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Articolo 2 della Legge 5 luglio 1965, n. 816
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Legge 5 luglio 1965, n. 816
Articolo 2 della Legge 5 luglio 1965, n. 816
Versione
4 agosto 1965
Art. 2.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.
Entrata in vigore il 4 agosto 1965
Vedi fonte istituzionale
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