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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19328/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Parte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GERARDIN MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Parte_1
28/08/1994.
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Parte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il godimento della casa coniugale sita in Nichelino, Via Giuseppe Giusti 56/14, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnato alla moglie sig.ra con tutti i mobili che Parte_1 la arredano;
il marito sig. provvederà a trasferire altrove la sua residenza entro quindici Controparte_1 giorni dalla pronunzia della separazione;
DÀ ATTO che i coniugi, dichiarano di aver diviso di comune accordo i restanti beni di proprietà comune e di essere autosufficienti economicamente, e di non avere allo stato reciproche pretese di natura economica;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19328/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Parte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GERARDIN MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Parte_1
28/08/1994.
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Parte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il godimento della casa coniugale sita in Nichelino, Via Giuseppe Giusti 56/14, di proprietà comune dei coniugi, resta assegnato alla moglie sig.ra con tutti i mobili che Parte_1 la arredano;
il marito sig. provvederà a trasferire altrove la sua residenza entro quindici Controparte_1 giorni dalla pronunzia della separazione;
DÀ ATTO che i coniugi, dichiarano di aver diviso di comune accordo i restanti beni di proprietà comune e di essere autosufficienti economicamente, e di non avere allo stato reciproche pretese di natura economica;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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