Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. N. 1744/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1744 - 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Roma n. 21, Calvanico (Sa) in persona del titolare, legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1
calce all'atto di opposizione, dall'avv. Bruno Galdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Baronissi, alla via G. Amendola n. 26
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Contrada Biancaneve, Serre (SA), in persona dell'omonimo titolare, sig.
[...]
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 C.F._1
Angelo Arciello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Francesco Conforti n.11
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.11.2016 la , richiedeva Controparte_1
ed otteneva decreto ingiuntivo n. 3290/16 del 27.12.2016 (RG n. 11086/2016) dal Tribunale di Salerno contro “ Controparte_3
”, in persona dell'omonimo titolare, per il pagamento della
[...]
somma di € 41.129,00 oltre interessi commerciali ex D.L. vo n. 231/2002, a fronte della fornitura di latte di bufala avvenuta nel periodo da aprile 2016 ad agosto 2016.
Con atto notificato in data 15.02.2017 la “ Parte_2
”, in persona del suo titolare, sig.
[...] Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in
[...]
epigrafe eccependo l'inadempimento contrattuale della opposta. L'opponente deduceva, fondamentalmente, che la qualità del latte fornito dalla
[...]
non era conforme alle caratteristiche e qualità stabilite nel Controparte_1
contratto di fornitura di latte bufalino, perché alterato dalla presenza di latte vaccino. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda della attuale parte opposta, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 09.05.2017 provvedeva a costituirsi in giudizio la opposta asserendo che il latte bufalino fornito era Controparte_1
latte di qualità, mai rifiutato dall'acquirente. Il convenuto chiedeva, pertanto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite. 3
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, con provvedimento del 11 febbraio 2025, sulle precisate conclusioni di parte opposta, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ridotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e come tale va rigettata.
È opportuno, nel fissare il paradigma normativo di riferimento, premettere che il giudizio di opposizione si configura come un giudizio ordinario di cognizione nel quale, secondo i principi generali, è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Orbene orientamento pressoché unanime della giurisprudenza che “In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cassazione Civile, 23 gennaio 2023,
n. 1892). In applicazione del principio appena richiamato, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già integranti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi e non essendo neppure sufficiente la mancata contestazione dell'opponente (Cass. n. 173711/ 2006; n. 807/1999; n. 5573/1997).
Diradati i dubbi sull'onere della prova, la soluzione del caso in esame non può prescindere da quanto contenuto nel contratto di compravendita di latte bufalino, mai contestato, sottoscritto dalle parti il 31.07.2015 ed avente validità dal 31 luglio 2015 al 31 luglio 2017, data cui si riferiscono le fatture che hanno fondato il procedimento monitorio. 4
La vicenda sottoposta all'esame dell'adito Tribunale parte proprio dal lamentato inadempimento del contratto di compravendita di latte da parte della CP_1
che ha ottenuto provvedimento monitorio fondato su 5 fatture non
[...]
pagate, confortate da contratto di fornitura, nonché da messa in mora dell'odierna opponente.
Parte opponente, in via preliminare, contestava il quantum debeatur richiesto dall' deducendo di aver versato, a completo soddisfo del CP_1
presunto credito dell'opposta, l'importo di euro 25.000,00 a mezzo bonifico bancario, come previsto dall'art. 6 del Contratto di vendita. Tale rilievo non può essere accolto dal momento che la stessa parte non supporta le proprie affermazioni con mezzi di prova che riescano a confutare le asserzioni della la quale adduce che il bonifico di euro 25.000 sia andato a CP_1
copertura di precedenti fatture emesse dalla stessa per precedenti Parte_3
forniture di latte rimaste inevase.
Con il secondo motivo di opposizione, l' lamentava Parte_1
l'inadempimento di controparte per aver fornito latte risultato non conforme alle caratteristiche e qualità stabilite nel contratto di fornitura, perché viziato dalla presenza di latte vaccino e produceva analisi chimiche a supporto.
È noto che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre faccia carico al compratore;
mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente sul venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. n. 18125/13, n.
13695/07, n. 8963/98). Occorre ancora ricordare come, in linea di principio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché il venditore abbia eccepito la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova dell'esistenza dei vizi, ma anche della tempestività della denuncia. Nel caso in esame l'opponente non ha offerto alcuna prova delle eccezioni sollevate né della tempestività della denuncia. Analogo discorso deve 5
esser fatto in merito al dedotto difetto di qualità essenziali all'uso al quale il latte era destinato. Il richiamo è all'art. 1497 c.c. Orbene, in base al rinvio operato dall'articolo stesso alle disposizioni generali sull'inadempimento il compratore, che lamenti l'inadempienza del venditore, quando questa non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, può agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto (in tal senso Corte di cassazione n.
247 del 1981). Tuttavia, nel corso del giudizio non è emerso né che il compratore abbia denunciato i vizi della merce venduta nei termini, né che abbia provato i denunciati vizi. Per di più il compratore non si è attenuto alla disciplina concordata nel contratto di fornitura quanto al controllo di qualità di cui all'art.
4. Qualora, infatti, l'opponente avesse nutrito dei sospetti sulla qualità del latte avrebbe dovuto procedere, come da contratto, al prelievo del campione di massa del latte in questione. All'art. 4 del contratto di compravendita di latte bufalino si prevede che “Il campione di massa sarà conservato in tre diverse aliquote sulle quali saranno apposti due diversi sigilli identificativi, uno per il venditore ed uno per l'acquirente […]. Due delle tre aliquote dovranno essere sottoposte ad analisi […] da parte rispettivamente del venditore e dell'acquirente, ciascuno a proprie spese e presso laboratori di propria fiducia. Nel caso di risultati discordanti la terza aliquota del campione […] dovrà essere analizzata
[…]. Questo esame di revisione, effettuato congiuntamente da due analisti di fiducia sarà definitivo quale veritiero ed inappellabile”. È dunque rimasta del tutto sfornita di prova l'eccezione di difetto di qualità del prodotto fornito, non avendo mai la parte proceduto a contestare le forniture e ad operare i prelievi in contraddittorio. Non si può perciò tener conto delle analisi fatte effettuare alla
Milchimica s.n.c. di Eboli su incarico della giacché non Parte_1
risultano eseguite secondo le modalità di cui all'art. 4 del contratto e comunque si riferiscono ad un periodo, novembre del 2015, differente da quello delle fatture contestate. 6
In conclusione, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sopra illustrate,
l'opposizione va rigettata in quanto totalmente sfornita di prova. Di contro va confermato il decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
3290/16 reso dal Tribunale di Salerno in data 24/12/2016 e lo dichiara esecutivo come per legge;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 5.810,00
(cinquemilaottocentodieci) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario.
Salerno 14 mag. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva