TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8926/2023 R.G., promossa da: tra e nella loro qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi con Persona_1 mandato in atti dagli Avv.ti Daniela Lezzi e Antonio Falangone
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Fanigliuolo come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 03.08.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio chiedevano che, previo Persona_1 accertamento dello stato di invalidità del minore, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto ad ottenere l'indennità di frequenza di cui all'art.1 della legge n.289/90, con condanna dell' al CP_2 pagamento degli importi conseguentemente dovuti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…).
38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n.
9876/2019, n. 9755/2019).
Tanto chiarito e venendo al merito, giova precisare che l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che
“ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi
o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990.
La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che le Persona_2 patologie riscontrate sulla persona del minore (“Obesità, ipertensione arteriosa normale alta in soggetto con ipotiroidismo in TOS”) non risultano di entità tale da comportare una persistente difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età e, pertanto, non ha riconosciuto
2 l'indennità di frequenza (cfr. la relazione depositata il 23.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene genericamente contestate con le note di trattazione scritta, le conclusioni dei C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell in CP_2 presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8926/2023 R.G., promossa da: tra e nella loro qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi con Persona_1 mandato in atti dagli Avv.ti Daniela Lezzi e Antonio Falangone
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Fanigliuolo come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 03.08.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio chiedevano che, previo Persona_1 accertamento dello stato di invalidità del minore, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto ad ottenere l'indennità di frequenza di cui all'art.1 della legge n.289/90, con condanna dell' al CP_2 pagamento degli importi conseguentemente dovuti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…).
38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n.
9876/2019, n. 9755/2019).
Tanto chiarito e venendo al merito, giova precisare che l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che
“ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi
o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990.
La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che le Persona_2 patologie riscontrate sulla persona del minore (“Obesità, ipertensione arteriosa normale alta in soggetto con ipotiroidismo in TOS”) non risultano di entità tale da comportare una persistente difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età e, pertanto, non ha riconosciuto
2 l'indennità di frequenza (cfr. la relazione depositata il 23.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene genericamente contestate con le note di trattazione scritta, le conclusioni dei C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell in CP_2 presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3