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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3158 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AU BE;
Appellante
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Micillo;
Appellata
Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: lesioni personali
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
pagina 1 di 11 c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 25.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 03.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Controparte_3
, nella qualità - rispettivamente - di proprietario - Controparte_1 conducente e di compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat 600, tg
CH247JL. L'attore deduceva che, in data 09.5.2012, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva, a bordo del proprio ciclomotore elettrico, la via Libertà di Maddaloni
(CE), proveniente da tergo a forte velocità alla guida della propria Fiat, lo CP_2 aveva tamponato con la parte anteriore destra, provocandone la caduta. Dedotto, altresì, che l'impatto aveva provocato gravi danni al ciclomotore, nonché lesioni personali che avevano comportato 60 giorni di invalidità temporanea, successivamente risoltesi in postumi quantificabili nella misura del 14-15% di invalidità permanente, aveva chiesto di: “
1. dichiarare unico Pt_1 Controparte_3 ed esclusivo responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa;
2. per
l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 1.028,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo ciclomotore elettrico, € 41.000,00 a titolo di danno biologico, €
4.500,00 per danno da invalidità temporanea, € 5.000,00 per danno morale, oltre interessi dal di dell'evento al soddisfo, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e, comunque, nei limiti della somma di €
52.000,00, od a quella diversa somma che lo stesso Tribunale riterrà opportuno liquidare;
3. condannare la come sopra rapp.ta, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, compensi professionali, rimborso forfettario ex art. 2 D.
M. n. 55 del 10.03.2014, oltre I.V.A. e CA al 4%, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistario.”
Si costituiva in giudizio la contestando, in via preliminare, la Controparte_1 procedibilità della domanda, la nullità della citazione e la carenza di legittimazione sostanziale e processuale. Nel merito, la compagnia deduceva l'infondatezza della pagina 2 di 11 pretesa attorea e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, l'accoglimento in misura minore, sotto il profilo risarcitorio. La comparente concludeva chiedendo di: “
1. dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per i motivi tutti dedotti in premessa;
2. dichiararsi la nullità della citazione, per i motivi tutti dedotti in premessa;
3. rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile e per la carenza di legittimazione sostanziale e processuale delle parti in causa;
4. rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, stante la chiara e pacifica la violazione degli as!- 145-149 del D. Lgs. 209/2005, non essendosi l'attore sottoposta a perizia medica;
5. rigettarsi la domanda attorea perché infondata nel merito, sussistendo in capo all'attore, l'esclusiva, ovvero prevalente responsabilità nella produzione del sinistro di cui è causa, per i motivi tutti dedotti in premessa;
rigettarsi ogni richiesta in ordine al quantum, così come formulata dall'attore, anche in ordine al danno morale, in uno al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannarsi l'attore alla refusione delle spese in favore dei convenuti ex artt. 96 e 92 c.p.c.; 8. con vittoria di spese di giudizio.”
Non si costituiva, invece, del quale veniva perciò dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Con sentenza n. 1407/2021, pubblicata il 28.4.2021, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha rigettato la domanda ed ha condannato al Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_1
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa, nel merito il Tribunale ha dato rilievo alle risultanze delle indagini svolte stragiudizialmente dalla compagnia e, in particolare, alle discrepanze tra le dichiarazioni rese (e sottoscritte) da all'accertatore della e l'esito CP_2 Controparte_1 dell'interrogatorio formale. Il Tribunale ha, poi, rilevato come l'accertamento del nesso causale tra l'evento prospettato e i danni per i quali chiedeva il Pt_1 risarcimento fosse inficiato dalla circostanza per cui quest'ultimo, negli anni precedenti, era rimasto coinvolto in altri sinistri stradali che gli avevano provocato lesioni parzialmente sovrapponibili a quelle dedotte come conseguenza del sinistro oggetto di causa. Ritenuta, quindi, non fornita la prova del verificarsi del fatto, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 11 B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, eccependone l'erroneità.
deduce, nello specifico, che la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non Pt_1 provato il fatto troverebbe il proprio vizio nella ritenuta prevalenza degli elementi di prova forniti dalla di origine stragiudiziale, rispetto alle prove - Controparte_1
a sostegno della domanda - raccolte in giudizio mediante espletamento di prova testimoniale e interrogatorio formale del danneggiante. L'appellante rileva come sia i testi escussi ( e ), sia lo stesso Testimone_1 Controparte_4 CP_2 interrogato abbiano confermato gli assunti attorei, nonché come la sussistenza del nesso causale tra evento e danni sia stata accertata dall'incaricato ctu.
censura, poi, l'impropria applicazione - ad opera del Tribunale - del principio Pt_1 di non contestazione, evidenziando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della compagnia in ordine alle allegazioni spiegate in contestazione alla domanda.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza nel senso di ritenere provato il fatto evidenziando, infine, il valore di confessione giudiziale delle dichiarazioni rese da n occasione dell'esperito interrogatorio formale. CP_2
Con il secondo motivo di gravame, impugna la statuizione in punto di spese di Pt_1 lite, censurando la mancata indicazione, da parte del giudice, dei criteri adottati per la loro quantificazione. Ne chiede, perciò, la riforma, anche tenuto conto dell'accoglimento dell'appello.
Alla luce di quanto esposto, conclude chiedendo di: “dichiarare Parte_1
unico ed esclusivo responsabile civile nella causazione del sinistro Controparte_3 per cui è causa;
per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 14.293,13, di cui € 1.028,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal suo ciclomotore elettrico, € 8.791,35 a titolo di danno
pagina 4 di 11 biologico, € 1.543,43 per danno da invalidità temporanea, € 2.930,45 per danno morale, oltre interessi dal di dell'evento al soddisfo, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adita Corte o, comunque, a quella diversa somma che la stessa Corte riterrà opportuno liquidare;
condannare la
come sopra rapp.ta, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 rimborso spese CTU, compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, oltre I.V.A. e CPA al 4%, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via meramente gradata e nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello, voglia l'adita Corte
d'Appello accogliere l'appello frapposto avverso il capo della sentenza relativo alle spese di lite e, per l'effetto, compensare interamente le spese di giudizio oppure determinarle secondo i criteri previsti nel D. M. n. 55 del 10.03.2014.”
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto. In subordine, la compagnia reitera e ripropone le eccezioni preliminari già sollevate in primo grado, nonché le deduzioni nel merito circa il quantum del risarcimento. conclude, quindi, come segue: “la comparente società, come Controparte_1 sopra rapp.ta e difesa, chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli di voler cosi provvedere:
1. rigettarsi l'appello perché, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato nel merito, per i motivi tutti dedottı in premessa;
2. condannarsi l'attore alla refusione delle spese in favore dei convenuti ex artt. 96 e 92 с.р.c.; 3. con vittoria di spese di giudizio;
4. trasmettersi fascicolo alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere.”
Non si è costituito, invece, e la Corte con ordinanza del Controparte_3
16.03.2022 ne ha dichiarato la contumacia.
Con ordinanza del 16.3.2022 è la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
8.7.2025.
Con decreto presidenziale dell'11.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 8.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
pagina 5 di 11 E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
14.7.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 16.7.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato in fatto e in diritto per le motivazioni di seguito esposte.
Non sono condivisibili, invero, ad avviso della Corte, le censure mosse dall'appellante riguardo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie nella parte in cui il Tribunale, motivando il rigetto della domanda, ha posto a fondamento della propria decisione gli elementi di prova di fonte stragiudiziale offerti dalla convenuta compagnia assicurativa.
Ai sensi dell'art. 116, co. 1, c.p.c.: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla portata applicativa del principio del libero convincimento del giudice e sull'estensione del suo potere discrezionale di valutazione degli elementi di prova, ha affermato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (così Cass., n. 29730/2020; nello stesso senso, cfr. Cass., n. 16467/2017, secondo cui: “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza
pagina 6 di 11 essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale remissione in termini”).
In virtù dei richiamati principi, cui la Corte aderisce, non è censurabile la decisione del Tribunale nella parte in cui esso ha ritenuto taluni elementi di prova prevalenti e più efficaci, sotto il profilo probatorio, rispetto ad altri, e ciò indipendentemente dalla natura giudiziale o stragiudiziale della loro fonte.
Del resto, solo la legge può imporre deroghe al libero apprezzamento del giudice: simili ipotesi derogatorie non ricorrono nel caso di specie.
Non valgono, infatti, quale confessione giudiziale, avente valore di prova legale, le dichiarazioni rese da in occasione dell'interrogatorio formale del Controparte_3
05.10.2016.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di pagina 7 di 11 constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass., n. 25770/2019).
Tale principio è applicabile anche alla dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio formale, stante l'identità di ratio (cioè, la necessità di una decisione uniforme per tutti i litisconsorti necessari).
Tanto premesso, giova chiarire che la Corte condivide, in quanto correttamente effettuata, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado.
Le dichiarazioni testimoniali, nonché quelle offerte dal presunto danneggiante in occasione dell'interrogatorio formale, non risultano credibili e sono, perciò, inidonee a fondare una decisione di accoglimento.
La versione dei fatti prospettata in citazione, ancorché confermata da , Tes_1
e è inequivocabilmente smentita dalle dichiarazioni rese dallo CP_5 CP_6 stesso all'incaricato della compagnia assicurativa in fase di indagini CP_2 stragiudiziali, interne alla società.
Come già rilevato dal primo giudice, sentito dagli investigatori della CP_2 compagnia in data 30.12.2012, forniva una versione del sinistro assolutamente incompatibile con quella, poi, illustrata in sede di interrogatorio formale (e coerente con la prospettazione attorea). sottoscriveva, infatti, dichiarazione del seguente tenore: “In piena CP_2 responsabilità civile e penale riferisco che in data 09.05.2012 stavo alla guida della mia autovettura Fiat 600 targata CH247JL. Per un errato controllo dell'auto investivo in data 09.05.2012 in Marcianise verso le ore 09.00 di mattina non mi avvedevo che sulla strada nella parte destra vi era un uomo tale il quale lo urtavo sul Persona_1 lato destro lievemente, lo soccorrevo personalmente per le prime cure ed è stato refertato all'ospedale di Maddaloni” (cfr. produzione di parte depositata telematicamente da all'atto della costituzione in giudizio). Controparte_1
È evidente la discrepanza tra simile ricostruzione e quella fornita in giudizio
(secondo cui il sinistro si verificava in Maddaloni, alle ore 15.00 circa del 09.5.2012, ai danni di tale incongruenza inficia irrimediabilmente Parte_1
pagina 8 di 11 l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e di quelle rese dallo stesso CP_2
A tale contrasto, deve aggiungersi che non ha depositato, pur Parte_1 essendo stato onorato del deposito con ordinanza del 14.7.2025, nel presente grado di giudizio, la produzione di parte contenente - secondo quanto riportato nella citazione in primo grado - i rilievi fotografici riproducenti il veicolo danneggiato, il referto medico di pronto soccorso e tutta la documentazione medica relativa alle lesioni riportate in seguito al sinistro. È, perciò, preclusa, a questa Corte, la verifica di circostanze rilevanti ai fini della decisione, quali - ad esempio - la compatibilità della dinamica prospettata e la collocazione dei danni sul veicolo danneggiato, ovvero gli elementi evincibili dal referto di PS (orario di accesso, modalità di accadimento del fatto come riferite al personale medico).
Le illustrate incongruenze, unite allo scarno quadro probatorio offerto dall'attore determinano la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda, la quale si risolve nel rigetto delle pretese avanzate dall'attore, sul quale gravava l'onere di dimostrare il reale verificarsi del fatto.
Da rigettare perché infondato in fatto e in diritto è anche il motivo di appello relativo alle spese di lite.
La mancata indicazione, ad opera del Tribunale, dei criteri adottati per la liquidazione delle spese di lite non comporta la nullità della relativa statuizione, la quale risulta, nella sostanza, immune da vizi.
Invero, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo le dette spese a carico di (le cui Pt_1 domande sono state integralmente rigettate) e ha liquidato i compensi nella misura di €7.254,00, ossia l'importo risultante dall'applicazione dei valori previsti dal d.m.
55/2014 nella sua versione ratione temporis applicabile (ossia quella precedente alle modifiche apportate dal d.m. 147/22, considerato che la sentenza veniva pubblicata il 28.4.2021) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale (tabella n. 2) di valore compreso tra €26.000,01 e €52.000,00 (stante il valore della controversia, determinato dalla somma domandata con l'atto introduttivo, ossia € 51.528,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi).
Nè sussistono, per il vero, i presupposti per la compensazione richiesta dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello, non ricorrendo - infatti - alcuna pagina 9 di 11 delle ipotesi previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
Stante la richiesta di parte appellata di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, la Corte osserva che non sussistono sulla base degli atti i presupposti per provvedere alla richiesta trasmissione, fermo restando che è in facoltà della parte provvedere autonomamente alla trasmissione di denunzia/querela alla competente procura laddove la stessa intraveda ipotesi di reato.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Vista la totale soccombenza, le spese, ex art. 91 c.p.c., devono essere integralmente sostenute da Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati in favore della sola
(stante la contumacia di , come in Controparte_1 Controparte_3 dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €5.200,01 ad €26.000,00 in base al valore (€14.293,13) della causa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum").
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere, n. 1407 del 28.04.2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sicilia Dott. Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3158 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AU BE;
Appellante
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Micillo;
Appellata
Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: lesioni personali
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
pagina 1 di 11 c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 25.6.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 03.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Controparte_3
, nella qualità - rispettivamente - di proprietario - Controparte_1 conducente e di compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat 600, tg
CH247JL. L'attore deduceva che, in data 09.5.2012, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva, a bordo del proprio ciclomotore elettrico, la via Libertà di Maddaloni
(CE), proveniente da tergo a forte velocità alla guida della propria Fiat, lo CP_2 aveva tamponato con la parte anteriore destra, provocandone la caduta. Dedotto, altresì, che l'impatto aveva provocato gravi danni al ciclomotore, nonché lesioni personali che avevano comportato 60 giorni di invalidità temporanea, successivamente risoltesi in postumi quantificabili nella misura del 14-15% di invalidità permanente, aveva chiesto di: “
1. dichiarare unico Pt_1 Controparte_3 ed esclusivo responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa;
2. per
l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 1.028,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo ciclomotore elettrico, € 41.000,00 a titolo di danno biologico, €
4.500,00 per danno da invalidità temporanea, € 5.000,00 per danno morale, oltre interessi dal di dell'evento al soddisfo, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e, comunque, nei limiti della somma di €
52.000,00, od a quella diversa somma che lo stesso Tribunale riterrà opportuno liquidare;
3. condannare la come sopra rapp.ta, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, compensi professionali, rimborso forfettario ex art. 2 D.
M. n. 55 del 10.03.2014, oltre I.V.A. e CA al 4%, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistario.”
Si costituiva in giudizio la contestando, in via preliminare, la Controparte_1 procedibilità della domanda, la nullità della citazione e la carenza di legittimazione sostanziale e processuale. Nel merito, la compagnia deduceva l'infondatezza della pagina 2 di 11 pretesa attorea e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, l'accoglimento in misura minore, sotto il profilo risarcitorio. La comparente concludeva chiedendo di: “
1. dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per i motivi tutti dedotti in premessa;
2. dichiararsi la nullità della citazione, per i motivi tutti dedotti in premessa;
3. rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile e per la carenza di legittimazione sostanziale e processuale delle parti in causa;
4. rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, stante la chiara e pacifica la violazione degli as!- 145-149 del D. Lgs. 209/2005, non essendosi l'attore sottoposta a perizia medica;
5. rigettarsi la domanda attorea perché infondata nel merito, sussistendo in capo all'attore, l'esclusiva, ovvero prevalente responsabilità nella produzione del sinistro di cui è causa, per i motivi tutti dedotti in premessa;
rigettarsi ogni richiesta in ordine al quantum, così come formulata dall'attore, anche in ordine al danno morale, in uno al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannarsi l'attore alla refusione delle spese in favore dei convenuti ex artt. 96 e 92 c.p.c.; 8. con vittoria di spese di giudizio.”
Non si costituiva, invece, del quale veniva perciò dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Con sentenza n. 1407/2021, pubblicata il 28.4.2021, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha rigettato la domanda ed ha condannato al Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_1
Rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa, nel merito il Tribunale ha dato rilievo alle risultanze delle indagini svolte stragiudizialmente dalla compagnia e, in particolare, alle discrepanze tra le dichiarazioni rese (e sottoscritte) da all'accertatore della e l'esito CP_2 Controparte_1 dell'interrogatorio formale. Il Tribunale ha, poi, rilevato come l'accertamento del nesso causale tra l'evento prospettato e i danni per i quali chiedeva il Pt_1 risarcimento fosse inficiato dalla circostanza per cui quest'ultimo, negli anni precedenti, era rimasto coinvolto in altri sinistri stradali che gli avevano provocato lesioni parzialmente sovrapponibili a quelle dedotte come conseguenza del sinistro oggetto di causa. Ritenuta, quindi, non fornita la prova del verificarsi del fatto, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 11 B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, eccependone l'erroneità.
deduce, nello specifico, che la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non Pt_1 provato il fatto troverebbe il proprio vizio nella ritenuta prevalenza degli elementi di prova forniti dalla di origine stragiudiziale, rispetto alle prove - Controparte_1
a sostegno della domanda - raccolte in giudizio mediante espletamento di prova testimoniale e interrogatorio formale del danneggiante. L'appellante rileva come sia i testi escussi ( e ), sia lo stesso Testimone_1 Controparte_4 CP_2 interrogato abbiano confermato gli assunti attorei, nonché come la sussistenza del nesso causale tra evento e danni sia stata accertata dall'incaricato ctu.
censura, poi, l'impropria applicazione - ad opera del Tribunale - del principio Pt_1 di non contestazione, evidenziando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della compagnia in ordine alle allegazioni spiegate in contestazione alla domanda.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza nel senso di ritenere provato il fatto evidenziando, infine, il valore di confessione giudiziale delle dichiarazioni rese da n occasione dell'esperito interrogatorio formale. CP_2
Con il secondo motivo di gravame, impugna la statuizione in punto di spese di Pt_1 lite, censurando la mancata indicazione, da parte del giudice, dei criteri adottati per la loro quantificazione. Ne chiede, perciò, la riforma, anche tenuto conto dell'accoglimento dell'appello.
Alla luce di quanto esposto, conclude chiedendo di: “dichiarare Parte_1
unico ed esclusivo responsabile civile nella causazione del sinistro Controparte_3 per cui è causa;
per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 14.293,13, di cui € 1.028,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal suo ciclomotore elettrico, € 8.791,35 a titolo di danno
pagina 4 di 11 biologico, € 1.543,43 per danno da invalidità temporanea, € 2.930,45 per danno morale, oltre interessi dal di dell'evento al soddisfo, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adita Corte o, comunque, a quella diversa somma che la stessa Corte riterrà opportuno liquidare;
condannare la
come sopra rapp.ta, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 rimborso spese CTU, compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, oltre I.V.A. e CPA al 4%, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via meramente gradata e nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello, voglia l'adita Corte
d'Appello accogliere l'appello frapposto avverso il capo della sentenza relativo alle spese di lite e, per l'effetto, compensare interamente le spese di giudizio oppure determinarle secondo i criteri previsti nel D. M. n. 55 del 10.03.2014.”
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto. In subordine, la compagnia reitera e ripropone le eccezioni preliminari già sollevate in primo grado, nonché le deduzioni nel merito circa il quantum del risarcimento. conclude, quindi, come segue: “la comparente società, come Controparte_1 sopra rapp.ta e difesa, chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli di voler cosi provvedere:
1. rigettarsi l'appello perché, inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato nel merito, per i motivi tutti dedottı in premessa;
2. condannarsi l'attore alla refusione delle spese in favore dei convenuti ex artt. 96 e 92 с.р.c.; 3. con vittoria di spese di giudizio;
4. trasmettersi fascicolo alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere.”
Non si è costituito, invece, e la Corte con ordinanza del Controparte_3
16.03.2022 ne ha dichiarato la contumacia.
Con ordinanza del 16.3.2022 è la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
8.7.2025.
Con decreto presidenziale dell'11.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 8.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
pagina 5 di 11 E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
14.7.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 16.7.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato in fatto e in diritto per le motivazioni di seguito esposte.
Non sono condivisibili, invero, ad avviso della Corte, le censure mosse dall'appellante riguardo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie nella parte in cui il Tribunale, motivando il rigetto della domanda, ha posto a fondamento della propria decisione gli elementi di prova di fonte stragiudiziale offerti dalla convenuta compagnia assicurativa.
Ai sensi dell'art. 116, co. 1, c.p.c.: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla portata applicativa del principio del libero convincimento del giudice e sull'estensione del suo potere discrezionale di valutazione degli elementi di prova, ha affermato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (così Cass., n. 29730/2020; nello stesso senso, cfr. Cass., n. 16467/2017, secondo cui: “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza
pagina 6 di 11 essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale remissione in termini”).
In virtù dei richiamati principi, cui la Corte aderisce, non è censurabile la decisione del Tribunale nella parte in cui esso ha ritenuto taluni elementi di prova prevalenti e più efficaci, sotto il profilo probatorio, rispetto ad altri, e ciò indipendentemente dalla natura giudiziale o stragiudiziale della loro fonte.
Del resto, solo la legge può imporre deroghe al libero apprezzamento del giudice: simili ipotesi derogatorie non ricorrono nel caso di specie.
Non valgono, infatti, quale confessione giudiziale, avente valore di prova legale, le dichiarazioni rese da in occasione dell'interrogatorio formale del Controparte_3
05.10.2016.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di pagina 7 di 11 constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass., n. 25770/2019).
Tale principio è applicabile anche alla dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio formale, stante l'identità di ratio (cioè, la necessità di una decisione uniforme per tutti i litisconsorti necessari).
Tanto premesso, giova chiarire che la Corte condivide, in quanto correttamente effettuata, la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado.
Le dichiarazioni testimoniali, nonché quelle offerte dal presunto danneggiante in occasione dell'interrogatorio formale, non risultano credibili e sono, perciò, inidonee a fondare una decisione di accoglimento.
La versione dei fatti prospettata in citazione, ancorché confermata da , Tes_1
e è inequivocabilmente smentita dalle dichiarazioni rese dallo CP_5 CP_6 stesso all'incaricato della compagnia assicurativa in fase di indagini CP_2 stragiudiziali, interne alla società.
Come già rilevato dal primo giudice, sentito dagli investigatori della CP_2 compagnia in data 30.12.2012, forniva una versione del sinistro assolutamente incompatibile con quella, poi, illustrata in sede di interrogatorio formale (e coerente con la prospettazione attorea). sottoscriveva, infatti, dichiarazione del seguente tenore: “In piena CP_2 responsabilità civile e penale riferisco che in data 09.05.2012 stavo alla guida della mia autovettura Fiat 600 targata CH247JL. Per un errato controllo dell'auto investivo in data 09.05.2012 in Marcianise verso le ore 09.00 di mattina non mi avvedevo che sulla strada nella parte destra vi era un uomo tale il quale lo urtavo sul Persona_1 lato destro lievemente, lo soccorrevo personalmente per le prime cure ed è stato refertato all'ospedale di Maddaloni” (cfr. produzione di parte depositata telematicamente da all'atto della costituzione in giudizio). Controparte_1
È evidente la discrepanza tra simile ricostruzione e quella fornita in giudizio
(secondo cui il sinistro si verificava in Maddaloni, alle ore 15.00 circa del 09.5.2012, ai danni di tale incongruenza inficia irrimediabilmente Parte_1
pagina 8 di 11 l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e di quelle rese dallo stesso CP_2
A tale contrasto, deve aggiungersi che non ha depositato, pur Parte_1 essendo stato onorato del deposito con ordinanza del 14.7.2025, nel presente grado di giudizio, la produzione di parte contenente - secondo quanto riportato nella citazione in primo grado - i rilievi fotografici riproducenti il veicolo danneggiato, il referto medico di pronto soccorso e tutta la documentazione medica relativa alle lesioni riportate in seguito al sinistro. È, perciò, preclusa, a questa Corte, la verifica di circostanze rilevanti ai fini della decisione, quali - ad esempio - la compatibilità della dinamica prospettata e la collocazione dei danni sul veicolo danneggiato, ovvero gli elementi evincibili dal referto di PS (orario di accesso, modalità di accadimento del fatto come riferite al personale medico).
Le illustrate incongruenze, unite allo scarno quadro probatorio offerto dall'attore determinano la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda, la quale si risolve nel rigetto delle pretese avanzate dall'attore, sul quale gravava l'onere di dimostrare il reale verificarsi del fatto.
Da rigettare perché infondato in fatto e in diritto è anche il motivo di appello relativo alle spese di lite.
La mancata indicazione, ad opera del Tribunale, dei criteri adottati per la liquidazione delle spese di lite non comporta la nullità della relativa statuizione, la quale risulta, nella sostanza, immune da vizi.
Invero, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo le dette spese a carico di (le cui Pt_1 domande sono state integralmente rigettate) e ha liquidato i compensi nella misura di €7.254,00, ossia l'importo risultante dall'applicazione dei valori previsti dal d.m.
55/2014 nella sua versione ratione temporis applicabile (ossia quella precedente alle modifiche apportate dal d.m. 147/22, considerato che la sentenza veniva pubblicata il 28.4.2021) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale (tabella n. 2) di valore compreso tra €26.000,01 e €52.000,00 (stante il valore della controversia, determinato dalla somma domandata con l'atto introduttivo, ossia € 51.528,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi).
Nè sussistono, per il vero, i presupposti per la compensazione richiesta dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello, non ricorrendo - infatti - alcuna pagina 9 di 11 delle ipotesi previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
Stante la richiesta di parte appellata di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, la Corte osserva che non sussistono sulla base degli atti i presupposti per provvedere alla richiesta trasmissione, fermo restando che è in facoltà della parte provvedere autonomamente alla trasmissione di denunzia/querela alla competente procura laddove la stessa intraveda ipotesi di reato.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Vista la totale soccombenza, le spese, ex art. 91 c.p.c., devono essere integralmente sostenute da Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati in favore della sola
(stante la contumacia di , come in Controparte_1 Controparte_3 dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €5.200,01 ad €26.000,00 in base al valore (€14.293,13) della causa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum").
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere, n. 1407 del 28.04.2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sicilia Dott. Giuseppe De Tullio
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