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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3056/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio, promosso con ricorso depositato in data 17/06/2025 da c.f. , nata il [...] a [...]_1 C.F._1 con l'avv. POLLICI DAVIDE e l'avv. PASTRO FEDERICA nei confronti di c.f. , nato il [...] a [...]_1 C.F._2
con l'avv. BRONCA FRANCESCA e l'avv. DAMINATO CLAUDIO
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: come da nota congiunta del 30/10/2025 ovvero:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Il figlio minore errà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 residenza prevalente presso la madre, nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione a Caerano di San Marco (TV), Via Benzi n.12;
4) Per quanto attiene ai tempi e alle modalità di frequentazione del figlio con il padre, viene deciso il seguente calendario:
- Fine settimana: a settimane alterne il venerdì dalle 18.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o presso il centro estivo o l'abitazione dei nonni materni nel periodo estivo);
- Settimana: il figlio trascorrerà con il padre tutti i lunedì dell'anno solare dal termine della scuola Per_1 (o comunque dalle ore 16.00), con pernotto presso l'abitazione di quest'ultimo e con accompagnamento a scuola la mattina del martedì (o presso il centro estivo o l'abitazione dei nonni materni nel periodo estivo). Inoltre, nelle settimane in cui il padre trascorrerà con il figlio il weekend, egli lo andrà a prendere alla fine delle attività sportive nei giorni di lunedì e martedì; il martedì accompagnandolo poi a casa dei nonni materni. Nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con il figlio il weekend, egli lo andrà a prendere dal lunedì al venerdì all'uscita da scuola (o comunque alle ore 16.00 nel periodo non scolastico), portandolo alle attività sportive nei giorni a ciò deputati e riprendendolo al termine delle stesse, con accompagnamento all'abitazione della madre o dei nonni mater-ni alle 19.30 (tranne il lunedì, giorno in cui pernotterà sempre dal padre);
- Compleanni e vacanze estive: i genitori festeggeranno il compleanno del minore trascorrendo ciascuno o il pranzo o la cena con il figlio. Inoltre, i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno un periodo di vacanza estivo di due settimane, anche non consecutive, da passare con il figlio. La ripartizione delle vacanze durante il periodo scolastico del minore dovrà essere comunque calibrata tenendo conto delle ferie che saranno concesse a entrambi i genitori;
- Festività natalizie e pasquali: la ripartizione dei giorni festivi durante il periodo scolastico del minore dovrà essere calibrata tenendo conto delle ferie che saranno concesse a entrambi i genitori, alternando in ogni caso, di anno in anno, Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà il Natale con la mamma e il Capodanno col padre;
5) Il signor corrisponderà in favore della IG , a titolo di contributo mensile per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 (duecento/00), soggetta a rivalutazione Istat automatica e annuale, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
6) A partire dal mese di novembre 2025, il signor corrisponderà alla IG , a titolo di CP_1 Parte_1 rimborso arretrati per il contributo al mantenimento del figlio minore a decorrere dalla cessazione della convivenza e quindi da gennaio 2023, la somma complessiva di € 2.952,00 (duemilanovecentocinquantadue/00), mediante il versamento di rate mensili consecutive, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, di importo non inferiore ad € 50,00, fino a totale estinzione;
7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
le predette spese nel limite qui indicato, verranno rifuse al genitore che le avrà anticipate dietro esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta, entro e non oltre dieci giorni dalla relativa richiesta;
8) In parziale deroga al Protocollo, la spesa per la mensa scolastica del minore verrà suddivisa al 50% tra i genitori. Sempre in parziale deroga al Protocollo, la madre provvederà al pagamento integrale del servizio di trasporto scolastico a partire dall'a.s. 2026/2027 compreso e il padre provvederà al pagamento integrale del servizio di prescuola;
9) Tutte le spese personali del minore assolutamente non necessarie e voluttuarie saranno sostenute integralmente dal genitore che ha deciso di affrontarle senza consenso dell'altro;
10) D'accordo tra le parti, la IG avrà diritto a richiedere, percepire e trattenere per l'intero Parte_1 l'Assegno unico universale. A tal fine, il signor si impegna a condividere con la IG , CP_1 Parte_1 ove richiesto, l'ISEE, in quanto documento funzionale alla fruizione delle agevolazioni fi-scali previste per legge;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere titolo per ricevere dall'altro alcun contributo al mantenimento;
12) Le modalità di frequentazione e permanenza rappresentano la regola, ma nulla vieta ai genitori di accordarsi diversamente tra loro rispetto a quanto qui pattuito, per esigenze contingenti;
in tal senso, nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni/problemi di lavoro e/o di salute, i coniugi si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore ovvero ai di lei/lui parenti, sempre nell'esclusivo e preminente interesse del minore;
13) In caso di malattia o infortunio del figlio, il genitore che avrà in custodia il figlio in quel momento dovrà tempestivamente informarne l'altro, e permettergli di contattarlo e di far loro visita;
14) I coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio, con possibilità di iscrizione del figlio minore;
15) Compensi e spese integralmente compensati.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge la pronuncia del divorzio, dal coniuge CP_1
Con nota del 30/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli nella medesima nota ed anche all'udienza del 11/11/2025.
Giudica il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale dei coniugi C.F. n. a Parte_1 C.F._1 ROVIGO (RO) il 17/08/1989 e C.F. n. a LI (PN) il CP_1 C.F._2 21/07/1993, unitisi in matrimonio a BE (TV) il 03/07/2018 e trascritto al n. 25, Parte I, Serie -, Ufficio 1, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del medesimo comune.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di BE di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale e divorzio, promosso con ricorso depositato in data 17/06/2025 da c.f. , nata il [...] a [...]_1 C.F._1 con l'avv. POLLICI DAVIDE e l'avv. PASTRO FEDERICA nei confronti di c.f. , nato il [...] a [...]_1 C.F._2
con l'avv. BRONCA FRANCESCA e l'avv. DAMINATO CLAUDIO
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti: come da nota congiunta del 30/10/2025 ovvero:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Il figlio minore errà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 residenza prevalente presso la madre, nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione a Caerano di San Marco (TV), Via Benzi n.12;
4) Per quanto attiene ai tempi e alle modalità di frequentazione del figlio con il padre, viene deciso il seguente calendario:
- Fine settimana: a settimane alterne il venerdì dalle 18.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o presso il centro estivo o l'abitazione dei nonni materni nel periodo estivo);
- Settimana: il figlio trascorrerà con il padre tutti i lunedì dell'anno solare dal termine della scuola Per_1 (o comunque dalle ore 16.00), con pernotto presso l'abitazione di quest'ultimo e con accompagnamento a scuola la mattina del martedì (o presso il centro estivo o l'abitazione dei nonni materni nel periodo estivo). Inoltre, nelle settimane in cui il padre trascorrerà con il figlio il weekend, egli lo andrà a prendere alla fine delle attività sportive nei giorni di lunedì e martedì; il martedì accompagnandolo poi a casa dei nonni materni. Nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con il figlio il weekend, egli lo andrà a prendere dal lunedì al venerdì all'uscita da scuola (o comunque alle ore 16.00 nel periodo non scolastico), portandolo alle attività sportive nei giorni a ciò deputati e riprendendolo al termine delle stesse, con accompagnamento all'abitazione della madre o dei nonni mater-ni alle 19.30 (tranne il lunedì, giorno in cui pernotterà sempre dal padre);
- Compleanni e vacanze estive: i genitori festeggeranno il compleanno del minore trascorrendo ciascuno o il pranzo o la cena con il figlio. Inoltre, i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno un periodo di vacanza estivo di due settimane, anche non consecutive, da passare con il figlio. La ripartizione delle vacanze durante il periodo scolastico del minore dovrà essere comunque calibrata tenendo conto delle ferie che saranno concesse a entrambi i genitori;
- Festività natalizie e pasquali: la ripartizione dei giorni festivi durante il periodo scolastico del minore dovrà essere calibrata tenendo conto delle ferie che saranno concesse a entrambi i genitori, alternando in ogni caso, di anno in anno, Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà il Natale con la mamma e il Capodanno col padre;
5) Il signor corrisponderà in favore della IG , a titolo di contributo mensile per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 (duecento/00), soggetta a rivalutazione Istat automatica e annuale, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
6) A partire dal mese di novembre 2025, il signor corrisponderà alla IG , a titolo di CP_1 Parte_1 rimborso arretrati per il contributo al mantenimento del figlio minore a decorrere dalla cessazione della convivenza e quindi da gennaio 2023, la somma complessiva di € 2.952,00 (duemilanovecentocinquantadue/00), mediante il versamento di rate mensili consecutive, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, di importo non inferiore ad € 50,00, fino a totale estinzione;
7) Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
le predette spese nel limite qui indicato, verranno rifuse al genitore che le avrà anticipate dietro esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta, entro e non oltre dieci giorni dalla relativa richiesta;
8) In parziale deroga al Protocollo, la spesa per la mensa scolastica del minore verrà suddivisa al 50% tra i genitori. Sempre in parziale deroga al Protocollo, la madre provvederà al pagamento integrale del servizio di trasporto scolastico a partire dall'a.s. 2026/2027 compreso e il padre provvederà al pagamento integrale del servizio di prescuola;
9) Tutte le spese personali del minore assolutamente non necessarie e voluttuarie saranno sostenute integralmente dal genitore che ha deciso di affrontarle senza consenso dell'altro;
10) D'accordo tra le parti, la IG avrà diritto a richiedere, percepire e trattenere per l'intero Parte_1 l'Assegno unico universale. A tal fine, il signor si impegna a condividere con la IG , CP_1 Parte_1 ove richiesto, l'ISEE, in quanto documento funzionale alla fruizione delle agevolazioni fi-scali previste per legge;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere titolo per ricevere dall'altro alcun contributo al mantenimento;
12) Le modalità di frequentazione e permanenza rappresentano la regola, ma nulla vieta ai genitori di accordarsi diversamente tra loro rispetto a quanto qui pattuito, per esigenze contingenti;
in tal senso, nel caso in cui un genitore, nei giorni di sua spettanza, avesse sopravvenuti impegni/problemi di lavoro e/o di salute, i coniugi si impegnano ad avvisarsi prontamente per concordare la possibilità di sostituzione e ciò al fine di dare priorità al genitore ovvero ai di lei/lui parenti, sempre nell'esclusivo e preminente interesse del minore;
13) In caso di malattia o infortunio del figlio, il genitore che avrà in custodia il figlio in quel momento dovrà tempestivamente informarne l'altro, e permettergli di contattarlo e di far loro visita;
14) I coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio, con possibilità di iscrizione del figlio minore;
15) Compensi e spese integralmente compensati.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge la pronuncia del divorzio, dal coniuge CP_1
Con nota del 30/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli nella medesima nota ed anche all'udienza del 11/11/2025.
Giudica il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale dei coniugi C.F. n. a Parte_1 C.F._1 ROVIGO (RO) il 17/08/1989 e C.F. n. a LI (PN) il CP_1 C.F._2 21/07/1993, unitisi in matrimonio a BE (TV) il 03/07/2018 e trascritto al n. 25, Parte I, Serie -, Ufficio 1, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del medesimo comune.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di BE di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli