CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2025, n. 28614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28614 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Catania che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato CE OC colpevole del reato di cui all'art. 416- bis - commi 1,2,3,4,6 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 71 del D.L.vo n. 159/2011, per avere fatto parte - unitamente ad altri associati per cui si è proceduto separatamente - della famiglia mafiosa AN di Catania, operante Penale Sent. Sez. 5 Num. 28614 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/06/2025 ad AD e l'ha condannato, in continuazione con la sentenza del 22 maggio 2013 della medesima Corte di appello (irrevocabile il 12/11/2013), alla pena di anni due di reclusione, operata la riduzione per il rito. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato CE Messina, affidandosi a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. Deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata, contraddittoria, carente e illogica, sostenendo che non sarebbe dimostrato il concorso di almeno tre persone, numero minimo di concorrenti necessario per integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Al riguardo, ha richiamato una ordinanza del G.u.p. che aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero per un nuovo esercizio dell'azione penale, previo svolgimento di nuove indagini, che avrebbero dovuto riguardare l'effettiva esistenza di una cellula del clan LI, attiva nel territorio di AD - diversa dalla compagine storica facente capo alla famiglia LI - nella quale sarebbe stato inserito il OC. Sul presupposto che il OC si fosse dissociato dalla famiglia LI, dando luogo a un nuovo gruppo, di cui, però, non sono stati indicati gli altri partecipi, il ricorrente denuncia che il delitto associativo sarebbe stato contestato ad una sola persona, nonché la sommarietà dell'aspetto temporale del capo di imputazione per cui il fatto risulta commesso dal mese di maggio 2011 fino al 2014, ed ha criticato la portata probatoria di una conversazione intercettata nel carcere di Sulmona (in merito alla circostanza che i AN volevano che il OC affiancasse il reggente TA Di AR), sostenendo che il soprannome con cui gli interlocutori si sarebbero riferiti al OC - 'Picciuluni' - non gli sarebbe mai appartenuto. L'imputato, in realtà, non avrebbe mai affiancato il capo del clan di AD, e lo stesso Di AR - divenuto collaboratore di giustizia - avrebbe riferito di non essere mai stato affiancato dal OC, bensì da tale RM non meglio identificato. In sintesi, si sostiene che non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di una nuova cellula dei AN operante in AD, alternativa e parallela alla consorteria storica facente capo agli LI, diretta da EP GL, con cui il OC era entrato in conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, nella prospettiva del ricorrente, i giudici di merito non avrebbero dimostrato che il OC aveva fatto parte di una cellula dei AN operante in AD, alternativa e parallela alla consorteria storica attiva in quél territorio, facente capo agli LI e diretta da EP GL, con il quale il OC era entrato in conflitto. 2 1.1. In realtà, le cose non stanno proprio così e tanto trova riscontro chiaro nel percorso argomentativo su cui si fonda la sentenza di primo grado, la quale, ricorrendo una situazione di c.d. doppia conforme, si integra con quella impugnata (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione delle due decisioni deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - 1.2. Ebbene, la sentenza impugnata, ripercorrendo le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha dato atto di come il OC sia stato indicato quale emergente del clan, che cercava di conquistarsi margini di autonomia e di comando, ragione per cui suscitava contrasti all'interno del sodalizio;
ha, inoltre, dato atto di come gli esiti delle intercettazioni abbiano pienamente confermato le affermazioni dei collaboratori. In effetti, la sentenza di primo grado ha spiegato molto bene come il OC - che effettivamente era entrato in conflitto con il capoclan di AD, EP GL, esponente della famiglia LI - cercasse una propria autonomia, in tal senso riportando le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno indicato il OC come un soggetto che cercava di conquistarsi margini di comando all'interno del gruppo;
autonomia che, in effetti, si era conquistata, agendo con un gruppetto di sodali attivo nel ramo delle estorsioni sul territorio di AD, operativo nel periodo compreso tra il maggio 2011 e il novembre 2014, dunque, in un arco temporale ben determinato. Nondimeno, il Tribunale ha considerato che detta attività egli mai avrebbe potuto portare avanti liberamente senza l'appoggio della famiglia catanese dei AN, che continuava ad assicurare al OC, nonostante il contrasto che si era creato con la famiglia egemone su AD, quella, appunto, degli LI (i quali pure facevano riferimento ai AN), il cui esponente di vertice, EP GL, giunse a progettarne l'assassinio, che fu più volte tentato, senza riuscirvi. 1.3. In merito - oltre ai collaboratori AT RN e EP TA, che hanno indicato il OC come soggetto emergente del clan, che con la sua condotta aveva creato dissidi interni, e a CE RA, che ha riferito, avendovi preso parte personalmente, dei plurimi tentativi di uccidere OC tra l'ottobre 2013 e l' agosto 2014, - sono state ricordate le propalazioni del collaboratore IO AL, affiliato al gruppo LI dal 2010, il quale, a più riprese, ha confermato che OC operava autonomamente, e che "si formò un suo gruppo in contrapposizione con i membri della famiglia LI ...faceva estorsioni prelevando il pizzo anche delle attività commerciali sottoposte a estorsione da parte della famiglia LI dele quali si appropriava.. .si occupava di furti e faceva estorsioni autonomamente", condotte che avevano contrariato lo 3 Scravaglieri che, infatti, ne aveva ordinato l'omicidio, anche se il OC non si era fatto spaventare tanto che " continuava a operare con il suo gruppo ad AD appoggiandosi al clan AN di Catania ed a quello di Paternò"( pg. 8 sentenza di primo grado), e ha precisato che "il nome sotto il quale il OC si muoveva era sempre quello della famiglia LI collegata al gruppo mafiosi dei AN"( pg. 9). Ancora, TA Di AR, nel suo percorso collaborativo ha riferito che OC, interno al gruppo degli LI, "nel periodo 2011-2012 si era staccato dal gruppo adranita perché voleva create un gruppo autonomo e "camminare" con il proprio nome rimanendo comunque all'interno del clan AN" ( pg. 11). 1.4. D'altro canto, dalle propalazioni valorizzate dai giudici di merito è emerso che la formazione di sottogruppi causati da dissidi non era una novità nell'ambito della famiglia LI, nella quale "non c'è mai stata unità", anche se rimanevano pur sempre collegati agli LI senza il cui placet non avrebbero potuto agire indisturbati. Nondimeno, poiché il OC, pensando di sfruttare il momento di forte confusione attraversato dalla famiglia, "agiva senza rendere conto alla famiglia", egli era inviso allo GL che, come si è già detto, arrivò a progettarne l'omicidio (in tal senso il collaboratore EP TA) 1.5. Sulla base di tali contenuti dichiarativi la sentenza di primo grado considera che "OC, anche se si dovesse ritenere non più del clan LI, comunque operava nell'alveo più generale del clan AN ", beneficiando, quindi, sul territorio di AD, dell'appoggio dei AN(pg.13). In sintesi, si è affermato che, pur agendo con un proprio gruppo (del quale facevano parte AN TE e il cugino IZ OC, come riferito da IO AL e .da AT RN) in autonomia rispetto agli LI, e muovendosi sulla medesima zona di AD, nondimeno, la azione mafiosa del OC era riconducibile alla più ampia famiglia catanese dei AN, di cui riceveva l'appoggio, tant'è, come si legge nella sentenza di primo grado, che "OC, dalla fine del 2011 aveva insomma iniziato a operare in concorrenza con il suo precedente clan, ma non da cane sciolto in assoluto, ma pur sempre con le spalle coperte dal clan AN". (pg.13). 1.6. In tale ottica, è stata fornita anche una congruente interpretazione della conversazione avvenuta all'interno del carcere di Sulmona il 22/12/2011 tra GL e i suoi congiunti, in relazione alla quale si è conclusivamente considerato che non vi fu una reggenza congiunta di Di AR e OC, ma, piuttosto, i due "erano mandati da due fonti diverse: il Di AR dal clan LI e il OC dal clan AN". 1.7. La sentenza impugnata - nel confermare quella di primo grado - ha premesso che il OC ha fatto parte della famiglia dei AN di Catania per 4 circa un ventennio, secondo l'accertamento proveniente da due sentenze definitive del 2003 e del 2013, nell'ultima delle quali si segnalava già la sua dissociazione rispetto al clan di AD, egli mirando ad acquisire maggiore autonomia, e ha ricordato come, anche dalla frase pronunciata dallo GL durante la intercettazione ambientale in carcere - in cui egli, pur confermando i contrasti con il OC, allo stesso tempo, riconosceva che " noi siamo tutti sotto una famiglia" - si tragga conferma della riconducibilità del OC alla medesima associazione mafiosa. 1.8. La valutazione della Corte di appello - che ha, in sintesi, ritenuto infondati i motivi del gravame avverso la decisione del GUP perché "frutto di una lettura svalutativa del gravissimo quadro accusatorio cristallizzato dalle chiare, univoche e concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate altresì anche da attività di captazione ambientale"- è coerente con il principio di diritto secondo cui, in caso di più chiamate convergenti, i riscontri possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta " convergenza del molteplice". (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010 Rv. 248013). I giudici di merito hanno, dunque, rilevato che OC faceva parte di un'articolazione della famiglia mafiosa dei AN di Catania, nel cui contesto il suo operato si è, pertanto, inserito. Rispetto a tale ricostruzione conforme proveniente dalle due sentenze di merito, e al cospetto di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, per avere il giudice del merito operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono nell'insistere nel tentativo di spostare l'attenzione sulla contestazione formulata dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini, senza confrontarsi con quanto osservato già nella sentenza di primo grado, in cui il Tribunale ha considerato che, rispetto alla iniziale contestazione di attività mafiosa del OC nell'ambito del clan LI, quella compendiata nell'accusa veicolata a giudizio attiene a "una azione mafiosa nel più ampio ambito del clan AN." ( pg. 13). In tal modo, il ricorso risulta decentrato rispetto alla contestazione formulata dall'Accusa e alla ratio decidendi, ciò che ne fa emergere una sostanziale genericità, per omesso confronto con la motivazione con la quale il OC, conformemente all'imputazione, è stato ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dei AN, per conto dei quali agiva ad AD, parallelamente al clan 5 degli LI, parimente facente capo ai AN, i quali gli fornivano l'appoggio necessario per potere operare in un contesto territoriale comunque riconducibile alla famiglia catanese. 2. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025 Il Con liere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Catania che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato CE OC colpevole del reato di cui all'art. 416- bis - commi 1,2,3,4,6 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 71 del D.L.vo n. 159/2011, per avere fatto parte - unitamente ad altri associati per cui si è proceduto separatamente - della famiglia mafiosa AN di Catania, operante Penale Sent. Sez. 5 Num. 28614 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/06/2025 ad AD e l'ha condannato, in continuazione con la sentenza del 22 maggio 2013 della medesima Corte di appello (irrevocabile il 12/11/2013), alla pena di anni due di reclusione, operata la riduzione per il rito. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato CE Messina, affidandosi a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. Deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata, contraddittoria, carente e illogica, sostenendo che non sarebbe dimostrato il concorso di almeno tre persone, numero minimo di concorrenti necessario per integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Al riguardo, ha richiamato una ordinanza del G.u.p. che aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero per un nuovo esercizio dell'azione penale, previo svolgimento di nuove indagini, che avrebbero dovuto riguardare l'effettiva esistenza di una cellula del clan LI, attiva nel territorio di AD - diversa dalla compagine storica facente capo alla famiglia LI - nella quale sarebbe stato inserito il OC. Sul presupposto che il OC si fosse dissociato dalla famiglia LI, dando luogo a un nuovo gruppo, di cui, però, non sono stati indicati gli altri partecipi, il ricorrente denuncia che il delitto associativo sarebbe stato contestato ad una sola persona, nonché la sommarietà dell'aspetto temporale del capo di imputazione per cui il fatto risulta commesso dal mese di maggio 2011 fino al 2014, ed ha criticato la portata probatoria di una conversazione intercettata nel carcere di Sulmona (in merito alla circostanza che i AN volevano che il OC affiancasse il reggente TA Di AR), sostenendo che il soprannome con cui gli interlocutori si sarebbero riferiti al OC - 'Picciuluni' - non gli sarebbe mai appartenuto. L'imputato, in realtà, non avrebbe mai affiancato il capo del clan di AD, e lo stesso Di AR - divenuto collaboratore di giustizia - avrebbe riferito di non essere mai stato affiancato dal OC, bensì da tale RM non meglio identificato. In sintesi, si sostiene che non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di una nuova cellula dei AN operante in AD, alternativa e parallela alla consorteria storica facente capo agli LI, diretta da EP GL, con cui il OC era entrato in conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, nella prospettiva del ricorrente, i giudici di merito non avrebbero dimostrato che il OC aveva fatto parte di una cellula dei AN operante in AD, alternativa e parallela alla consorteria storica attiva in quél territorio, facente capo agli LI e diretta da EP GL, con il quale il OC era entrato in conflitto. 2 1.1. In realtà, le cose non stanno proprio così e tanto trova riscontro chiaro nel percorso argomentativo su cui si fonda la sentenza di primo grado, la quale, ricorrendo una situazione di c.d. doppia conforme, si integra con quella impugnata (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione delle due decisioni deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - 1.2. Ebbene, la sentenza impugnata, ripercorrendo le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha dato atto di come il OC sia stato indicato quale emergente del clan, che cercava di conquistarsi margini di autonomia e di comando, ragione per cui suscitava contrasti all'interno del sodalizio;
ha, inoltre, dato atto di come gli esiti delle intercettazioni abbiano pienamente confermato le affermazioni dei collaboratori. In effetti, la sentenza di primo grado ha spiegato molto bene come il OC - che effettivamente era entrato in conflitto con il capoclan di AD, EP GL, esponente della famiglia LI - cercasse una propria autonomia, in tal senso riportando le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno indicato il OC come un soggetto che cercava di conquistarsi margini di comando all'interno del gruppo;
autonomia che, in effetti, si era conquistata, agendo con un gruppetto di sodali attivo nel ramo delle estorsioni sul territorio di AD, operativo nel periodo compreso tra il maggio 2011 e il novembre 2014, dunque, in un arco temporale ben determinato. Nondimeno, il Tribunale ha considerato che detta attività egli mai avrebbe potuto portare avanti liberamente senza l'appoggio della famiglia catanese dei AN, che continuava ad assicurare al OC, nonostante il contrasto che si era creato con la famiglia egemone su AD, quella, appunto, degli LI (i quali pure facevano riferimento ai AN), il cui esponente di vertice, EP GL, giunse a progettarne l'assassinio, che fu più volte tentato, senza riuscirvi. 1.3. In merito - oltre ai collaboratori AT RN e EP TA, che hanno indicato il OC come soggetto emergente del clan, che con la sua condotta aveva creato dissidi interni, e a CE RA, che ha riferito, avendovi preso parte personalmente, dei plurimi tentativi di uccidere OC tra l'ottobre 2013 e l' agosto 2014, - sono state ricordate le propalazioni del collaboratore IO AL, affiliato al gruppo LI dal 2010, il quale, a più riprese, ha confermato che OC operava autonomamente, e che "si formò un suo gruppo in contrapposizione con i membri della famiglia LI ...faceva estorsioni prelevando il pizzo anche delle attività commerciali sottoposte a estorsione da parte della famiglia LI dele quali si appropriava.. .si occupava di furti e faceva estorsioni autonomamente", condotte che avevano contrariato lo 3 Scravaglieri che, infatti, ne aveva ordinato l'omicidio, anche se il OC non si era fatto spaventare tanto che " continuava a operare con il suo gruppo ad AD appoggiandosi al clan AN di Catania ed a quello di Paternò"( pg. 8 sentenza di primo grado), e ha precisato che "il nome sotto il quale il OC si muoveva era sempre quello della famiglia LI collegata al gruppo mafiosi dei AN"( pg. 9). Ancora, TA Di AR, nel suo percorso collaborativo ha riferito che OC, interno al gruppo degli LI, "nel periodo 2011-2012 si era staccato dal gruppo adranita perché voleva create un gruppo autonomo e "camminare" con il proprio nome rimanendo comunque all'interno del clan AN" ( pg. 11). 1.4. D'altro canto, dalle propalazioni valorizzate dai giudici di merito è emerso che la formazione di sottogruppi causati da dissidi non era una novità nell'ambito della famiglia LI, nella quale "non c'è mai stata unità", anche se rimanevano pur sempre collegati agli LI senza il cui placet non avrebbero potuto agire indisturbati. Nondimeno, poiché il OC, pensando di sfruttare il momento di forte confusione attraversato dalla famiglia, "agiva senza rendere conto alla famiglia", egli era inviso allo GL che, come si è già detto, arrivò a progettarne l'omicidio (in tal senso il collaboratore EP TA) 1.5. Sulla base di tali contenuti dichiarativi la sentenza di primo grado considera che "OC, anche se si dovesse ritenere non più del clan LI, comunque operava nell'alveo più generale del clan AN ", beneficiando, quindi, sul territorio di AD, dell'appoggio dei AN(pg.13). In sintesi, si è affermato che, pur agendo con un proprio gruppo (del quale facevano parte AN TE e il cugino IZ OC, come riferito da IO AL e .da AT RN) in autonomia rispetto agli LI, e muovendosi sulla medesima zona di AD, nondimeno, la azione mafiosa del OC era riconducibile alla più ampia famiglia catanese dei AN, di cui riceveva l'appoggio, tant'è, come si legge nella sentenza di primo grado, che "OC, dalla fine del 2011 aveva insomma iniziato a operare in concorrenza con il suo precedente clan, ma non da cane sciolto in assoluto, ma pur sempre con le spalle coperte dal clan AN". (pg.13). 1.6. In tale ottica, è stata fornita anche una congruente interpretazione della conversazione avvenuta all'interno del carcere di Sulmona il 22/12/2011 tra GL e i suoi congiunti, in relazione alla quale si è conclusivamente considerato che non vi fu una reggenza congiunta di Di AR e OC, ma, piuttosto, i due "erano mandati da due fonti diverse: il Di AR dal clan LI e il OC dal clan AN". 1.7. La sentenza impugnata - nel confermare quella di primo grado - ha premesso che il OC ha fatto parte della famiglia dei AN di Catania per 4 circa un ventennio, secondo l'accertamento proveniente da due sentenze definitive del 2003 e del 2013, nell'ultima delle quali si segnalava già la sua dissociazione rispetto al clan di AD, egli mirando ad acquisire maggiore autonomia, e ha ricordato come, anche dalla frase pronunciata dallo GL durante la intercettazione ambientale in carcere - in cui egli, pur confermando i contrasti con il OC, allo stesso tempo, riconosceva che " noi siamo tutti sotto una famiglia" - si tragga conferma della riconducibilità del OC alla medesima associazione mafiosa. 1.8. La valutazione della Corte di appello - che ha, in sintesi, ritenuto infondati i motivi del gravame avverso la decisione del GUP perché "frutto di una lettura svalutativa del gravissimo quadro accusatorio cristallizzato dalle chiare, univoche e concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate altresì anche da attività di captazione ambientale"- è coerente con il principio di diritto secondo cui, in caso di più chiamate convergenti, i riscontri possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta " convergenza del molteplice". (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010 Rv. 248013). I giudici di merito hanno, dunque, rilevato che OC faceva parte di un'articolazione della famiglia mafiosa dei AN di Catania, nel cui contesto il suo operato si è, pertanto, inserito. Rispetto a tale ricostruzione conforme proveniente dalle due sentenze di merito, e al cospetto di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, per avere il giudice del merito operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono nell'insistere nel tentativo di spostare l'attenzione sulla contestazione formulata dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini, senza confrontarsi con quanto osservato già nella sentenza di primo grado, in cui il Tribunale ha considerato che, rispetto alla iniziale contestazione di attività mafiosa del OC nell'ambito del clan LI, quella compendiata nell'accusa veicolata a giudizio attiene a "una azione mafiosa nel più ampio ambito del clan AN." ( pg. 13). In tal modo, il ricorso risulta decentrato rispetto alla contestazione formulata dall'Accusa e alla ratio decidendi, ciò che ne fa emergere una sostanziale genericità, per omesso confronto con la motivazione con la quale il OC, conformemente all'imputazione, è stato ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dei AN, per conto dei quali agiva ad AD, parallelamente al clan 5 degli LI, parimente facente capo ai AN, i quali gli fornivano l'appoggio necessario per potere operare in un contesto territoriale comunque riconducibile alla famiglia catanese. 2. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025 Il Con liere estensore