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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2537/2021 promossa da:
, in persona del l.r.p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Pt_1 P.IVA_1
ANNUNZIATA UMBERTO, presso il quale elettivamente domicilia;
appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LEANZA CP_2 C.F._1
RAFFAELE, presso cui elettivamente domicilia;
appellata
E
(C.F. ), con sede legale in Torino al Corso Giovanni Agnelli n. 200; CP_3 P.IVA_2
appellata contumace
E
(già , (C.F. ) in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cologno Monzese (MI), alla via A. Volta n. 16; appellata contumace
1 Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da note scritte depositate con scadenza al 9.10.2025, termine assegnato in sostituzione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 514/2021, CP_1 Pt_2 depositata in data 08/04/2021 dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, per i seguenti motivi: 1) aver ritenuto ammissibile la domanda proposta dall'appellata nonostante con precedente CP_2 sentenza n. 147/2017 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia si fosse già pronunciato sul merito della controversia ritenendola “carente di valida e rigorosa prova” e statuendo altresì la carenza di legittimazione attiva della 2) aver ritenuto procedibile la domanda della nonostante CP_2 CP_2
l'avvenuta, deliberata, sottrazione all'ispezione delle cose asseritamente danneggiate;
3) aver ritenuto fondata la domanda nonostante il mancato deposito da parte dell'appellata, in via rituale e tempestiva, di alcun documento a sostegno della propria domanda.
2.1. ritualmente citata, si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., contestando le ragioni sottese ai motivi d'appello, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
2.2. e sebbene ritualmente citate, non si sono costituite e CP_3 Controparte_4 delle stesse è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.11.2021.
3. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (12.04.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 20.04.2022 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
L'appello risulta ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione, con indicazione delle modifiche richieste.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
2 affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto quanto non abbia formato oggetto di appello e che non è stato riproposto ovvero che non dipenda dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero dal Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
4. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione.
4.1. Con il primo motivo d'appello, parte appellante ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idem per essere già intervenuta una sentenza in merito al medesimo rapporto processuale, in particolare la sentenza n. 147/2017 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Invero, la pronuncia in questione, prodotta agli atti del giudizio sin dalle prime cure, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della CP_2
In primo luogo, occorre premettere che la pronuncia di inammissibilità impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda;
tuttavia, la relativa pronuncia, costituendo una decisione di mero rito, “dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio” (ex multis, Cass. Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1,
22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110), risultando del tutto isolato – e peraltro superato – il precedente reso dalla Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. 2, 28/06/2023, n. 18439) secondo cui la pronuncia “in rito” di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio
Nel caso in esame, in via incidentale, si osserva che la pronuncia n. 147/2017 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, pacificamente non impugnata e divenuta res iudicata, sovrappone i concetti di carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del rapporto giuridico in esame.
Ora, in mancanza di contestazione sul punto, come evincibile dalle difese spiegate dall'odierna appellata, la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire andrebbe intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per
3 inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, con la conseguenza che la suddetta pronuncia dovrebbe essere intesa quale pronuncia che pronuncia sul merito e non già resa meramente in rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio.
Deve, tuttavia, rilevarsi come il rapporto fatto valere nel procedimento avente n. rg. 405/2016, deciso con la sentenza n. 147/2017, concerneva invero il sinistro realizzatosi in data 06.07.2014 tra il veicolo targato DS74839 ed il veicolo Renault Captur TG ET870LW, di proprietà di CP_6
Viceversa, nel presente giudizio, il fatto storico oggetto di accertamento concerne il sinistro verificatosi in data 06.07.2014 tra il veicolo targato DS47839 di proprietà di ed il CP_2 veicolo Renault Captur targato ET870LW, di proprietà di CP_6
Ebbene, tenuto conto che l'indicazione del veicolo costituisce un elemento essenziale della domanda ed integra il petitum, che nel precedente giudizio si è discusso in merito al coinvolgimento del sinistro avente targato DS74839, che la pronuncia di inammissibilità, quale dev'essere intesa la sentenza n.
147/2017, non è idonea a precludere la riproposizione della domanda, che, pur volendosi considerare la suddetta pronuncia quale pronuncia di merito e relativa alla titolarità del rapporto, la stessa verterebbe relativamente al sinistro concernente il veicolo DS74839, ferme le circostanze di tempo e spazio, e non il sinistro relativo al veicolo targato DS47839, tanto risulta sufficiente per rigettare il presente motivo d'appello.
4.2. Con il secondo motivo d'appello parte appellante ha censurato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda della nonostante l'avvenuta sottrazione CP_2 all'ispezione delle cose danneggiate.
Nel caso in esame il motivo d'appello non è fondato e non merita accoglimento, in quanto dall'esame degli atti di causa è evidente che la nel giudizio de quo abbia proposto azione ai sensi dell'art. CP_2
144 Codice Assicurazioni Private nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia di assicurazione, unici soggetti nei confronti dei quali l'attrice doveva attivarsi ai fini della proponibilità
e procedibilità della domanda e in tal senso il Giudice di pace ha correttamente statuito nel ritenere che la condizione di proponibilità fosse stata correttamente assolta.
Del resto, la domanda in primo grado è stata spiegata unicamente nei confronti della e CP_3 della avendo la meramente spiegato intervento all'interno del Controparte_4 CP_1 suddetto giudizio.
Ed invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'ipotesi di cui all'art. 144
4 Codice Assicurazioni, unico destinatario delle richieste del danneggiato nella fase stragiudiziale è la compagnia assicurativa del responsabile civile, delineando la procedura di cui all'art. 145, comma II, un'ipotesi speciale e legata alla decisione del danneggiato di esercitare l'azione di cui all'art. 149
Codice delle Assicurazioni Private.
Peraltro, occorre osservare che, pur evidenziandosi che la condizione di proponibilità doveva essere assolta soltanto nei confronti del responsabile civile e della relativa impresa di assicurazione, soggetti nei confronti dei quali la aveva intenzione di proporre l'azione nell'ambito del presente CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 144 Codice Assicurazione, nel caso in esame non è contestato che la abbia avuto una effettiva conoscenza della richiesta di risarcimento del danno, avendo la CP_1 stessa discusso la sola irritualità della richiesta, con la precisazione che parte della giurisprudenza di merito nonché la Suprema Corte ritiene ormai sufficiente che la compagnia abbia avuto conoscenza anche aliunde della richiesta risarcitoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.05.2019, n. 14385 in base alla quale,
“in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, lo scopo della richiesta di risarcimento di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 969 (applicabile “ratione temporis”), costituente condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio e, quindi, di consentire all'assicuratore di valutare se accettare la pretesa del danneggiato il quale, nel formulare tale richiesta, non ha l'onere di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, essendo sufficiente, affinché il suddetto scopo possa ritenersi raggiunto, che i possibili responsabili siano messi al corrente della volontà dello stesso danneggiato di ottenere il risarcimento”).
Alla luce di quanto precede, quindi, non può che essere rigettato anche tale motivo d'appello.
4.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura il merito della decisione nella parte in cui evidenzia che non è stata ritualmente depositata in atti la documentazione relativa alla documentazione attestante la titolarità sui beni ed il preventivo, è stata erroneamente ritenuto che la fosse ancora proprietaria del motoveicolo e che sia stata erroneamente ritenuta tardiva la CP_2 scheda IVASS relativa alla teste escussa e nella conseguente ritenuta attendibilità, oltre alla mancanza di data certa delle foto prodotte.
Quanto all'irrituale ingresso dei documenti nel giudizio di prime cure, va evidenziato che nella comparsa di costituzione del I grado di giudizio la espressamente dichiarava di CP_1 disconoscere i documenti prodotti in citazione, risultando smentita da tutti gli atti del giudizio e dall'intera strategia difensiva della compagnia la circostanza per la quale la documentazione non avrebbe trovato ingresso nel corso del giudizio di prime cure, essendosi la compagnia difesa nel
5 merito e avendo il Giudice di prime cure posto alla base della propria decisione la suddetta documentazione che è, quindi, pienamente entrata all'interno del giudizio, rispetto a cui l'appellante ha spiegato le proprie difese ed è stata utilizzata dal Giudice di prime cure per la propria decisione.
Ora giova specificare che, in base agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., il Cancelliere verifica la regolarità del deposito dei documenti nel fascicolo di parte sottoscrivendo l'indice del fascicolo in cui viene indicata la documentazione che offre in comunicazione, essendo sul punto intervenuta anche la
Suprema Corte enunciando il principio per cui il timbro apposto dalla Cancelleria in calce all'elenco dei documenti risulta sufficiente e necessario ad accertare la corretta produzione in giudizio (cfr.
Cass. civ., sent. n. 7474/2013).
Ed infatti, gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e poi sottoscritti dal Cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in Cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti, oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto dal Cancelliere, con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la produzione della documentazione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarla, a condizione che la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione. Ed invero, laddove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale da effettuarsi con la prima difesa utile alla irrituale produzione, non può dirsi integrata la violazione del principio del contraddittorio che le suddette norme sono volte ad assicurare (cfr. Cass. n. 5671/2010; Cass. n, 18439/2007; Cass. n.
434/2007).
Ancora, secondo la Suprema Corte, la parte che intenda far valere i documenti, ha l'onere di dimostrare che, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza delle formalità previste dal codice di rito, il documento è stato prodotto nei termini indicati dal codice di rito (Cass. n.3778/1996).
Ne consegue che la sottoscrizione dell'indice ad opera del Cancelliere svolge la funzione di attestare la regolarità della relativa allegazione e la data in cui questa avviene, onde mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte e garantire così il diritto di difesa sul punto e, dunque, la mancata sottoscrizione va ad integrare una mera irregolarità formale, che può dar luogo a questioni in ordine all'utilizzabilità degli atti presenti soltanto in presenza di contestazioni della controparte circa la produzione.
Nel caso in esame, occorre osservare che parte appellante avrebbe dovuto contestare, sin dal primo
6 atto difensivo, ossia dalla comparsa di costituzione con cui ha spiegato intervento nel giudizio di prime cure, l'irritualità della produzione ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e che, ad ogni modo, nella suddetta comparsa la ha dichiarato di disconoscere i documenti prodotti in CP_1 copia dall'appellante, comportamento questo che costituisce, in conformità ai principi precedentemente indicati, un'accettazione dei suddetti documenti.
Peraltro, ancora, che sia stato accettato il contraddittorio sul punto emerge altresì dalla prova testimoniale, nel corso della quale all'unico teste escusso sono state mostrate le foto allegate al suddetto foliario e, dunque, pienamente entrate all'interno del presente giudizio nel contraddittorio tra le parti.
Ancora, risultano del tutto inconferenti le doglianze relative al difetto di prova del diritto di proprietà della rispetto al motociclo coinvolto nel sinistro, avendo la stessa depositato copia del CP_2 certificato di proprietà da cui emerge la titolarità del bene a far data dal 04.07.2014. Peraltro, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “le risultanze del certificato di proprietà integrano, nel giudizio di risarcimento danni alle cose dalla circolazione dei veicoli, ai fini della prova della legittimazione attiva, una presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tale certificato come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta ciò a dover fornire la prova contraria” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.05.2015, n. 11124). Nel caso in esame, la si è meramente limitata a contestare la proprietà del bene ma non ha CP_1 fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione risultante dal certificato di proprietà, a nulla rilevando la divergenza con un atto – differente dal certificato di proprietà ed erroneamente invocato dalla compagnia – quale quello dell'ispezione al PRA.
Da ultimo, la compagnia si duole per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto tardiva l'esibizione della scheda IVASS relativa alla teste escussa e averla erroneamente ritenuta attendibile.
Giova premettere che la presso l'IVASS è stata istituita onde agevolare la Controparte_7 prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria
RC-Auto ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP
n. 31 del 01.06.2009, raccogliendo i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla
7 stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Sul punto, va precisato a mera integrazione della pronuncia gravata che la produzione della suddetta scheda dev'essere ritenuta tempestiva in quanto prodotta nella prima udienza utile dopo l'indicazione del nome della teste. Ciononostante, erra l'appellante nel ritenere superato il limite di cui all'art. 135
Codice Assicurazioni, che, del resto, è espressamente individuato in tre testimonianze relative a domande di risarcimento del danno in materia di circolazione stradale nel quinquennio.
Ad ogni modo, la piena acquisibilità ed utilizzabilità processuale di tale documentazione emerge anche dall'art. 135, comma 3-quater, d. lgs. 209/2005, come modificato dalla l. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017 ed applicabile ratione temporis, al presente giudizio, in virtù del quale “nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1.
Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”.
La norma individua, quindi, un dovere d'ufficio del Giudice ad operare l'informativa inerente testimoni ricorrenti in modo anomalo, per adempiere al quale il Giudice può avvalersi anche della documentata segnalazione delle parti, la quale, di conseguenza, non soggiace ad alcuna preclusione istruttoria in senso proprio. Ciò in ragione della circostanza per cui la segnalazione non ha funzione probatoria rispetto alle domande o eccezioni delle parti, ma risponde alla superiore finalità pubblicità di evitare le frodi che si celano dietro il fenomeno delle testimonianze ricorrenti.
Ne consegue che la motivazione del Giudicante di prime cure risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione e non l'ha utilizzata ma, ad ogni modo, ai fini dell'attendibilità della teste, si osserva che il limite previsto alla data non risultava superato quale testimone: la teste
[...]
infatti, ha reso testimonianza in due giudizi nel quinquennio precedente, pur risultando la Tes_1 stessa coinvolta in altri sinistri quale conducente e/o danneggiata.
La testimonianza delle Pepe risulta ad ogni modo esaustiva e puntuale, dotata di coerenza interna e di
8 chiarezza, idonea a far ritenere provato il sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Del tutto inconferenti sono le censure mosse alla mancanza di data certa della documentazione fotografica in atti, dovendosi evidenziare che, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, “la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (...) dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art.
2712 c.c. della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
30.11.2017, n. 28665).
Nel caso di specie, fermo quanto precedentemente rilevato, avendo la teste escussa riconosciuto i danni riportati dal motoveicolo come in foto, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla mancanza di data certa di tale documentazione.
Tanto premesso, dunque, l'appello proposto deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_8 la sentenza n. 514/2021, depositata in data 08/04/2021 dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 514/2021 del Giudice di Pace di
9 Sant'Anastasia;
b) Condanna la al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, che si Controparte_9 liquidano in € 180,00 per esborsi ed € 1.200,00 a titolo di compensi professionali del procuratore relativi al giudizio di secondo grado, oltre iva e c.p.a. come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Nola, 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2537/2021 promossa da:
, in persona del l.r.p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Pt_1 P.IVA_1
ANNUNZIATA UMBERTO, presso il quale elettivamente domicilia;
appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LEANZA CP_2 C.F._1
RAFFAELE, presso cui elettivamente domicilia;
appellata
E
(C.F. ), con sede legale in Torino al Corso Giovanni Agnelli n. 200; CP_3 P.IVA_2
appellata contumace
E
(già , (C.F. ) in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cologno Monzese (MI), alla via A. Volta n. 16; appellata contumace
1 Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da note scritte depositate con scadenza al 9.10.2025, termine assegnato in sostituzione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 514/2021, CP_1 Pt_2 depositata in data 08/04/2021 dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, per i seguenti motivi: 1) aver ritenuto ammissibile la domanda proposta dall'appellata nonostante con precedente CP_2 sentenza n. 147/2017 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia si fosse già pronunciato sul merito della controversia ritenendola “carente di valida e rigorosa prova” e statuendo altresì la carenza di legittimazione attiva della 2) aver ritenuto procedibile la domanda della nonostante CP_2 CP_2
l'avvenuta, deliberata, sottrazione all'ispezione delle cose asseritamente danneggiate;
3) aver ritenuto fondata la domanda nonostante il mancato deposito da parte dell'appellata, in via rituale e tempestiva, di alcun documento a sostegno della propria domanda.
2.1. ritualmente citata, si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., contestando le ragioni sottese ai motivi d'appello, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
2.2. e sebbene ritualmente citate, non si sono costituite e CP_3 Controparte_4 delle stesse è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.11.2021.
3. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto, tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (12.04.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 20.04.2022 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
L'appello risulta ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione, con indicazione delle modifiche richieste.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
2 affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto quanto non abbia formato oggetto di appello e che non è stato riproposto ovvero che non dipenda dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero dal Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
4. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione.
4.1. Con il primo motivo d'appello, parte appellante ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idem per essere già intervenuta una sentenza in merito al medesimo rapporto processuale, in particolare la sentenza n. 147/2017 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Invero, la pronuncia in questione, prodotta agli atti del giudizio sin dalle prime cure, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della CP_2
In primo luogo, occorre premettere che la pronuncia di inammissibilità impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda;
tuttavia, la relativa pronuncia, costituendo una decisione di mero rito, “dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio” (ex multis, Cass. Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1,
22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110), risultando del tutto isolato – e peraltro superato – il precedente reso dalla Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. 2, 28/06/2023, n. 18439) secondo cui la pronuncia “in rito” di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio
Nel caso in esame, in via incidentale, si osserva che la pronuncia n. 147/2017 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, pacificamente non impugnata e divenuta res iudicata, sovrappone i concetti di carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del rapporto giuridico in esame.
Ora, in mancanza di contestazione sul punto, come evincibile dalle difese spiegate dall'odierna appellata, la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire andrebbe intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per
3 inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, con la conseguenza che la suddetta pronuncia dovrebbe essere intesa quale pronuncia che pronuncia sul merito e non già resa meramente in rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio.
Deve, tuttavia, rilevarsi come il rapporto fatto valere nel procedimento avente n. rg. 405/2016, deciso con la sentenza n. 147/2017, concerneva invero il sinistro realizzatosi in data 06.07.2014 tra il veicolo targato DS74839 ed il veicolo Renault Captur TG ET870LW, di proprietà di CP_6
Viceversa, nel presente giudizio, il fatto storico oggetto di accertamento concerne il sinistro verificatosi in data 06.07.2014 tra il veicolo targato DS47839 di proprietà di ed il CP_2 veicolo Renault Captur targato ET870LW, di proprietà di CP_6
Ebbene, tenuto conto che l'indicazione del veicolo costituisce un elemento essenziale della domanda ed integra il petitum, che nel precedente giudizio si è discusso in merito al coinvolgimento del sinistro avente targato DS74839, che la pronuncia di inammissibilità, quale dev'essere intesa la sentenza n.
147/2017, non è idonea a precludere la riproposizione della domanda, che, pur volendosi considerare la suddetta pronuncia quale pronuncia di merito e relativa alla titolarità del rapporto, la stessa verterebbe relativamente al sinistro concernente il veicolo DS74839, ferme le circostanze di tempo e spazio, e non il sinistro relativo al veicolo targato DS47839, tanto risulta sufficiente per rigettare il presente motivo d'appello.
4.2. Con il secondo motivo d'appello parte appellante ha censurato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda della nonostante l'avvenuta sottrazione CP_2 all'ispezione delle cose danneggiate.
Nel caso in esame il motivo d'appello non è fondato e non merita accoglimento, in quanto dall'esame degli atti di causa è evidente che la nel giudizio de quo abbia proposto azione ai sensi dell'art. CP_2
144 Codice Assicurazioni Private nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia di assicurazione, unici soggetti nei confronti dei quali l'attrice doveva attivarsi ai fini della proponibilità
e procedibilità della domanda e in tal senso il Giudice di pace ha correttamente statuito nel ritenere che la condizione di proponibilità fosse stata correttamente assolta.
Del resto, la domanda in primo grado è stata spiegata unicamente nei confronti della e CP_3 della avendo la meramente spiegato intervento all'interno del Controparte_4 CP_1 suddetto giudizio.
Ed invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'ipotesi di cui all'art. 144
4 Codice Assicurazioni, unico destinatario delle richieste del danneggiato nella fase stragiudiziale è la compagnia assicurativa del responsabile civile, delineando la procedura di cui all'art. 145, comma II, un'ipotesi speciale e legata alla decisione del danneggiato di esercitare l'azione di cui all'art. 149
Codice delle Assicurazioni Private.
Peraltro, occorre osservare che, pur evidenziandosi che la condizione di proponibilità doveva essere assolta soltanto nei confronti del responsabile civile e della relativa impresa di assicurazione, soggetti nei confronti dei quali la aveva intenzione di proporre l'azione nell'ambito del presente CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 144 Codice Assicurazione, nel caso in esame non è contestato che la abbia avuto una effettiva conoscenza della richiesta di risarcimento del danno, avendo la CP_1 stessa discusso la sola irritualità della richiesta, con la precisazione che parte della giurisprudenza di merito nonché la Suprema Corte ritiene ormai sufficiente che la compagnia abbia avuto conoscenza anche aliunde della richiesta risarcitoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.05.2019, n. 14385 in base alla quale,
“in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, lo scopo della richiesta di risarcimento di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 969 (applicabile “ratione temporis”), costituente condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio e, quindi, di consentire all'assicuratore di valutare se accettare la pretesa del danneggiato il quale, nel formulare tale richiesta, non ha l'onere di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, essendo sufficiente, affinché il suddetto scopo possa ritenersi raggiunto, che i possibili responsabili siano messi al corrente della volontà dello stesso danneggiato di ottenere il risarcimento”).
Alla luce di quanto precede, quindi, non può che essere rigettato anche tale motivo d'appello.
4.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura il merito della decisione nella parte in cui evidenzia che non è stata ritualmente depositata in atti la documentazione relativa alla documentazione attestante la titolarità sui beni ed il preventivo, è stata erroneamente ritenuto che la fosse ancora proprietaria del motoveicolo e che sia stata erroneamente ritenuta tardiva la CP_2 scheda IVASS relativa alla teste escussa e nella conseguente ritenuta attendibilità, oltre alla mancanza di data certa delle foto prodotte.
Quanto all'irrituale ingresso dei documenti nel giudizio di prime cure, va evidenziato che nella comparsa di costituzione del I grado di giudizio la espressamente dichiarava di CP_1 disconoscere i documenti prodotti in citazione, risultando smentita da tutti gli atti del giudizio e dall'intera strategia difensiva della compagnia la circostanza per la quale la documentazione non avrebbe trovato ingresso nel corso del giudizio di prime cure, essendosi la compagnia difesa nel
5 merito e avendo il Giudice di prime cure posto alla base della propria decisione la suddetta documentazione che è, quindi, pienamente entrata all'interno del giudizio, rispetto a cui l'appellante ha spiegato le proprie difese ed è stata utilizzata dal Giudice di prime cure per la propria decisione.
Ora giova specificare che, in base agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., il Cancelliere verifica la regolarità del deposito dei documenti nel fascicolo di parte sottoscrivendo l'indice del fascicolo in cui viene indicata la documentazione che offre in comunicazione, essendo sul punto intervenuta anche la
Suprema Corte enunciando il principio per cui il timbro apposto dalla Cancelleria in calce all'elenco dei documenti risulta sufficiente e necessario ad accertare la corretta produzione in giudizio (cfr.
Cass. civ., sent. n. 7474/2013).
Ed infatti, gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e poi sottoscritti dal Cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in Cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti, oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto dal Cancelliere, con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la produzione della documentazione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarla, a condizione che la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione. Ed invero, laddove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale da effettuarsi con la prima difesa utile alla irrituale produzione, non può dirsi integrata la violazione del principio del contraddittorio che le suddette norme sono volte ad assicurare (cfr. Cass. n. 5671/2010; Cass. n, 18439/2007; Cass. n.
434/2007).
Ancora, secondo la Suprema Corte, la parte che intenda far valere i documenti, ha l'onere di dimostrare che, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza delle formalità previste dal codice di rito, il documento è stato prodotto nei termini indicati dal codice di rito (Cass. n.3778/1996).
Ne consegue che la sottoscrizione dell'indice ad opera del Cancelliere svolge la funzione di attestare la regolarità della relativa allegazione e la data in cui questa avviene, onde mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte e garantire così il diritto di difesa sul punto e, dunque, la mancata sottoscrizione va ad integrare una mera irregolarità formale, che può dar luogo a questioni in ordine all'utilizzabilità degli atti presenti soltanto in presenza di contestazioni della controparte circa la produzione.
Nel caso in esame, occorre osservare che parte appellante avrebbe dovuto contestare, sin dal primo
6 atto difensivo, ossia dalla comparsa di costituzione con cui ha spiegato intervento nel giudizio di prime cure, l'irritualità della produzione ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e che, ad ogni modo, nella suddetta comparsa la ha dichiarato di disconoscere i documenti prodotti in CP_1 copia dall'appellante, comportamento questo che costituisce, in conformità ai principi precedentemente indicati, un'accettazione dei suddetti documenti.
Peraltro, ancora, che sia stato accettato il contraddittorio sul punto emerge altresì dalla prova testimoniale, nel corso della quale all'unico teste escusso sono state mostrate le foto allegate al suddetto foliario e, dunque, pienamente entrate all'interno del presente giudizio nel contraddittorio tra le parti.
Ancora, risultano del tutto inconferenti le doglianze relative al difetto di prova del diritto di proprietà della rispetto al motociclo coinvolto nel sinistro, avendo la stessa depositato copia del CP_2 certificato di proprietà da cui emerge la titolarità del bene a far data dal 04.07.2014. Peraltro, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “le risultanze del certificato di proprietà integrano, nel giudizio di risarcimento danni alle cose dalla circolazione dei veicoli, ai fini della prova della legittimazione attiva, una presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tale certificato come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta ciò a dover fornire la prova contraria” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.05.2015, n. 11124). Nel caso in esame, la si è meramente limitata a contestare la proprietà del bene ma non ha CP_1 fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione risultante dal certificato di proprietà, a nulla rilevando la divergenza con un atto – differente dal certificato di proprietà ed erroneamente invocato dalla compagnia – quale quello dell'ispezione al PRA.
Da ultimo, la compagnia si duole per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto tardiva l'esibizione della scheda IVASS relativa alla teste escussa e averla erroneamente ritenuta attendibile.
Giova premettere che la presso l'IVASS è stata istituita onde agevolare la Controparte_7 prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria
RC-Auto ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP
n. 31 del 01.06.2009, raccogliendo i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla
7 stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Sul punto, va precisato a mera integrazione della pronuncia gravata che la produzione della suddetta scheda dev'essere ritenuta tempestiva in quanto prodotta nella prima udienza utile dopo l'indicazione del nome della teste. Ciononostante, erra l'appellante nel ritenere superato il limite di cui all'art. 135
Codice Assicurazioni, che, del resto, è espressamente individuato in tre testimonianze relative a domande di risarcimento del danno in materia di circolazione stradale nel quinquennio.
Ad ogni modo, la piena acquisibilità ed utilizzabilità processuale di tale documentazione emerge anche dall'art. 135, comma 3-quater, d. lgs. 209/2005, come modificato dalla l. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017 ed applicabile ratione temporis, al presente giudizio, in virtù del quale “nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1.
Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”.
La norma individua, quindi, un dovere d'ufficio del Giudice ad operare l'informativa inerente testimoni ricorrenti in modo anomalo, per adempiere al quale il Giudice può avvalersi anche della documentata segnalazione delle parti, la quale, di conseguenza, non soggiace ad alcuna preclusione istruttoria in senso proprio. Ciò in ragione della circostanza per cui la segnalazione non ha funzione probatoria rispetto alle domande o eccezioni delle parti, ma risponde alla superiore finalità pubblicità di evitare le frodi che si celano dietro il fenomeno delle testimonianze ricorrenti.
Ne consegue che la motivazione del Giudicante di prime cure risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione e non l'ha utilizzata ma, ad ogni modo, ai fini dell'attendibilità della teste, si osserva che il limite previsto alla data non risultava superato quale testimone: la teste
[...]
infatti, ha reso testimonianza in due giudizi nel quinquennio precedente, pur risultando la Tes_1 stessa coinvolta in altri sinistri quale conducente e/o danneggiata.
La testimonianza delle Pepe risulta ad ogni modo esaustiva e puntuale, dotata di coerenza interna e di
8 chiarezza, idonea a far ritenere provato il sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Del tutto inconferenti sono le censure mosse alla mancanza di data certa della documentazione fotografica in atti, dovendosi evidenziare che, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, “la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (...) dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art.
2712 c.c. della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
30.11.2017, n. 28665).
Nel caso di specie, fermo quanto precedentemente rilevato, avendo la teste escussa riconosciuto i danni riportati dal motoveicolo come in foto, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla mancanza di data certa di tale documentazione.
Tanto premesso, dunque, l'appello proposto deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_8 la sentenza n. 514/2021, depositata in data 08/04/2021 dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 514/2021 del Giudice di Pace di
9 Sant'Anastasia;
b) Condanna la al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, che si Controparte_9 liquidano in € 180,00 per esborsi ed € 1.200,00 a titolo di compensi professionali del procuratore relativi al giudizio di secondo grado, oltre iva e c.p.a. come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Nola, 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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