TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, dott.ssa
Silvia AR, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di II
Grado iscritta al n. r.g. 2881/2021 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniele Cutolo, con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via
Pappalettere n.16.
-appellante-
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv. Gabriella Bongi, presso il cui studio in
Canosa di Puglia (BT) alla via G. da Procida n. 18 è elettivamente domiciliata
-appellato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato il dì 1 giugno 2021, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia n. 110/2020, depositata e pubblicata in data 18 dicembre 2020, non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 1274/2019 all'esito del quale era stata rigettata l'opposizione al decreto nr. 68/2019 di ingiunzione provvisoriamente esecutiva di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza contraddistinta dal numero 392/5952691, richiesta da Parte_2
.
[...]
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio sollevate da nel merito, aveva ritenuto Parte_1 legittimamente emesso il decreto ingiuntivo sulla base della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dall'opposto e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile, in quanto rientrante pienamente nei diritti dell'utente e, comunque, indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com.
Avverso la sentenza n. 110/2020 proponeva appello ribadendo Parte_1
l'eccezione di incompetenza per valore, per materia e per territorio del Giudice di Pace adito, evidenziando il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo a Parte_2
che per adire il Co. Re. Com. non necessitava del contratto e sottolineando
[...]
l'errata motivazione nella parte in cui aveva ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto ed omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
La concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello per tutti i motivi Parte_1 esposti, con riforma della sentenza n. 110/2020 resa dal Giudice di Pace di Canosa di
Puglia e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da Pt_1 in suo favore, quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza
[...]
pagina 2 di 10 di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 ottobre 2021 si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai Parte_2 sensi dell'art. 342 c.p.c., sollecitando la conciliazione della lite e, in ogni caso, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione, deducendo che non vi era prova in atti che il difensore che si era dichiarato anticipatario avesse ricevuto somme in dipendenza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e le produzioni documentali in atti, il procedimento veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 ottobre 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
È oramai pacifico che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice'” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nel caso di specie, l'atto di appello depositato dalla ha i requisiti sopra Parte_1 evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che le sollevate eccezioni di pagina 3 di 10 incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, reiterate in questo giudizio, non risultano fondate e, in maniera condivisibile, sono state disattese dal giudice di prime cure, in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c., secondo cui “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”.
Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
Del pari non meritevole di condivisione è l'eccezione di incompetenza per territorio legata al foro del consumatore.
Nel caso di specie il ricorrente, residente in [...], ha depositato il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di pace di Canosa di Puglia, rinunciando, pertanto, al foro previsto a tutela del consumatore.
Risulta, quindi, che è stato adito il Giudice di un luogo diverso da quello di residenza del ricorrente (non potendo ritenersi tale il luogo dove il consumatore ha eletto domicilio solo al fine di intraprendere l'azione giudiziaria - cfr. Corte di cassazione, sent. 17 maggio 2011, n. 108321), ciononostante, trattandosi di disciplina posta ad esclusiva tutela del consumatore medesimo, la sua violazione non può essere eccepita dal professionista, né rilevata d'ufficio dal Giudice, dal momento che, per giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro, l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal Giudice, ben potendo il consumatore rinunciare alla norma di favore in questione in favore dei criteri di competenza generali previsti nel codice di procedura civile Cass. 5933/2012, 12981/2020).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie il consumatore, pacificamente non residente a [...]di Puglia, ha depositato il ricorso monitorio dinanzi a quel Giudice di pace, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso
(Trib. Benevento, 1123/2022).
Non sono condivisibili, invece, le argomentazioni rese dal Giudice di Pace per rigettare le ulteriori eccezioni di incompetenza per territorio.
Innanzitutto, l'eccezione è stata correttamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriali possibili (sul punto cfr. da ultimo Cass. 5 novembre 2020 n.
24632), ossia sia in relazione al foro generale delle persone giuridiche (ex art.19 c.p.c.) sia in relazione al foro facoltativo dei diritti di obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) ed il
Giudice di Pace di Canosa di Puglia non risulta competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Non può considerarsi quale domicilio ex art. 18 c.p.c. quello indicato nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, il termine “domicilio” cui fa riferimento l'art. 18 c.p.c. è quello di cui all'art. 43 c.c. e non il domicilio eletto a fini processuali con il conferimento di procura ad litem.
Come precisato dalla Suprema Corte di legittimità, “l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo ivi indicato quale il domicilio del creditore di cui all'art. 1182
pagina 5 di 10 c.c., comma 3, in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, atteso che "ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche” (in tal senso, Cass., 14.6.2013, n. 14937).
Come noto, è pur vero che l'art. 18 primo comma c.p.c. pone quale regola generale quella della residenza e, in alternativa, del domicilio del convenuto, o, ove non conosciuti, quello della sua dimora;
ma è pur vero che, nel caso in cui si versi nell'impossibilità di identificarle, il secondo comma della norma in oggetto, individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo di residenza dell'attore, ove persona fisica, o della sua sede, ove persona giuridica (si veda in parte motiva, Cass.,
18.3.1994, n. 2596).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, è evidente che il Giudice di pace di Canosa di Puglia non risulta competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Infatti, applicando il foro delle persone fisiche, competente risulta il Giudice di Pace di
IA (nel cui circondario rientra il Comune di Orta Nova, luogo di residenza dell'odierno appellato), presso cui doveva essere consegnata la documentazione richiesta;
in alternativa, essendo a RH (MI) la sede legale della società odierna appellante (cfr. visura della Società depositata in atti) e non risultando esistente in
Canosa di Puglia uno stabilimento della Wind o un suo rappresentante autorizzato a pagina 6 di 10 stare in giudizio per l'oggetto della domanda, la competenza per territorio ex art. 19 spettava al Giudice di Pace di RH e non a quello adito da infine, in Parte_3 applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto che il contratto è stato concluso telematicamente sul sito internet della società, si deve ritenere concluso con la ricezione da parte dell'odierna appellante dell'accettazione della offerta effettuata dall'odierna parte appellata sui server della società, e, quindi, ove aveva sede legale all'epoca la Wind, in Roma, con conseguente competenza per territorio del giudice di pace di Roma.
Pertanto, avendo la parte appellata con il deposito del ricorso al giudice di pace di
Canosa di Puglia rinunciato al più vantaggioso foro del consumatore presso la propria residenza, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultava competente, per le ragioni esposte, il Giudice di Pace di IA, di Rho o di Roma.
La questione di incompetenza rilevata è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello istituzionalmente investito di poteri sostitutivi del primo giudice, egli "non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva..." (Cass. n. 22958/2010).
In accoglimento dell'appello, quindi, occorre riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione spiegata stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice che lo ha emesso (cfr. Cass. Sez. 2,
pagina 7 di 10 Ordinanza n. 21530 del 07/10/20203 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del
10/06/2019).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in Parte_4 forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo.
Il decreto ingiuntivo ha liquidato le spese con distrazione in favore dell'avv. Bongi, così come la sentenza di rigetto dell'opposizione ha condannato alla Parte_1 rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dell'avv. Bongi.
Secondo la S.C. 'In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento' (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del04/04/2013; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente pagina 8 di 10 essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno, dunque, automaticamente restituite, atteso che anche tale statuizione è conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Va, pertanto, accolto l'appello per le motivazioni testè esposte e riformata la sentenza appellata, con condanna di a pagare in favore di Parte_2 le spese di lite che si quantificano, per il primo grado di giudizio, in € Parte_1
330,00 per compensi (applicate, ratione temporis, le tariffe medie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, dello scaglione compreso entro € 1.100,00, in ragione della media complessità delle questioni trattate) oltre spese borsuali, rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP;
per il presente giudizio, in € 662,00 per compensi
(applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, dello scaglione compreso entro € 1.100,00, in ragione della media complessità delle questioni trattate) oltre spese borsuali, rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 2881/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del giudice di pace di Canosa di Puglia in favore del giudice di pace di pagina 9 di 10 Roma o di Rho o di IA, innanzi al quale dovrà essere riassunta la controversia nei termini di legge;
2) per effetto dell'accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 68/2019 reso dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia e condanna Parte_2 alla restituzione di ogni somma corrisposta in suo favore da in forza del Parte_1
d.i. revocato;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in €
330,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in € 64,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all' art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 11 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Silvia AR
pagina 10 di 10