CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17212 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
26 APR 2023 I ARTO SENTENZA sul ricorso proposto da El UB ZI nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Giordani Giuliano che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 20 settembre 2021 del tribunale di Fermo, con la quale El UB ZI era stato condannato in ordine ai reati, avvinti dalla continuazione, di cui agli artt. 73 comma 5 del DPR 309/90, 337 cod. pen., 4 L. 110/75. 2. Avverso la predetta sentenza, El UB ZI, mediante il proprio difensore, propone ricorso mediante due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17212 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2023 3. Deduce, con il primo, la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione. Si contesta che la corte di appello avrebbe confermato gli aumenti di pena stabiliti per la continuazione dal giudice di primo grado pur avendo accolto il rilievo difensivo per cui, in contrasto con quanto affermato dal tribunale, ai sensi dell'art. 81 comma 4 cod. pen. l'aumento per i reati satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave solo nel caso, non riguardante l'imputato, in cui allo stesso fosse stata già applicata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. In tal caso, la corte di appello non avrebbe potuto usufruire di uno spazio deliberativo autonomo nel quantificare nuovamente la pena. Piuttosto, avrebbe dovuto provvedere ad un ridimensionamento della pena erroneamente stabilita in applicazione del citato art. 81 comma 4. Per non incorrere nel divieto di reformatio in peius. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. per essere stata operata una riduzione per il rito in ordine alla contravvenzione non corrispondente alla metà. Nello specifico la pena di 10 gg., stabilita quale aumento per il reato contravvenzionale, avrebbe dovuto essere pari alla metà piuttosto che ad un terzo. Per cui la pena finale avrebbe dovuto essere pari ad anni uno, mesi cinque e 25 giorni piuttosto che ad un anno e 6 mesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ribadito che, come riconosciuto dalla Corte di appello, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede. (Sez.
4 - n. 22545 del 13/09/2018 (dep. 23/05/2019 ) Rv. 276268 - 01), va osservato come, nel caso in esame, rispetto all'aumento, erroneamente motivato dai primi giudici in relazione all'art. 81 comma 4 cod. pen., disposto nella misura non inferiore ad un terzo, è rimasto immutato il parametro costituito dai reati satellite di riferimento come anche immutata è rimasta la pena finale a fronte di una valutazione dei reati satellite che ha dato conto della conferma, diversamente motivata, degli aumenti già stabiliti. A fronte, dunque, della permanenza della struttura del reato continuato come già individuata dal primo giudice e del mancato superamento della pena finale già inflitta come anche degli stessi aumenti, non può rinvenirsi alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. In proposito, occorre considerare che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non 2 riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Nel caso in esame, non emerge tuttavia né una modifica dell'entità complessiva della pena né degli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, ma solo una erronea individuazione della ragione giuridica giustificativa del fissato aumento in primo grado, ben sostituita da una diversa valutazione dei medesimi parametri integranti la fattispecie continuata, nel rispetto della pena finale già inflitta. 2. Quanto al secondo motivo, appare risolutiva la decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali come nel caso di specie - l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Con la conseguenza che è preclusa, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello. (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 Rv. 283818 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Giordani Giuliano che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 20 settembre 2021 del tribunale di Fermo, con la quale El UB ZI era stato condannato in ordine ai reati, avvinti dalla continuazione, di cui agli artt. 73 comma 5 del DPR 309/90, 337 cod. pen., 4 L. 110/75. 2. Avverso la predetta sentenza, El UB ZI, mediante il proprio difensore, propone ricorso mediante due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17212 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2023 3. Deduce, con il primo, la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione. Si contesta che la corte di appello avrebbe confermato gli aumenti di pena stabiliti per la continuazione dal giudice di primo grado pur avendo accolto il rilievo difensivo per cui, in contrasto con quanto affermato dal tribunale, ai sensi dell'art. 81 comma 4 cod. pen. l'aumento per i reati satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave solo nel caso, non riguardante l'imputato, in cui allo stesso fosse stata già applicata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. In tal caso, la corte di appello non avrebbe potuto usufruire di uno spazio deliberativo autonomo nel quantificare nuovamente la pena. Piuttosto, avrebbe dovuto provvedere ad un ridimensionamento della pena erroneamente stabilita in applicazione del citato art. 81 comma 4. Per non incorrere nel divieto di reformatio in peius. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. per essere stata operata una riduzione per il rito in ordine alla contravvenzione non corrispondente alla metà. Nello specifico la pena di 10 gg., stabilita quale aumento per il reato contravvenzionale, avrebbe dovuto essere pari alla metà piuttosto che ad un terzo. Per cui la pena finale avrebbe dovuto essere pari ad anni uno, mesi cinque e 25 giorni piuttosto che ad un anno e 6 mesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ribadito che, come riconosciuto dalla Corte di appello, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede. (Sez.
4 - n. 22545 del 13/09/2018 (dep. 23/05/2019 ) Rv. 276268 - 01), va osservato come, nel caso in esame, rispetto all'aumento, erroneamente motivato dai primi giudici in relazione all'art. 81 comma 4 cod. pen., disposto nella misura non inferiore ad un terzo, è rimasto immutato il parametro costituito dai reati satellite di riferimento come anche immutata è rimasta la pena finale a fronte di una valutazione dei reati satellite che ha dato conto della conferma, diversamente motivata, degli aumenti già stabiliti. A fronte, dunque, della permanenza della struttura del reato continuato come già individuata dal primo giudice e del mancato superamento della pena finale già inflitta come anche degli stessi aumenti, non può rinvenirsi alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. In proposito, occorre considerare che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non 2 riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Nel caso in esame, non emerge tuttavia né una modifica dell'entità complessiva della pena né degli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, ma solo una erronea individuazione della ragione giuridica giustificativa del fissato aumento in primo grado, ben sostituita da una diversa valutazione dei medesimi parametri integranti la fattispecie continuata, nel rispetto della pena finale già inflitta. 2. Quanto al secondo motivo, appare risolutiva la decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali come nel caso di specie - l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Con la conseguenza che è preclusa, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello. (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 Rv. 283818 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/01/2023