Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 8/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Aurelio LAINO Consigliere Giovanni COMITE Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 24406 del registro di segreteria, promosso da omissis quale erede di omissis, nata a [...] l’omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Fregni e presso lo studio del difensore elettivamente domiciliata in Modena, Piazza Riccò n. 2
- appellantecontro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Maria
AU CA
- appellatoper la riforma della sentenza n. 700/2005 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna - depositata in data 23 maggio 2005.
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITA, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice. Nessuno è comparso per le parti in causa.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna ha respinto il ricorso in origine proposto da omissis e, dopo il suo decesso in data omissis, riassunto dall’erede omissis, con il quale la omissis, quale vedova di omissis, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire sulla pensione di riversibilità liquidata dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995 l’indennità integrativa speciale in misura intera, calcolata secondo le modalità previste dall’articolo 15, comma quinto, della legge n. 724/1994.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello, in data 14.10.2005, omissis, quale erede di omissis, deducendone l’illegittimità ed ingiustizia alla stregua di giurisprudenza favorevole della Corte dei conti in materia.
3. Con memoria di costituzione l’INPDAP ha chiesto la conferma della sentenza gravata, anche per l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 774, della legge n. 296/2006, che avrebbe eliminato ogni dubbio sull’interpretazione della normativa in materia.
4. Con memoria aggiuntiva depositata il 16 maggio 2007 la difesa dell’appellante ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 1, comma 774, della cui soluzione era stata investita dalla Corte dei conti della Regione Siciliana con Ordinanza n. 13/2007.
5. Con Ordinanza n. 075/2007 in data 15 giugno 2007 questa Sezione adita ha ritenuto opportuno, per i possibili riflessi anche nel caso in esame, aderire alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla dedotta questione, precisando che “sarà cura della parte più diligente di chiedere la fissazione della nuova udienza dibattimentale…entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione che questo Giudice effettuerà per rendere nota l’avvenuta pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale, ove la parte più diligente non provveda d’iniziativa”.
6. Con nota in data 9 novembre 2009 questa Sezione ha comunicato alle parti costituite che in data 28.3.2008 è stata depositata la sentenza n. 74 della Corte costituzionale con la quale è stata risolta la questione di costituzionalità sollevata nel corso del giudizio. “Di tanto si informa ai fini dell’eventuale prosecuzione della controversia, ai sensi e per gli effetti dell’art.
297 c.p.c.”.
7. All’udienza odierna nessuno è comparso per le parti in causa.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 6. L’articolo 297 del c.p.c., richiamato nella citata comunicazione di questa Sezione quale norma vigente in data antecedente all’entrata in vigore del c.g.c., prevede che qualora nel provvedimento di sospensione non sia fissata l’udienza per la prosecuzione del processo, le parti debbano chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del c.p.p. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295.
Nel caso in esame, dopo la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale e la comunicazione alle parti in data 9/24.11.2009 dell’avvenuto deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2008, non risulta esser stato rispettato dalle parti in causa detto termine trimestrale, come anche i più ampi termini indicati nella citata Ordinanza di sospensione del processo, poiché la loro completa inerzia si è protratta sino alla data odierna.
In proposito l’articolo 111 del c.g.c. prevede che il processo si estingua se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura (terzo comma).
In conseguenza delle citate previsioni di legge e della integrazione delle condizioni da esse contemplate, stante l’inattività delle parti, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo d’appello in esame, ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, del c.g.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in forza dell’art. 188 del c.g.c..
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, del c.g.c.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio d’appello proposto da omissis ed iscritto al n. 24406 del registro di segreteria.
Spese in carico a ciascuna delle parti, nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Beatrice MENICONI f.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI