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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6503/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a PA (PD), Parte_1 C.F._1 l'11/12/1969 con l'avv. ROBERTA BETTIOLO e l'avv. MATTEO GIORGI
e
SI ES (c.f. , nato/a a VENEZIA (VE), il C.F._2 18/04/1968 con l'avv. ISABELLA RIONDINO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 4/11/2025, i coniugi e SI Parte_1 ES hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PA (PD), l'11/12/1969 Parte_1 e SI ES, nato/a a VENEZIA (VE), il 18/04/1968, uniti in matrimonio il 06/09/1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 1997, n. 45, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. separazione personale I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà, con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa.
2. tempi di permanenza dei figli <maggiori di età ma non autonomi dal punto vista economico> con ciascun genitore
Nonostante i tre figli siano appena diventati maggiori di età con ogni conseguenza relativa alla pronuncia in punto affidamento e diritto di visitazione da parte dell'autorità giudiziaria, si ritiene opportuno descrivere l'assetto famigliare nella fase disgregativa al fine di giustificare le successive decisioni assunte dalle parti in sede di mediazione familiare in punto mantenimento.
I genitori concordano che i figli manterranno la residenza presso la casa coniugale ove garantiranno la loro presenza a settimane alternate e più precisamente: Settimana A: la mamma rimarrà presso la casa coniugale con i figli. In questa settimana il padre potrà rimanere con i figli a cena per 2/3 sere
Settimana B: il padre rimarrà presso la casa coniugale con i figli. In questa settimana la mamma potrà rimanere con i figli a cena per 2/3 sere.
3. contributo nel mantenimento dei figli
* mantenimento ordinario
In ragione dei tempi paritetici che i figli trascorrono con i genitori si prevede che il mantenimento ordinario sia in forma diretta ma con le seguenti precisazioni e integrazioni: il signor SC corrisponderà alla RA , entro il giorno 5 del mese Pt_1 successivo, un rimborso chilometrico stabilito in base ai chilometri percorsi dalla madre per riportare i figli a casa da scuola e moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3896 (tabella ACI), quanto sopra dal lunedì al venerdì. Il padre accompagnerà i figli la mattina alla fermata del bus, mentre la mamma li andrà a prendere a scuola percorrendo il tragitto San Trovaso - Treviso - Zerman, salvo eventuali variazioni nel tragitto. Sarà cura della RA redigere a fine mese un rendiconto dei giorni Pt_1 e dei viaggi indicando l'ammontare da rimborsare. I genitori comunicheranno per iscritto eventuali giorni in cui non potranno accompagnare o prendere i figli al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi al meglio. Tutto questo fermo restando l'attuale orario e luogo di lavoro di entrambi.
In caso di vendita della casa coniugale si prospettano due ipotesi relative al contributo nel mantenimento dei figli:
1) se la gestione rimane a settimane alternate (dove i figli risiederanno in abitazioni diverse a seconda del genitore che li ha in carico) verrà corrisposta da parte del signor SC la metà della differenza tra i due stipendi, che ad oggi si aggira a 60
Euro pari a Euro 120,00 diviso 2)
2) se ci sono variazioni di permanenza dei figli nelle due abitazioni verranno valutate e quantificate le opportune modifiche.
* mantenimento straordinario
I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso. Le stesse verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno
5 del mese successivo previa consegna delle pezze giustificative. Le spese, intestate Cont ai figli, potranno essere consegnate al per la detrazione fiscale sul modello 730.
In caso di mancato accordo sulle spese straordinarie da sostenere i genitori ricorreranno ad un mediatore concordato oppure al Giudice.
4. casa coniugale
Nella casa coniugale sita in Mogliano Veneto (Tv), via Paolo Veronese n. 9, in comproprietà tra i coniugi, rimarranno ad abitarvi i figli maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico e i genitori si alterneranno nell'abitazione a settimane alternate. Le spese relative alla gestione della casa coniugale saranno a carico del padre per il
60% e a carico della madre per il 40%, in ragione della lieve differenza tra gli stipendi.
Queste verranno rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo sempre previa consegna della documentazione di spesa.
I genitori rivedranno la gestione della casa coniugale dopo sei mesi dal 14 luglio 2025 valutando di metterla in vendita a terzi (con equa ripartizione degli arredi) o di liquidare all'altro la propria quota di proprietà.
5. regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi Al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti hanno convenuto quanto segue:
* l'autovettura Ford Ecosport, tg. FR718JJ, formalmente intestata a , in Parte_1 regime di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferita, per la quota di proprietà del marito MO SC, alla moglie che ne diviene unica proprietaria;
* l'autovettura Hyundai Tucson, tg. FY886CZ, formalmente intestata a MO SC, in regime di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferita, per la quota di proprietà della moglie , al marito che ne Parte_1 diviene unico proprietario;
* l'autovettura Alfa Romeo Mito, tg. EP742PA, formalmente intestata a MO
SC, in regime di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferita, per la quota di proprietà della moglie , al marito Parte_1 che ne diviene unico proprietario;
* il motociclo Keeway, tg. ET06517, formalmente intestato a , in regime Parte_1 di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferito, per la quota di proprietà del marito MO SC, alla moglie che ne diviene unica proprietaria;
* le parti hanno convenuto la chiusura dei due conti correnti cointestati e il mantenimento in capo a ciascuno delle provviste presenti rispettivamente a Pt_1
le provviste depositate sul conto di AN IT e a MO SC le
[...] provviste depositate presso AN Montepaschi Siena.
*La RA e il signor pesce manterranno la propria Polizza Vita. Pt_1
6. documenti validi per l'espatrio Entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
7. spese di lite Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6503/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a PA (PD), Parte_1 C.F._1 l'11/12/1969 con l'avv. ROBERTA BETTIOLO e l'avv. MATTEO GIORGI
e
SI ES (c.f. , nato/a a VENEZIA (VE), il C.F._2 18/04/1968 con l'avv. ISABELLA RIONDINO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 4/11/2025, i coniugi e SI Parte_1 ES hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PA (PD), l'11/12/1969 Parte_1 e SI ES, nato/a a VENEZIA (VE), il 18/04/1968, uniti in matrimonio il 06/09/1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 1997, n. 45, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. separazione personale I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà, con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa.
2. tempi di permanenza dei figli <maggiori di età ma non autonomi dal punto vista economico> con ciascun genitore
Nonostante i tre figli siano appena diventati maggiori di età con ogni conseguenza relativa alla pronuncia in punto affidamento e diritto di visitazione da parte dell'autorità giudiziaria, si ritiene opportuno descrivere l'assetto famigliare nella fase disgregativa al fine di giustificare le successive decisioni assunte dalle parti in sede di mediazione familiare in punto mantenimento.
I genitori concordano che i figli manterranno la residenza presso la casa coniugale ove garantiranno la loro presenza a settimane alternate e più precisamente: Settimana A: la mamma rimarrà presso la casa coniugale con i figli. In questa settimana il padre potrà rimanere con i figli a cena per 2/3 sere
Settimana B: il padre rimarrà presso la casa coniugale con i figli. In questa settimana la mamma potrà rimanere con i figli a cena per 2/3 sere.
3. contributo nel mantenimento dei figli
* mantenimento ordinario
In ragione dei tempi paritetici che i figli trascorrono con i genitori si prevede che il mantenimento ordinario sia in forma diretta ma con le seguenti precisazioni e integrazioni: il signor SC corrisponderà alla RA , entro il giorno 5 del mese Pt_1 successivo, un rimborso chilometrico stabilito in base ai chilometri percorsi dalla madre per riportare i figli a casa da scuola e moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3896 (tabella ACI), quanto sopra dal lunedì al venerdì. Il padre accompagnerà i figli la mattina alla fermata del bus, mentre la mamma li andrà a prendere a scuola percorrendo il tragitto San Trovaso - Treviso - Zerman, salvo eventuali variazioni nel tragitto. Sarà cura della RA redigere a fine mese un rendiconto dei giorni Pt_1 e dei viaggi indicando l'ammontare da rimborsare. I genitori comunicheranno per iscritto eventuali giorni in cui non potranno accompagnare o prendere i figli al fine di consentire all'altro genitore di organizzarsi al meglio. Tutto questo fermo restando l'attuale orario e luogo di lavoro di entrambi.
In caso di vendita della casa coniugale si prospettano due ipotesi relative al contributo nel mantenimento dei figli:
1) se la gestione rimane a settimane alternate (dove i figli risiederanno in abitazioni diverse a seconda del genitore che li ha in carico) verrà corrisposta da parte del signor SC la metà della differenza tra i due stipendi, che ad oggi si aggira a 60
Euro pari a Euro 120,00 diviso 2)
2) se ci sono variazioni di permanenza dei figli nelle due abitazioni verranno valutate e quantificate le opportune modifiche.
* mantenimento straordinario
I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso. Le stesse verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno
5 del mese successivo previa consegna delle pezze giustificative. Le spese, intestate Cont ai figli, potranno essere consegnate al per la detrazione fiscale sul modello 730.
In caso di mancato accordo sulle spese straordinarie da sostenere i genitori ricorreranno ad un mediatore concordato oppure al Giudice.
4. casa coniugale
Nella casa coniugale sita in Mogliano Veneto (Tv), via Paolo Veronese n. 9, in comproprietà tra i coniugi, rimarranno ad abitarvi i figli maggiori di età ma non autonomi dal punto di vista economico e i genitori si alterneranno nell'abitazione a settimane alternate. Le spese relative alla gestione della casa coniugale saranno a carico del padre per il
60% e a carico della madre per il 40%, in ragione della lieve differenza tra gli stipendi.
Queste verranno rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo sempre previa consegna della documentazione di spesa.
I genitori rivedranno la gestione della casa coniugale dopo sei mesi dal 14 luglio 2025 valutando di metterla in vendita a terzi (con equa ripartizione degli arredi) o di liquidare all'altro la propria quota di proprietà.
5. regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi Al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti hanno convenuto quanto segue:
* l'autovettura Ford Ecosport, tg. FR718JJ, formalmente intestata a , in Parte_1 regime di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferita, per la quota di proprietà del marito MO SC, alla moglie che ne diviene unica proprietaria;
* l'autovettura Hyundai Tucson, tg. FY886CZ, formalmente intestata a MO SC, in regime di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferita, per la quota di proprietà della moglie , al marito che ne Parte_1 diviene unico proprietario;
* l'autovettura Alfa Romeo Mito, tg. EP742PA, formalmente intestata a MO
SC, in regime di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferita, per la quota di proprietà della moglie , al marito Parte_1 che ne diviene unico proprietario;
* il motociclo Keeway, tg. ET06517, formalmente intestato a , in regime Parte_1 di comunione legale dei beni, viene, con la sottoscrizione del presente atto, trasferito, per la quota di proprietà del marito MO SC, alla moglie che ne diviene unica proprietaria;
* le parti hanno convenuto la chiusura dei due conti correnti cointestati e il mantenimento in capo a ciascuno delle provviste presenti rispettivamente a Pt_1
le provviste depositate sul conto di AN IT e a MO SC le
[...] provviste depositate presso AN Montepaschi Siena.
*La RA e il signor pesce manterranno la propria Polizza Vita. Pt_1
6. documenti validi per l'espatrio Entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
7. spese di lite Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani