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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2061/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2061/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via IV Novembre n.3, presso lo studio dell'avv. Fabio Montella che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 17 settembre 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta li CP_1 del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Battipaglia (SA) in data 19 aprile 1998 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (28.03.2000) ed (29.06.2015). Per_1
Pertanto, tra sei mesi dalla d i comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 8872/2019 del 16.12.2019, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1- I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avranno residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2- Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore a sua richiesta;
3- La casa familiare sita in Battipaglia via Righi n. 9, con garage e sottotetto, è assegnata alla madre , con tutti gli arredi;
Parte_1
4- Il sig. i obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
i mese, a titolo di contributo al mante
[...] la somma di € 400,00 oltre alla quota relativa alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, previo preventivo accordo, oltre alle spese mediche;
5- Per quanto attiene il mantenimento per la sig.ra , visto che gli Parte_1 impegni economici gravano esclusivamente su une accordo Controparte_2 le parti hanno stabilito che lo stesso venga so no unico pari ad € 500,00 che dovrebbe essere di ambedue i coniugi e che in realtà sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra . Parte_1
I coniugi dichiarano di ave o ogni reciproco rapporto di carattere economico. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 19 aprile 1998 nel Comune di Battipaglia (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
17.08.1978, C. F.: , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Eboli (SA) il 15.0 tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di B 98) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2061/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via IV Novembre n.3, presso lo studio dell'avv. Fabio Montella che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 17 settembre 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta li CP_1 del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Battipaglia (SA) in data 19 aprile 1998 e che, dalla loro unione, erano nati due figli, (28.03.2000) ed (29.06.2015). Per_1
Pertanto, tra sei mesi dalla d i comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 8872/2019 del 16.12.2019, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1- I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avranno residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2- Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore a sua richiesta;
3- La casa familiare sita in Battipaglia via Righi n. 9, con garage e sottotetto, è assegnata alla madre , con tutti gli arredi;
Parte_1
4- Il sig. i obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
i mese, a titolo di contributo al mante
[...] la somma di € 400,00 oltre alla quota relativa alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, previo preventivo accordo, oltre alle spese mediche;
5- Per quanto attiene il mantenimento per la sig.ra , visto che gli Parte_1 impegni economici gravano esclusivamente su une accordo Controparte_2 le parti hanno stabilito che lo stesso venga so no unico pari ad € 500,00 che dovrebbe essere di ambedue i coniugi e che in realtà sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra . Parte_1
I coniugi dichiarano di ave o ogni reciproco rapporto di carattere economico. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 19 aprile 1998 nel Comune di Battipaglia (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
17.08.1978, C. F.: , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Eboli (SA) il 15.0 tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di B 98) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi