CASS
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 25123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25123 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE PP NT Sent. n. sez. 1330/2025 CC - 15/04/2025 - Relatore - NZ AT ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che conclude per il rigetto del ricorso.
1. Con sentenza in data 14/05/2024, la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da LU De TT, CE IN, MA LE e ON ES MA avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia riguardo condotte di associazione di stampo mafioso, commesse nelle provincie di Padova e Venezia. La Cassazione riteneva che l’imposizione dell’assunzione di IN emergesse dalle dichiarazioni di LI LI, ma costui nulla dice sulla vicenda in questione e nemmeno i giudici di merito erano addivenuti alla conclusione che l’assunzione di IN sarebbe stata imposta da IO BO. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25123 Anno 2025 Presidente: NT PP Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 15/04/2025 Con successiva memoria la difesa rappresentava che tale errore di fatto aveva comportato che la Cassazione aveva retrodatato la condotta estorsiva ad un comportamento non contestato e precedente a quello descritto nelle sentenze di merito e a non confrontarsi con la specifica censura contenuta nel ricorso dell’IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Si legge infatti a pagina 26 della sentenza della Corte di cassazione in data 14/05/2024 quale sia la rilevanza dell’assunzione di IN nella “GS Scaffalature e Automazione s.r.l.”, che non costituisce l’oggetto dell’estorsione ma rientra in una più complessa operazione estorsiva: «che il principale compito dell’IN fosse quello di Insomma il riferimento all’imposizione dell’inserimento nella struttura operativa della GS di IN non sostanzia la condotta estorsiva, che viene descritta nella pretesa di pagamenti di prestazioni che non corrispondevano all’interesse della società ma del solo BO. Contesto peraltro pienamente noto all'IN, non solo per gli stretti rapporti che lo legano al BO IO, come minuziosamente ricostruiti dai giudici di merito e, in particolare, dal Tribunale, ma anche, come già detto, per la consapevolezza di svolgere all'interno della “GS” un ruolo del tutto eccentrico rispetto alle sue competenze professionali, remunerato in misura sovrastimata rispetto alle leggi di mercato grazie alla posizione di supremazia che il suo vero referente, il BO IO, esercitava sulla coppia Venturin- Santolini» Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore 3 PP NT
1. Con sentenza in data 14/05/2024, la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da LU De TT, CE IN, MA LE e ON ES MA avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia riguardo condotte di associazione di stampo mafioso, commesse nelle provincie di Padova e Venezia. La Cassazione riteneva che l’imposizione dell’assunzione di IN emergesse dalle dichiarazioni di LI LI, ma costui nulla dice sulla vicenda in questione e nemmeno i giudici di merito erano addivenuti alla conclusione che l’assunzione di IN sarebbe stata imposta da IO BO. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25123 Anno 2025 Presidente: NT PP Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 15/04/2025 Con successiva memoria la difesa rappresentava che tale errore di fatto aveva comportato che la Cassazione aveva retrodatato la condotta estorsiva ad un comportamento non contestato e precedente a quello descritto nelle sentenze di merito e a non confrontarsi con la specifica censura contenuta nel ricorso dell’IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Si legge infatti a pagina 26 della sentenza della Corte di cassazione in data 14/05/2024 quale sia la rilevanza dell’assunzione di IN nella “GS Scaffalature e Automazione s.r.l.”, che non costituisce l’oggetto dell’estorsione ma rientra in una più complessa operazione estorsiva: «che il principale compito dell’IN fosse quello di Insomma il riferimento all’imposizione dell’inserimento nella struttura operativa della GS di IN non sostanzia la condotta estorsiva, che viene descritta nella pretesa di pagamenti di prestazioni che non corrispondevano all’interesse della società ma del solo BO. Contesto peraltro pienamente noto all'IN, non solo per gli stretti rapporti che lo legano al BO IO, come minuziosamente ricostruiti dai giudici di merito e, in particolare, dal Tribunale, ma anche, come già detto, per la consapevolezza di svolgere all'interno della “GS” un ruolo del tutto eccentrico rispetto alle sue competenze professionali, remunerato in misura sovrastimata rispetto alle leggi di mercato grazie alla posizione di supremazia che il suo vero referente, il BO IO, esercitava sulla coppia Venturin- Santolini» Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore 3 PP NT