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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa AR SS all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa da:
, rappresenta e difesa, in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in Parte_1 via telematica, dell'Avv. Iside B. Storace e dall'Avv. Enrico Miroglio Remondino
-ricorrente-
CONTRO
l in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, come da procura generale notarile alle liti, in atti
-convenuto-
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo: CP_1
-dichiarare il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa, con accredito dei contributi omessi dal datore di lavoro “Panificio Bargagli srl” relativi al periodo dal 1/6/2022 -16/4/2024 (o al periodo meglio visto), ai sensi degli artt. 2116 c.c. e 27 comma 2 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter D.L. 30 giugno 1972 n. 267, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 di attuazione di Direttiva comunitaria in materia, nonché alla certificazione di detto credito nell'estratto assicurativo (ECOCERT);
-conseguentemente dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 co. 1 D.Lgs. 150/2015 per un periodo che tenga conto della contribuzione di cui sopra e conseguentemente condannare l' rideterminare la durata e l'importo del trattamento, con corresponsione di CP_1 quanto ancora dovuto e delle maggior somme sui ratei percepiti, con interessi dalla scadenza al saldo.
A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto in fatto:
-che dal 23.6.2017 al 16.2.2024 la sig.ra ha lavorato come commessa alle Parte_1 dipendenze della Ditta “Panificio Bargagli srl”, come da doc.1 (estratto conto assicurativo
). CP_1
-che, poiché dal mese di settembre 2023 il datore di lavoro aveva cessato di corrisponderle la retribuzione (e dal maggio 2022 di versarle la relativa contribuzione), in data 16.2.2024 ha presentato dimissioni per giusta causa, avviando una vertenza sindacale per il recupero degli stipendi non pagati (vertenza sindacale camera del lavoro del 8.3.2024 sub doc.2);
- di aver contestualmente, sempre in data 8.3.2024, inoltrato all' domanda di indennità CP_1 Naspi;
-che inizialmente detta domanda è stata respinta poiché negli archivi dell' non CP_1 risultavano contributi a suo nome dal mese di maggio 2022 (domanda Naspi del 8.3.2024 sub doc. 3; estratto respinta del 26.3.2024 sub doc.4). CP_1
-che in data 8.4.2024 la ricorrente presentava quindi denuncia di omissione contributiva, allegando modulo UNILAV (denuncia di omissione contributiva doc.5; modulo recesso rapporto di lavoro ML doc.6).
-che in sede di riesame l' , preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente, CP_1 ha accolto la domanda di NASpI, quantificandone tuttavia l'importo e la durata sulla base dei “soli contributi presenti negli archivi e fermi al maggio 2022” (provv. in autotutela CP_1 del 19.7.2024 doc.7). Sulla base di tal premesse sostiene parte ricorrente che, essendo provato che da maggio 2022 a febbraio 2024 la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Ditta “Panificio Parte_1 Bargagli srl” senza che le fosse accreditata la relativa contribuzione, trattandosi di contributi non ancora prescritti, l' avrebbe dovuto provvedere al loro accredito, ricalcolando di CP_1 conseguenza l'importo e la durata dell'indennità NASpI nel frattempo corrispostale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o CP_1 respingersi la domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione della posizione CP_ assicurativa e di condanna dell' all'accredito dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro 1.6.2022-16.4.2024 per i motivi esposti in memoria e dichiarare inammissibile e/o CP_ respingere, in quanto infondata e non provata, la domanda di condanna dell' al pagamento della cd. indennità NASPI con rideterminazione della durata e dell'importo del trattamento rispetto al percepito. In via subordinata, previa chiamata in causa ex artt.106, 107 e 420 c.p.c. del datore di lavoro, ha chiesto respingere le domande per infondatezza e difetto di prova.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo il deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene ora in decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui al seguito.
Deve premettersi che i fatti essenziali ai fini del decidere risultano documentalmente provati.
Trattasi di un rapporto di lavoro subordinato formalizzato e “regolare”, come comprovato dalla regolare costituzione della posizione contributiva presso l'ente previdenziale fin dalla
2 data dell'assunzione; detta posizione è rimasta “scoperta” dal giugno 2022 (v. estratto assicurativo , doc. 1 ric.); vi è denuncia di omissione contributiva formalizzata dal CP_1 lavoratore; il rapporto risulta cessato il 16/2/2024 per dimissioni per giusta causa, giusta causa costituita dal mancato versamento della retribuzione da giugno 2023 (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro).
Non si vede, dunque, quale onere probatorio incomberebbe ancora sul ricorrente per dimostrare l'effettività della prestazione lavorativa che, in realtà, per lo stesso non ha CP_1 mai presentato aspetti dubbi o problematici in sede amministrativa: il provvedimento originario che ha rigettato la domanda di Naspi era motivato solo sulla base del mancato versamento della contribuzione e non per carenza di altri presupposti;
quello del 19/7/2024 che ha disposto l'accoglimento in autotutela della domanda di NASpI dava per incontestato lo svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente fino alla data delle dimissioni per giusta causa, come emerge inequivocabilmente dal tenore testuale del provvedimento stesso: “Alla luce della documentazione allegata in sede di ricorso, il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni per mancato pagamento delle ultime retribuzioni e il modulo di Parte_2 recesso allegato inviato al Ministero del Lavoro lo attesta” (ved. doc.7).
Ciò premesso ci si richiama quanto alla questione dell'ammissibilità della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente a quanto condivisibilmente affermato da questo Tribunale in causa analoga:
“La controversia concerne due domande, strettamente legate tra loro.
L'una volta all'accertamento del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa “con condanna dell' all'accredito dei contributi omessi dal datore di lavoro CP_1 relativi al periodo / …)”, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, nonché del diritto alla certificazione di detto credito nell'estratto assicurativo (ECOCERT).
L'altra finalizzata all'accertamento del diritto di parte attrice alla percezione della NASpI nella misura e con la decorrenza di legge (che tengano conto di tutta la contribuzione maturata nel corso del rapporto di lavoro), con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione, oltre arretrati con interessi dalla scadenza al saldo.
Il nesso tra le due domande appare evidente: a fronte del dedotto mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per il periodo (…), e del rigetto, per tale ragione, da parte dell' , della domanda di NASpI, il ricorrente agisce in giudizio per “neutralizzare” i negativi CP_1 effetti dell'inadempimento datoriale all'obbligo di contribuzione e onde percepire, dunque, la prestazione e percepirla in ragione della contribuzione al cui accredito egli ha diritto (indipendentemente dalla condotta datoriale).
Detta “neutralizzazione” presuppone l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Principio che trova fondamento normativo nelle previsioni dell'art. 2116 c.c. e (prima ancora, ma la norma è stata poi novellata) dell'art. 27 del Regio Decreto Legge
3 14.4.1939, n. 636 (“Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”).
Prevede l'art. 2116 c.c., al co. 1, che:
“Le prestazioni [di previdenza e assistenza obbligatorie] indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.
Ai sensi dell'art. 27 del R.d.l. 636/1939, nel testo (novellato) applicabile ratione temporis:
“Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale [ora generalmente quinquennale]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
Come rilevato dalla S.C. (v. Cass., sez. lav., 2 febbraio 2001, n. 1460), l'art. 2116 c.c. è norma che, al momento della sua entrata in vigore, aveva una carica fortemente innovativa e precorreva i tempi della generalizzazione della tutela previdenziale, poi configurata come valore costituzionale e diritto fondamentale dall'art. 38 Cost. e solo in seguito attuata progressivamente con il passaggio da un sistema di previdenza sociale ad uno di sicurezza sociale. La norma (art. 2116 co. 1 c.c.) elevava a regola generale, quella (dell'automatismo delle prestazioni) che in precedenza trovava applicazione soltanto nelle specifiche fattispecie in cui era previsto (R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 22, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 27, nel testo originario, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;
L. 11 gennaio 1943 n. 138, art. 11, per l'assistenza di malattia ai lavoratori); tuttavia ammettendo eccezioni alla regola.
Dopo l'adozione dell'art. 2116 c.c., il legislatore si è comunque mosso nella direzione dell'allargamento delle fattispecie di automatismo delle prestazioni, con la l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 40, di riforma degli ordinamenti pensionistici, introducendo - ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e con riguardo ai soli contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale - il criterio dell'automaticità anche per le prestazioni
4 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
con il D.L. 30 giugno 1972 n. 267, art. 23 "ter", conv. in L. 11 agosto 1972 n. 485, estendendo il principio dell'automaticità anche ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, ma sempre con il limite della mancata prescrizione dei contributi dovuti.
Infine, il legislatore ha rimediato alla situazione d'inottemperanza alle disposizioni della direttiva del consiglio CEE 20 ottobre 1980, n. 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
inottemperanza determinata dalla mancata previsione di un generale sistema di tutela per i diritti dei lavoratori subordinati (e dei loro superstiti) a prestazioni della previdenza pubblica e di previdenza complementare nel caso di insolvenza del datore di lavoro (essendo solo parziale e, quindi insufficiente, la copertura offerta dal principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, come vigente).
Ha fatto ciò sancendo (in attuazione del criterio di delega di cui alla L. Comunitaria 29 dicembre 1990 n. 428, art. 48) nel D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, art. 3, la garanzia per il lavoratore che i contributi, omessi dal datore di lavoro, assoggettato a procedura esecutiva concorsuale o ad amministrazione straordinaria, e non più dovuti per sopravvenuta prescrizione siano considerati versati, a qualunque periodo essi si riferiscano, ai fini del diritto e della misura della prestazione.
In tale contesto, la Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione dell'art. 2116 c.c., secondo cui il “principio di automaticità delle prestazioni, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già…, solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma - come si esprime l'art. 2116 c.c., - salvo diverse disposizioni delle leggi speciali: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso”.
E la giurisprudenza di legittimità, a fronte del cennato quadro normativo, ha fatto proprie le indicazioni della Consulta, affermando che l'art. 2116 c.c., comma 1, “… esprime il principio generale dell'automatismo delle prestazioni a fronte del quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore, il quale però ben può diversamente conformare tale principio secondo il tipo di assicurazione obbligatoria alla quale i contributi omessi si riferiscono. L'ulteriore indagine dell'interprete non è quindi diretta a ricercare la disposizione che dia attuazione all'art. 2116 c.c., comma 1, che è norma che esprime un principio generale precettivo e non già una regola programmatica, bensì semmai la disposizione che conformi tale principio allo specifico dell'assicurazione obbligatoria alla quale i contributi non ancora versati si riferiscano” (Cass. n. 13874/2007).
Se ne può trarre che nella materia dell'assicurazione (obbligatoria) contro la disoccupazione, che viene in questione a fronte della prestazione invocata dal ricorrente, il principio dell'automaticità della prestazione non solo opera, ma anche senza limitazioni, ovvero senza che valga il limite della prescrizione.
5 La giurisprudenza di legittimità, la quale si è espressa in merito al predetto
“automatismo” e al diritto all'“integrità contributiva” con alcune recenti decisioni che paiono manifestazione di un orientamento dalla stessa Corte non posto successivamente in discussione (ma molto criticato dalla dottrina), ha effettivamente affermato alcuni principi, che sono stati richiamati dall' e che possono essere come di seguito riassunti: CP_1
-la “… Corte di legittimità ha senz'altro affermato (vd. da ultimo Cass. n. 3661 del 2019) che il lavoratore, sulla base delle previsioni contenute nella L. n. 153 del 1969, art. 39 e della L. n. 467 del 1978, art. 4, ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; n. 9850 del 2002) ed ogni qualvolta non trovi applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali fissato dall'art. 2116 c.c., o il lavoratore subisca pregiudizio nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro ai sensi del disposto dell'art. 2116 c.c., comma 2”;
-“… l'azione a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro,
[può] avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta ed in tal caso va chiamato necessariamente in giudizio anche l'
[...]
in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass. n. CP_2
19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020)”;
-“diversamente, in caso di prescrizione del credito contributivo, si giustifica l'azione risarcitoria una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poiché tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. n. 3790 del 1988; n. 27660 del 2018)”;
-“da ciò si evince che l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi… e ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la CP_1 costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138 ( Cass. 3491 del 2014)”;
-“Cass. n. 6569 del 2010, ha pure precisato che tale facoltà spetta innanzi tutto al datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione onde può chiedere all' di costituire, nei casi Controparte_1 previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o
6 quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica;
analoga facoltà è altresì attribuita al lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno ( in tal caso, il lavoratore, per potere agire CP_ direttamente nei confronti dell deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23584/2004)”;
-“… non è invece prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, laddove l'Istituto assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita”;
-il principio affermato dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 7459 del 2002, può operare solo “… nell'ipotesi… in cui il lavoratore non aveva potuto, né avrebbe potuto in futuro, sopperire ricorrendo ai rimedi apprestati dal legislatore per i casi di inadempimento datoriale;
la fattispecie relativa a Cass. 7459 del 2002, infatti, era riferita ad ipotesi in cui il diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa era stato azionato non nei confronti del datore di lavoro, obbligato al versamento dei contributi, bensì nei confronti dell'Istituto assicuratore a causa di un duplice ordine di ragioni tra loro collegate: perché l' , nonostante la tempestiva comunicazione della omissione contributiva, non CP_1 aveva provveduto a riscuotere i contributi dovuti, lasciando, anzi, trascorrere, il termine di prescrizione e perché a tale inottemperanza, l'assicurato, alla stregua di un accertamento di fatto, operato dal Giudice del merito, non aveva potuto e neppure avrebbe potuto in futuro sopperire ricorrendo ai rimedi apprestati dal legislatore nei casi di suddetti inadempimenti datoriali;
in siffatta situazione, è apparso conforme al diritto far gravare sull'Ente - istituzionalmente deputato, oltre tutto, alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.) - che non si era adeguatamente attivato per la riscossione di un credito, che, ancorché proprio, vale a soddisfare altro diritto inerente alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità, vecchiaia, ecc. (arg. ex art. 38, secondo comma Cost.), le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l' è tenuto CP_1 nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato”;
-“altrettanto non pertinente è il richiamo a Cass. n. 5767 del 2002, operato dalla sentenza impugnata, laddove si è fatta applicazione del principio di automaticità delle prestazioni con riferimento all'istituto della ricongiunzione, cioè in fattispecie di pregiudizio specifico alla posizione assicurativa del lavoratore, determinato oltre che dall'inadempimento datoriale anche dal diniego opposto dall a che operasse la CP_1 ricongiunzione anche dei periodi non coperti;
questa Corte di legittimità (Cass. n. 10477 del
7 2019) ha evidenziato che Cass. n. 5767 del 20 aprile 2002 come anche Cass. n. 6772 del 10/05/2002 hanno configurato il diritto all'integrità della posizione previdenziale in casi in cui si era manifestato un interesse attuale alla definizione della posizione trasferita, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 29/1979, art. 2, comma 2 e art. 6, comma 2, nella parte in cui non prevede il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali nei casi di contributi non effettivamente versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale, affermando che tale principio opera anche nel caso di ricongiunzione, in quanto la gestione di provenienza deve versare a quella di destinazione anche i contributi dovuti e non riscossi” (Cass. n. 2164/2021; conf. Cass. n. 6722/2021).
Ai predetti principi, allo stato della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale di aderire, traendone le conseguenze di cui infra.
Non è dato, all'assicurato, promuovere nei confronti dell'ente previdenziale una
“generica” e “anticipata” (rispetto al momento di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale) azione di regolarizzazione della propria posizione assicurativa.
Ma nella specie, l'azione proposta è coeva al sorgere del diritto e ad esso dà causa (quanto meno in relazione alle modalità di erogazione).
La tutela della posizione contributiva e l'operatività del principio di automaticità, possono essere tuttavia garantite a mezzo di iniziativa giudiziaria nei confronti dell'ente, in modo “selettivo”, cioè quando si manifesti un interesse attuale alla definizione della posizione assicurativa, così nei casi di richiesta di ricongiunzione di periodi assicurativi, di proseguimento volontario della contribuzione o [come nella specie] di “una prestazione rispetto alla quale l'accredito del periodo controverso funga da presupposto” (si tratta delle situazioni evocate da Cass. 6722/2021, che - pur non prendendo posizione “… nel merito della vexata quaestio dell'ammissibilità di un'azione volta all'accertamento della regolarità della posizione contributiva (invero ammessa da non recente giurisprudenza di questa Corte sul rilievo che tratterebbesi di situazione giuridica che, sebbene normalmente strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, sarebbe suscettibile di autonoma lesione a prescindere dalla maturazione di un diritto a specifiche prestazioni previdenziali allorché vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo: così Cass. n. 17223 del 2002, 13648 del 2003” – propende chiaramente per l'esistenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'assicurato, in tali situazioni).
Tale conclusione appare in linea, altresì, con altra recente decisione della S.C. (Cassazione sez. lav., 15/04/2019, n. 10477, cit.), secondo cui:
<<9. E' pur vero che questa Corte ha configurato la sussistenza di un "diritto all'integrità della posizione contributiva", che, pur strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, costituisce un bene suscettibile di lesione e, dunque, tutelabile giuridicamente
8 a prescindere dalla maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali (Cass. n. 17223 del 04/12/2002, Cass. n. 13648 del 16/09/2003).
CP_ 10. Per far valere in giudizio tale diritto nei confronti dell è purtuttavia necessario che sussista un'attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, quale si potrebbe determinare nei casi in cui il soggetto intendesse ottenere la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione per cui l'accredito del periodo controverso è presupposto, o quando l'accredito fosse comunque stato fatto oggetto di un provvedimento di diniego dell'istituto…>>.
Del resto, la stessa esistenza d'ipotesi d'incondizionata operatività del principio di automaticità e, invece, di operatività di esso entro determinati limiti (in particolare, quello della prescrizione), sembra indicare come la tutela sottesa all'art. 2116 co. 1 c.c. possa essere invocata (solo) in funzione di una specifica prestazione, oltre che di una comprovata esigenza atta a fondare l'interesse ad agire, condizionando la prestazione i limiti di operatività del
“principio”.
Ne consegue che la tutela richiesta dal ricorrente è ammissibile, in funzione della richiesta di NASpI, poiché il riconoscimento della posizione assicurativa in relazione (anche) al periodo di lavoro caratterizzato dal mancato versamento dei contributi, fonda il diritto alla prestazione (quanto meno in relazione al quantum).” (cfr. Trib. Genova, sentenza n. 662/2023 del 18/7/2023, est. dott. Grillo).
Conclusivamente, anche nel caso in esame, deve essere affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della posizione assicurativa presso il Fondo lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2116 c.c., con riguardo alla prestazione lavorativa alle dipendenze del Panificio Bargagli srl, anche per il periodo non coperto da contribuzione (dal 1/6/2022 al 12/2/2024), al fine della percezione dell'indennità NASpI. Con attestazione di ciò nell'estratto assicurativo
Deve altresì dichiararsi il diritto di parte attrice alla corresponsione dell'indennità NASpI nella misura di legge e per un periodo che tenga conto della contribuzione di cui sopra e conseguentemente condannare l' rideterminare la durata e l'importo del trattamento, CP_1 con corresponsione di quanto ancora dovuto e delle maggior somme sui ratei percepiti, con interessi dalla scadenza al saldo determinata alla luce del detto riconoscimento;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo.
Tenuto conto elementi dei profili di controvertibilità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, in effetti oggetto di recente rivisitazione da parte della Suprema Corte a fronte di precedenti differenti e consolidati indirizzi, appare equo compensare le spese di lite per un terzo.
Per la parte residua, esse debbono essere poste a carico dell' , in base al principio CP_1 di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in
9 considerazione delle limitate e semplici questioni di fatto trattate e della modestissima attività processuale); con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
-accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della posizione assicurativa presso il Fondo lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., con riguardo alla prestazione lavorativa alle dipendenze di Panificio Bargagli srl”, anche per il periodo non coperto da contribuzione dal 1/6/2022 al 16/2/2024, ai fini della percezione dell'indennità NASpI;
nonché il diritto all'attestazione di tale circostanza nell'estratto assicurativo (ECOCERT);
-per l'effetto, dichiara tenuto e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 co. 1 D.Lgs. 150/2015 per un periodo che tenga conto della contribuzione di cui sopra e conseguentemente condannare l' rideterminare la durata e l'importo del CP_1 trattamento, con corresponsione di quanto ancora dovuto e delle maggior somme sui ratei percepiti, con interessi dalla scadenza al saldo;
-compensa per un terzo, tra le parti, le spese di lite;
-condanna l' a rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese di giudizio, frazione CP_1 che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside STORACE.
Genova, 18/11/2025 .
IL GIUDICE
AR SS
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa AR SS all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa da:
, rappresenta e difesa, in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in Parte_1 via telematica, dell'Avv. Iside B. Storace e dall'Avv. Enrico Miroglio Remondino
-ricorrente-
CONTRO
l in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, come da procura generale notarile alle liti, in atti
-convenuto-
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo: CP_1
-dichiarare il proprio diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa, con accredito dei contributi omessi dal datore di lavoro “Panificio Bargagli srl” relativi al periodo dal 1/6/2022 -16/4/2024 (o al periodo meglio visto), ai sensi degli artt. 2116 c.c. e 27 comma 2 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter D.L. 30 giugno 1972 n. 267, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 di attuazione di Direttiva comunitaria in materia, nonché alla certificazione di detto credito nell'estratto assicurativo (ECOCERT);
-conseguentemente dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 co. 1 D.Lgs. 150/2015 per un periodo che tenga conto della contribuzione di cui sopra e conseguentemente condannare l' rideterminare la durata e l'importo del trattamento, con corresponsione di CP_1 quanto ancora dovuto e delle maggior somme sui ratei percepiti, con interessi dalla scadenza al saldo.
A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto in fatto:
-che dal 23.6.2017 al 16.2.2024 la sig.ra ha lavorato come commessa alle Parte_1 dipendenze della Ditta “Panificio Bargagli srl”, come da doc.1 (estratto conto assicurativo
). CP_1
-che, poiché dal mese di settembre 2023 il datore di lavoro aveva cessato di corrisponderle la retribuzione (e dal maggio 2022 di versarle la relativa contribuzione), in data 16.2.2024 ha presentato dimissioni per giusta causa, avviando una vertenza sindacale per il recupero degli stipendi non pagati (vertenza sindacale camera del lavoro del 8.3.2024 sub doc.2);
- di aver contestualmente, sempre in data 8.3.2024, inoltrato all' domanda di indennità CP_1 Naspi;
-che inizialmente detta domanda è stata respinta poiché negli archivi dell' non CP_1 risultavano contributi a suo nome dal mese di maggio 2022 (domanda Naspi del 8.3.2024 sub doc. 3; estratto respinta del 26.3.2024 sub doc.4). CP_1
-che in data 8.4.2024 la ricorrente presentava quindi denuncia di omissione contributiva, allegando modulo UNILAV (denuncia di omissione contributiva doc.5; modulo recesso rapporto di lavoro ML doc.6).
-che in sede di riesame l' , preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente, CP_1 ha accolto la domanda di NASpI, quantificandone tuttavia l'importo e la durata sulla base dei “soli contributi presenti negli archivi e fermi al maggio 2022” (provv. in autotutela CP_1 del 19.7.2024 doc.7). Sulla base di tal premesse sostiene parte ricorrente che, essendo provato che da maggio 2022 a febbraio 2024 la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Ditta “Panificio Parte_1 Bargagli srl” senza che le fosse accreditata la relativa contribuzione, trattandosi di contributi non ancora prescritti, l' avrebbe dovuto provvedere al loro accredito, ricalcolando di CP_1 conseguenza l'importo e la durata dell'indennità NASpI nel frattempo corrispostale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o CP_1 respingersi la domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione della posizione CP_ assicurativa e di condanna dell' all'accredito dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro 1.6.2022-16.4.2024 per i motivi esposti in memoria e dichiarare inammissibile e/o CP_ respingere, in quanto infondata e non provata, la domanda di condanna dell' al pagamento della cd. indennità NASPI con rideterminazione della durata e dell'importo del trattamento rispetto al percepito. In via subordinata, previa chiamata in causa ex artt.106, 107 e 420 c.p.c. del datore di lavoro, ha chiesto respingere le domande per infondatezza e difetto di prova.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo il deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene ora in decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui al seguito.
Deve premettersi che i fatti essenziali ai fini del decidere risultano documentalmente provati.
Trattasi di un rapporto di lavoro subordinato formalizzato e “regolare”, come comprovato dalla regolare costituzione della posizione contributiva presso l'ente previdenziale fin dalla
2 data dell'assunzione; detta posizione è rimasta “scoperta” dal giugno 2022 (v. estratto assicurativo , doc. 1 ric.); vi è denuncia di omissione contributiva formalizzata dal CP_1 lavoratore; il rapporto risulta cessato il 16/2/2024 per dimissioni per giusta causa, giusta causa costituita dal mancato versamento della retribuzione da giugno 2023 (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro).
Non si vede, dunque, quale onere probatorio incomberebbe ancora sul ricorrente per dimostrare l'effettività della prestazione lavorativa che, in realtà, per lo stesso non ha CP_1 mai presentato aspetti dubbi o problematici in sede amministrativa: il provvedimento originario che ha rigettato la domanda di Naspi era motivato solo sulla base del mancato versamento della contribuzione e non per carenza di altri presupposti;
quello del 19/7/2024 che ha disposto l'accoglimento in autotutela della domanda di NASpI dava per incontestato lo svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente fino alla data delle dimissioni per giusta causa, come emerge inequivocabilmente dal tenore testuale del provvedimento stesso: “Alla luce della documentazione allegata in sede di ricorso, il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni per mancato pagamento delle ultime retribuzioni e il modulo di Parte_2 recesso allegato inviato al Ministero del Lavoro lo attesta” (ved. doc.7).
Ciò premesso ci si richiama quanto alla questione dell'ammissibilità della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente a quanto condivisibilmente affermato da questo Tribunale in causa analoga:
“La controversia concerne due domande, strettamente legate tra loro.
L'una volta all'accertamento del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa “con condanna dell' all'accredito dei contributi omessi dal datore di lavoro CP_1 relativi al periodo / …)”, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, nonché del diritto alla certificazione di detto credito nell'estratto assicurativo (ECOCERT).
L'altra finalizzata all'accertamento del diritto di parte attrice alla percezione della NASpI nella misura e con la decorrenza di legge (che tengano conto di tutta la contribuzione maturata nel corso del rapporto di lavoro), con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione, oltre arretrati con interessi dalla scadenza al saldo.
Il nesso tra le due domande appare evidente: a fronte del dedotto mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per il periodo (…), e del rigetto, per tale ragione, da parte dell' , della domanda di NASpI, il ricorrente agisce in giudizio per “neutralizzare” i negativi CP_1 effetti dell'inadempimento datoriale all'obbligo di contribuzione e onde percepire, dunque, la prestazione e percepirla in ragione della contribuzione al cui accredito egli ha diritto (indipendentemente dalla condotta datoriale).
Detta “neutralizzazione” presuppone l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Principio che trova fondamento normativo nelle previsioni dell'art. 2116 c.c. e (prima ancora, ma la norma è stata poi novellata) dell'art. 27 del Regio Decreto Legge
3 14.4.1939, n. 636 (“Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”).
Prevede l'art. 2116 c.c., al co. 1, che:
“Le prestazioni [di previdenza e assistenza obbligatorie] indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.
Ai sensi dell'art. 27 del R.d.l. 636/1939, nel testo (novellato) applicabile ratione temporis:
“Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale [ora generalmente quinquennale]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
Come rilevato dalla S.C. (v. Cass., sez. lav., 2 febbraio 2001, n. 1460), l'art. 2116 c.c. è norma che, al momento della sua entrata in vigore, aveva una carica fortemente innovativa e precorreva i tempi della generalizzazione della tutela previdenziale, poi configurata come valore costituzionale e diritto fondamentale dall'art. 38 Cost. e solo in seguito attuata progressivamente con il passaggio da un sistema di previdenza sociale ad uno di sicurezza sociale. La norma (art. 2116 co. 1 c.c.) elevava a regola generale, quella (dell'automatismo delle prestazioni) che in precedenza trovava applicazione soltanto nelle specifiche fattispecie in cui era previsto (R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 22, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 27, nel testo originario, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;
L. 11 gennaio 1943 n. 138, art. 11, per l'assistenza di malattia ai lavoratori); tuttavia ammettendo eccezioni alla regola.
Dopo l'adozione dell'art. 2116 c.c., il legislatore si è comunque mosso nella direzione dell'allargamento delle fattispecie di automatismo delle prestazioni, con la l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 40, di riforma degli ordinamenti pensionistici, introducendo - ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e con riguardo ai soli contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale - il criterio dell'automaticità anche per le prestazioni
4 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
con il D.L. 30 giugno 1972 n. 267, art. 23 "ter", conv. in L. 11 agosto 1972 n. 485, estendendo il principio dell'automaticità anche ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, ma sempre con il limite della mancata prescrizione dei contributi dovuti.
Infine, il legislatore ha rimediato alla situazione d'inottemperanza alle disposizioni della direttiva del consiglio CEE 20 ottobre 1980, n. 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
inottemperanza determinata dalla mancata previsione di un generale sistema di tutela per i diritti dei lavoratori subordinati (e dei loro superstiti) a prestazioni della previdenza pubblica e di previdenza complementare nel caso di insolvenza del datore di lavoro (essendo solo parziale e, quindi insufficiente, la copertura offerta dal principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, come vigente).
Ha fatto ciò sancendo (in attuazione del criterio di delega di cui alla L. Comunitaria 29 dicembre 1990 n. 428, art. 48) nel D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, art. 3, la garanzia per il lavoratore che i contributi, omessi dal datore di lavoro, assoggettato a procedura esecutiva concorsuale o ad amministrazione straordinaria, e non più dovuti per sopravvenuta prescrizione siano considerati versati, a qualunque periodo essi si riferiscano, ai fini del diritto e della misura della prestazione.
In tale contesto, la Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione dell'art. 2116 c.c., secondo cui il “principio di automaticità delle prestazioni, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già…, solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma - come si esprime l'art. 2116 c.c., - salvo diverse disposizioni delle leggi speciali: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso”.
E la giurisprudenza di legittimità, a fronte del cennato quadro normativo, ha fatto proprie le indicazioni della Consulta, affermando che l'art. 2116 c.c., comma 1, “… esprime il principio generale dell'automatismo delle prestazioni a fronte del quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore, il quale però ben può diversamente conformare tale principio secondo il tipo di assicurazione obbligatoria alla quale i contributi omessi si riferiscono. L'ulteriore indagine dell'interprete non è quindi diretta a ricercare la disposizione che dia attuazione all'art. 2116 c.c., comma 1, che è norma che esprime un principio generale precettivo e non già una regola programmatica, bensì semmai la disposizione che conformi tale principio allo specifico dell'assicurazione obbligatoria alla quale i contributi non ancora versati si riferiscano” (Cass. n. 13874/2007).
Se ne può trarre che nella materia dell'assicurazione (obbligatoria) contro la disoccupazione, che viene in questione a fronte della prestazione invocata dal ricorrente, il principio dell'automaticità della prestazione non solo opera, ma anche senza limitazioni, ovvero senza che valga il limite della prescrizione.
5 La giurisprudenza di legittimità, la quale si è espressa in merito al predetto
“automatismo” e al diritto all'“integrità contributiva” con alcune recenti decisioni che paiono manifestazione di un orientamento dalla stessa Corte non posto successivamente in discussione (ma molto criticato dalla dottrina), ha effettivamente affermato alcuni principi, che sono stati richiamati dall' e che possono essere come di seguito riassunti: CP_1
-la “… Corte di legittimità ha senz'altro affermato (vd. da ultimo Cass. n. 3661 del 2019) che il lavoratore, sulla base delle previsioni contenute nella L. n. 153 del 1969, art. 39 e della L. n. 467 del 1978, art. 4, ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; n. 9850 del 2002) ed ogni qualvolta non trovi applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali fissato dall'art. 2116 c.c., o il lavoratore subisca pregiudizio nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro ai sensi del disposto dell'art. 2116 c.c., comma 2”;
-“… l'azione a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro,
[può] avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta ed in tal caso va chiamato necessariamente in giudizio anche l'
[...]
in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass. n. CP_2
19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020)”;
-“diversamente, in caso di prescrizione del credito contributivo, si giustifica l'azione risarcitoria una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poiché tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. n. 3790 del 1988; n. 27660 del 2018)”;
-“da ciò si evince che l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi… e ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la CP_1 costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138 ( Cass. 3491 del 2014)”;
-“Cass. n. 6569 del 2010, ha pure precisato che tale facoltà spetta innanzi tutto al datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione onde può chiedere all' di costituire, nei casi Controparte_1 previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o
6 quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica;
analoga facoltà è altresì attribuita al lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno ( in tal caso, il lavoratore, per potere agire CP_ direttamente nei confronti dell deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23584/2004)”;
-“… non è invece prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, laddove l'Istituto assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita”;
-il principio affermato dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 7459 del 2002, può operare solo “… nell'ipotesi… in cui il lavoratore non aveva potuto, né avrebbe potuto in futuro, sopperire ricorrendo ai rimedi apprestati dal legislatore per i casi di inadempimento datoriale;
la fattispecie relativa a Cass. 7459 del 2002, infatti, era riferita ad ipotesi in cui il diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa era stato azionato non nei confronti del datore di lavoro, obbligato al versamento dei contributi, bensì nei confronti dell'Istituto assicuratore a causa di un duplice ordine di ragioni tra loro collegate: perché l' , nonostante la tempestiva comunicazione della omissione contributiva, non CP_1 aveva provveduto a riscuotere i contributi dovuti, lasciando, anzi, trascorrere, il termine di prescrizione e perché a tale inottemperanza, l'assicurato, alla stregua di un accertamento di fatto, operato dal Giudice del merito, non aveva potuto e neppure avrebbe potuto in futuro sopperire ricorrendo ai rimedi apprestati dal legislatore nei casi di suddetti inadempimenti datoriali;
in siffatta situazione, è apparso conforme al diritto far gravare sull'Ente - istituzionalmente deputato, oltre tutto, alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.) - che non si era adeguatamente attivato per la riscossione di un credito, che, ancorché proprio, vale a soddisfare altro diritto inerente alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità, vecchiaia, ecc. (arg. ex art. 38, secondo comma Cost.), le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l' è tenuto CP_1 nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato”;
-“altrettanto non pertinente è il richiamo a Cass. n. 5767 del 2002, operato dalla sentenza impugnata, laddove si è fatta applicazione del principio di automaticità delle prestazioni con riferimento all'istituto della ricongiunzione, cioè in fattispecie di pregiudizio specifico alla posizione assicurativa del lavoratore, determinato oltre che dall'inadempimento datoriale anche dal diniego opposto dall a che operasse la CP_1 ricongiunzione anche dei periodi non coperti;
questa Corte di legittimità (Cass. n. 10477 del
7 2019) ha evidenziato che Cass. n. 5767 del 20 aprile 2002 come anche Cass. n. 6772 del 10/05/2002 hanno configurato il diritto all'integrità della posizione previdenziale in casi in cui si era manifestato un interesse attuale alla definizione della posizione trasferita, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 29/1979, art. 2, comma 2 e art. 6, comma 2, nella parte in cui non prevede il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali nei casi di contributi non effettivamente versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale, affermando che tale principio opera anche nel caso di ricongiunzione, in quanto la gestione di provenienza deve versare a quella di destinazione anche i contributi dovuti e non riscossi” (Cass. n. 2164/2021; conf. Cass. n. 6722/2021).
Ai predetti principi, allo stato della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale di aderire, traendone le conseguenze di cui infra.
Non è dato, all'assicurato, promuovere nei confronti dell'ente previdenziale una
“generica” e “anticipata” (rispetto al momento di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale) azione di regolarizzazione della propria posizione assicurativa.
Ma nella specie, l'azione proposta è coeva al sorgere del diritto e ad esso dà causa (quanto meno in relazione alle modalità di erogazione).
La tutela della posizione contributiva e l'operatività del principio di automaticità, possono essere tuttavia garantite a mezzo di iniziativa giudiziaria nei confronti dell'ente, in modo “selettivo”, cioè quando si manifesti un interesse attuale alla definizione della posizione assicurativa, così nei casi di richiesta di ricongiunzione di periodi assicurativi, di proseguimento volontario della contribuzione o [come nella specie] di “una prestazione rispetto alla quale l'accredito del periodo controverso funga da presupposto” (si tratta delle situazioni evocate da Cass. 6722/2021, che - pur non prendendo posizione “… nel merito della vexata quaestio dell'ammissibilità di un'azione volta all'accertamento della regolarità della posizione contributiva (invero ammessa da non recente giurisprudenza di questa Corte sul rilievo che tratterebbesi di situazione giuridica che, sebbene normalmente strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, sarebbe suscettibile di autonoma lesione a prescindere dalla maturazione di un diritto a specifiche prestazioni previdenziali allorché vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo: così Cass. n. 17223 del 2002, 13648 del 2003” – propende chiaramente per l'esistenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'assicurato, in tali situazioni).
Tale conclusione appare in linea, altresì, con altra recente decisione della S.C. (Cassazione sez. lav., 15/04/2019, n. 10477, cit.), secondo cui:
<<9. E' pur vero che questa Corte ha configurato la sussistenza di un "diritto all'integrità della posizione contributiva", che, pur strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, costituisce un bene suscettibile di lesione e, dunque, tutelabile giuridicamente
8 a prescindere dalla maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali (Cass. n. 17223 del 04/12/2002, Cass. n. 13648 del 16/09/2003).
CP_ 10. Per far valere in giudizio tale diritto nei confronti dell è purtuttavia necessario che sussista un'attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, quale si potrebbe determinare nei casi in cui il soggetto intendesse ottenere la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione per cui l'accredito del periodo controverso è presupposto, o quando l'accredito fosse comunque stato fatto oggetto di un provvedimento di diniego dell'istituto…>>.
Del resto, la stessa esistenza d'ipotesi d'incondizionata operatività del principio di automaticità e, invece, di operatività di esso entro determinati limiti (in particolare, quello della prescrizione), sembra indicare come la tutela sottesa all'art. 2116 co. 1 c.c. possa essere invocata (solo) in funzione di una specifica prestazione, oltre che di una comprovata esigenza atta a fondare l'interesse ad agire, condizionando la prestazione i limiti di operatività del
“principio”.
Ne consegue che la tutela richiesta dal ricorrente è ammissibile, in funzione della richiesta di NASpI, poiché il riconoscimento della posizione assicurativa in relazione (anche) al periodo di lavoro caratterizzato dal mancato versamento dei contributi, fonda il diritto alla prestazione (quanto meno in relazione al quantum).” (cfr. Trib. Genova, sentenza n. 662/2023 del 18/7/2023, est. dott. Grillo).
Conclusivamente, anche nel caso in esame, deve essere affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della posizione assicurativa presso il Fondo lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2116 c.c., con riguardo alla prestazione lavorativa alle dipendenze del Panificio Bargagli srl, anche per il periodo non coperto da contribuzione (dal 1/6/2022 al 12/2/2024), al fine della percezione dell'indennità NASpI. Con attestazione di ciò nell'estratto assicurativo
Deve altresì dichiararsi il diritto di parte attrice alla corresponsione dell'indennità NASpI nella misura di legge e per un periodo che tenga conto della contribuzione di cui sopra e conseguentemente condannare l' rideterminare la durata e l'importo del trattamento, CP_1 con corresponsione di quanto ancora dovuto e delle maggior somme sui ratei percepiti, con interessi dalla scadenza al saldo determinata alla luce del detto riconoscimento;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo.
Tenuto conto elementi dei profili di controvertibilità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, in effetti oggetto di recente rivisitazione da parte della Suprema Corte a fronte di precedenti differenti e consolidati indirizzi, appare equo compensare le spese di lite per un terzo.
Per la parte residua, esse debbono essere poste a carico dell' , in base al principio CP_1 di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in
9 considerazione delle limitate e semplici questioni di fatto trattate e della modestissima attività processuale); con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
-accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della posizione assicurativa presso il Fondo lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., con riguardo alla prestazione lavorativa alle dipendenze di Panificio Bargagli srl”, anche per il periodo non coperto da contribuzione dal 1/6/2022 al 16/2/2024, ai fini della percezione dell'indennità NASpI;
nonché il diritto all'attestazione di tale circostanza nell'estratto assicurativo (ECOCERT);
-per l'effetto, dichiara tenuto e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 co. 1 D.Lgs. 150/2015 per un periodo che tenga conto della contribuzione di cui sopra e conseguentemente condannare l' rideterminare la durata e l'importo del CP_1 trattamento, con corresponsione di quanto ancora dovuto e delle maggior somme sui ratei percepiti, con interessi dalla scadenza al saldo;
-compensa per un terzo, tra le parti, le spese di lite;
-condanna l' a rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese di giudizio, frazione CP_1 che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside STORACE.
Genova, 18/11/2025 .
IL GIUDICE
AR SS
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