CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC NI, AT
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 790/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via Mariano Stabile, 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2880/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 12720 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia prospetta doglianze alla sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'atto di irrogazione delle sanzioni (euro 818,75) in relazione al mancato pagamento del CUT nel procedimento di appello n. 4220/2019 RGA.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, il contribuente, avverso il predetto invito notificato il 18.7.2019, ha assolto al pagamento del CUT solo in data 15.11.2019 ben oltre, quindi, i 90 gg. decorrenti dalla notifica dell'invito al pagamento.
Consegue da ciò che è legittimo l'atto con riferimento alle sanzioni per l'importo di euro 540,00, oltre euro
8.75 per spese di notifica, irrogate ai sensi dell'art. 16, comma 1, e 248 del dpr n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio liquidate in euro 330,00 per il primo grado ed euro 400,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IC NI, AT
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 790/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via Mariano Stabile, 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2880/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 12720 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia prospetta doglianze alla sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'atto di irrogazione delle sanzioni (euro 818,75) in relazione al mancato pagamento del CUT nel procedimento di appello n. 4220/2019 RGA.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, il contribuente, avverso il predetto invito notificato il 18.7.2019, ha assolto al pagamento del CUT solo in data 15.11.2019 ben oltre, quindi, i 90 gg. decorrenti dalla notifica dell'invito al pagamento.
Consegue da ciò che è legittimo l'atto con riferimento alle sanzioni per l'importo di euro 540,00, oltre euro
8.75 per spese di notifica, irrogate ai sensi dell'art. 16, comma 1, e 248 del dpr n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio liquidate in euro 330,00 per il primo grado ed euro 400,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto