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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1031/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 avv.ti Federico Pampaloni e Marco Ferrero, come da mandato allegato al ricorso contro
, Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - in punto: ricostruzione carriera - computo anzianità nel passaggio di ruolo (cd questione temporizzazione nel passaggio da scuola primaria a secondaria) decisa all' udienza 21.1.2025
FATTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 21.5.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio Con nei confronti del , dell' e dell' Controparte_2 Controparte_3 di svolgendo le seguenti domande di merito:
[...] CP_3
1) Previa disapplicazione/annullamento del decreto n. 83 del 19.6.2007 emesso dall Controparte_5
e del decreto n. 3426 del 25.11.2022 emesso dall
[...] Controparte_6 poiché assunti in palese violazione della normativa di settore, accertare e dichiarare il diritto
[...] della sig.ra ( ) al riconoscimento integrale dell'anzianità Parte_1 C.F._1 maturata considerando per intero e senza alcuna decurtazione, quindi non nei limiti della temporizzazione, i servizi prestati alle dipendenze del come Controparte_1 docente di ruolo di scuola primaria dal 10.9.1983 al 31.8.2005, docente di ruolo di scuola media dal
1.9.2005 al 31.8.2021 e docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado dal 1.9.2021 a tutt'oggi, per complessivi 39 anni al 1.9.2023.
2) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla progressione stipendiale in misura Parte_1 corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta e, per l'effetto, condannare il
[...] a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente con integrale Controparte_1 riconoscimento del servizio di ruolo prestato alle dipendenze del , nonché all'inquadramento CP_1 della ricorrente nella classe stipendiale 21 dal 1.9.2007, classe stipendiale 28 dal 1.9.2011 e classe stipendiale 35 dal 1.9.2019 e a corrispondere le differenze retributive spettanti a seguito dell'adeguamento della progressione stipendiale qui riconosciuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, anche moratori dalla domanda giudiziale, dalla scadenza al soddisfo e alla conseguente regolarizzazione contributiva. Si chiede che le differenze retributive vengano in giudizio calcolate nella loro specifica misura ed entità, in base alla qui richiesta CTU.
3) Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso forfettario di spese generali 15%, accessori come per legge e all'aumento del 30% per il collegamento ipertestuale ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Alla base delle pretese espone:
• di essere insegnante di ruolo per la classe di concorso A012 discipline letterarie, dipendente del a tempo indeterminato dal 10.9.1983, da ultimo presso l' Istituto Controparte_1
Superiore L. Luzzati di;
CP_3
• di essere stata, appunto con decorrenza 10.9.1983, immessa nel ruolo del personale docente della scuola elementare (ora scuola primaria) quale vincitrice di concorso;
• di avere poi ottenuto nel tempo duplice passaggio di ruolo: dal ruolo di docente di scuola primaria a quello di docente di scuola secondaria di primo grado dall' 1.9.2005 e a quello di docente di scuola secondaria di secondo grado dall' 1.9.2021;
• di avere, in occasione di entrambi i passaggi, presentato domanda per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio precedentemente prestato, nel ruolo della scuola elementare in occasione del primo passaggio, e in quello della scuola secondaria di primo grado in occasione del secondo passaggio;
• di avere ottenuto ricostruzione di carriera viziata dai seguenti errori:
1. primo passaggio di ruolo: da parte dell' con Decreto di Controparte_5 ricostruzione di carriera, prot. n. 83 del 19.6.2007, riconoscimento solo parziale dell' anzianità di servizio maturata ovvero 18 anni 4 mesi 5 giorni anziché i 22 spettanti atteso l' utilizzo per il calcolo del criterio della c.d. temporizzazione, ex artt. 6 del D.P.R. 345/1983 e 4 commi 8 e 9 del
D.P.R. n. 399/1988, in luogo della ricostruzione di carriera, con conseguente attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 15 con retribuzione tabellare di euro 23.313,53 a fronti degli euro 24.387,29 precedenti goduti corrispondenti ad una classe stipendiale di anni
21;
2. secondo passaggio di ruolo: da parte dell' con Decreto di ricostruzione, prot. n. 3426 CP_7
[... del 25.11.2022, computo partendo dall'anzianità riconosciuta ( in modo errato) dall'
riconoscimento di un'anzianità maturata nella qualifica di provenienza alla data del CP_8
1.9.2021 di 33 anni 4 mesi 5 giorni, utile sia a fini giuridici che economici, con inquadramento nella classe stipendiale 28 e un'anzianità residua utile al passaggio alla posizione stipendiale successiva di 5 anni 4 mesi 5 giorni e stipendio annuo lordo di euro 32.601,37, come da Tabella
C1 allegata al CCNL Comparto Scuola del 19.4.2018.
Impugna come errato il computo dell'anzianità di servizio effettuato dall' Amministrazione rivendicando all' 1.9.2022 un' effettiva anzianità di servizio complessiva di 39 anni (38 a fini giuridici), così determinata:
- 22 anni dal 10.9.1983 al 31.8.2005 presso la scuola primaria, anziché 18 anni 4 mesi 5 giorni riconosciuti con decreto n. 83 del 19.6.2007;
- 16 anni dal 1.9.2005 al 31.8.2021 presso la scuola secondaria di primo grado;
- 1 anno e 4 mesi dal 1.9.2021 al 14.12.2022 presso la scuola secondaria di secondo grado;
e tale da comportare la seguente progressione stipendiale:
- CL. 21 dal 1.9.2007, con il riallineamento dell'anzianità a fini economici con quella a fini giuridici al compimento del 18° anno di anzianità, ex art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988;
- CL. 28 dal 1.9.2011, dopo 7 anni, di cui 3 anni dal 1.9.2004 al 31.8.2007 e 4 anni dal 1.9.2007 al
31.8.2011;
- CL. 35 dal 1.9.2019, dopo 7 anni, con esclusione del 2013 ex L. 122/2010.
Lamenta che la ricostruzione della carriera da parte dell' Amministrazione è invece avvenuta secondo il criterio della c.d. “temporizzazione”, procedimento mediante il quale il cosiddetto “valore economico”,
(ovvero la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo
Rivendica il diritto alla ricostruzione integrale del servizio prestato nella scuola primaria, e le differenze retributive conseguenti alla corretta tempistica della progressione delle classi stipendiali.
Conclude come sopra.
L' Amministrazione convenuta si è costituita contestando le pretese nel merito, eccepita quanto alle differenze retributive la prescrizione quinquennale.
La causa è stata istruita documentalmente, indi all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI
Il ricorso va accolto come da pronuncia della locale Corte d' Appello sentenza n. 445/2023 doc 15 ric.
e maggioritario orientamento di questo Ufficio di cui alle sentenze 28.1.2022 in RG 999/2021 est Per_1
n. 1188/2011 est e 17.12.2015 in RG 299/2015 e 13.2.2018 in RG 1089/2017 dello scrivente Per_2 giudicante. La rivendicata corretta ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale degli anni di servizio ante passaggio nel ruolo della scuola secondaria spetta tenuto conto che :
➢ L'articolo 57 della legge 312/1980 successivamente trasfuso nel T.U. n. 297 del 1994, all'articolo
472 stabilisce che: “i passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 417/1974 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417”.
➢ L'articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, “norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” dispone che possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore, secondo quanto previsto dall'allegata tabella H, a favore del personale docente in possesso di anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore ai cinque anni.
➢ In definitiva, le norme citate riconoscono agli insegnanti della scuola materna che siano laureati, il passaggio alla scuola secondaria come da tabella H, allegata al D.P.R. 417/1974.
➢ Infine, l'art. 83 sotto la rubrica passaggio ad altro ruolo precisa che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Dall' articolo 83 del DPR 417/74 si ricava il principio che per ogni passaggio di ruolo (da uno inferiore ad un altro superiore) il servizio prestato nel ruolo inferiore deve essere valutato nel nuovo ruolo per intero.
La legge n. 312 del 1980, art. 57 e l'articolo 83 del D.P.R. n. 417 del 1974, hanno in effetti generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo.
In tal senso Cass. ss.uu. 9144 del 06/05/2016 secondo cui: “ In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n.
312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
Negli stessi termini, ovvero a favore del diritto, in tutti i casi di mobilità verticale da un ordine scolastico ad un altro (superiore o inferiore), alla conservazione dell' integrale anzianità di servizio maturata nell'ordine di provenienza Cass 29791/2018, conf a Cass 9144/2016, e da ultimo Cass. n. 22726/22, secondo cui: "In particolare, hanno affermato che dall'art. 57 della L. 11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi l'ampliamento anche della previsione dell'art. 83 del medesimo D.P.R. n. 417 del 1974 , attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui
i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della L. n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell' introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un' interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva dell'art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta L. n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. A tale pronuncia è stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018,
n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877)".
Ne deriva, nel caso di specie, l' erroneità del calcolo dell' Amministrazione a seguito della mobilità dalla scuola primaria alla scuola secondaria, effettuato applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione e riverberatosi nel secondo decreto dell' Controparte_3
Alla ricorrente spettano il computo integrale della pregressa anzianità e la conseguente prospettata progressione stipendiale nonché le relative differenze retributive.
Per le ragioni esposte va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio relativa al servizio di ruolo prestato nella scuola elementare (primaria) prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria con conseguente condanna dell' Amministrazione convenuta a ricostruire la carriera della medesima ricorrente in tali termini collocandola nella corretta posizione stipendiale, e corrispondendole le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso.
Il ricorso va dunque accolto, quanto alle differenze retributive, in accoglimento dell' eccezione di Con prescrizione ex art 2948 n. 4) c.c. tempestivamente sollevata dal il maturato nel periodo ante quinquennio antecedente la diffida 14.12.2022 doc 8 ric. che costituisce il primo atto interruttivo documentato in causa.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, cosi' provvede:
1. accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata considerando per intero e senza alcuna decurtazione, quindi non nei limiti della temporizzazione, i servizi prestati alle dipendenze del come docente di ruolo di scuola primaria Controparte_1 dal 10.9.1983 al 31.8.2005, docente di ruolo di scuola media dal 1.9.2005 al 31.8.2021 e docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado dal 1.9.2021 a tutt'oggi, per complessivi 39 anni all'
1.9.2023;
2. per l'effetto condanna l' Amministrazione convenuta a ricostruire la carriera della ricorrente in tali termini e a collocare la stessa nella corretta posizione stipendiale, nonché a corrisponderle le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla diffida 14.12.2022, oltre rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi;
3. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di CP_1 accessori di legge, in euro 2.500,00 + euro 259,00 per rimborso del CU unificato e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Federico Pampaloni
Venezia- udienza 21.1.2025.
Il GL