Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 7693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7693 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Landolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 13 dicembre 2024 con il quale la Motorizzazione civile di Roma ha respinto la richiesta del ricorrente di essere ammesso a sostenere l’esame di prova pratica per il conseguimento della Patente di guida di categoria B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ED AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Il ricorrente esponeva di aver appreso tramite l’autoscuola “-OMISSIS-” sita in Roma, via Francesco Selmi 26/28, cui si era rivolto per ottenere la patente di guida di categoria B, che la Motorizzazione Civile di Roma (ora innanzi anche solo “MCR”), con comunicazione del 13 dicembre 2024, lo aveva escluso dalla possibilità di sostenere la prova pratica finalizzata al conseguimento del titolo richiesto.
2. Tale provvedimento di rigetto era motivato sulla base della riscontrata assenza in capo al ricorrente dei requisiti morali di cui all’art. 120 C.d.S. necessari per ottenere il rilascio della patente di guida di categoria B.
3. Avverso tale atto è insorto il ricorrente proponendo i seguenti motivi.
3.1. Con un primo motivo di diritto (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 cost. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”) il ricorrente lamenta di non avere mai ricevuto formale comunicazione del provvedimento di diniego emesso dal MiT-MCR, conosciuto solo tramite la menzionata comunicazione della scuola guida; tanto avrebbe determinato nel caso di specie la violazione delle regole di partecipazione al procedimento e, in particolare, la violazione dell’art. 10- bis , legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendogli stato comunicato alcun preavviso di rigetto che gli avrebbe consentito di fornire chiarimenti in merito alla propria posizione nella naturale sede del procedimento amministrativo.
3.2. Con un secondo motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione dell’art.120 c.d.s. violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l. 241/90. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria ”) il ricorrente lamenta che il diniego gravato, disposto con mero richiamo all’art. 120 C.d.S., sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, non essendo esplicitate le ragioni sottese all’ostativo inserito dalla Prefettura di Roma nel Sistema Informativo del Dipartimento trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la MCR si sono costituiti con memoria formale in data 24 marzo 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio celebrata in data 9 aprile 2025 è stato dato avviso alle parti presenti della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
6. Con ordinanza n. 2131/2025, pubblicata in data 11 aprile 2025, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente ritenendo, “ che ad un sommario esame, tipico della presente fase, il ricorso non appare assistito da idoneo fumus boni iuris in quanto la parte ricorrente non ha censurato l’atto presupposto adottato dalla Prefettura di Roma, dirigendo le proprie doglianze unicamente nei confronti del provvedimento ministeriale ”.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, in linea con quanto già evidenziato in sede cautelare (giusto avviso ex art 73, comma 3, cod. proc. amm. reso alla camera di consiglio del 9 aprile 2025), reputa il ricorso inammissibile.
8.1. La parte ricorrente, infatti, si è limitata ad impugnare il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha rigettato l’istanza con la quale la parte ricorrente ha richiesto il rilascio della patente di guida di categoria B, rilevando la carenza dei requisiti morali richiesti dalla legge (art. 120 C.d.S.), in ragione della presenza di un ostativo inserito dalla Prefettura di Roma nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti.
Nel caso di specie non può ritenersi che la parte ricorrente abbia debitamente impugnato l’atto presupposto adottato dalla Prefettura di Roma, non essendo all’uopo sufficiente che il ricorso sia genericamente diretto all’impugnazione di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi con il provvedimento ministeriale espressamente gravato, così come indicato nell’epigrafe del ricorso.
A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che “ perché si abbia impugnazione di un atto del procedimento, non è sufficiente la richiesta -integrante una vera e propria formula di stile- di annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche se genericamente individuati nella sequenza procedimentale (come è nel caso di specie per l’atto conclusivo dell’aggiudicazione), ma è necessario che l’atto o il provvedimento impugnato, in ossequio alla previsione dell’art. 40 Cod. proc. amm., sia puntualmente inserito nell’oggetto della domanda e siano ad esso riferiti motivi specifici su cui il ricorso si fonda, al fine dichiarato di denunciare l’illegittimità dello stesso atto o provvedimento e chiederne l’annullamento per vizi propri anche soltanto per illegittimità c.d. derivata ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5170 del 22 luglio 2019).
8.2. L’ostativo della Prefettura di Roma, invero, neppure può ritenersi oggetto di impugnazione alla luce del tenore delle censure del ricorso, in applicazione dell’indirizzo pretorio secondo il quale “ l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2014 n.101; Cons. St., Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 516; Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2009, n. 443 e 21 giugno 2001, n. 3346), al punto da poter indurre a ritenere oggetto di impugnativa tutti gli atti che, sebbene non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione nell’epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 582 del 17 gennaio 2023).
Infatti, la parte ricorrente con nessuno dei profili di censura articolati ha lamentato l’intrinseca illegittimità dell’atto presupposto della Prefettura di Roma, ma nel prospettare l’illegittimità della valutazione svolta dal Ministero/MCR, sia per violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sia dell’articolo 120 C.d.S, sia per difetto di motivazione, ha diretto le proprie doglianze unicamente nei confronti del provvedimento ministeriale.
8.3. Il Collegio evidenzia come l’impugnazione dell’atto presupposto adottato dalla Prefettura di Roma fosse indispensabile per contestare la legittimità dell’impugnato diniego al rilascio della patente di guida, sicché la sua mancata impugnazione determina la irrimediabile inammissibilità del ricorso in esame.
Va peraltro rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all’articolo 120, comma 1, C.d.S.
La Corte costituzionale, infatti, con tale pronuncia, oltre ad aver escluso la possibilità di una generale estensione, in via interpretativa, dei principi affermati in materia di revoca della patente di guida ai provvedimenti di diniego al rilascio di tale titolo abilitativo (come sembra adombrarsi in ricorso), ha anche affermato che l’articolo 120, comma 1, C.d.S. conferisce al Prefetto un potere automatico e vincolato, che non consente a tale Autorità di svolgere alcun apprezzamento di carattere discrezionale in ordine all’adozione o meno del provvedimento di diniego al ricorrere di una condizione ostativa.
In particolare, la Corte costituzionale ha escluso che “ le ragioni che hanno comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’art. 120 cod. strada ”, sulla base del rilievo secondo il quale “«tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo ‘indifferenziato’ sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020) ”.
8.4. Risulta, pertanto, che tanto il potere prefettizio, quanto quello esercitato dal Ministero resistente nel caso di specie, presentino una connotazione totalmente vincolata.
Di conseguenza, atteso che l’ostativo prefettizio rappresenta l’effettivo e sostanziale nucleo motivazionale del gravato provvedimento ministeriale, la parte ricorrente avrebbe dovuto necessariamente impugnare anche tale atto presupposto per radicare il suo interesse processuale alla instaurazione e coltivazione del proposto gravame.
La mancata, specifica, impugnazione dell’ostativo prefettizio priva, dunque, l’iniziativa giudiziale della parte ricorrente di una delle necessarie condizioni dell’azioni richieste dalla legge, donde l’inammissibilità del ricorso.
9. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
ED AZ, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ED AZ | NA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.