Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Zinnarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Grottello, n. 26;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
1. del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, datato 16.01.2026, notificato in data 19.01.2026, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-, rilasciata in favore del Sig. -OMISSIS- in data 17/06/2024 (All. 1);
2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del decreto di divieto detenzione armi e munizioni (prot. n. -OMISSIS-/I^bis), adottato dall’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria in data 09/12/2025 (All. 2), notificato in data 13/12/2025 (All.3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35 co. 1 lett. a) e b) e 74 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. US NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo, notificato il 17/02/2026 e depositato in pari data, il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria del 16/1/2026, notificato in data 19/1/2026, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-, rilasciata in favore del ricorrente in data 17.06.2024, nonché del presupposto decreto di divieto detenzione armi e munizioni (prot. n. -OMISSIS-/I^bis), adottato dall’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria in data 09/12/2025, e notificato al medesimo ricorrente in data 13/12/2025;
- per resistere al ricorso, in data 4/03/2026, si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Questura di Reggio Calabria, con atto di mera forma;
- alla camera di consiglio dell’11/03/2026, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., come da verbale di udienza, di un probabile profilo di irricevibilità per tardività del ricorso con riferimento al provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha imposto il divieto di detenzione armi, nonché previo avviso alle parti circa la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RITENUTO che il ricorso sia in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse, atteso che:
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della Prefettura di Reggio Calabria risulta notificato all’interessato in data 13/12/2025 (come risulta dal verbale di notifica e contestuale sequestro amministrativo delle armi e munizioni, in atti: doc. n. 11 depositato da parte ricorrente in data 17/02/2026), ma il ricorso è stato notificato all’Avvocatura dello Stato soltanto in data 17/02/2026, quindi oltre il termine decadenziale di 60 giorni;
- non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., atteso che il verbale di notifica e contestuale sequestro amministrativo delle armi e munizioni del 13/12/2025 indica con chiarezza che al ricorrente è stato notificato in tale data “ previa lettura e consegna di copia a lui direttamente, il Decreto Prefettizio avente Prot. n. 1-OMISSIS-/I^bis datato 9/12/2025 [costituito da quattro pagine], con il quale viene fatto divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente ” (enfatizzando graficamente, peraltro, il passaggio virgolettato dalle parole “Decreto Prefettizio” a “materiale esplodente” con l’uso nel medesimo verbale del grassetto e sottolineato) e nel decreto è specificato, in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 4, l.n. 241/1990, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
- dalla irricevibilità del ricorso avverso il divieto di detenzione armi discende la manifesta inammissibilità per carenza di interesse del ricorso avverso la revoca della licenza porto di fucile, adottato dalla Questura di Reggio Calabria “ preso atto del decreto di divieto detenzione armi e munizioni (prot. n. -OMISSIS-/I^bis), adottato dall’U.T.G. di Reggio Calabria in data 09.12.2025 ”;
- come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata (cfr. TAR Toscana, sez. IV, 9/02/2026, n. 295; TAR Reggio Calabria, 18/08/2025, n. 588)
- ne deriva che il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all’impugnazione della revoca della licenza di porto d’arma;
- l’interesse alla rimozione dell’atto di divieto ostativo (astrattamente efficace sine die ma suscettibile di riesame al sopravvenire di fatti nuovi che denotino, a congrua distanza di tempo, il recupero di requisiti di affidabilità in capo all’interessato) può essere fatto valere attraverso una apposita istanza ma, finché questa non venga presentata e valutata positivamente, l’elemento ostativo al rilascio della licenza permane (Cons. Stato, sez. III, 21/5/2025 n. 4348 e giurisprudenza ivi richiamata);
- per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato, in parte, irricevibile (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.), stante la tardività della notificazione del ricorso, quanto alla domanda di annullamento del decreto di divieto detenzione armi e munizioni (prot. n. -OMISSIS-/I^bis), adottato dall’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria in data 09/12/2025, e, in parte, inammissibile per carenza di interesse (art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.), quanto all’impugnazione del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, datato 16/01/2026, notificato in data 19/01/2026, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-, rilasciata in favore del ricorrente in data 17/06/2024;
- le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione dell’esito in rito della controversia e del mancato svolgimento di difese scritte da parte delle Amministrazioni resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, irricevibile per tardività della notificazione del ricorso (con riferimento al divieto di detenzione armi della Prefettura di Reggio Calabria) e in parte inammissibile (con riferimento al provvedimento di revoca del porto di fucile della Questura di Reggio Calabria).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
US NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US NI | IN CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.