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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GN NT RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TI BI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
“In via principale,
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra , disponendo che copia della sentenza sia Parte_1 Controparte_1 trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile competente per le relative annotazioni nei registri;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3. Stabilire che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé, con ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie tra i coniugi;
In via subordinata,
4. Determinare, nell'ipotesi di collocamento prevalente della sola minore presso la madre, un Per_1 assegno di contributo al mantenimento di euro 150,00 mensili a carico del Sig. e in favore Pt_1 della Sig.ra ; CP_1
5. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, atteso che entrambi sono titolari di redditi propri e che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno CP_1 divorzile, già escluso in sede di separazione in ragione della sua comprovata indipendenza economica;
6. Confermare l'assegnazione al Sig. della casa coniugale sita in Sora, via San Parte_1
GI s.n.c., di sua esclusiva proprietà e gravata da mutuo interamente a suo carico”. Per la resistente: Rigettarsi il ricorso e: Nel merito 2) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora per l'anno 2006 Parte II Serie A, con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente. 3) Rigettare tutte le domande promosse dal in via principale in particolare di riduzione Pt_1 dell'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli minori, di ordine alla di CP_1 procedere alla mutazione della residenza e di assegnazione al dell'ex casa coniugale. 4) Pt_1
Confermare l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre e calendario delle visite come stabilite nella separazione omologata prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e per due giorni Persona_3 Persona_4 consecutivi dalla mattina all'uscita da scuola, con due pernotti, fino all'ingresso a scuola la mattina del terzo giorno, in base alla turnazione lavorativa, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di studio dei figli. Eventuali variazioni di giorni ed orari di visita da parte del padre dovranno essere comunicate alla madre con un preavviso di almeno 8 ore. Stabilire che i figli trascorreranno con il padre n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Ovvero, nella ipotesi in cui durante tali periodi il padre lavori, non è prevista la suddetta alternanza durante le festività natalizie o pasquali, in quanto la gestione dei ragazzi così come disciplinata (tre giorni con la madre e due giorni con il padre, secondo i turni di lavoro) sarà continuativa a prescindere dalla cadenza di tali giorni durante le feste. In via riconvenzionale 5) In via principale, revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Via San GI snc a Sora al Parte_1
e assegnarla alla madre collocataria dei minori e fissare l'assegno di mantenimento
[...] dovuto per i figli minori nella misura di € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) o maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione AT e spese straordinarie al 50% previamente concordate tra le parti, se non tra quelle urgenti ed indifferibili, e documentate, tali da intendersi anche le spese mediche non comprese nel SSN , quelle per i libri scolastici e materiale di cancelleria, quelle per le gite scolastiche e occorrenti una tantum per la scuola, le spese per le attività extrascolastiche, e tutte quelle comunque connesse alla eventuale frequentazione di doposcuola, di istituti universitari e/o corsi e scuole di specializzazione. Saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% anche le spese relative al materiale di cancelleria e all'abbigliamento da concordarsi preventivamente e da sostenersi congiuntamente immediatamente a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico/universitario. 6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale attribuire alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di € 250,00 o CP_1 maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione AT . 7) In via ulteriormente CP_ subordinata, stabilire che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall' sia percepito integralmente dalla . 8) In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari del presente CP_1 procedimento, IVA CPA e rimb. forf. 15% come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, , nato a [...] il [...], ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nata a [...] il Controparte_1
16/05/1984, celebrato in data 26.8.2006 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sora, al n 80, parte
II, serie A, anno 2006, dal quale erano stati generati i figli , nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
, nata a [...] il [...]; al riguardo ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente, con
[...] provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 28.12.2022 e che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
In sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la quale si sarebbe trasferita presso abitazione diversa dalla casa coniugale che, invece, sarebbe rimasta al padre;
quest'ultimo avrebbe potuto vedere e tenere con sé la prole per due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate;
a titolo di concorso al mantenimento, il medesimo Parte_1 avrebbe versato mensilmente la somma Euro 250,00 per ciascun figlio, oltre ad euro 130,00 mensili a titolo di finanziamento della microcar di e fino alla estinzione del debito;
il tutto oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie e senza alcun contributo al mantenimento della moglie, avendo dichiarato le parti di essere economicamente indipendenti.
Senonché, in realtà, esso ricorrente aveva provveduto al versamento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, nonostante il collocamento effettivo dei ragazzi fosse stato ripartito in maniera perfettamente paritaria tra la madre ed il padre;
infatti, i ragazzi durante ciascun mese passavano quindici giorni nella casa paterna e quindici giorni nella abitazione della madre con i relativi costi alimentari e di permanenza a carico di ciascuno per i suddetti tempi, pertanto sarebbe stata equa una riduzione del contributo da versare alla al mantenimento di ciascun figlio.
Inoltre, quanto al figlio , dopo la separazione i genitori avevano concordato la sua Per_2 adesione ad una società di calcio con sistemazione presso un convitto in San Benedetto del Tronto ove il medesimo alloggiava, con esborso annuale di euro 2.750,00 che era stato erogato esclusivamente dal medesimo ricorrente. Questi, pertanto, aveva provveduto direttamente al pagamento della retta in favore del figlio versando in tal modo più del mantenimento mensile concordato in sede di separazione. Con il ricorso introduttivo, pertanto, sono state rassegnate le conclusioni sopra trascritte.
La resistente si è costituita, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando il rigetto delle avverse pretese relative alle condizioni di divorzio e concludendo come in epigrafe.
Al riguardo, l'intimata ha allegato di percepire redditi solo per euro 200 mensili, mentre il guadagnerebbe euro 1.800 netti al mese, oltre agli introiti di un lavoro non regolarizzato di Pt_1 vendita di api;
la medesima convenuta vivrebbe in condizioni di precarietà abitativa, cosicché ricorrerebbe l'esigenza di modifica delle condizioni di separazione consensuale mediante la revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale al sig. e l'assegnazione della stessa alla Parte_1 madre collocataria dei minori. Infatti, dopo la separazione le parti si erano in concreto alternate nell'abitazione della casa coniugale ma essa resistente aveva dovuto allontanarsene in conseguenza di un'aggressione fisica subita dal ricorrente, per la quale egli è imputato del delitto di cui all'art. 581
c.p. per aver percosso la moglie con uno schiaffo al volto il 22.11.2023.
Inoltre, in costanza di matrimonio la si era sempre occupata della famiglia, CP_1 gestendo in maniera pressoché totalizzante i figli minori e consentendo al marito di lavorare a tempo pieno e di poter svolgere anche lavori non regolarizzati nel tempo libero.
All'esito della comparizione delle parti, la giudice delegata ha proceduto all'audizione dei figli Pt_1
Per_ e all'udienza del 18.9.2024; con ordinanza riservata depositata il 20.9.2024 ha disposto l'affidamento Per_ condiviso della prole, il collocamento di presso il padre e di presso la madre, ha confermato Per_2
l'assegnazione della casa coniugale al padre, disciplinato il regime delle visite (due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate) dei genitori non collocatari con i figli rispettivamente presso i medesimi non collocati e ha stabilito un contributo a carico del padre al mantenimento di entrambi i figli, nella misura di euro 250 ciascuno, senza alcun contributo al mantenimento della resistente.
All'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 28.12.2022; -al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.2.2024) erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi sia stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che il figlio , nato il [...], è diventato Per_2 maggiorenne il 6.8.2025, cosicché non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al collocamento del medesimo, nonché al regime della frequentazione del ragazzo con i genitori.
Ciò premesso, in ordine all'affido e al collocamento di , nonché in relazione al Per_1 mantenimento anche di , pacificamente non indipendente, essi, sentiti nell'udienza del Per_2
18.9.2024, hanno rispettivamente dichiarato:
a) : di frequentare la madre regolarmente durante la settimana, ma di dormire sempre Per_2 presso la casa paterna (“… Ad esempio, in una settimana vado a scuola, poi pranzo e ceno a volte da mia madre a volte da mio padre, diciamo che le volte si equivalgono, invece dormo sempre da mio padre…”); ciò, essenzialmente, per ragioni logistiche: “mi alleno a Cassino tutti i pomeriggi. A volte quest'estate, massimo 5 o 6 volte, ho dormito da mia madre ma prevalentemente dormo da mio padre perché preferisco stare a casa mia. Io vorrei evitare continui spostamenti con i panni e i libri perché già faccio tante cose, vado in palestra, vado
a scuola, poi mi alleno, poi a volte la sera esco. Non è che preferisco uno dei due, dipende dai periodi. Invece mia sorella sta quasi sempre con mia madre, anche a dormire”;
b) : “Io sto quasi sempre con mamma. Vado a scuola la mattina, sono in quinta elementare, Per_1 esco alle 13.15, mi viene a prendere mamma e andiamo a casa di nonna dove vive anche lei, poi sto li e dormo lì. Da papà non ci vado quasi mai perché lui non mi prende, al telefono ci sentiamo tutti i giorni. Mio fratello lo vedo perché comunque viene a pranzo a cena quando sta con mamma, ma torna a dormire da papà. Per esempio, tutta l'estate l'ho passata con mamma. A me va bene stare di più da mamma, da papà vorrei andarci i giorni che devo stare con lui. Però a dormire vorrei tornare da mamma”. In proposito va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, secondo cui l'assegno divorzile previsto dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 assolve a una funzione composita, articolata in profili assistenziali, compensativi e perequativi (Cass. civ., sez. I, n. 18287/2018; n. 32198/2021; n. 38728/2022).
Osserva il Tribunale, in coerenza con l'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza
26520/2024) che l'assegno divorzile non è volto alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, bensì alla compensazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, nonché al riequilibrio degli effetti economici derivanti dalla cessazione del vincolo.
La medesima Suprema Corte, con ordinanza n. 11832/2023, ha poi chiarito che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile richiede un accertamento rigoroso del nesso causale tra la scelta di dedicarsi alla famiglia e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente.
Soprattutto, secondo il consolidato orientamento (tra le molte: ordinanza n. 4328/2024) della
Cassazione, l'assegno divorzile presuppone, quale necessaria precondizione, una situazione di squilibrio dei coniugi.
Squilibrio che, nel caso di specie, è ravvisabile.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_3
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2 Controparte_4 FORMIA (LT) il 03/09/1972, così come risulta dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio del
Comune di Itri, anno 1995, Parte 2, serie A, atto n. 35;
2) conferma le condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa del Tribunale di Cassino del 26.6.2021 con riferimento all'assegnazione alla madre della casa coniugale;
3) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di , entro il 5 di ogni Parte_2 Controparte_3
mese, dell'importo complessivo di euro 100,00, a titolo di assegno ex art. 5 legge 898/1970, oltre rivalutazione Istat;
4) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GN NT RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TI BI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
“In via principale,
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra , disponendo che copia della sentenza sia Parte_1 Controparte_1 trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile competente per le relative annotazioni nei registri;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3. Stabilire che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé, con ripartizione al 50% delle sole spese straordinarie tra i coniugi;
In via subordinata,
4. Determinare, nell'ipotesi di collocamento prevalente della sola minore presso la madre, un Per_1 assegno di contributo al mantenimento di euro 150,00 mensili a carico del Sig. e in favore Pt_1 della Sig.ra ; CP_1
5. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, atteso che entrambi sono titolari di redditi propri e che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno CP_1 divorzile, già escluso in sede di separazione in ragione della sua comprovata indipendenza economica;
6. Confermare l'assegnazione al Sig. della casa coniugale sita in Sora, via San Parte_1
GI s.n.c., di sua esclusiva proprietà e gravata da mutuo interamente a suo carico”. Per la resistente: Rigettarsi il ricorso e: Nel merito 2) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora per l'anno 2006 Parte II Serie A, con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente. 3) Rigettare tutte le domande promosse dal in via principale in particolare di riduzione Pt_1 dell'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli minori, di ordine alla di CP_1 procedere alla mutazione della residenza e di assegnazione al dell'ex casa coniugale. 4) Pt_1
Confermare l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre e calendario delle visite come stabilite nella separazione omologata prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e per due giorni Persona_3 Persona_4 consecutivi dalla mattina all'uscita da scuola, con due pernotti, fino all'ingresso a scuola la mattina del terzo giorno, in base alla turnazione lavorativa, il tutto nel rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di studio dei figli. Eventuali variazioni di giorni ed orari di visita da parte del padre dovranno essere comunicate alla madre con un preavviso di almeno 8 ore. Stabilire che i figli trascorreranno con il padre n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Ovvero, nella ipotesi in cui durante tali periodi il padre lavori, non è prevista la suddetta alternanza durante le festività natalizie o pasquali, in quanto la gestione dei ragazzi così come disciplinata (tre giorni con la madre e due giorni con il padre, secondo i turni di lavoro) sarà continuativa a prescindere dalla cadenza di tali giorni durante le feste. In via riconvenzionale 5) In via principale, revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Via San GI snc a Sora al Parte_1
e assegnarla alla madre collocataria dei minori e fissare l'assegno di mantenimento
[...] dovuto per i figli minori nella misura di € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) o maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione AT e spese straordinarie al 50% previamente concordate tra le parti, se non tra quelle urgenti ed indifferibili, e documentate, tali da intendersi anche le spese mediche non comprese nel SSN , quelle per i libri scolastici e materiale di cancelleria, quelle per le gite scolastiche e occorrenti una tantum per la scuola, le spese per le attività extrascolastiche, e tutte quelle comunque connesse alla eventuale frequentazione di doposcuola, di istituti universitari e/o corsi e scuole di specializzazione. Saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% anche le spese relative al materiale di cancelleria e all'abbigliamento da concordarsi preventivamente e da sostenersi congiuntamente immediatamente a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico/universitario. 6) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale attribuire alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di € 250,00 o CP_1 maggiore o minore se ritenuta giusta ed equa oltre rivalutazione AT . 7) In via ulteriormente CP_ subordinata, stabilire che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall' sia percepito integralmente dalla . 8) In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari del presente CP_1 procedimento, IVA CPA e rimb. forf. 15% come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, , nato a [...] il [...], ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nata a [...] il Controparte_1
16/05/1984, celebrato in data 26.8.2006 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sora, al n 80, parte
II, serie A, anno 2006, dal quale erano stati generati i figli , nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
, nata a [...] il [...]; al riguardo ha dedotto che i coniugi si erano separati consensualmente, con
[...] provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 28.12.2022 e che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
In sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la quale si sarebbe trasferita presso abitazione diversa dalla casa coniugale che, invece, sarebbe rimasta al padre;
quest'ultimo avrebbe potuto vedere e tenere con sé la prole per due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate;
a titolo di concorso al mantenimento, il medesimo Parte_1 avrebbe versato mensilmente la somma Euro 250,00 per ciascun figlio, oltre ad euro 130,00 mensili a titolo di finanziamento della microcar di e fino alla estinzione del debito;
il tutto oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie e senza alcun contributo al mantenimento della moglie, avendo dichiarato le parti di essere economicamente indipendenti.
Senonché, in realtà, esso ricorrente aveva provveduto al versamento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, nonostante il collocamento effettivo dei ragazzi fosse stato ripartito in maniera perfettamente paritaria tra la madre ed il padre;
infatti, i ragazzi durante ciascun mese passavano quindici giorni nella casa paterna e quindici giorni nella abitazione della madre con i relativi costi alimentari e di permanenza a carico di ciascuno per i suddetti tempi, pertanto sarebbe stata equa una riduzione del contributo da versare alla al mantenimento di ciascun figlio.
Inoltre, quanto al figlio , dopo la separazione i genitori avevano concordato la sua Per_2 adesione ad una società di calcio con sistemazione presso un convitto in San Benedetto del Tronto ove il medesimo alloggiava, con esborso annuale di euro 2.750,00 che era stato erogato esclusivamente dal medesimo ricorrente. Questi, pertanto, aveva provveduto direttamente al pagamento della retta in favore del figlio versando in tal modo più del mantenimento mensile concordato in sede di separazione. Con il ricorso introduttivo, pertanto, sono state rassegnate le conclusioni sopra trascritte.
La resistente si è costituita, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando il rigetto delle avverse pretese relative alle condizioni di divorzio e concludendo come in epigrafe.
Al riguardo, l'intimata ha allegato di percepire redditi solo per euro 200 mensili, mentre il guadagnerebbe euro 1.800 netti al mese, oltre agli introiti di un lavoro non regolarizzato di Pt_1 vendita di api;
la medesima convenuta vivrebbe in condizioni di precarietà abitativa, cosicché ricorrerebbe l'esigenza di modifica delle condizioni di separazione consensuale mediante la revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale al sig. e l'assegnazione della stessa alla Parte_1 madre collocataria dei minori. Infatti, dopo la separazione le parti si erano in concreto alternate nell'abitazione della casa coniugale ma essa resistente aveva dovuto allontanarsene in conseguenza di un'aggressione fisica subita dal ricorrente, per la quale egli è imputato del delitto di cui all'art. 581
c.p. per aver percosso la moglie con uno schiaffo al volto il 22.11.2023.
Inoltre, in costanza di matrimonio la si era sempre occupata della famiglia, CP_1 gestendo in maniera pressoché totalizzante i figli minori e consentendo al marito di lavorare a tempo pieno e di poter svolgere anche lavori non regolarizzati nel tempo libero.
All'esito della comparizione delle parti, la giudice delegata ha proceduto all'audizione dei figli Pt_1
Per_ e all'udienza del 18.9.2024; con ordinanza riservata depositata il 20.9.2024 ha disposto l'affidamento Per_ condiviso della prole, il collocamento di presso il padre e di presso la madre, ha confermato Per_2
l'assegnazione della casa coniugale al padre, disciplinato il regime delle visite (due giorni consecutivi a settimana e quindici giorni di estate) dei genitori non collocatari con i figli rispettivamente presso i medesimi non collocati e ha stabilito un contributo a carico del padre al mantenimento di entrambi i figli, nella misura di euro 250 ciascuno, senza alcun contributo al mantenimento della resistente.
All'udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 28.12.2022; -al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.2.2024) erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi sia stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che il figlio , nato il [...], è diventato Per_2 maggiorenne il 6.8.2025, cosicché non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al collocamento del medesimo, nonché al regime della frequentazione del ragazzo con i genitori.
Ciò premesso, in ordine all'affido e al collocamento di , nonché in relazione al Per_1 mantenimento anche di , pacificamente non indipendente, essi, sentiti nell'udienza del Per_2
18.9.2024, hanno rispettivamente dichiarato:
a) : di frequentare la madre regolarmente durante la settimana, ma di dormire sempre Per_2 presso la casa paterna (“… Ad esempio, in una settimana vado a scuola, poi pranzo e ceno a volte da mia madre a volte da mio padre, diciamo che le volte si equivalgono, invece dormo sempre da mio padre…”); ciò, essenzialmente, per ragioni logistiche: “mi alleno a Cassino tutti i pomeriggi. A volte quest'estate, massimo 5 o 6 volte, ho dormito da mia madre ma prevalentemente dormo da mio padre perché preferisco stare a casa mia. Io vorrei evitare continui spostamenti con i panni e i libri perché già faccio tante cose, vado in palestra, vado
a scuola, poi mi alleno, poi a volte la sera esco. Non è che preferisco uno dei due, dipende dai periodi. Invece mia sorella sta quasi sempre con mia madre, anche a dormire”;
b) : “Io sto quasi sempre con mamma. Vado a scuola la mattina, sono in quinta elementare, Per_1 esco alle 13.15, mi viene a prendere mamma e andiamo a casa di nonna dove vive anche lei, poi sto li e dormo lì. Da papà non ci vado quasi mai perché lui non mi prende, al telefono ci sentiamo tutti i giorni. Mio fratello lo vedo perché comunque viene a pranzo a cena quando sta con mamma, ma torna a dormire da papà. Per esempio, tutta l'estate l'ho passata con mamma. A me va bene stare di più da mamma, da papà vorrei andarci i giorni che devo stare con lui. Però a dormire vorrei tornare da mamma”. In proposito va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, secondo cui l'assegno divorzile previsto dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 assolve a una funzione composita, articolata in profili assistenziali, compensativi e perequativi (Cass. civ., sez. I, n. 18287/2018; n. 32198/2021; n. 38728/2022).
Osserva il Tribunale, in coerenza con l'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza
26520/2024) che l'assegno divorzile non è volto alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, bensì alla compensazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, nonché al riequilibrio degli effetti economici derivanti dalla cessazione del vincolo.
La medesima Suprema Corte, con ordinanza n. 11832/2023, ha poi chiarito che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile richiede un accertamento rigoroso del nesso causale tra la scelta di dedicarsi alla famiglia e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente.
Soprattutto, secondo il consolidato orientamento (tra le molte: ordinanza n. 4328/2024) della
Cassazione, l'assegno divorzile presuppone, quale necessaria precondizione, una situazione di squilibrio dei coniugi.
Squilibrio che, nel caso di specie, è ravvisabile.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_3
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2 Controparte_4 FORMIA (LT) il 03/09/1972, così come risulta dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio del
Comune di Itri, anno 1995, Parte 2, serie A, atto n. 35;
2) conferma le condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa del Tribunale di Cassino del 26.6.2021 con riferimento all'assegnazione alla madre della casa coniugale;
3) pone a carico di l'obbligo di versamento in favore di , entro il 5 di ogni Parte_2 Controparte_3
mese, dell'importo complessivo di euro 100,00, a titolo di assegno ex art. 5 legge 898/1970, oltre rivalutazione Istat;
4) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi