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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
SA IS AR, OR
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2044/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820209011641738000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219002916091000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- COMUNIC PREV IS n. 06876201900011942000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202200009402000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202200009402000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180047325676000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190006591255000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876202200009402000, recante, tra le altre, due cartelle di pagamento nn° 06820180047325676000 e
06820190006591255000 (riferite ad Irap ed Irpef anno 2015), in relazione alle quali contestava il difetto di notificazione, eseguita, secondo la procedura prevista per i soggetti trasferiti ed irreperibili, mediante deposito presso la Casa comunale, quando, invece, il ricorrente era regolarmente residente all'indirizzo indicato negli atti impositivi.
Il contribuente precisava di essere venuto conoscenza dell'esistenza della pretesa impositiva a seguito di notificazione dell'intimazione di pagamento n° 06820219002916091000 (notificata in data 1.12.2021 e non impugnata) e relativa istanza di accesso agli atti a cui faceva seguito, da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, la consegna degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazione delle contestate cartelle di pagamento.
Con controdeduzione l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 3 e art. 21, comma 1, D.lgs. n° 546/1992, in quanto la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca per cui è causa era stata preceduta da analoga comunicazione n°
06876201900011942000, anch'essa non impugnata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo, accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccepita invalidità della notificazione delle due menzionate cartelle di pagamento. Compensava le spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per non avere i giudici di prime cure reso pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso e per non aver valutato la documentazione prodotta. L'Ufficio sottolineava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, era stata preceduta dalla notificazione di altre due intimazioni di pagamento (n°
06820209011641738000, notificata in data 24.1.2020 e n° 06820219002916091000, notificata in data
23.11.2021), non impugnate, entrambe recanti le due sopra menzionate cartelle di pagamento. Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza gravata, venisse dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado per avvenuta cristallizzazione della pretesa creditoria.
Con controdeduzioni ed appello incidentale Resistente_1 insisteva nelle proprie difese, precisando che “l'omessa notificazione della cartella di pagamento non è suscettibile di sanatoria e inficia tutti gli atti conseguenti, a prescindere dal fatto che questi siano stati impugnati o meno”. Chiedeva la riforma del capo della sentenza relativa alle spese, illegittimamente compensate dai primi giudici.
Con memoria difensiva l'appellante contestava le argomentazioni avversarie ponendo in evidenza che i primi giudici avevano motivato la disposta compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza del contribuente nella fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è meritevole di accoglimento.
I giudici di prime cure hanno soffermato l'attenzione sulle sole modalità di notificazione delle due richiamate cartelle di pagamento, tralasciando, tuttavia, di considerare gli effetti dell'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n° 06820219002916091000 (notificata in data 23.11.2021 mediante consegna al portiere -doc. 4 fascicolo appellante). Tale atto reca le due più volte menzionate cartelle di pagamento ed il contribuente stesso ammette di averlo ricevuto (cfr. pag. 2 ricorso in primo grado).
I giudici di primo grado non hanno altresì valorizzato quanto precisato nelle controdeduzioni dell'Ufficio circa la regolare notificazione di precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n°
06876201900011942000), notificata mediante deposito nella casa comunale ex art. 140 c.p.c. in data
7.2.2020 ed invio raccomandata del 12.3.2020 (restituita al mittente per compiuta giacenza -doc. 2 fascicolo appellante e doc. 1 fascicolo resistente I grado). Anche in detto atto, venivano ben specificate gli estremi delle due cartelle di pagamento e le relative pretese tributarie.
Dunque, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876202200009402000, oggetto del presente giudizio, era stata effettivamente preceduta da altri atti impositivi regolarmente notificati al contribuente e dallo stesso non impugnati, riportanti le citate due cartelle di pagamento.
Per completezza espositiva si precisa che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in questo grado di giudizio anche ulteriore intimazione di pagamento n° 06820209011641738000, asseritamente notificata in data 24.01.2020, ma, essendo priva della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, il Collegio non è in grado di accertare il relativo perfezionamento (doc. 3 fascicolo appellante).
In conclusione, Resistente_1, pur essendo venuto a conoscenza della pretesa tributaria recata dalle due cartelle di pagamento sin dal 2020, non ha proposto impugnazione, né avverso l'intimazione di pagamento n° 06820219002916091000, né avverso la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876201900011942000, per eccepire l'omessa notificazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento).
Detta omissione preclude all'odierno appellato qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
06876202200009402000 per cui è causa) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n° 20476/2025; Cass. n° 6436/2025 ed anche Cass. n° 23346/2024; Cass. n° 3005/2020).
Per tali ragioni, la tesi del contribuente, secondo cui sarebbe sempre possibile eccepire le irregolarità di notificazione della cartella di pagamento, è infondata e contrasta con i principi espressi anche recentemente dalla Suprema Corte che, in un caso analogo al presente, ha statuito che “In tal guisa, la CTR ha pretermesso di considerare la rilevanza della previa, rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, conoscenza delle cartelle quale fattore impediente l'impugnazione del preavviso per far valere il vizio di notifica delle cartelle medesime: vizio superato (“ergo” sanato) dall'acquisita conoscenza in sé di queste in un momento che segna il “dies a quo” del termine ad impugnare, spirato il quale un'impugnazione tardiva non è ammessa” (C. Cass. n° 8260/2025).
La sentenza appellata deve essere pertanto riformata, con conferma integrale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876202200009402000.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, al netto della riduzione ex art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. n° 546/1992, per il solo giudizio di primo grado, essendosi l'Agenzia delle
Entrate Riscossione costituitasi mediante proprio funzionario, non per il giudizio di appello in quanto l'Ufficio si è avvalso dell'assistenza di un legale del libero foro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, conferma integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- condanna parte appellata a rifondere all'Ufficio le spese di lite, liquidate, per il giudizio di primo grado in €.
852,00, mentre per il presente grado in €. 1.204,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI AR RS DO RD
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
SA IS AR, OR
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2044/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820209011641738000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219002916091000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- COMUNIC PREV IS n. 06876201900011942000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202200009402000 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202200009402000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180047325676000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190006591255000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876202200009402000, recante, tra le altre, due cartelle di pagamento nn° 06820180047325676000 e
06820190006591255000 (riferite ad Irap ed Irpef anno 2015), in relazione alle quali contestava il difetto di notificazione, eseguita, secondo la procedura prevista per i soggetti trasferiti ed irreperibili, mediante deposito presso la Casa comunale, quando, invece, il ricorrente era regolarmente residente all'indirizzo indicato negli atti impositivi.
Il contribuente precisava di essere venuto conoscenza dell'esistenza della pretesa impositiva a seguito di notificazione dell'intimazione di pagamento n° 06820219002916091000 (notificata in data 1.12.2021 e non impugnata) e relativa istanza di accesso agli atti a cui faceva seguito, da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, la consegna degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazione delle contestate cartelle di pagamento.
Con controdeduzione l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 3 e art. 21, comma 1, D.lgs. n° 546/1992, in quanto la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca per cui è causa era stata preceduta da analoga comunicazione n°
06876201900011942000, anch'essa non impugnata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo, accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccepita invalidità della notificazione delle due menzionate cartelle di pagamento. Compensava le spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello censurando la sentenza di primo grado per non avere i giudici di prime cure reso pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso e per non aver valutato la documentazione prodotta. L'Ufficio sottolineava che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, era stata preceduta dalla notificazione di altre due intimazioni di pagamento (n°
06820209011641738000, notificata in data 24.1.2020 e n° 06820219002916091000, notificata in data
23.11.2021), non impugnate, entrambe recanti le due sopra menzionate cartelle di pagamento. Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza gravata, venisse dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado per avvenuta cristallizzazione della pretesa creditoria.
Con controdeduzioni ed appello incidentale Resistente_1 insisteva nelle proprie difese, precisando che “l'omessa notificazione della cartella di pagamento non è suscettibile di sanatoria e inficia tutti gli atti conseguenti, a prescindere dal fatto che questi siano stati impugnati o meno”. Chiedeva la riforma del capo della sentenza relativa alle spese, illegittimamente compensate dai primi giudici.
Con memoria difensiva l'appellante contestava le argomentazioni avversarie ponendo in evidenza che i primi giudici avevano motivato la disposta compensazione delle spese, tenuto conto della soccombenza del contribuente nella fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è meritevole di accoglimento.
I giudici di prime cure hanno soffermato l'attenzione sulle sole modalità di notificazione delle due richiamate cartelle di pagamento, tralasciando, tuttavia, di considerare gli effetti dell'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n° 06820219002916091000 (notificata in data 23.11.2021 mediante consegna al portiere -doc. 4 fascicolo appellante). Tale atto reca le due più volte menzionate cartelle di pagamento ed il contribuente stesso ammette di averlo ricevuto (cfr. pag. 2 ricorso in primo grado).
I giudici di primo grado non hanno altresì valorizzato quanto precisato nelle controdeduzioni dell'Ufficio circa la regolare notificazione di precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n°
06876201900011942000), notificata mediante deposito nella casa comunale ex art. 140 c.p.c. in data
7.2.2020 ed invio raccomandata del 12.3.2020 (restituita al mittente per compiuta giacenza -doc. 2 fascicolo appellante e doc. 1 fascicolo resistente I grado). Anche in detto atto, venivano ben specificate gli estremi delle due cartelle di pagamento e le relative pretese tributarie.
Dunque, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876202200009402000, oggetto del presente giudizio, era stata effettivamente preceduta da altri atti impositivi regolarmente notificati al contribuente e dallo stesso non impugnati, riportanti le citate due cartelle di pagamento.
Per completezza espositiva si precisa che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in questo grado di giudizio anche ulteriore intimazione di pagamento n° 06820209011641738000, asseritamente notificata in data 24.01.2020, ma, essendo priva della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, il Collegio non è in grado di accertare il relativo perfezionamento (doc. 3 fascicolo appellante).
In conclusione, Resistente_1, pur essendo venuto a conoscenza della pretesa tributaria recata dalle due cartelle di pagamento sin dal 2020, non ha proposto impugnazione, né avverso l'intimazione di pagamento n° 06820219002916091000, né avverso la precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876201900011942000, per eccepire l'omessa notificazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento).
Detta omissione preclude all'odierno appellato qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
06876202200009402000 per cui è causa) unicamente per vizi propri.
Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n° 20476/2025; Cass. n° 6436/2025 ed anche Cass. n° 23346/2024; Cass. n° 3005/2020).
Per tali ragioni, la tesi del contribuente, secondo cui sarebbe sempre possibile eccepire le irregolarità di notificazione della cartella di pagamento, è infondata e contrasta con i principi espressi anche recentemente dalla Suprema Corte che, in un caso analogo al presente, ha statuito che “In tal guisa, la CTR ha pretermesso di considerare la rilevanza della previa, rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria, conoscenza delle cartelle quale fattore impediente l'impugnazione del preavviso per far valere il vizio di notifica delle cartelle medesime: vizio superato (“ergo” sanato) dall'acquisita conoscenza in sé di queste in un momento che segna il “dies a quo” del termine ad impugnare, spirato il quale un'impugnazione tardiva non è ammessa” (C. Cass. n° 8260/2025).
La sentenza appellata deve essere pertanto riformata, con conferma integrale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 06876202200009402000.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, al netto della riduzione ex art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. n° 546/1992, per il solo giudizio di primo grado, essendosi l'Agenzia delle
Entrate Riscossione costituitasi mediante proprio funzionario, non per il giudizio di appello in quanto l'Ufficio si è avvalso dell'assistenza di un legale del libero foro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, conferma integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- condanna parte appellata a rifondere all'Ufficio le spese di lite, liquidate, per il giudizio di primo grado in €.
852,00, mentre per il presente grado in €. 1.204,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI AR RS DO RD