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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13093/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250059484406000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. anonimo), difeso dal dott. Difensore_1 , la cartella di pagamento n. 07120250059484406000, notificata il 9/05/2025, avente ad oggetto tassa auto per l'anno
2019, dell'importo di euro 236,24, emessa dalla Regione Campania e portata dall'avviso di accertamento n.9064103320789 presuntivamente notificato il 12/09/2022 per il veicolo targato Targa_1
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza di atti interruttivi antecedenti alla cartella di pagamento per cui è impugnazione, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale triennale e per i su esposti motivi chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 15 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto molteplici motivi.
Parte ricorrente dichiara che la cartella di pagamento è stata a lui notificata in data 9/5/2025.
Orbene tale affermazione non risulta provata dalla documentazione versata in atti, dalla lettura dell'impugnata cartella di pagamento non risulta in alcun modo accertabile la data in cui essa è stata consegnata al ricorrente né egli fornisce alcun elemento utile per accertare la tempestività del ricorso.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 testualmente prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere, quindi, proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato ed il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione.
L'onere probatorio della suddetta tempestività grava, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, esclusivamente sul ricorrente ed esso risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cassazione
24518/2024).
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Corte di Cassazione Ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025).
Ancora deve essere preso atto della contumacia dell'ente impositore Regione Campania per cui è necessario verificare l'integrità della costituzione del contraddittorio procedimentale. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 è intervenuta in materia di notifiche telematiche e, nello specifico, dettando le modalità con cui fornire la prova dell'avvenuta notifica pronunciando il seguente principio di diritto “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell'art. 19-bis delle
“specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.
Ai sensi dell'art.
3-bis, terzo comma, della Legge n. 53 del 1994 la notifica si perfeziona per il soggetto notificante all'atto della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario all'atto della generazione della ricevuta di avvenuta consegna ed ai sensi del successivo art. 9 della predetta legge la prova dell'avvenuta notifica può essere fornita solo attraverso le predette ricevute telematiche in formato . eml e .msg e del file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute. Formati alternativi, quali il .pdf, non forniscono la prova dell'avvenuta notifica. Infatti la ricevuta di avvenuta consegna in formato
.eml o .msg contiene al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati.
Inoltre il predetto formato permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica. La certezza dell'orario della notifica è rilevante anche ai sensi dell'art. 147 c.p.c. che trova applicazione anche per le notifiche effettuate con modalità telematiche. Il file in formato .pdf, inoltre, non permetterebbe nemmeno la verifica della regolarità e della validità della firma digitale apposta sugli atti notificati.
Solo il rispetto di predette modalità consente il raggiungimento dello scopo legale dell'atto con possibilità del soggetto destinatario di esercitare un pieno e concreto diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio.
Tali principi sono stati pienamente confermati dalla recente Ordinanza della Suprema Corte n, 32316/2025 con cui la Corte ha statuito che la prova della regolarità della notifica mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .msg e .eml (in tal senso ancora Cassazione 20664/2025).
In applicazione dei predetti principi, rilevata la contumacia della parte resistente Regione Campania, preso atto che il ricorrente ha depositato agli atti un semplice estratto in formato Pdf della relata di notifica privo di qualunque valenza certificatoria e/o probatoria della regolarità della notifica anche sotto questo profilo il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13093/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250059484406000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (C.F. anonimo), difeso dal dott. Difensore_1 , la cartella di pagamento n. 07120250059484406000, notificata il 9/05/2025, avente ad oggetto tassa auto per l'anno
2019, dell'importo di euro 236,24, emessa dalla Regione Campania e portata dall'avviso di accertamento n.9064103320789 presuntivamente notificato il 12/09/2022 per il veicolo targato Targa_1
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza di atti interruttivi antecedenti alla cartella di pagamento per cui è impugnazione, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale triennale e per i su esposti motivi chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 15 gennaio 2026, ove sentite le parti in causa, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto molteplici motivi.
Parte ricorrente dichiara che la cartella di pagamento è stata a lui notificata in data 9/5/2025.
Orbene tale affermazione non risulta provata dalla documentazione versata in atti, dalla lettura dell'impugnata cartella di pagamento non risulta in alcun modo accertabile la data in cui essa è stata consegnata al ricorrente né egli fornisce alcun elemento utile per accertare la tempestività del ricorso.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 testualmente prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere, quindi, proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato ed il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione.
L'onere probatorio della suddetta tempestività grava, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, esclusivamente sul ricorrente ed esso risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cassazione
24518/2024).
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Corte di Cassazione Ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025).
Ancora deve essere preso atto della contumacia dell'ente impositore Regione Campania per cui è necessario verificare l'integrità della costituzione del contraddittorio procedimentale. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 è intervenuta in materia di notifiche telematiche e, nello specifico, dettando le modalità con cui fornire la prova dell'avvenuta notifica pronunciando il seguente principio di diritto “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell'art. 19-bis delle
“specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.
Ai sensi dell'art.
3-bis, terzo comma, della Legge n. 53 del 1994 la notifica si perfeziona per il soggetto notificante all'atto della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario all'atto della generazione della ricevuta di avvenuta consegna ed ai sensi del successivo art. 9 della predetta legge la prova dell'avvenuta notifica può essere fornita solo attraverso le predette ricevute telematiche in formato . eml e .msg e del file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute. Formati alternativi, quali il .pdf, non forniscono la prova dell'avvenuta notifica. Infatti la ricevuta di avvenuta consegna in formato
.eml o .msg contiene al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati.
Inoltre il predetto formato permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica. La certezza dell'orario della notifica è rilevante anche ai sensi dell'art. 147 c.p.c. che trova applicazione anche per le notifiche effettuate con modalità telematiche. Il file in formato .pdf, inoltre, non permetterebbe nemmeno la verifica della regolarità e della validità della firma digitale apposta sugli atti notificati.
Solo il rispetto di predette modalità consente il raggiungimento dello scopo legale dell'atto con possibilità del soggetto destinatario di esercitare un pieno e concreto diritto di difesa e l'instaurazione del contraddittorio.
Tali principi sono stati pienamente confermati dalla recente Ordinanza della Suprema Corte n, 32316/2025 con cui la Corte ha statuito che la prova della regolarità della notifica mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna in formato .msg e .eml (in tal senso ancora Cassazione 20664/2025).
In applicazione dei predetti principi, rilevata la contumacia della parte resistente Regione Campania, preso atto che il ricorrente ha depositato agli atti un semplice estratto in formato Pdf della relata di notifica privo di qualunque valenza certificatoria e/o probatoria della regolarità della notifica anche sotto questo profilo il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.