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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3396/2023 depositato il 18/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00034338 88 000 QUOTACONSORTILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00034338 88 000 QUOTACONSORTILE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00034338 88 000 QUOTACONSORTILE 2019
- RUOLO n. 2023/000009 QUOTA CONSORTIL 2017
- RUOLO n. 2023/000004 QUOTA CONSORTIL 2019
- RUOLO n. 2023/000003 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 2023/000008 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3396/2023 depositato il 18/11/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 0034338 88/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate – IS a titolo di quota consortile ed accessori, anni d'imposta 2017/2018/2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- intervenuta prescrizione e/o decadenza;
2- carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate – IS non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
In particolare, trova fondamento la censura afferente la carenza di motivazione.
Infatti, sul punto la cartella impugnata non contiene i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria limitandosi ad indicare il solo importo di che trattasi, non specificando alcun altro elemento che potrebbe giustificare l'imposizione richiesta.
Non sarebbe soddisfatta nemmeno la motivazione c.d. per relationem in quanto la cartella non fa riferimento ad altri atti presupposti della pretesa tributaria. Inoltre non sussiste alcuna relazione tra l'entità dei contributi richiesti ed il beneficio ricevuto dalle opere di bonifica.
Quanto rappresentato nella cartella non è, dunque, sufficiente ad individuare i presupposti di fatto e diritto a sostegno della pretesa tributaria.
Il R.D. n. 215 del 13.02.1933 e ss.mm., che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi, stabilisce che alla spesa per la realizzazione delle opere di competenza statale, che non siano a totale carico dello stato, contribuiscono esclusivamente i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalle opere medesime;
pertanto l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo per “benefici irrigui” o per “consorzio di irrigazione” presuppone la sussistenza di un beneficio concreto, diretto e specifico, relativo ai fondi per cui si chiede il pagamento e ciò in conseguenza della realizzazione e/o della manutenzione di un'opera che arrechi concreto beneficio al fondo del contribuente.
Ciò premesso osserva il collegio che la S.C., con giurisprudenza alla quale intende aderire ha statuito che:
“In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel « perimetro di contribuenza», e la relativa valutazione nell'ambito di un «piano di classifica», grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto;
in assenza, invece, di «perimetro di contribuenza» o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel «piano di classifica», grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il «catasto consortile», avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il «piano di classifica» se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo". ( ex multis Cass. Sez.5, n.11431/2022; Sez. 5, n. 20359/2021; Cass., 19 aprile 2019, n. 11076; Cass., 18 aprile 2018; Cass. sez. trib., 18/01/2012, n. 654).
Sotto il profilo della prova della concreta utilità per i fondi di proprietà del ricorrente dei benefici idrici per cui viene chiesta la contribuzione, inoltre, la cartella impugnata è carente di motivazione e, pertanto, anche sotto tale profilo illegittima. In tal senso cfr. Cass. Civ. SS.UU. 14.05.2010 n. 11722 con cui è stato affermato che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Ciò dedotto, si osserva che nella fattispecie che ci occupa non è stata provata l'esistenza del relativo piano di classifica, né che i fondi rientrassero nel perimetro di contribuenza, né sono stati specificati di quali benefici effettivi, concreti e diretti godessero i fondi, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.
Va evidenziato, in proposito, che l'art. 96 della Legge Regione Siciliana n. 4 del 31 gennaio 2024, fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 1, della L. Regione Siciliana n. 45 del 29.05.1995, ha chiarito che le parole “dei benefici effettivamente conseguiti vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile”.
La norma sopra richiamata ha stigmatizzato il principio che non è sufficiente ai fini della motivazione riportare la dicitura di generici benefici conseguiti dai fondi rustici, ma è necessario indicare specificamente quali sono i benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo bastevole a tale fine la mera affermazione che i fondi rientrino nel perimetro consortile e che per ciò stesso ne traggano un beneficio. Anche sotto questo profilo giuridico la cartella di pagamento oggetto di contestazione risulta essere priva di motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-
IS al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PE Segreto FA Di IS
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3396/2023 depositato il 18/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00034338 88 000 QUOTACONSORTILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00034338 88 000 QUOTACONSORTILE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00034338 88 000 QUOTACONSORTILE 2019
- RUOLO n. 2023/000009 QUOTA CONSORTIL 2017
- RUOLO n. 2023/000004 QUOTA CONSORTIL 2019
- RUOLO n. 2023/000003 QUOTA CONSORTIL 2018
- RUOLO n. 2023/000008 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3396/2023 depositato il 18/11/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 0034338 88/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate – IS a titolo di quota consortile ed accessori, anni d'imposta 2017/2018/2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- intervenuta prescrizione e/o decadenza;
2- carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate – IS non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
In particolare, trova fondamento la censura afferente la carenza di motivazione.
Infatti, sul punto la cartella impugnata non contiene i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria limitandosi ad indicare il solo importo di che trattasi, non specificando alcun altro elemento che potrebbe giustificare l'imposizione richiesta.
Non sarebbe soddisfatta nemmeno la motivazione c.d. per relationem in quanto la cartella non fa riferimento ad altri atti presupposti della pretesa tributaria. Inoltre non sussiste alcuna relazione tra l'entità dei contributi richiesti ed il beneficio ricevuto dalle opere di bonifica.
Quanto rappresentato nella cartella non è, dunque, sufficiente ad individuare i presupposti di fatto e diritto a sostegno della pretesa tributaria.
Il R.D. n. 215 del 13.02.1933 e ss.mm., che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi, stabilisce che alla spesa per la realizzazione delle opere di competenza statale, che non siano a totale carico dello stato, contribuiscono esclusivamente i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalle opere medesime;
pertanto l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo per “benefici irrigui” o per “consorzio di irrigazione” presuppone la sussistenza di un beneficio concreto, diretto e specifico, relativo ai fondi per cui si chiede il pagamento e ciò in conseguenza della realizzazione e/o della manutenzione di un'opera che arrechi concreto beneficio al fondo del contribuente.
Ciò premesso osserva il collegio che la S.C., con giurisprudenza alla quale intende aderire ha statuito che:
“In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel « perimetro di contribuenza», e la relativa valutazione nell'ambito di un «piano di classifica», grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto;
in assenza, invece, di «perimetro di contribuenza» o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel «piano di classifica», grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il «catasto consortile», avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il «piano di classifica» se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo". ( ex multis Cass. Sez.5, n.11431/2022; Sez. 5, n. 20359/2021; Cass., 19 aprile 2019, n. 11076; Cass., 18 aprile 2018; Cass. sez. trib., 18/01/2012, n. 654).
Sotto il profilo della prova della concreta utilità per i fondi di proprietà del ricorrente dei benefici idrici per cui viene chiesta la contribuzione, inoltre, la cartella impugnata è carente di motivazione e, pertanto, anche sotto tale profilo illegittima. In tal senso cfr. Cass. Civ. SS.UU. 14.05.2010 n. 11722 con cui è stato affermato che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”.
Ciò dedotto, si osserva che nella fattispecie che ci occupa non è stata provata l'esistenza del relativo piano di classifica, né che i fondi rientrassero nel perimetro di contribuenza, né sono stati specificati di quali benefici effettivi, concreti e diretti godessero i fondi, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.
Va evidenziato, in proposito, che l'art. 96 della Legge Regione Siciliana n. 4 del 31 gennaio 2024, fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 1, della L. Regione Siciliana n. 45 del 29.05.1995, ha chiarito che le parole “dei benefici effettivamente conseguiti vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile”.
La norma sopra richiamata ha stigmatizzato il principio che non è sufficiente ai fini della motivazione riportare la dicitura di generici benefici conseguiti dai fondi rustici, ma è necessario indicare specificamente quali sono i benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo bastevole a tale fine la mera affermazione che i fondi rientrino nel perimetro consortile e che per ciò stesso ne traggano un beneficio. Anche sotto questo profilo giuridico la cartella di pagamento oggetto di contestazione risulta essere priva di motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-
IS al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PE Segreto FA Di IS