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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1071, pubblicata il 31.12.2020 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Federico
Rufino, elettivamente domiciliato in Potenza al Viale Marconi, n. 175, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Sauro, n. 52, presso lo studio dell'avv. Michele Gallo
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 852/2016 il Tribunale di Potenza ingiungeva a di Parte_1 pagare in favore della la somma di € 38.035,92, a titolo di debito Controparte_3
residuo di un rapporto di finanziamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedeva la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo.
In sintesi, eccepiva la mancanza di prova idonea circa l'esistenza del credito, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, contestava la richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi e di mora calcolati su quelli corrispettivi, contestava l'efficacia di clausole onerose non essendo specificamente approvate per iscritto, come previsto dall'art. 1341 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta la e, per essa, la Controparte_3 mandataria contestava i motivi posti a base dell'opposizione, proponeva Controparte_2 istanza di certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte da chiedeva Parte_1
di essere autorizzata a chiamare in causa la che aveva raccolto le firme di Controparte_4 Parte_1
al fine di essere tenuta indenne, in caso di accertamento della falsità, dalle relative
[...]
conseguenze.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa, ma l'opposta non forniva la prova della notifica dell'atto, limitandosi a depositare, in data 18.10.2017, l'atto non notificato per irreperibilità del destinatario.
Alla prima udienza l'opponente rinunciava al disconoscimento della propria firma.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la nella qualità Controparte_1
di cessionaria della che si riportava alle difese svolte in precedenza. Controparte_3
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 1071/2020 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, che dichiarava esecutivo.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure rappresentava che, nel corso del giudizio, era intervenuta la in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1 Controparte_3
, e che detto intervento andava qualificato come intervento del successore a titolo
[...] particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.
Quindi, considerato che non era stato manifestato il consenso delle altre parti all'estromissione dal giudizio della , il giudizio doveva proseguire tra le parti originarie, Controparte_3
pur avendo la sentenza efficacia, oltre che nei confronti della , Controparte_3
anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
Nel merito, richiamata la disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziava che la , al fine di provare l'esistenza del credito vantato, aveva Controparte_3
prodotto il contratto di prestito personale sottoscritto da in data 5.1.2007, con Parte_1
relativo piano di ammortamento.
Sul punto, rappresentava che il contratto prevedeva il finanziamento dell'importo di € 32.065,00, di cui € 30.000,00 quale somma richiesta, € 250,00 per spese istruttorie, € 1.815,00 per spese di assicurazione, da restituire mediante 60 rate dell'importo di € 688,45 ciascuna.
Inoltre, l'opposta aveva prodotto un estratto conto recante l'indicazione degli importi rimasti insoluti, rappresentando che, alla data dell'8.9.2016, risultava impagata la somma di € 38.035,92, nonché le coordinate del bonifico bancario dell'importo di € 30.000,00, eseguito in data 9.1.2007 in favore di sul conto corrente acceso presso la Banca Carime, allo stesso intestato. Parte_1
Con riguardo al contratto, precisava che l'opposta, in data 20.10.2017, ne aveva prodotto l'originale e che aveva rinunciato al disconoscimento inizialmente effettuato. Parte_1
Quindi, riteneva che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione prodotta dal creditore era sufficiente a provare il credito vantato e che nessun rilievo poteva assumere la doglianza circa il mancato perfezionamento del contratto considerato che aveva sottoscritto una richiesta di prestito in data 5.1.2007 e che gli era stato erogato l'importo di € 30.000,00, che, genericamente, aveva dichiarato di non aver ricevuto, ma non aveva specificamente contestato di essere titolare del conto corrente sul quale la somma era stata versata a mezzo bonifico.
Riteneva, altresì, infondata la doglianza relativa all'applicazione degli interessi corrispettivi e di mora calcolati su quelli corrispettivi, prevedendo il contratto l'applicazione di interessi ultralegali – TAN pari al 10,45%- e disciplinando, agli artt. 15 e 16, specificamente approvati per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il ritardo nei pagamenti (applicazione di interessi convenzionali di mora) e la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto (applicazione degli interessi convenzionali di mora sull'intero capitale non pagato).
Sul punto, precisava che, tenuto conto che l'opponente non aveva fornito conteggi diversi da quelli del creditore, né allegato una consulenza di parte al fine di confutare i conteggi dell'opposta, era superfluo espletare una C.T.U. contabile, peraltro non richiesta da alcuna delle parti, al fine di verificare la consistenza del credito residuo.
***** ***** *****
Con atto di appello impugna la suindicata sentenza e conclude chiedendo, in Parte_1
rito, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, nel merito, in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo, per essere assolutamente infondate le pretese della ricorrente/opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la che chiede, Controparte_1 in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, di rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto.
In relazione al primo motivo di gravame, premette che oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con il ricorso in via monitoria, e che ogni deduzione in ordine all'inidoneità probatoria della documentazione posta a base del ricorso è assorbita dal rilievo che, con l'opposizione, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nell'ambito del quale l'opposto ha prodotto nuove prove, ad integrazione di quelle offerte in sede di monitorio.
Quindi, ritiene che il giudice debba valutare non solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma anche la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Di conseguenza, afferma che il Giudice di prime cure ha ritenuto la documentazione dalla stessa prodotta sufficiente a provare il credito vantato.
In relazione al secondo motivo di gravame, evidenzia che, nel giudizio di primo grado, Parte_1 non ha contestato l'erogazione del finanziamento, come invece sostenuto nell'atto di
[...]
appello.
Peraltro, in seguito all'esibizione dell'originale del contratto, ha rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni in precedenza effettuato, attribuendo, in tal modo, al contratto azionato, recante le condizioni ed i termini del rapporto, valore di piena prova, con la conseguenza che l'an del diritto di credito può dirsi provato.
Innanzitutto, sostiene che, non avendo contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., Parte_1
l'esecuzione del contratto di finanziamento e/o la prova dell'erogazione della somma, né di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento, la
[...]
era dispensata dal fornire la prova di tali elementi, ma, ciò nonostante, ha Controparte_3 prodotto tutta la documentazione volta a dimostrare l'esattezza del quantum ingiunto, comunque non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che avrebbe anche dovuto provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Ne consegue che il ragionamento del Giudice di prime cure deve ritenersi logico ed esente da censure e che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, lungi dal valorizzare il documento prodotto al fine di dimostrare l'erogazione della somma -documento, peraltro, contestato dal solo Pt_1
da un punto di vista formale-, lo ha annoverato tra la copiosa documentazione fornita dall'opposta a sostegno della pretesa creditoria.
Con provvedimento del 2.1.2025, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 28.1.2025 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con la sentenza n. 10916/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che non è necessario un “pro- getto alternativo di sentenza…”, “…né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure”.
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata e le modifiche richieste. Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa valutazione dell'eccezione di nullità, tempestivamente sollevata, del decreto ingiuntivo per violazione del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c.
In sintesi, evidenzia che la , nell'attivare la procedura monitoria, Controparte_3
ha depositato un estratto conto ad uso interno, privo di qualsiasi attestazione di conformità alle scritture contabili, da cui non era possibile evincere la sussistenza del credito e il relativo importo.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
A tal proposito si evidenzia che, per costante giurisprudenza, l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo è subordinato alla prova che il creditore fornisca dell'esistenza del diritto di credito.
Tale prova, che deve essere scritta, è intesa in senso ampio, sicché essa può essere fornita anche mediante documenti che, pur essendo privi di efficacia probatoria assoluta, siano idonei a dimostrare la spettanza di una somma di danaro liquida ed esigibile, ovvero di una determinata quantità di cose fungibili o il diritto a ricevere la consegna di una cosa mobile determinata.
La ragione per cui ai fini del procedimento monitorio il legislatore accoglie una nozione così ampia di “documento”, riconoscendo efficacia probatoria a documenti che in un normale processo a cognizione piena non avrebbero alcun valore dimostrativo dei fatti dedotti, va rinvenuta nel fatto che si tratta di una procedura fondata su una cognizione sommaria e che, in quanto tale, si svolge in assenza di contraddittorio, nel senso che il debitore viene informato solo dopo che il giudice ha emesso il decreto.
Fermo ciò, le doglianze inerenti alla violazione del disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c. sono infondate, perché, in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 852/2016, proposta da Parte_1
con ricorso notificato il 10.12.2016, si è già svolto un giudizio a cognizione piena, nel cui ambito, da un lato, la ha fornito ulteriori prove a sostegno della propria Controparte_3 pretesa e, dall'altro, il Tribunale ha ritenuto fondata la sua pretesa creditoria.
In altri termini, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria.
A tal proposito vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il Giudice dell'opposizione, secondo cui “Nel caso di specie, al fine di provare l'esistenza del credito vantato, Controparte_3
ha prodotto il contratto di prestito personale sottoscritto da in data
[...] Parte_1
5.1.2007 – che prevedeva il finanziamento dell'importo di Euro 32.065,00, di cui Euro 30.000,00, quale importo richiesto, Euro 250,00 per spese istruttorie e Euro 1.815,00 per spese di assicurazione, da restituire mediante il pagamento di sessanta rate dell'importo di Euro 688,45 ciascuna -, col relativo piano di ammortamento ed ha dedotto il mancato pagamento della residua somma di Euro
38.035,92 alla data del 8.9.2016, allegando un estratto conto recante l'indicazione degli importi rimasti insoluti;
costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposta ha poi prodotto un documento dal quale risultano le coordinate del bonifico bancario di Euro 30.000,00 eseguito in data 9.1.2007 sul conto corrente n. 000051000652 intestato a presso la Banca Carime. La Parte_1
parte opposta ha anche prodotto – in data 20.10.2017 – l'originale del contratto oggetto di causa.
Sul punto si deve rilevare che le sottoscrizioni apposte a nome di sul contratto Parte_1
di prestito personale, disconosciute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sono state poi riconosciute come proprie dall'opponente, il quale ha rinunciato al disconoscimento inizialmente effettuato…”.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per errata valutazione del documento attestante l'erogazione della somma di € 30.000,00 in proprio favore.
Innanzitutto, afferma che: 1) il Tribunale ha errato nel ritenere stipulato il contratto di finanziamento avendo la eseguito l'obbligazione principale;
2) il documento Controparte_3 denominato “prova del credito” dall'opposta, allegato alla memoria depositata ex art. 183, comma VI
n. 2, c.p.c., consiste in una mera annotazione interna, dalla quale risulta che in data 9.1.2007, in favore del fornitore è stato effettuato un bonifico dell'importo di € 30.000,00 su conto Parte_1 corrente acceso presso la Banca Carime;
3) il documento consiste nella “stampa file bonifici”, conseguente all'annotazione di dati apparentemente effettuata dalla Controparte_3
su “data base”, di cui è disconosciuto l'effettivo impianto, nonché le caratteristiche di
[...] ampiezza dei dati trattati, di inserimento e di conservazione;
4) la “stampa file bonifici” non è estratta da registri regolamentati dalla legge, ma è relativa ad annotazioni ad uso interno e, quindi, non può assumere alcuna efficacia probatoria, dovendosi qualificare come mero appunto.
Poi, afferma che: 1) il documento è stato tempestivamente contestato, così come ha contestato la ricezione della somma alla luce della “Richiesta di prestito personale” del 5.1.2007, non essendo stato stipulato alcun contratto di finanziamento tra lo stesso e la;
2) Controparte_3
l'opposta non ha provato l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento, né ha fornito prova dell'erogazione della somma, non potendosi considerare tale il documento depositato
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Come ha correttamente rilevato il Giudice dell'opposizione, “…a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione prodotta dal creditore è sufficiente a fornire la prova del credito vantato, risultando priva di pregio la doglianza sollevata nell'atto di opposizione in ordine al mancato perfezionamento del contratto di prestito, tenuto conto della prova fornita dall'opposta dell'avvenuta sottoscrizione da parte di di una richiesta di prestito in data Parte_1
5.1.2007, nonché della prova fornita dall'opposta dell'avvenuta erogazione della somma finanziata, mediante la corresponsione a mezzo bonifico della somma di Euro 30.000,00 – si deve infatti sul punto rilevare che l'opponente, pur avendo genericamente dedotto di non aver ricevuto il predetto importo, non ha specificamente contestato di essere titolare del conto corrente sul quale la somma risulta essere stata versata”.
In particolare, ai fini che in tale sede rilevano, si evidenzia che, con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c., depositata in data 30.11.2018, la creditrice ha fornito prova non solo dell'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento, producendo il regolamento contrattuale (anche in originale), con i relativi allegati recanti sia le condizioni economiche che le modalità di rimborso, sottoscritto dal cliente, ma anche dell'avvenuta erogazione, in data 9.1.2007, della somma di €
30.000,00 a favore di sul conto corrente acceso presso la Banca Carime, Parte_1
contraddistinto dal seguente codice IBAN IT24 E030 6704 2030 0005 1000 652.
Ne consegue che non vi è chi possa negare che la ha provato il proprio diritto di Controparte_3
credito, in ossequio al principio ex art. 2697 c.c., secondo cui chi fa valere un diritto in giudizio deve fornirne la prova, gravando su chi lo contesta l'onere di dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellante come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dei valori medi, esclusa, per l'appello, la fase istruttoria, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1071/2020, pubblicata il 31.12.2020 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, proposto da nei confronti della , ogni Parte_1 Controparte_3
diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) Rigetta l'appello.
B) Condanna al pagamento, in favore della e, in sua vece, la Parte_1 Controparte_1
procuratrice delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge. C) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio telematica tenutasi il 25.11.2025.
Il G.A. estensore Il Presidente
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1071, pubblicata il 31.12.2020 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Federico
Rufino, elettivamente domiciliato in Potenza al Viale Marconi, n. 175, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Sauro, n. 52, presso lo studio dell'avv. Michele Gallo
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 852/2016 il Tribunale di Potenza ingiungeva a di Parte_1 pagare in favore della la somma di € 38.035,92, a titolo di debito Controparte_3
residuo di un rapporto di finanziamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedeva la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo.
In sintesi, eccepiva la mancanza di prova idonea circa l'esistenza del credito, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, contestava la richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi e di mora calcolati su quelli corrispettivi, contestava l'efficacia di clausole onerose non essendo specificamente approvate per iscritto, come previsto dall'art. 1341 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta la e, per essa, la Controparte_3 mandataria contestava i motivi posti a base dell'opposizione, proponeva Controparte_2 istanza di certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte da chiedeva Parte_1
di essere autorizzata a chiamare in causa la che aveva raccolto le firme di Controparte_4 Parte_1
al fine di essere tenuta indenne, in caso di accertamento della falsità, dalle relative
[...]
conseguenze.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa, ma l'opposta non forniva la prova della notifica dell'atto, limitandosi a depositare, in data 18.10.2017, l'atto non notificato per irreperibilità del destinatario.
Alla prima udienza l'opponente rinunciava al disconoscimento della propria firma.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la nella qualità Controparte_1
di cessionaria della che si riportava alle difese svolte in precedenza. Controparte_3
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 1071/2020 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, che dichiarava esecutivo.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure rappresentava che, nel corso del giudizio, era intervenuta la in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1 Controparte_3
, e che detto intervento andava qualificato come intervento del successore a titolo
[...] particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.
Quindi, considerato che non era stato manifestato il consenso delle altre parti all'estromissione dal giudizio della , il giudizio doveva proseguire tra le parti originarie, Controparte_3
pur avendo la sentenza efficacia, oltre che nei confronti della , Controparte_3
anche nei confronti del soggetto successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
Nel merito, richiamata la disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziava che la , al fine di provare l'esistenza del credito vantato, aveva Controparte_3
prodotto il contratto di prestito personale sottoscritto da in data 5.1.2007, con Parte_1
relativo piano di ammortamento.
Sul punto, rappresentava che il contratto prevedeva il finanziamento dell'importo di € 32.065,00, di cui € 30.000,00 quale somma richiesta, € 250,00 per spese istruttorie, € 1.815,00 per spese di assicurazione, da restituire mediante 60 rate dell'importo di € 688,45 ciascuna.
Inoltre, l'opposta aveva prodotto un estratto conto recante l'indicazione degli importi rimasti insoluti, rappresentando che, alla data dell'8.9.2016, risultava impagata la somma di € 38.035,92, nonché le coordinate del bonifico bancario dell'importo di € 30.000,00, eseguito in data 9.1.2007 in favore di sul conto corrente acceso presso la Banca Carime, allo stesso intestato. Parte_1
Con riguardo al contratto, precisava che l'opposta, in data 20.10.2017, ne aveva prodotto l'originale e che aveva rinunciato al disconoscimento inizialmente effettuato. Parte_1
Quindi, riteneva che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione prodotta dal creditore era sufficiente a provare il credito vantato e che nessun rilievo poteva assumere la doglianza circa il mancato perfezionamento del contratto considerato che aveva sottoscritto una richiesta di prestito in data 5.1.2007 e che gli era stato erogato l'importo di € 30.000,00, che, genericamente, aveva dichiarato di non aver ricevuto, ma non aveva specificamente contestato di essere titolare del conto corrente sul quale la somma era stata versata a mezzo bonifico.
Riteneva, altresì, infondata la doglianza relativa all'applicazione degli interessi corrispettivi e di mora calcolati su quelli corrispettivi, prevedendo il contratto l'applicazione di interessi ultralegali – TAN pari al 10,45%- e disciplinando, agli artt. 15 e 16, specificamente approvati per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il ritardo nei pagamenti (applicazione di interessi convenzionali di mora) e la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto (applicazione degli interessi convenzionali di mora sull'intero capitale non pagato).
Sul punto, precisava che, tenuto conto che l'opponente non aveva fornito conteggi diversi da quelli del creditore, né allegato una consulenza di parte al fine di confutare i conteggi dell'opposta, era superfluo espletare una C.T.U. contabile, peraltro non richiesta da alcuna delle parti, al fine di verificare la consistenza del credito residuo.
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Con atto di appello impugna la suindicata sentenza e conclude chiedendo, in Parte_1
rito, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, nel merito, in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo, per essere assolutamente infondate le pretese della ricorrente/opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la che chiede, Controparte_1 in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, di rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto.
In relazione al primo motivo di gravame, premette che oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con il ricorso in via monitoria, e che ogni deduzione in ordine all'inidoneità probatoria della documentazione posta a base del ricorso è assorbita dal rilievo che, con l'opposizione, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nell'ambito del quale l'opposto ha prodotto nuove prove, ad integrazione di quelle offerte in sede di monitorio.
Quindi, ritiene che il giudice debba valutare non solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma anche la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Di conseguenza, afferma che il Giudice di prime cure ha ritenuto la documentazione dalla stessa prodotta sufficiente a provare il credito vantato.
In relazione al secondo motivo di gravame, evidenzia che, nel giudizio di primo grado, Parte_1 non ha contestato l'erogazione del finanziamento, come invece sostenuto nell'atto di
[...]
appello.
Peraltro, in seguito all'esibizione dell'originale del contratto, ha rinunciato al disconoscimento delle sottoscrizioni in precedenza effettuato, attribuendo, in tal modo, al contratto azionato, recante le condizioni ed i termini del rapporto, valore di piena prova, con la conseguenza che l'an del diritto di credito può dirsi provato.
Innanzitutto, sostiene che, non avendo contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., Parte_1
l'esecuzione del contratto di finanziamento e/o la prova dell'erogazione della somma, né di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento, la
[...]
era dispensata dal fornire la prova di tali elementi, ma, ciò nonostante, ha Controparte_3 prodotto tutta la documentazione volta a dimostrare l'esattezza del quantum ingiunto, comunque non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che avrebbe anche dovuto provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Ne consegue che il ragionamento del Giudice di prime cure deve ritenersi logico ed esente da censure e che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, lungi dal valorizzare il documento prodotto al fine di dimostrare l'erogazione della somma -documento, peraltro, contestato dal solo Pt_1
da un punto di vista formale-, lo ha annoverato tra la copiosa documentazione fornita dall'opposta a sostegno della pretesa creditoria.
Con provvedimento del 2.1.2025, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 28.1.2025 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con la sentenza n. 10916/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che non è necessario un “pro- getto alternativo di sentenza…”, “…né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure”.
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata e le modifiche richieste. Con un primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa valutazione dell'eccezione di nullità, tempestivamente sollevata, del decreto ingiuntivo per violazione del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c.
In sintesi, evidenzia che la , nell'attivare la procedura monitoria, Controparte_3
ha depositato un estratto conto ad uso interno, privo di qualsiasi attestazione di conformità alle scritture contabili, da cui non era possibile evincere la sussistenza del credito e il relativo importo.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
A tal proposito si evidenzia che, per costante giurisprudenza, l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo è subordinato alla prova che il creditore fornisca dell'esistenza del diritto di credito.
Tale prova, che deve essere scritta, è intesa in senso ampio, sicché essa può essere fornita anche mediante documenti che, pur essendo privi di efficacia probatoria assoluta, siano idonei a dimostrare la spettanza di una somma di danaro liquida ed esigibile, ovvero di una determinata quantità di cose fungibili o il diritto a ricevere la consegna di una cosa mobile determinata.
La ragione per cui ai fini del procedimento monitorio il legislatore accoglie una nozione così ampia di “documento”, riconoscendo efficacia probatoria a documenti che in un normale processo a cognizione piena non avrebbero alcun valore dimostrativo dei fatti dedotti, va rinvenuta nel fatto che si tratta di una procedura fondata su una cognizione sommaria e che, in quanto tale, si svolge in assenza di contraddittorio, nel senso che il debitore viene informato solo dopo che il giudice ha emesso il decreto.
Fermo ciò, le doglianze inerenti alla violazione del disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c. sono infondate, perché, in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 852/2016, proposta da Parte_1
con ricorso notificato il 10.12.2016, si è già svolto un giudizio a cognizione piena, nel cui ambito, da un lato, la ha fornito ulteriori prove a sostegno della propria Controparte_3 pretesa e, dall'altro, il Tribunale ha ritenuto fondata la sua pretesa creditoria.
In altri termini, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria.
A tal proposito vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il Giudice dell'opposizione, secondo cui “Nel caso di specie, al fine di provare l'esistenza del credito vantato, Controparte_3
ha prodotto il contratto di prestito personale sottoscritto da in data
[...] Parte_1
5.1.2007 – che prevedeva il finanziamento dell'importo di Euro 32.065,00, di cui Euro 30.000,00, quale importo richiesto, Euro 250,00 per spese istruttorie e Euro 1.815,00 per spese di assicurazione, da restituire mediante il pagamento di sessanta rate dell'importo di Euro 688,45 ciascuna -, col relativo piano di ammortamento ed ha dedotto il mancato pagamento della residua somma di Euro
38.035,92 alla data del 8.9.2016, allegando un estratto conto recante l'indicazione degli importi rimasti insoluti;
costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposta ha poi prodotto un documento dal quale risultano le coordinate del bonifico bancario di Euro 30.000,00 eseguito in data 9.1.2007 sul conto corrente n. 000051000652 intestato a presso la Banca Carime. La Parte_1
parte opposta ha anche prodotto – in data 20.10.2017 – l'originale del contratto oggetto di causa.
Sul punto si deve rilevare che le sottoscrizioni apposte a nome di sul contratto Parte_1
di prestito personale, disconosciute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sono state poi riconosciute come proprie dall'opponente, il quale ha rinunciato al disconoscimento inizialmente effettuato…”.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per errata valutazione del documento attestante l'erogazione della somma di € 30.000,00 in proprio favore.
Innanzitutto, afferma che: 1) il Tribunale ha errato nel ritenere stipulato il contratto di finanziamento avendo la eseguito l'obbligazione principale;
2) il documento Controparte_3 denominato “prova del credito” dall'opposta, allegato alla memoria depositata ex art. 183, comma VI
n. 2, c.p.c., consiste in una mera annotazione interna, dalla quale risulta che in data 9.1.2007, in favore del fornitore è stato effettuato un bonifico dell'importo di € 30.000,00 su conto Parte_1 corrente acceso presso la Banca Carime;
3) il documento consiste nella “stampa file bonifici”, conseguente all'annotazione di dati apparentemente effettuata dalla Controparte_3
su “data base”, di cui è disconosciuto l'effettivo impianto, nonché le caratteristiche di
[...] ampiezza dei dati trattati, di inserimento e di conservazione;
4) la “stampa file bonifici” non è estratta da registri regolamentati dalla legge, ma è relativa ad annotazioni ad uso interno e, quindi, non può assumere alcuna efficacia probatoria, dovendosi qualificare come mero appunto.
Poi, afferma che: 1) il documento è stato tempestivamente contestato, così come ha contestato la ricezione della somma alla luce della “Richiesta di prestito personale” del 5.1.2007, non essendo stato stipulato alcun contratto di finanziamento tra lo stesso e la;
2) Controparte_3
l'opposta non ha provato l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento, né ha fornito prova dell'erogazione della somma, non potendosi considerare tale il documento depositato
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Come ha correttamente rilevato il Giudice dell'opposizione, “…a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione prodotta dal creditore è sufficiente a fornire la prova del credito vantato, risultando priva di pregio la doglianza sollevata nell'atto di opposizione in ordine al mancato perfezionamento del contratto di prestito, tenuto conto della prova fornita dall'opposta dell'avvenuta sottoscrizione da parte di di una richiesta di prestito in data Parte_1
5.1.2007, nonché della prova fornita dall'opposta dell'avvenuta erogazione della somma finanziata, mediante la corresponsione a mezzo bonifico della somma di Euro 30.000,00 – si deve infatti sul punto rilevare che l'opponente, pur avendo genericamente dedotto di non aver ricevuto il predetto importo, non ha specificamente contestato di essere titolare del conto corrente sul quale la somma risulta essere stata versata”.
In particolare, ai fini che in tale sede rilevano, si evidenzia che, con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c., depositata in data 30.11.2018, la creditrice ha fornito prova non solo dell'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento, producendo il regolamento contrattuale (anche in originale), con i relativi allegati recanti sia le condizioni economiche che le modalità di rimborso, sottoscritto dal cliente, ma anche dell'avvenuta erogazione, in data 9.1.2007, della somma di €
30.000,00 a favore di sul conto corrente acceso presso la Banca Carime, Parte_1
contraddistinto dal seguente codice IBAN IT24 E030 6704 2030 0005 1000 652.
Ne consegue che non vi è chi possa negare che la ha provato il proprio diritto di Controparte_3
credito, in ossequio al principio ex art. 2697 c.c., secondo cui chi fa valere un diritto in giudizio deve fornirne la prova, gravando su chi lo contesta l'onere di dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellante come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dei valori medi, esclusa, per l'appello, la fase istruttoria, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1071/2020, pubblicata il 31.12.2020 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, proposto da nei confronti della , ogni Parte_1 Controparte_3
diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) Rigetta l'appello.
B) Condanna al pagamento, in favore della e, in sua vece, la Parte_1 Controparte_1
procuratrice delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2 complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge. C) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio telematica tenutasi il 25.11.2025.
Il G.A. estensore Il Presidente
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta