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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 889/2025 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in AS, presso lo studio dell'avv. Parte_1
UE SE, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 10 marzo 2025, prot. n. 1010/2025, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Oristano, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, - premesso di Parte_1 essere nata in [...] ma di avere acquisito successivamente la cittadinanza italiana e di risiedere in Italia (in comune di AS) - ha gito davanti a questo Tribunale per domandare la condanna dell (in seguito anche Controparte_1 solo ) ad assicurarle i livelli essenziali di assistenza sanitaria, a Controparte_2 condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini italiani residenti in Italia, mediante iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale (Ssn) e con rimborso della somma di euro 387,34, a suo dire indebitamente erogata in data 21 settembre 2023 a titolo di contributo per l'iscrizione volontaria e onerosa al Ssn.
La stessa ricorrente, contestualmente al deposito del ricorso, ha proposto domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per anticipare gli effetti della decisione di merito.
Ha resistito in giudizio l' , Controparte_1 sostenendo che avrebbe diritto all'iscrizione cd. volontaria al Parte_1
pagina 1 di 7 Servizio sanitario nazionale, dietro corresponsione di un contributo che, per l'anno solare
2023, ha riconosciuto esserle già stato versato, nella misura di euro 387,34, e che, incrementato in euro 2.000,00 per l'anno successivo, la ricorrente ha rifiutato di corrispondere.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 2 maggio 2025 e occorre adesso definire la fase di merito.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il tribunale reputa di dover confermare interamente l'impianto motivazionale dell'ordinanza resa (all'esito del procedimento cautelare incidentale) il 2 maggio 2025 e che di seguito di riporta, con gli opportuni adattamenti.
2.1.a. Non è revocabile in dubbio il fatto che ai cittadini italiani residenti in Italia la legge generale istitutiva del Servizio sanitario nazionale riconosca l'erogazione gratuita delle prestazioni entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (art. 32 Cost.; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1, 3, 6, 19, 53 e 63).
2.1.b. Parte resistente, anche nella fase di merito del giudizio, insiste nell'affermare che né la residenza, né la cittadinanza costituiscono requisiti sufficienti per l'iscrizione obbligatoria negli elenchi previsti dall'art. 19, comma 3, della l. 833/1978. Cont CP
2.1.c. L'assunto è in astratto condivisibile, ma la non considera che la ricorrente non è solo cittadina italiana e non è solo residente in Italia, ma cumula entrambi i requisiti, i quali, assieme, le attribuiscono il diritto di cui qui si discute. Cont
2.1.d. L'impostazione della è viziata dalla circostanza che la richiedente tutela non è cittadina per nascita, ma ha acquisito la cittadinanza italiana per effetto di coniugio (cfr. artt. 1
e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”) ed ha stabilito la propria residenza in Italia dopo un periodo di vita trascorso in Svizzera. Cont Come già osservato nel provvedimento che ha chiuso la fase cautelare, la confonde tra status di cittadino italiano e status di straniero, dal momento che pretende (infondatamente) di applicare alla ricorrente la disciplina prevista per gli stranieri contenuta nel d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 34 (rubricato “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale”), comma 3 (“Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio pagina 2 di 7 sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro
2.000 annui”), e poi ancora cita nei suoi scritti difensivi testi normativi di origine unionale che però avrebbe senso richiamare se si trattasse di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o assimilati (regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
regolamento
(CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure;
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e infine norme contenute in decreti ministeriali che si riferiscono agli stranieri (il d.m. 28 ottobre 1981, recante “Determinazione del contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale per l'anno 1982 e proroga dei termini previsti per il versamento del contributo relativo all'anno 1980” ed il d.m. 8 ottobre 1986, recante “Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33”). Cont La richiama anche l'accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, che pure riguarda l'applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome.
Le origini nazionali della ricorrente sono fuorvianti, perché i cittadini italiani accedono alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a prescindere dalle modalità di acquisto della cittadinanza e, soprattutto, non sono stranieri.
2.1.e. A conclusione della disamina, non è inutile ricordare che:
- il sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del 1978 è caratterizzato dalla universalità dell'assistenza, garantita dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il cui pagina 3 di 7 diritto deriva direttamente dalla legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista dall'art. 19 della stessa legge) costituisce solo un adempimento amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni (Corte cost., Sentenza 39/1997);
- l'art. 63, comma 2, della legge n. 833 del 1978, nello stabilire che i cittadini, i quali non erano tenuti (quando la legge è stata emanata) all'iscrizione ad un istituto mutualistico, venivano assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie CP_ erogate agli assicurati del disciolto , stabiliva una regola diretta a governare la transizione dal sistema mutualistico, basato su un regime di assicurazione per categorie, ad un sistema di sicurezza sociale per tutta la popolazione, attuato mediante il Servizio sanitario nazionale, sin dall'origine costituito da funzioni, strutture e servizi diretti a garantire a tutti i cittadini i livelli di protezione stabiliti dal piano sanitario. Tale transizione è ormai compiuta.
Non si è più, dunque, in presenza di un rapporto assicurativo, sia pure obbligatorio, né di prestazioni sanitarie dovute in ragione, se non in corrispettivo, di un contributo (Corte cost., Cont sentenza n. 43 del 2000), e ciò è bene evidenziarlo, perché la anche nella memoria di costituzione depositata nella fase di merito, sostiene infondatamente che l'ammissione della ricorrente al Servizio sanitario nazionale richiederebbe la prova della sua situazione fiscale o del suo stato di indigenza o ancora della sua iscrizione all'ufficio dell'impiego (così si legge a pag. 4 della memoria);
- la non configurabilità, nel contesto del sistema legislativo, di un meccanismo assicurativo, è stata ancor più messa in evidenza dalla avvenuta abrogazione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, disposta contestualmente al finanziamento dello stesso
Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (Corte cost., sentenza n. 43 del
2000);
- come osservato da Cass. civ., Sez. L, 1° settembre 2004, n. 17594, il criterio territoriale costituisce la regola generale e ordinaria che governa l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini italiani ed un'eccezione a tale criterio di massima è adottato dal legislatore nelle disposizioni contenute nell'art. 6, comma primo lettera a), della legge n. 833 del 1978 circa l'assistenza dei cittadini italiani all'estero;
- la Corte costituzionale, con la sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, l'art. 37 della legge n. 833/1978, contenente delega legislativa per la disciplina dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, emanato in base alla delega, soltanto nella parte in pagina 4 di 7 cui, a favore dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, per motivi diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio presso università, e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore. Ha precisato il giudice delle leggi che l'art. 32 postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche ai cittadini che, in disagiate condizioni economiche, si rechino all'estero, dovendo escludersi che ad essi possa imporsi l'onere di non lasciare il territorio nazionale o quello degli stati dove, in caso di malattia, è loro garantita l'assistenza sanitaria e che ai motivi del soggiorno al di fuori di tali territori, diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio (come i motivi familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago) debba collegarsi un'aprioristica valutazione negativa. Peraltro, la Corte costituzionale si è ben data premura di sottolineare che - una volta stabilito il principio che l'art. 32 Cost. non tollera l'assoluto vuoto di tutela riscontrata in proposito nella specifica e ben delimitata disciplina censurata - esula dalla sfera della giustizia costituzionale, ma rientra in valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del legislatore, definire nei dettagli i presupposti soggettivi e le condizioni oggettive (relative ai limiti di reddito, ai tetti patrimoniali, ai tipi di patologie, alla determinazione della stessa nozione di indigenza, ecc.) nonché i modi, le procedure e le forme con cui il diritto degli indigenti dovrà realizzarsi.
2.1.f. Nel caso di specie, si torna a sottolineare, la ricorrente non è straniera, né cittadina italiana residente all'estero.
E' cittadina italiana residente in Italia, in comune di AS (come documentato attraverso le risultanze dei registri di cittadinanza e residenza debitamente prodotte), ed ha quindi diritto all'assistenza sanitaria gratuita offerta dal Ssn.
Non resta che condannare la resistente del ad assicurare alla CP_2 Controparte_1 ricorrente i livelli essenziali di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini italiani residenti in Italia, provvedendo anche alla sua iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della l. 833/1978. Cont
3. In ragione di quanto precede, la non poteva richiedere alla ricorrente il contributo per l'iscrizione c.d. volontaria al Ssn, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 34, comma 3, d.lgs. n.
286/1998. Cont L'importo che la ha indebitamente ricevuto, per euro 387,34, deve quindi essere restituito.
La resistente deve essere conseguentemente condannata al pagamento, in favore della pagina 5 di 7 ricorrente, della somma di euro 387,34.
Nessuna domanda di pagamento degli accessori sul capitale è stata proposta e al tribunale non è dato pronunciare ultra petita, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sia per la fase cautelare che per quella di merito, liquidate come in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà).
Infatti, benché la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre 2017, n.
21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre 2011, n.
46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente, la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre
2023, n. 31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777; ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza
26 marzo 2019, n. 8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza
11 settembre 2018, n. 22017).
Detto orientamento è stato infine avallato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, alla quale il Tribunale ha ormai inteso conformarsi.
In definitiva, si ritiene liquidabile il compenso per la difesa della parte ricorrente (oltre accessori) in complessivi euro 4.906,00 (gli importi per il procedimento incidentale cautelare, pagina 6 di 7 calcolati sui parametri minimi per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, sono i seguenti: fase di studio, euro 588,00; fase introduttiva, euro 426,00; fase decisoria, euro
601,00. Gli importi del procedimento principale di merito, calcolati sui parametri minimi per i procedimenti in materia previdenziale di valore indeterminabile, sono i seguenti: fase di studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase decisoria, euro 1.838,00).
E' esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la resistente ad assicurare alla ricorrente i Controparte_2 livelli essenziali di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini italiani residenti in Italia, provvedendo anche alla sua iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della l. 833/1978; Cont CP_
- condanna la resistente del al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di euro 387,34;
- condanna la resistente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida per compenso di avvocato in euro 4.906,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 889/2025 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in AS, presso lo studio dell'avv. Parte_1
UE SE, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 10 marzo 2025, prot. n. 1010/2025, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Oristano, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, - premesso di Parte_1 essere nata in [...] ma di avere acquisito successivamente la cittadinanza italiana e di risiedere in Italia (in comune di AS) - ha gito davanti a questo Tribunale per domandare la condanna dell (in seguito anche Controparte_1 solo ) ad assicurarle i livelli essenziali di assistenza sanitaria, a Controparte_2 condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini italiani residenti in Italia, mediante iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale (Ssn) e con rimborso della somma di euro 387,34, a suo dire indebitamente erogata in data 21 settembre 2023 a titolo di contributo per l'iscrizione volontaria e onerosa al Ssn.
La stessa ricorrente, contestualmente al deposito del ricorso, ha proposto domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per anticipare gli effetti della decisione di merito.
Ha resistito in giudizio l' , Controparte_1 sostenendo che avrebbe diritto all'iscrizione cd. volontaria al Parte_1
pagina 1 di 7 Servizio sanitario nazionale, dietro corresponsione di un contributo che, per l'anno solare
2023, ha riconosciuto esserle già stato versato, nella misura di euro 387,34, e che, incrementato in euro 2.000,00 per l'anno successivo, la ricorrente ha rifiutato di corrispondere.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 2 maggio 2025 e occorre adesso definire la fase di merito.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il tribunale reputa di dover confermare interamente l'impianto motivazionale dell'ordinanza resa (all'esito del procedimento cautelare incidentale) il 2 maggio 2025 e che di seguito di riporta, con gli opportuni adattamenti.
2.1.a. Non è revocabile in dubbio il fatto che ai cittadini italiani residenti in Italia la legge generale istitutiva del Servizio sanitario nazionale riconosca l'erogazione gratuita delle prestazioni entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (art. 32 Cost.; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1, 3, 6, 19, 53 e 63).
2.1.b. Parte resistente, anche nella fase di merito del giudizio, insiste nell'affermare che né la residenza, né la cittadinanza costituiscono requisiti sufficienti per l'iscrizione obbligatoria negli elenchi previsti dall'art. 19, comma 3, della l. 833/1978. Cont CP
2.1.c. L'assunto è in astratto condivisibile, ma la non considera che la ricorrente non è solo cittadina italiana e non è solo residente in Italia, ma cumula entrambi i requisiti, i quali, assieme, le attribuiscono il diritto di cui qui si discute. Cont
2.1.d. L'impostazione della è viziata dalla circostanza che la richiedente tutela non è cittadina per nascita, ma ha acquisito la cittadinanza italiana per effetto di coniugio (cfr. artt. 1
e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”) ed ha stabilito la propria residenza in Italia dopo un periodo di vita trascorso in Svizzera. Cont Come già osservato nel provvedimento che ha chiuso la fase cautelare, la confonde tra status di cittadino italiano e status di straniero, dal momento che pretende (infondatamente) di applicare alla ricorrente la disciplina prevista per gli stranieri contenuta nel d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 34 (rubricato “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale”), comma 3 (“Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio pagina 2 di 7 sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro
2.000 annui”), e poi ancora cita nei suoi scritti difensivi testi normativi di origine unionale che però avrebbe senso richiamare se si trattasse di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o assimilati (regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
regolamento
(CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure;
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e infine norme contenute in decreti ministeriali che si riferiscono agli stranieri (il d.m. 28 ottobre 1981, recante “Determinazione del contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale per l'anno 1982 e proroga dei termini previsti per il versamento del contributo relativo all'anno 1980” ed il d.m. 8 ottobre 1986, recante “Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33”). Cont La richiama anche l'accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, che pure riguarda l'applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome.
Le origini nazionali della ricorrente sono fuorvianti, perché i cittadini italiani accedono alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a prescindere dalle modalità di acquisto della cittadinanza e, soprattutto, non sono stranieri.
2.1.e. A conclusione della disamina, non è inutile ricordare che:
- il sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del 1978 è caratterizzato dalla universalità dell'assistenza, garantita dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il cui pagina 3 di 7 diritto deriva direttamente dalla legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista dall'art. 19 della stessa legge) costituisce solo un adempimento amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni (Corte cost., Sentenza 39/1997);
- l'art. 63, comma 2, della legge n. 833 del 1978, nello stabilire che i cittadini, i quali non erano tenuti (quando la legge è stata emanata) all'iscrizione ad un istituto mutualistico, venivano assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie CP_ erogate agli assicurati del disciolto , stabiliva una regola diretta a governare la transizione dal sistema mutualistico, basato su un regime di assicurazione per categorie, ad un sistema di sicurezza sociale per tutta la popolazione, attuato mediante il Servizio sanitario nazionale, sin dall'origine costituito da funzioni, strutture e servizi diretti a garantire a tutti i cittadini i livelli di protezione stabiliti dal piano sanitario. Tale transizione è ormai compiuta.
Non si è più, dunque, in presenza di un rapporto assicurativo, sia pure obbligatorio, né di prestazioni sanitarie dovute in ragione, se non in corrispettivo, di un contributo (Corte cost., Cont sentenza n. 43 del 2000), e ciò è bene evidenziarlo, perché la anche nella memoria di costituzione depositata nella fase di merito, sostiene infondatamente che l'ammissione della ricorrente al Servizio sanitario nazionale richiederebbe la prova della sua situazione fiscale o del suo stato di indigenza o ancora della sua iscrizione all'ufficio dell'impiego (così si legge a pag. 4 della memoria);
- la non configurabilità, nel contesto del sistema legislativo, di un meccanismo assicurativo, è stata ancor più messa in evidenza dalla avvenuta abrogazione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, disposta contestualmente al finanziamento dello stesso
Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (Corte cost., sentenza n. 43 del
2000);
- come osservato da Cass. civ., Sez. L, 1° settembre 2004, n. 17594, il criterio territoriale costituisce la regola generale e ordinaria che governa l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini italiani ed un'eccezione a tale criterio di massima è adottato dal legislatore nelle disposizioni contenute nell'art. 6, comma primo lettera a), della legge n. 833 del 1978 circa l'assistenza dei cittadini italiani all'estero;
- la Corte costituzionale, con la sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, l'art. 37 della legge n. 833/1978, contenente delega legislativa per la disciplina dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, emanato in base alla delega, soltanto nella parte in pagina 4 di 7 cui, a favore dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, per motivi diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio presso università, e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore. Ha precisato il giudice delle leggi che l'art. 32 postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche ai cittadini che, in disagiate condizioni economiche, si rechino all'estero, dovendo escludersi che ad essi possa imporsi l'onere di non lasciare il territorio nazionale o quello degli stati dove, in caso di malattia, è loro garantita l'assistenza sanitaria e che ai motivi del soggiorno al di fuori di tali territori, diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio (come i motivi familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago) debba collegarsi un'aprioristica valutazione negativa. Peraltro, la Corte costituzionale si è ben data premura di sottolineare che - una volta stabilito il principio che l'art. 32 Cost. non tollera l'assoluto vuoto di tutela riscontrata in proposito nella specifica e ben delimitata disciplina censurata - esula dalla sfera della giustizia costituzionale, ma rientra in valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del legislatore, definire nei dettagli i presupposti soggettivi e le condizioni oggettive (relative ai limiti di reddito, ai tetti patrimoniali, ai tipi di patologie, alla determinazione della stessa nozione di indigenza, ecc.) nonché i modi, le procedure e le forme con cui il diritto degli indigenti dovrà realizzarsi.
2.1.f. Nel caso di specie, si torna a sottolineare, la ricorrente non è straniera, né cittadina italiana residente all'estero.
E' cittadina italiana residente in Italia, in comune di AS (come documentato attraverso le risultanze dei registri di cittadinanza e residenza debitamente prodotte), ed ha quindi diritto all'assistenza sanitaria gratuita offerta dal Ssn.
Non resta che condannare la resistente del ad assicurare alla CP_2 Controparte_1 ricorrente i livelli essenziali di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini italiani residenti in Italia, provvedendo anche alla sua iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della l. 833/1978. Cont
3. In ragione di quanto precede, la non poteva richiedere alla ricorrente il contributo per l'iscrizione c.d. volontaria al Ssn, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 34, comma 3, d.lgs. n.
286/1998. Cont L'importo che la ha indebitamente ricevuto, per euro 387,34, deve quindi essere restituito.
La resistente deve essere conseguentemente condannata al pagamento, in favore della pagina 5 di 7 ricorrente, della somma di euro 387,34.
Nessuna domanda di pagamento degli accessori sul capitale è stata proposta e al tribunale non è dato pronunciare ultra petita, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sia per la fase cautelare che per quella di merito, liquidate come in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà).
Infatti, benché la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre 2017, n.
21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre 2011, n.
46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente, la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre
2023, n. 31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777; ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza
26 marzo 2019, n. 8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza
11 settembre 2018, n. 22017).
Detto orientamento è stato infine avallato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, alla quale il Tribunale ha ormai inteso conformarsi.
In definitiva, si ritiene liquidabile il compenso per la difesa della parte ricorrente (oltre accessori) in complessivi euro 4.906,00 (gli importi per il procedimento incidentale cautelare, pagina 6 di 7 calcolati sui parametri minimi per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, sono i seguenti: fase di studio, euro 588,00; fase introduttiva, euro 426,00; fase decisoria, euro
601,00. Gli importi del procedimento principale di merito, calcolati sui parametri minimi per i procedimenti in materia previdenziale di valore indeterminabile, sono i seguenti: fase di studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase decisoria, euro 1.838,00).
E' esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la resistente ad assicurare alla ricorrente i Controparte_2 livelli essenziali di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini italiani residenti in Italia, provvedendo anche alla sua iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della l. 833/1978; Cont CP_
- condanna la resistente del al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di euro 387,34;
- condanna la resistente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida per compenso di avvocato in euro 4.906,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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