CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2024, n. 33466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33466 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, in replica a quelle del Procuratore generale, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33466 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/07/2024 Ritenuto in fatto MA TO ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 9 gennaio 2024 che, previa declaratoria di improcedibilità per il reato di truffa di cui al capo A), estinto per effetto di condotta riparatoria, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado in relazione al residuo reato di sostituzione di persona sub B), ferma la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in regime di equivalenza rispetto all'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod. pen. ed alla recidiva. 1.L'atto d'impugnazione, a ministero di difensore abilitato, si è affidato a due motivi, richiamati nei limiti di cui all'art. 173 connma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. "in relazione al momento consumativo del reato di cui all'art. 494 cod. pen.", poiché la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto la testimonianza di tale Gavazzoli, che ha escluso di aver presentato l'imputato al querelante NE NR come dipendente del Monte dei Paschi di Siena e, pertanto, il comportamento assunto in fasi successive dal ricorrente avrebbe connotazione postuma, ininfluente ai fini della dazione di denaro a suo favore - già avvenuta - e dunque della realizzazione del reato contestato. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato l'esistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello non avrebbe "dato avviso all'appellante della facoltà di chiedere le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi" ed avrebbe, anzi, non motivatamente ritenuto che "mancassero le condizioni per l'accesso alle sanzioni sostitutive delineate dagli articoli 53 e s.s. della L. 689/1981". Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è generico, perché meramente riproduttivo delle censure già respinte, con motivazione esauriente, dalla sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, con le cui argomentazioni il ricorrente omette in toto di confrontarsi e, comunque, perché versato in fatto, dunque non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Ed invero, tanto la sentenza di primo grado, quanto quella oggetto dell'impugnazione hanno puntualizzato che la personale attribuzione del ruolo di manager del Monte dei Paschi di Siena, falsamente enfatizzata dal ricorrente con intento decettivo, è avvenuta in un secondo momento, dopo la fase preliminare della presentazione mediata da un 2 terzo, e all'induzione in errore della vittima è seguita l'indebita dazione di denaro (pag. 4 e 5 sentenza di primo grado, pag.9 sentenza di appello). 2.11 secondo motivo, in parte aspecifico e dunque inammissibile, è nel complesso infondato. Costituisce orientamento di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). La consultazione degli atti del fascicolo ha consentito di acclarare che una specifica richiesta in tal senso sia stata lapidariamente formulata dall'imputato con le conclusioni dell'atto di appello, datato 17 gennaio 2023. E tuttavia, quanto al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/81, così avanzata, mette conto osservare che - da un lato - la doglianza con l'atto di gravame è stata del tutto genericamente enunciata perché aliena dall'indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto suggerirne l'applicazione ed il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (tra le tante, sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808) - e dall'altro, che l'accertamento delle condizioni che consentono di irrogare la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella detentiva rimane di puro fatto e, se congruamente motivato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità (ex multis, sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato la presenza di numerosi precedenti penali (sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Papadia, Rv. 194152), anche specifici, del prevenuto, ed espresso - nella valutazione di sussistenza della recidiva - un giudizio di concreta e persistente pericolosità sociale, incompatibile con le finalità a cui è preordinata la sanzione pecuniaria sostitutiva, non tanto collegate alla risocializzazione del reo, quanto piuttosto intese a beneficiarlo di una sanzione più mite e ad ammonirlo sulle conseguenze della commissione di altri reati (cfr. Corte Cost. sent. n. 28 del 2022). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 02/07/2024 .1
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, in replica a quelle del Procuratore generale, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33466 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/07/2024 Ritenuto in fatto MA TO ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 9 gennaio 2024 che, previa declaratoria di improcedibilità per il reato di truffa di cui al capo A), estinto per effetto di condotta riparatoria, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado in relazione al residuo reato di sostituzione di persona sub B), ferma la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in regime di equivalenza rispetto all'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod. pen. ed alla recidiva. 1.L'atto d'impugnazione, a ministero di difensore abilitato, si è affidato a due motivi, richiamati nei limiti di cui all'art. 173 connma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. "in relazione al momento consumativo del reato di cui all'art. 494 cod. pen.", poiché la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto la testimonianza di tale Gavazzoli, che ha escluso di aver presentato l'imputato al querelante NE NR come dipendente del Monte dei Paschi di Siena e, pertanto, il comportamento assunto in fasi successive dal ricorrente avrebbe connotazione postuma, ininfluente ai fini della dazione di denaro a suo favore - già avvenuta - e dunque della realizzazione del reato contestato. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato l'esistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello non avrebbe "dato avviso all'appellante della facoltà di chiedere le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi" ed avrebbe, anzi, non motivatamente ritenuto che "mancassero le condizioni per l'accesso alle sanzioni sostitutive delineate dagli articoli 53 e s.s. della L. 689/1981". Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è generico, perché meramente riproduttivo delle censure già respinte, con motivazione esauriente, dalla sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, con le cui argomentazioni il ricorrente omette in toto di confrontarsi e, comunque, perché versato in fatto, dunque non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Ed invero, tanto la sentenza di primo grado, quanto quella oggetto dell'impugnazione hanno puntualizzato che la personale attribuzione del ruolo di manager del Monte dei Paschi di Siena, falsamente enfatizzata dal ricorrente con intento decettivo, è avvenuta in un secondo momento, dopo la fase preliminare della presentazione mediata da un 2 terzo, e all'induzione in errore della vittima è seguita l'indebita dazione di denaro (pag. 4 e 5 sentenza di primo grado, pag.9 sentenza di appello). 2.11 secondo motivo, in parte aspecifico e dunque inammissibile, è nel complesso infondato. Costituisce orientamento di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). La consultazione degli atti del fascicolo ha consentito di acclarare che una specifica richiesta in tal senso sia stata lapidariamente formulata dall'imputato con le conclusioni dell'atto di appello, datato 17 gennaio 2023. E tuttavia, quanto al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/81, così avanzata, mette conto osservare che - da un lato - la doglianza con l'atto di gravame è stata del tutto genericamente enunciata perché aliena dall'indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto suggerirne l'applicazione ed il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (tra le tante, sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808) - e dall'altro, che l'accertamento delle condizioni che consentono di irrogare la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella detentiva rimane di puro fatto e, se congruamente motivato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., è insindacabile in sede di legittimità (ex multis, sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop, Rv. 263300). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato la presenza di numerosi precedenti penali (sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Papadia, Rv. 194152), anche specifici, del prevenuto, ed espresso - nella valutazione di sussistenza della recidiva - un giudizio di concreta e persistente pericolosità sociale, incompatibile con le finalità a cui è preordinata la sanzione pecuniaria sostitutiva, non tanto collegate alla risocializzazione del reo, quanto piuttosto intese a beneficiarlo di una sanzione più mite e ad ammonirlo sulle conseguenze della commissione di altri reati (cfr. Corte Cost. sent. n. 28 del 2022). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 02/07/2024 .1