TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1137/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Comignago (NO), via Circonvallazione n. Parte_1 P.IVA_1
9, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vinicio Stefano C.F._1
Ferrante (C.F. ) e dall'avv. Bianca Fiorenzano (C.F. C.F._2
), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano (MI), C.F._2
via Foro Buonaparte n. 69
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_3 C.F._3 giudizio dall'avv. Stefano Bombelli (C.F. , dall'avv. Paolo Marra (C.F. C.F._4
) e dall'avv. Giacomo Mazzoleni (C.F. , presso C.F._5 C.F._6
lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, corso Italia n. 13
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc, così giudicare:
In via pregiudiziale, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede e, in particolare, ritenuta la fondatezza o comunque della plausibilità delle ragioni della presente opposizione ex
pagina 1 di 9 art. 645 cpc accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Varese a favore del
Tribunale di Milano, Sezione specializzata imprese e la nullità del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 226/2023 (N. 736/2023 RG) emesso dal Tribunale Ordinario di Varese in data
17/02/2023, pubblicato mediante deposito in data 20/03/2023, notificato nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore in data 22/03/2023, a mezzo Parte_1
PEC, revocando per l'effetto, il predetto decreto ingiuntivo;
- assumere ogni provvedimento consequenziale in punto alla condanna del sig. Parte_3
al pagamento delle spese di lite;
In via preliminare, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede, essendo l'opposizione fondata su prova scritta di pronta e facile soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 226/2023 (RG. 736/2023) emesso dal Tribunale di Varese il
17/03/2023, pubblicato mediante deposito in cancelleria in data 20/03/2022 a favore del sig.
e notificato via PEC il 22/03/2023 nei confronti di in persona Parte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del 01/06/2021 inter partes, per inadempimento del sig. alle obbligazioni assunte nei confronti di Parte_3 Parte_1 aventi quale presupposto l'operazione societaria del 27/11/2017 di cui alla lettera di intenti e successive pattuizioni e conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 226/2023 (RG. 736/2023) emesso dal Tribunale di Varese il 17/03/2023, pubblicato mediante deposito in cancelleria in data 20/03/2022, statuendo che nulla è dovuto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al sig. , per le causali di
[...] Parte_3
cui al decreto ingiuntivo de quo, respingendo e/o rigettando le avverse domande tutte, così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione e successivi atti;
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge;
In via istruttoria, ammettersi occorrendo, prova per interpello formale del sig. e Parte_3
per testi sui fatti dedotti in narrativa sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. si è impegnato a liberare la società da ogni Parte_3 Controparte_1
sorta di vincolo, fideiussione in essere alla data in cui aveva firmato la lettera di intenti del
21/11/2017 come da documento sub 02 che si esibisce?
pagina 2 di 9 2) vero che stipulava in data 01/06/2021 il contratto di cessione dopo aver Parte_1 ricevuto dal sig. la conferma che quest'ultimo avrebbe liberato dai Parte_3 CP_1
vincoli, pregiudizievoli, fideiussioni e garanzie ancora attive sulla predetta , dando così CP_1
esecuzione alle previsioni contenute nella lettera di intenti?
3) Vero che alla data del deposito del decreto ingiuntivo (28/02/2023) risulta essere CP_1
fideiussore / garante del contratto di leasing n. 6104743 ceduto a Si indica a Controparte_2
teste sui capitoli sopra indicati il sig. , presso con sede a Besozzo Testimone_1 CP_1
(VA), via Trieste n. 81.
E inoltre:
- Emettere a carico del sig. e/o a carico di Ubi Leasing e/o suoi aventi causa, un Parte_3
ordine ex art. 210 cpc di esibizione, volto ad acquisire dai predetti soggetti, la copia dei contratti di finanziamento, delle fideiussioni e/o garanzie rilasciate a qualunque titolo da Capmac e da
Capmac Industry S.r.l. a favore di Ubi Leasing e suoi aventi causa.
Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto opposto e di chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorga dalle difese del convenuto nonché, in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: in via preliminare, in rito: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ancora in via preliminare, in rito: rigettare l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Varese in favore del Tribunale delle
Imprese di Milano;
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta da e conseguentemente confermare il Decreto Pt_1
Ingiuntivo;
pagina 3 di 9 In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la misura del credito del signor nei confronti di Parte_3 Pt_1
e conseguentemente condannare quest'ultima a pagare al signor l'importo di € Parte_3
25.000,00 – o quello diverso che sarà ritenuto dovuto – in linea capitale, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna rata di pagamento al saldo effettivo, al tasso di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. sino alla data di deposito del ricorso monitorio e al tasso di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo e oltre agli interessi anatocistici sugli interessi che, alla data di deposito del presente ricorso, erano scaduti da almeno sei mesi;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di cessione del credito stipulato in data 1/06/2021 tra la parte opposta-cedente e la parte opponente-cessionario [doc. 9 opponente]. Tale cessione, in particolare, ha ad oggetto un credito in capo al cedente di euro 97.000,00 nei confronti della società a titolo di rimborso per finanziamento soci. A fronte di un prezzo per la Controparte_1
cessione pattuito in euro 70.000,00, da corrispondersi in n. 14 rate mensili decorrenti dal mese di giugno 2021, parte opposta ha lamentato di aver ricevuto dalla parte cessionaria soltanto euro
45.000,00. Deducendo quindi l'esistenza di un credito residuo di euro 25.000,00 nei confronti dell'odierna parte opponente, parte opposta ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 226/2023 del 17/03/2023.
Parte opponente ha anzitutto lamentato il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, affermando che questa spetti al Tribunale delle Imprese di Milano. Nel merito ha contestato la pretesa creditoria di controparte, lamentando il grave inadempimento di quest'ultima rispetto alle obbligazioni assunte.
2. L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Varese sollevata da parte pagina 4 di 9 opponente è infondata per i seguenti motivi.
La presente causa, come chiarito al paragrafo precedente, è relativa al pagamento del saldo prezzo pattuito nel contratto di cessione del credito del 1/06/2021. Rispetto a tale contratto non sussiste alcuna competenza per materia del Tribunale delle Imprese, come sostenuto dall'opponente, in quanto esso non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
In particolare, parte opponente ha dedotto che la presente causa dovrebbe ritenersi rientrante nell'ambito del comma 2, lett. b) della disposizione appena richiamata, che testualmente attribuisce alle sezioni specializzate in materia di Impresa la competenza per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
Parte opponente ha ritenuto che la presente causa rientrasse nella citata fattispecie in quanto il contratto di cessione del credito ha ad oggetto il saldo relativo al rimborso del finanziamento effettuato dal socio a favore di CAPMAC Industry s.r.l. e, inoltre, tale contratto Parte_3
sarebbe strettamente connesso alla lettera di intenti del 27/11/2017 [doc. 2 opponente] tra Pt_4
CAPMAC Industry s.r.l. e a seguito della quale quest'ultimo ha ceduto a
[...] Parte_3
l'80% delle proprie partecipazioni sociali in CAPMAC Industry s.r.l. Parte_4
Deve tuttavia rilevarsi che il rimborso del finanziamento da parte di un socio è un diritto che spetta al socio non in virtù del rapporto sociale tra questo e la società, bensì trova fondamento in un distinto rapporto giuridico tra il socio e la società, costituito proprio dalla concessione di un finanziamento in favore di quest'ultima (così Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese n.
6042 del 09/07/2021: “costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione”).
Ne consegue allora che il contratto di cessione del credito avente ad oggetto il rimborso del finanziamento del socio non costituisce né un contratto avente ad oggetto una partecipazione sociale, né un diritto ad essa inerente, in quanto trattasi di rapporto che ha origine in un titolo, il finanziamento, diverso dal rapporto sociale stesso.
pagina 5 di 9 Neppure risulta applicabile al presente giudizio la lettera a) del comma 2 della disposizione sopra richiamata, nella parte in cui si fa riferimento a cause “relative a rapporti societari” in quanto tali cause sono quelle riguardanti eventuali contrasti che potrebbero sorgere tra la società-finanziata ed il socio–finanziatore in relazione al diritto al rimborso.
Nel caso di specie, però, non è la società finanziata ad agire nei confronti del socio che ha erogato il finanziamento o viceversa. Bensì il socio-finanziatore (odierno opposto), in quanto cedente del credito derivante dal finanziamento erogato, agisce per far valere un diritto di credito costituito dal corrispettivo per la cessione nei confronti della società opponente-cessionaria. Il rapporto giuridico in questione, allora, è del tutto diverso dal rapporto societario, trattandosi piuttosto di un rapporto di credito derivante da un contratto di cessione del credito a titolo oneroso.
Sussiste pertanto la competenza del Tribunale adito.
3. Nel merito l'opposizione non è fondata, per i seguenti motivi.
3.1. Parte opponente ha lamentato la non fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'opposto in ragione del contestato inadempimento di quest'ultimo rispetto al contratto di cessione del credito in esame.
In particolare, parte opponente ha dedotto l'inserimento di tale contratto nell'ambito di un'operazione societaria complessa, regolata mediante lettera di intenti del 27/11/2017 [doc. 2 opponente] e dunque la sussistenza di un collegamento tra tale lettera e il contratto di cessione per cui è causa. Proprio in ragione di tale collegamento, parte opponente ha lamentato l'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni assunte con la predetta lettera di intenti,
“finalizzate a liberare la società da vincoli, garanzie e fideiussioni entro un termine prestabilito per poter accedere, infine, in termini di legge alla restituzione del prestito fatto all'epoca, nella veste di socio a Capmac Industry” (v. pag. 12 atto di citazione).
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Anzitutto deve rilevarsi che non risulta provato alcun collegamento tra la lettera di intenti del
27/11/2017 [doc. 2 opponente] e il contratto di cessione del credito per cui è causa del 1/06/2021
[doc. 9 opponente].
Al contrario sussistono elementi fattuali dai quali poter ritenere accertato che trattasi di due atti autonomi e sconnessi: sul piano testuale, alcun riferimento è contenuto in ciascuno dei due atti all'altro nell'ambito delle rispettive previsioni;
sul piano temporale, i due atti sono stati stipulati a pagina 6 di 9 distanza di circa tre anni e mezzo l'uno dall'altro; sul piano soggettivo, i due atti sono stati sottoscritti da soggetti diversi tra loro (la lettera di intenti tra CAPMAC Industry Parte_4
s.r.l. e;
la cessione del credito tra e . Parte_3 Parte_3 Parte_1
Dall'assenza di connessione tra i due atti, nonché in ragione dell'estraneità dell'odierna parte opponente rispetto alla lettera di intenti del 27/11/2017, discende che tale parte non è legittimata a lamentare nel presente giudizio l'inadempimento di rispetto ad obbligazioni Parte_3
eventualmente assunte nei confronti di terzi. Né tale inadempimento, quand'anche fosse accertato nei confronti delle parti legittimamente interessate, potrebbe in automatico determinare l'accertamento di un inadempimento in relazione al contratto di cessione per cui è causa, trattandosi, come detto, di atti del tutto autonomi tra loro.
Il cessionario del credito, in un'ipotesi come quella in esame di cessione pro-soluto, può peraltro unicamente lamentare l'inesistenza del credito stesso.
Nel caso di specie però tale contestazione non è stata esplicitata dall'opponente che non ha chiesto di accertare nel presente giudizio l'inesistenza del credito oggetto del contratto di cessione, né ha comunque offerto la prova di tale inesistenza, ad esempio fornendo evidenza del tentativo negativo di riscuotere il credito acquistato o delle eccezioni sollevate dal debitore ceduto per sottrarsi al relativo pagamento.
Da quanto detto segue allora la legittimità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla parte opposta, in relazione al pagamento del saldo prezzo pattuito per la cessione del credito, pacificamente pari a residui euro 25.000,00. In relazione a tale importo deve essere confermata la condanna di parte opponente al relativo pagamento.
3.2. L'opposizione risulta parimenti infondata in relazione alle doglianze in punto di interessi applicati con il decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, con tale provvedimento sono stati riconosciuti interessi come da domanda.
Nel ricorso monitorio, parte opposta ha domandato l'applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di ciascuna rata scaduta sino alla domanda e da questa sino al saldo ha domandato l'applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Ha inoltre chiesto l'applicazione di interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Parte opponente ha contestato la spettanza degli interessi moratori, ritenendo non sussistendo alcun inadempimento a sé imputabile, nonché la illegittimità della richiesta di interessi anatocistici.
pagina 7 di 9 La prima delle censure non è fondata in quanto, per le ragioni espresse al paragrafo precedente, non sussistendo alcun inadempimento della parte cedente-opposta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione del credito per cui è causa, l'omesso pagamento delle ultime rate costituenti il corrispettivo monetario deve ritenersi illegittimo.
Parte opposta ha dunque diritto al riconoscimento degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di ciascuna rata scaduta sino alla domanda e da questa sino al saldo l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Parimenti la seconda censura, relativa alla domanda di interessi anatocistici, non è fondata.
Il riconoscimento di tali interessi, a fronte di una domanda specifica ed espressa in tal senso, risulta conforme al disposto dell'art. 1283 c.c.
Risultano infatti integrati tutti i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento della legittimità della capitalizzazione degli interessi già scaduti e, in particolare: a) alla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio del 28/02/2023) il debito era esigibile (avendo le parti previsto il pagamento del prezzo della cessione mediante n. 14 rate mensili di euro 5.000,00 ciascuno, decorrenti dal mese di giugno 2021) e il debitore era in mora (in particolare, nel caso di specie, trattasi di mora ex re, in virtù del disposto di cui all'art. 1219, comma 2, n. 3), c.c., essendo il pagamento del corrispettivo per la cessione un'obbligazione portable); b)
l'attribuzione degli interessi anatocistici è stata oggetto, come detto, di una specifica domanda giudiziale del creditore (v. Cass. n. 5271/2002); c) la mora si è protratta, anteriormente al deposito del ricorso monitorio, per almeno sei mesi, cioè si tratta di crediti scaduti, a tale data, da oltre sei mesi (v. Cass. n. 1964/2002).
3.3. In conclusione, alla luce delle motivazioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 226/2023 del 17/03/2023 del Tribunale di Varese è dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, ridotta ai minimi la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese
pagina 8 di 9 in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 226/2023 del
17/03/2023 del Tribunale di Varese;
3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1137/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Comignago (NO), via Circonvallazione n. Parte_1 P.IVA_1
9, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vinicio Stefano C.F._1
Ferrante (C.F. ) e dall'avv. Bianca Fiorenzano (C.F. C.F._2
), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano (MI), C.F._2
via Foro Buonaparte n. 69
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_3 C.F._3 giudizio dall'avv. Stefano Bombelli (C.F. , dall'avv. Paolo Marra (C.F. C.F._4
) e dall'avv. Giacomo Mazzoleni (C.F. , presso C.F._5 C.F._6
lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, corso Italia n. 13
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc, così giudicare:
In via pregiudiziale, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede e, in particolare, ritenuta la fondatezza o comunque della plausibilità delle ragioni della presente opposizione ex
pagina 1 di 9 art. 645 cpc accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Varese a favore del
Tribunale di Milano, Sezione specializzata imprese e la nullità del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 226/2023 (N. 736/2023 RG) emesso dal Tribunale Ordinario di Varese in data
17/02/2023, pubblicato mediante deposito in data 20/03/2023, notificato nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore in data 22/03/2023, a mezzo Parte_1
PEC, revocando per l'effetto, il predetto decreto ingiuntivo;
- assumere ogni provvedimento consequenziale in punto alla condanna del sig. Parte_3
al pagamento delle spese di lite;
In via preliminare, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede, essendo l'opposizione fondata su prova scritta di pronta e facile soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 226/2023 (RG. 736/2023) emesso dal Tribunale di Varese il
17/03/2023, pubblicato mediante deposito in cancelleria in data 20/03/2022 a favore del sig.
e notificato via PEC il 22/03/2023 nei confronti di in persona Parte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito del 01/06/2021 inter partes, per inadempimento del sig. alle obbligazioni assunte nei confronti di Parte_3 Parte_1 aventi quale presupposto l'operazione societaria del 27/11/2017 di cui alla lettera di intenti e successive pattuizioni e conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico n. 226/2023 (RG. 736/2023) emesso dal Tribunale di Varese il 17/03/2023, pubblicato mediante deposito in cancelleria in data 20/03/2022, statuendo che nulla è dovuto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al sig. , per le causali di
[...] Parte_3
cui al decreto ingiuntivo de quo, respingendo e/o rigettando le avverse domande tutte, così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione e successivi atti;
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge;
In via istruttoria, ammettersi occorrendo, prova per interpello formale del sig. e Parte_3
per testi sui fatti dedotti in narrativa sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. si è impegnato a liberare la società da ogni Parte_3 Controparte_1
sorta di vincolo, fideiussione in essere alla data in cui aveva firmato la lettera di intenti del
21/11/2017 come da documento sub 02 che si esibisce?
pagina 2 di 9 2) vero che stipulava in data 01/06/2021 il contratto di cessione dopo aver Parte_1 ricevuto dal sig. la conferma che quest'ultimo avrebbe liberato dai Parte_3 CP_1
vincoli, pregiudizievoli, fideiussioni e garanzie ancora attive sulla predetta , dando così CP_1
esecuzione alle previsioni contenute nella lettera di intenti?
3) Vero che alla data del deposito del decreto ingiuntivo (28/02/2023) risulta essere CP_1
fideiussore / garante del contratto di leasing n. 6104743 ceduto a Si indica a Controparte_2
teste sui capitoli sopra indicati il sig. , presso con sede a Besozzo Testimone_1 CP_1
(VA), via Trieste n. 81.
E inoltre:
- Emettere a carico del sig. e/o a carico di Ubi Leasing e/o suoi aventi causa, un Parte_3
ordine ex art. 210 cpc di esibizione, volto ad acquisire dai predetti soggetti, la copia dei contratti di finanziamento, delle fideiussioni e/o garanzie rilasciate a qualunque titolo da Capmac e da
Capmac Industry S.r.l. a favore di Ubi Leasing e suoi aventi causa.
Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto opposto e di chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorga dalle difese del convenuto nonché, in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: in via preliminare, in rito: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ancora in via preliminare, in rito: rigettare l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Varese in favore del Tribunale delle
Imprese di Milano;
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta da e conseguentemente confermare il Decreto Pt_1
Ingiuntivo;
pagina 3 di 9 In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la misura del credito del signor nei confronti di Parte_3 Pt_1
e conseguentemente condannare quest'ultima a pagare al signor l'importo di € Parte_3
25.000,00 – o quello diverso che sarà ritenuto dovuto – in linea capitale, oltre gli interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna rata di pagamento al saldo effettivo, al tasso di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. sino alla data di deposito del ricorso monitorio e al tasso di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo e oltre agli interessi anatocistici sugli interessi che, alla data di deposito del presente ricorso, erano scaduti da almeno sei mesi;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di cessione del credito stipulato in data 1/06/2021 tra la parte opposta-cedente e la parte opponente-cessionario [doc. 9 opponente]. Tale cessione, in particolare, ha ad oggetto un credito in capo al cedente di euro 97.000,00 nei confronti della società a titolo di rimborso per finanziamento soci. A fronte di un prezzo per la Controparte_1
cessione pattuito in euro 70.000,00, da corrispondersi in n. 14 rate mensili decorrenti dal mese di giugno 2021, parte opposta ha lamentato di aver ricevuto dalla parte cessionaria soltanto euro
45.000,00. Deducendo quindi l'esistenza di un credito residuo di euro 25.000,00 nei confronti dell'odierna parte opponente, parte opposta ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 226/2023 del 17/03/2023.
Parte opponente ha anzitutto lamentato il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, affermando che questa spetti al Tribunale delle Imprese di Milano. Nel merito ha contestato la pretesa creditoria di controparte, lamentando il grave inadempimento di quest'ultima rispetto alle obbligazioni assunte.
2. L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Varese sollevata da parte pagina 4 di 9 opponente è infondata per i seguenti motivi.
La presente causa, come chiarito al paragrafo precedente, è relativa al pagamento del saldo prezzo pattuito nel contratto di cessione del credito del 1/06/2021. Rispetto a tale contratto non sussiste alcuna competenza per materia del Tribunale delle Imprese, come sostenuto dall'opponente, in quanto esso non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
In particolare, parte opponente ha dedotto che la presente causa dovrebbe ritenersi rientrante nell'ambito del comma 2, lett. b) della disposizione appena richiamata, che testualmente attribuisce alle sezioni specializzate in materia di Impresa la competenza per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
Parte opponente ha ritenuto che la presente causa rientrasse nella citata fattispecie in quanto il contratto di cessione del credito ha ad oggetto il saldo relativo al rimborso del finanziamento effettuato dal socio a favore di CAPMAC Industry s.r.l. e, inoltre, tale contratto Parte_3
sarebbe strettamente connesso alla lettera di intenti del 27/11/2017 [doc. 2 opponente] tra Pt_4
CAPMAC Industry s.r.l. e a seguito della quale quest'ultimo ha ceduto a
[...] Parte_3
l'80% delle proprie partecipazioni sociali in CAPMAC Industry s.r.l. Parte_4
Deve tuttavia rilevarsi che il rimborso del finanziamento da parte di un socio è un diritto che spetta al socio non in virtù del rapporto sociale tra questo e la società, bensì trova fondamento in un distinto rapporto giuridico tra il socio e la società, costituito proprio dalla concessione di un finanziamento in favore di quest'ultima (così Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese n.
6042 del 09/07/2021: “costituisce principio di diritto comune che alla cessione di una partecipazione societaria se non disposto chiaramente dalle parti, non consegue quale naturale negotii il trasferimento ad opera del socio cedente dei crediti da questi vantati nei confronti della società, terza estranea al contratto, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estranei al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione”).
Ne consegue allora che il contratto di cessione del credito avente ad oggetto il rimborso del finanziamento del socio non costituisce né un contratto avente ad oggetto una partecipazione sociale, né un diritto ad essa inerente, in quanto trattasi di rapporto che ha origine in un titolo, il finanziamento, diverso dal rapporto sociale stesso.
pagina 5 di 9 Neppure risulta applicabile al presente giudizio la lettera a) del comma 2 della disposizione sopra richiamata, nella parte in cui si fa riferimento a cause “relative a rapporti societari” in quanto tali cause sono quelle riguardanti eventuali contrasti che potrebbero sorgere tra la società-finanziata ed il socio–finanziatore in relazione al diritto al rimborso.
Nel caso di specie, però, non è la società finanziata ad agire nei confronti del socio che ha erogato il finanziamento o viceversa. Bensì il socio-finanziatore (odierno opposto), in quanto cedente del credito derivante dal finanziamento erogato, agisce per far valere un diritto di credito costituito dal corrispettivo per la cessione nei confronti della società opponente-cessionaria. Il rapporto giuridico in questione, allora, è del tutto diverso dal rapporto societario, trattandosi piuttosto di un rapporto di credito derivante da un contratto di cessione del credito a titolo oneroso.
Sussiste pertanto la competenza del Tribunale adito.
3. Nel merito l'opposizione non è fondata, per i seguenti motivi.
3.1. Parte opponente ha lamentato la non fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'opposto in ragione del contestato inadempimento di quest'ultimo rispetto al contratto di cessione del credito in esame.
In particolare, parte opponente ha dedotto l'inserimento di tale contratto nell'ambito di un'operazione societaria complessa, regolata mediante lettera di intenti del 27/11/2017 [doc. 2 opponente] e dunque la sussistenza di un collegamento tra tale lettera e il contratto di cessione per cui è causa. Proprio in ragione di tale collegamento, parte opponente ha lamentato l'inadempimento dell'opposto rispetto alle obbligazioni assunte con la predetta lettera di intenti,
“finalizzate a liberare la società da vincoli, garanzie e fideiussioni entro un termine prestabilito per poter accedere, infine, in termini di legge alla restituzione del prestito fatto all'epoca, nella veste di socio a Capmac Industry” (v. pag. 12 atto di citazione).
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Anzitutto deve rilevarsi che non risulta provato alcun collegamento tra la lettera di intenti del
27/11/2017 [doc. 2 opponente] e il contratto di cessione del credito per cui è causa del 1/06/2021
[doc. 9 opponente].
Al contrario sussistono elementi fattuali dai quali poter ritenere accertato che trattasi di due atti autonomi e sconnessi: sul piano testuale, alcun riferimento è contenuto in ciascuno dei due atti all'altro nell'ambito delle rispettive previsioni;
sul piano temporale, i due atti sono stati stipulati a pagina 6 di 9 distanza di circa tre anni e mezzo l'uno dall'altro; sul piano soggettivo, i due atti sono stati sottoscritti da soggetti diversi tra loro (la lettera di intenti tra CAPMAC Industry Parte_4
s.r.l. e;
la cessione del credito tra e . Parte_3 Parte_3 Parte_1
Dall'assenza di connessione tra i due atti, nonché in ragione dell'estraneità dell'odierna parte opponente rispetto alla lettera di intenti del 27/11/2017, discende che tale parte non è legittimata a lamentare nel presente giudizio l'inadempimento di rispetto ad obbligazioni Parte_3
eventualmente assunte nei confronti di terzi. Né tale inadempimento, quand'anche fosse accertato nei confronti delle parti legittimamente interessate, potrebbe in automatico determinare l'accertamento di un inadempimento in relazione al contratto di cessione per cui è causa, trattandosi, come detto, di atti del tutto autonomi tra loro.
Il cessionario del credito, in un'ipotesi come quella in esame di cessione pro-soluto, può peraltro unicamente lamentare l'inesistenza del credito stesso.
Nel caso di specie però tale contestazione non è stata esplicitata dall'opponente che non ha chiesto di accertare nel presente giudizio l'inesistenza del credito oggetto del contratto di cessione, né ha comunque offerto la prova di tale inesistenza, ad esempio fornendo evidenza del tentativo negativo di riscuotere il credito acquistato o delle eccezioni sollevate dal debitore ceduto per sottrarsi al relativo pagamento.
Da quanto detto segue allora la legittimità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla parte opposta, in relazione al pagamento del saldo prezzo pattuito per la cessione del credito, pacificamente pari a residui euro 25.000,00. In relazione a tale importo deve essere confermata la condanna di parte opponente al relativo pagamento.
3.2. L'opposizione risulta parimenti infondata in relazione alle doglianze in punto di interessi applicati con il decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, con tale provvedimento sono stati riconosciuti interessi come da domanda.
Nel ricorso monitorio, parte opposta ha domandato l'applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di ciascuna rata scaduta sino alla domanda e da questa sino al saldo ha domandato l'applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Ha inoltre chiesto l'applicazione di interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Parte opponente ha contestato la spettanza degli interessi moratori, ritenendo non sussistendo alcun inadempimento a sé imputabile, nonché la illegittimità della richiesta di interessi anatocistici.
pagina 7 di 9 La prima delle censure non è fondata in quanto, per le ragioni espresse al paragrafo precedente, non sussistendo alcun inadempimento della parte cedente-opposta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione del credito per cui è causa, l'omesso pagamento delle ultime rate costituenti il corrispettivo monetario deve ritenersi illegittimo.
Parte opposta ha dunque diritto al riconoscimento degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di ciascuna rata scaduta sino alla domanda e da questa sino al saldo l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Parimenti la seconda censura, relativa alla domanda di interessi anatocistici, non è fondata.
Il riconoscimento di tali interessi, a fronte di una domanda specifica ed espressa in tal senso, risulta conforme al disposto dell'art. 1283 c.c.
Risultano infatti integrati tutti i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento della legittimità della capitalizzazione degli interessi già scaduti e, in particolare: a) alla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio del 28/02/2023) il debito era esigibile (avendo le parti previsto il pagamento del prezzo della cessione mediante n. 14 rate mensili di euro 5.000,00 ciascuno, decorrenti dal mese di giugno 2021) e il debitore era in mora (in particolare, nel caso di specie, trattasi di mora ex re, in virtù del disposto di cui all'art. 1219, comma 2, n. 3), c.c., essendo il pagamento del corrispettivo per la cessione un'obbligazione portable); b)
l'attribuzione degli interessi anatocistici è stata oggetto, come detto, di una specifica domanda giudiziale del creditore (v. Cass. n. 5271/2002); c) la mora si è protratta, anteriormente al deposito del ricorso monitorio, per almeno sei mesi, cioè si tratta di crediti scaduti, a tale data, da oltre sei mesi (v. Cass. n. 1964/2002).
3.3. In conclusione, alla luce delle motivazioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 226/2023 del 17/03/2023 del Tribunale di Varese è dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, ridotta ai minimi la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese
pagina 8 di 9 in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 226/2023 del
17/03/2023 del Tribunale di Varese;
3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 9 di 9