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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 15162/2023 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
,
[...] in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria po- testà sul figlio minore
; Persona_1
Parte_3
[...]
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De Simone e dall'avv. Valeria Saitta, entrambi del Foro di Roma contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Indirizzi di residenza indicati nella scheda anagrafica in atti
1 Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di Persona_2
, nato il [...] a [...], che ivi contraeva matrimonio in data
[...]
11/02/1890 con e dalla cui unione, successivamente emigrati in Persona_3
Brasile, aveva origine l'odierna discendenza.
Il sig. mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Parte_4
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa, istruita documentalmente, è passata in decisione in data 18/06/2025 sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo come richiamate nella nota di trattazione scritta del 06/06/2025 depositata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
2 La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene.
Va preliminarmente rilevato che l'avo ebbe a nascere a Cavarzere Parte_4
(VE) il 19/02/1868 e quindi dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia (avvenuto il
22 ottobre 1866): fu pertanto cittadino italiano.
E' altresì documentato che emigrato in Brasile, non si naturalizzò Parte_4 mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodot- to agli atti, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
In particolare, quanto all'avo capostipite la produzione di copia del Parte_4 certificato di Battesimo della Chiesa Parrocchiale di San Mauro Martire, Diocesi di
Chioggia – Diocesi di Chioggia con l'autenticazione della relativa Curia Vescovile, va ri- tenuta pacificamente ammissibile ai fini della prova in ragione del fatto che alla data di nascita dello stesso (19/02/1868) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici co- munali dello stato civile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero austro-ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata ai parroci: sistema che venne a ces- sare il 31.08.1871 quando entrò in vigore il sistema di stato civile del Regno di Italia (dal
01.09.1871).
3 Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite , in cui non si registrano passaggi Parte_4 generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vi- gore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fo- netico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il Consola- to Generale d'Italia di San Paolo, territorialmente competente in base alle residenze di- chiarate in giudizio per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, risulta tro- varsi in una situazione di gravissimo arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
4 Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti e l'intervenuto hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamen- te tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti e dall'intervenuto per il riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provve- Controparte_1 dimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Per_1 Persona_1
5 nata in [...] il [...], Parte_3
nata in [...] il [...], Parte_3
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 19 Giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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