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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/07/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2195/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Silio Italico n. 45;
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Voccia De Felice, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Vicinanza n. 42;
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e del con riferimento alla sentenza n. 263/2024 (r.g. n. Controparte_1 Controparte_2
4593/2023), depositata il 31.05.2024 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
n. 20230645500011598, notificata a mezzo posta il 29/09/2023 da , afferente al Controparte_1 verbale n. 1016546 con il quale si richiedeva il pagamento di € 152,76 per violazioni al Codice della
1 Strada elevato dalla Polizia Locale di CP_2
A sostegno della propria opposizione adduceva: Parte_1
- la violazione dell'art. 201 c.d.s., per non aver l'ente irrogante - a pena di decadenza - notificato al trasgressore il verbale di contestazione in originale (ovvero mediante atto ad esso equipollente vidimato dall'emittente a garanzia della sua conformità) entro 90 giorni dalla presunta commissione della infrazione;
- la formazione del c.d. “silenzio assenso” ex art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada a seguito della proposizione del ricorso al Prefetto di Salerno ed alla mancata risposta di quest'ultimo.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendo non fondato il primo motivo di opposizione e ritenendo non provata la presentazione del ricorso al Prefetto.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che agli atti non risultava allegato il ricorso proposto al Prefetto avverso il verbale presupposto.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non aver il giudice a quo tenuto conto del deposito nel fascicolo di primo grado di due file di tipo “eml” riguardanti l'accettazione e la consegna della PEC inviata in data 30/3/2020 al Prefetto di Salerno e contenenti il ricorso ex art. 203 del Codice della Strada (quest'ultimo “rimasto priva di riscontro e, pertanto, realizzante il cosiddetto “silenzio assenso” ex art. 204 n. 1 bis del Codice della Strada”).
Con comparsa depositata il 20.11.2024 si è costituita la , insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza dell'appello ed insistendo altresì per la propria carenza di legittimazione passiva.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Dagli atti versati in causa emerge infatti l'avvenuto deposito della documentazione comprovante l'avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto di Salerno avverso il verbale n. 1016546 oggetto dell'impugnata intimazione.
In particolare, risultano essere stati depositati due file di tipo “eml” riguardanti l'accettazione e la consegna della PEC inviata in data 30/3/2020 al Prefetto di Salerno, contenenti il ricorso ex art. 203 del Codice della Strada.
Di contro, non risulta depositata documentazione comprovante l'avvenuto rigetto di tale ricorso ad opera del Prefetto, sicché risulta effettivamente realizzatosi il c.d. “silenzio assenso” ex art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada.
Da ciò discende l'implicito accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis c.d.s.
Alla luce di quanto illustrato, l'appello va accolto in ragione della fondatezza dell'azione
2 proposta in primo grado da . Parte_1
In omaggio al principio di soccombenza e di causalità delle spese, le vanno poste a carico dell'ente creditore.
Viceversa, tra l'appellante e la le spese vanno integralmente compensate. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da ed annulla l'ordinanza di pagamento di del Parte_1 Controparte_1
12/9/2023 n. 20230645500011598;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_2 Parte_1 di , che si liquidano in: Controparte_1
a) relativamente al giudizio di primo grado, euro 50,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
b) relativamente al presente giudizio, euro 100,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1
. Controparte_1
Nocera Inferiore, 15.7.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2195/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Silio Italico n. 45;
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Voccia De Felice, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Vicinanza n. 42;
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e del con riferimento alla sentenza n. 263/2024 (r.g. n. Controparte_1 Controparte_2
4593/2023), depositata il 31.05.2024 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
n. 20230645500011598, notificata a mezzo posta il 29/09/2023 da , afferente al Controparte_1 verbale n. 1016546 con il quale si richiedeva il pagamento di € 152,76 per violazioni al Codice della
1 Strada elevato dalla Polizia Locale di CP_2
A sostegno della propria opposizione adduceva: Parte_1
- la violazione dell'art. 201 c.d.s., per non aver l'ente irrogante - a pena di decadenza - notificato al trasgressore il verbale di contestazione in originale (ovvero mediante atto ad esso equipollente vidimato dall'emittente a garanzia della sua conformità) entro 90 giorni dalla presunta commissione della infrazione;
- la formazione del c.d. “silenzio assenso” ex art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada a seguito della proposizione del ricorso al Prefetto di Salerno ed alla mancata risposta di quest'ultimo.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendo non fondato il primo motivo di opposizione e ritenendo non provata la presentazione del ricorso al Prefetto.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che agli atti non risultava allegato il ricorso proposto al Prefetto avverso il verbale presupposto.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non aver il giudice a quo tenuto conto del deposito nel fascicolo di primo grado di due file di tipo “eml” riguardanti l'accettazione e la consegna della PEC inviata in data 30/3/2020 al Prefetto di Salerno e contenenti il ricorso ex art. 203 del Codice della Strada (quest'ultimo “rimasto priva di riscontro e, pertanto, realizzante il cosiddetto “silenzio assenso” ex art. 204 n. 1 bis del Codice della Strada”).
Con comparsa depositata il 20.11.2024 si è costituita la , insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza dell'appello ed insistendo altresì per la propria carenza di legittimazione passiva.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Dagli atti versati in causa emerge infatti l'avvenuto deposito della documentazione comprovante l'avvenuta proposizione del ricorso al Prefetto di Salerno avverso il verbale n. 1016546 oggetto dell'impugnata intimazione.
In particolare, risultano essere stati depositati due file di tipo “eml” riguardanti l'accettazione e la consegna della PEC inviata in data 30/3/2020 al Prefetto di Salerno, contenenti il ricorso ex art. 203 del Codice della Strada.
Di contro, non risulta depositata documentazione comprovante l'avvenuto rigetto di tale ricorso ad opera del Prefetto, sicché risulta effettivamente realizzatosi il c.d. “silenzio assenso” ex art. 204 comma 1 bis del Codice della Strada.
Da ciò discende l'implicito accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 204 comma 1 bis c.d.s.
Alla luce di quanto illustrato, l'appello va accolto in ragione della fondatezza dell'azione
2 proposta in primo grado da . Parte_1
In omaggio al principio di soccombenza e di causalità delle spese, le vanno poste a carico dell'ente creditore.
Viceversa, tra l'appellante e la le spese vanno integralmente compensate. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da ed annulla l'ordinanza di pagamento di del Parte_1 Controparte_1
12/9/2023 n. 20230645500011598;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_2 Parte_1 di , che si liquidano in: Controparte_1
a) relativamente al giudizio di primo grado, euro 50,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
b) relativamente al presente giudizio, euro 100,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1
. Controparte_1
Nocera Inferiore, 15.7.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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