privilegiato (in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa) senza assurgere a prova legale, oppure, in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare l'assenza dei requisiti con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021).
Pur rappresentando uno strumento di prova “privilegiato”, i bilanci non danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo, pertanto la mancanza di bilanci aggiornati non preclude al giudice l'esercizio dei suoi poteri istruttori per accertare in altro modo il raggiungimento dei requisiti dimensionali (cfr. Cass., 2 ottobre
2018, n. 23948).
Ebbene, dall'analisi dei documenti depositati in atti emerge che i bilanci recano i seguenti valori: Bilancio 2023 Attivo - € 1.530.056,00
Ricavi - € 1.173.723,00 Debiti - €1.413.347,00, i quali dimostrano che le soglie dimensionali risultano ampiamente superate.
4. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 28 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
5. Sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII.
Al fine di chiarire ogni dubbio sulla natura del giudizio avente ad oggetto la domanda volta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale di un imprenditore, sia esso individuale o collettivo, va sottolineato che quello prefallimentare non è un giudizio volto all'accertamento dei crediti, bensì deputato alla sola verifica dei presupposti per la dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale, nel quale l'esistenza del credito del ricorrente e la valutazione delle contestazioni del resistente vanno compiuti incidentalmente e nei limiti della cognizione sommaria tipica di questo giudizio. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio, secondo cui la domanda di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale) rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso;
quest'ultima spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare
(Cass. SU n. 1521/2013; Cass. n. 11421/2014; Cass. n.
576/2015; Cass. n. 15346/2016; Cass. n. 23420/2016; Cass. n.
30827/2018.
Nel caso di specie, pur non essendo i crediti accertati da un titolo esecutivo, può ritenersi che sia stata fornita prova della legittimazione delle società ricorrenti sulla base delle fatture e dei
documenti di trasporto recanti la sottoscrizione leggibile della società debitrice allegati ai ricorsi, atteso che il documento di trasporto recante la firma del destinatario fornisce piena prova circa la ricezione della merce compravenduta.
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto oltre ai debiti nei confronti delle odierne ricorrenti, pari rispettivamente ad euro 33.444,37 nei confronti della e di euro 16.926,04 nei Parte_1 confronti della si evince che sono stati elevati Controparte_1 trentatrè protesti per un ammontare complessivo di euro
95.210,00 (come da visura protesti in atti). Inoltre, la certificazione dei debiti contributivi riporta una debitoria pari ad euro 128.829,09 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione e di euro 3.986,31 come da accertamenti di vigilanza documentale. 7. Con riguardo al presupposto oggettivo dato dallo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, quanto sopra evidenziato è sufficiente per constatare l'incapacità dell'impresa stessa di rendere sostenibile la struttura finanziaria della società.
Alla luce di quanto esposto è evidente la situazione d'impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare con mezzi normali le obbligazioni già scadute;
l'insolvenza in tal caso non è solo una temporanea e transitoria illiquidità ma acquisisce il carattere della irreversibilità non essendo in grado l'imprenditore di adempiere ai suddetti debiti non disponendo di risorse economiche, patrimoniali, di credito bancario e commerciali, sufficienti a garantire un'utile ripresa dell'attività commerciale (Cassazione n°19611/2004).
Sul punto, importanti indici della situazione di dissesto
economico affliggente la società resistente, emersi durante
l'espletamento dell'istruttoria, sono senz'altro:
- l'incapacità della Società resistente di far fronte ai propri debiti provata dall'inadempimento nei riguardi delle ricorrenti ed Parte_1 Controparte_1
- l'esistenza di carichi pendenti risultanti dalla certificazione
INPS;
- il procedimento monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n°239/2029 a carico della resistente, come risultante dal registro informatico di cancelleria sicid- contenzioso del Tribunale di Vallo della Lucania;
- stato di liquidazione della società, nella misura in cui gli elementi attivi del patrimonio sociale non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cassazione civile 10/12/2020, n. 28193): infatti, a fronte della attestata cessazione delle attività presso la sede legale, allo stato è da escludere che la società sia in grado di ripianare la ingente debitoria accumulata;
- l'esistenza di trentatrè protesti per euro 95.210,00 elevati a carico della società (visura protesti allegata);
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società società “ Parte_3
” P.I. in persona del legale
[...] P.IVA_3 rapp.te pt con sede in Agropoli (SA) alla via San Severino
Capo 13;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli
su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott.ssa Roberta Giglio
Curatore: avv.Luigi Amendola;
C.F._2
ORDINA al legale rappresentante della resistente di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. c) CCII;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 12.03.2026 ore 10.30;
EG ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato PDF;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49 co. 3 lett. f), ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori, le relative schede contabili, nonché la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui
all'art. 45 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Dott.ssa Elvira Bellantoni