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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 48574/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Silvia Vaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 48574/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RICCARDO SPAGLIARDI (C.F. e dell'avv. ETTORE C.F._1
SPAGLIARDI ( ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 2/42 C.F._2
16121 GENOVA presso il difensore avv. RICCARDO SPAGLIARDI
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIVIANO SINOPOLI (C.F. CP_1 P.IVA_2
) e dell'avv. ( ), elettivamente C.F._3 CP_2 C.F._4 domiciliato in VIA GABRIO SERBELLONI,7 20122 MILANO presso il difensore avv. LIVIANO SINOPOLI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice , Parte_1
, Parte_1 Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito della perdita della legittimazione attiva in capo alla Società attrice, in data successiva alla radicazione del presente giudizio;
pagina 1 di 6 - rigettare l'avversaria domanda ex art. 96 ult. co. c.p.c.
- accertare e dichiarare che le domande proposte dalla Società attrice con l'atto di citazione del 29 novembre 2022 erano fondate e che, in particolare, la delibera assunta dall'assemblea di in data 4 agosto 2022 è stata assunta in contrarietà allo statuto della Società CP_1 resistente e/o in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interessi, e, dunque, risultava nulla o annullabile e per l'effetto, dichiarare la soccombenza virtuale nel presente giudizio di e quindi condannarla al pagamento delle spese e del compenso di lite oltre spese CP_1 generali e accessori.
Per parte convenuta CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire: A) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo all'attrice, per sopravvenuta perdita in capo alla stessa della qualità di socia di e conseguentemente dichiarare CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione e della relativa domanda, per tutti i motivi espressi, nonché alla luce della sostanziale adesione a detta eccezione formulata da parte attrice all'udienza del 26 settembre 2023, e condannare l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta;
B) in subordine, ove si ritenesse cessata la materia del contendere, condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, anche se del caso in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, accertando e dichiarando, in via preliminare, il difetto originario (al momento della proposizione della presente causa) di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, per tutti i motivi esposti e la conseguente inammissibilità dell'azione ex adverso proposta e della relativa domanda, e, in ogni caso, nel merito l'inammissibilità, illegittimità e infondatezza delle domande formulate nell'atto di citazione introduttivo, per tutti i motivi espressi, C) in ogni caso,
- rigettare ogni avversa domanda,
- condannare d'ufficio l'attrice al risarcimento dei danni in favore della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. (ante Riforma Cartabia). Con ogni più ampia riserva e fatto salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29 novembre 2022,
[...]
Parte_1
(in breve ), Parte_1
- quale socia, con partecipazione del 16,66% del capitale sociale, di CP_1 ha impugnato la delibera assembleare del 4 agosto 2022, assunta con il suo voto contrario, nella parte in cui è stato deciso di conferire “mandato all'amministratore unico di porre in essere ogni attività che consenta di far fronte alle esigenze finanziarie della società con le pagina 2 di 6 modalità che l'amministratore unico riterrà più opportune, conferendogli ogni più ampio potere di stipulare ogni accordo, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di finanziamento, contratti di finanziamento soci, aperture di conto corrente o fido bancario, nei limiti dell'importo di complessivi Euro 500.000, con potere di contrarre con se stesso anche ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ.”, deducendone la nullità o l'annullabilità in quanto assunta:
- in violazione dell'art. 20 dello Statuto sociale, il quale, con riferimento ai poteri dell'organo amministrativo, prevede che “Occorre l'autorizzazione dei soci, che decidono con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale, per l'assunzione di obbligazioni o di decisioni di spesa di importo superiore ad euro 200.000,00”. La delibera avrebbe, dunque, illegittimamente innalzato
“il limite massimo entro il quale l'amministratore può assumere obbligazioni e decisioni di spesa a carico della società da euro 200.000,00 a euro 500.000,00” ed espanso “i poteri dell'amministratore nel senso di attribuire” allo stesso “non solo il potere di assumere obbligazioni, ma anche il potere di svolgere “ogni attività” che l'amministratore riterrà opportuno, concedendogli, inoltre, il potere di contrarre con sé stesso, non previsto dallo Statuto”;
- in violazione dell'art. 1395 c.c. attribuendo all'amministratore il “potere di contrarre con sé stesso”, senza alcuna ulteriore e più specifica previsione e senza limiti di sorta se non per il divieto di superare la soglia di euro 500.000,00;
- in conflitto di interessi “considerato che il voto del socio di maggioranza, dott.
ha permesso all'amministratore, il dott. di contrarre con sé CP_3 CP_3 stesso, senza alcuna limitazione o specificazione” (se non, come visto, quella di rimanere entro la soglia di euro 500.000,00). La società costituitasi nei termini, ha contrastato le avverse domande, CP_1 eccependo:
- in via preliminare, la sopravvenuta perdita di legittimazione attiva di e Parte_1 la conseguente improcedibilità della presente azione o essendo stato medio tempore azzerato per perdite e ricostituito il capitale sociale di e non avendo la società attrice sottoscritto il relativo aumento CP_1 deliberato in data 22 dicembre 2022;
- sempre in via preliminare, la carenza di interesse ad agire in capo a e la Parte_1 conseguente inammissibilità della presente azione o avendo questa promosso la presente impugnativa dopo che la delibera impugnata aveva già avuto esecuzione e nella piena consapevolezza dell'assenza del conflitto di interessi lamentato e, soprattutto, di alcun danno per la Società;
- nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria,
o avendo l'amministratore unico convocato l'assemblea del 4 agosto 2022 proprio in ossequio all'art. 20 dello Statuto sociale, onde ottenere l'autorizzazione necessaria a impegnare la Società per somme superiori ad euro 200.000;
pagina 3 di 6 o avendo l'assemblea ben delineato il “perimetro di azione” dell'amministratore unico oggetto di autorizzazione;
o avendo parte attrice confuso la disciplina dell'annullabilità del contratto concluso con sé stesso con quella relativa all'annullabilità della delibera assembleare che autorizza la stipula di un simile contratto;
o non avendo l'attrice in alcun modo provato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2479 ter c.c. in vista dell'annullamento della decisione assunta dai soci in conflitto di interessi;
concludendo, dunque, per il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti
- la difesa dell'attrice
• ha dichiarato come dopo la notifica dell'atto introduttivo (avvenuta in data 29 novembre 2022) la società abbia effettivamente perso la qualità Parte_1 di socio di non avendo partecipato all'aumento di capitale CP_1 deliberato in data 22 dicembre 2022, in quanto il termine per il versamento dei conferimenti in esecuzione dell'aumento del capitale disposto dall'assemblea scadeva il 22 marzo 2023;
• ha chiesto in ogni caso accertarsi la soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese;
- la difesa della convenuta ha osservato che si è dovuta costituire nel presente CP_1 giudizio quando già l'attrice aveva perso la legittimazione a proseguire nell'azione, per cui ha chiesto il riconoscimento delle spese del presente giudizio. All'esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** L'impugnazione proposta deve essere dichiarata improcedibile data la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in capo alla società attrice, , la quale Parte_1 successivamente alla notifica dell'atto di citazione ha perso la qualità di socia di er CP_1 effetto del totale azzeramento per perdite del capitale sociale della predetta e successiva sua ricostituzione mediante delibera di aumento del capitale sociale, alla quale Parte_1 non ha aderito. È principio da gran tempo consolidato in giurisprudenza quello per il quale non è sufficiente che le condizioni dell'azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano sussistenti al momento della proposizione della domanda giudiziale, occorrendo che esse sussistano anche al momento della pronuncia dell'organo giurisdizionale adito. Questo principio si applica anche con riguardo alle azioni promosse per l'annullamento delle deliberazioni assembleari di società di capitali. Legittimati all'esercizio di tali azioni sono solo i soggetti ai quali specificamente la legge accorda tale legittimazione e tra essi i soci, sempre che non abbiano essi stessi positivamente concorso all'adozione della deliberazione e purché il venir meno pagina 4 di 6 della qualità di socio in capo all'impugnante non sia diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli contesta (cfr. in tal senso, in materia di legittimazione ad impugnare ex art. 2377 c.c., Cass. 7 novembre 2008 n. 26842). Nella medesima decisione il Supremo Collegio ha condivisibilmente osservato che “a differenza di quello che accade in caso di delibere assembleari affette da nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c. – per esercitare l'azione di annullamento non occorre che il socio impugnante (assente o dissenziente rispetto alla delibera impugnata) dimostri anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo già implicito nella sua stessa qualità di socio. Da quanto sopra discende che il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore socio della società convenuta impedisce al giudice di pronunciare l'eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perché è venuto altresì meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, e perciò anche, attraverso l'annullamento di quella deliberazione, il potere d'incidere sugli effetti che essa ha prodotto (o è ancora in grado di produrre) nella sfera della società e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti. È poi appena il caso di aggiungere che, ove pure si volesse consentire con quella parte della dottrina che preferisce non qualificare i requisiti soggettivi posti dal citato art. 2377 c.c., per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari come condizioni di legittimazione dell'azione, e reputa invece trattarsi di disposizioni che operano sul piano sostanziale e che attribuiscono (o meno) la titolarità del diritto ad opporsi alla deliberazione non condivisa, le conclusioni non muterebbero. Anche l'esistenza del diritto azionato in giudizio deve infatti permanere intatta sino al momento della pronuncia del giudice” (Cass. 7 novembre 2008 n. 26842). La stessa società attrice ha riconosciuto di aver perso la legittimazione attiva, con riferimento indistinto a tutte le domande proposte (sia di nullità che annullabilità della deliberazione impugnata), per cui debbono considerarsi assorbite tutte le altre questioni di merito dibattute tra le parti quanto ai vizi di invalidità della delibera impugnata dedotti in citazione (nello stesso senso anche la sentenza di questo Tribunale n.13829/2014 pubblicata il 21.11.2014 nella causa R.G. n. 29952/2013, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it). Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, la quale in corso di causa ha perduto la qualità di socia di
CP_1
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza considerato che
- la perdita della legittimazione ad agire in capo a e la conseguente Parte_1 pronuncia di improcedibilità della domanda in questa sede proposta conseguono esclusivamente alla scelta declinatoria della qualità di socia da parte dell'attrice;
- la società attrice, una volta verificatasi la perdita della legittimazione (al più tardi in data 22 marzo 2023, termine fissato per il versamento dei conferimenti in esecuzione dell'aumento del capitale di , non ha immediatamente abbandonato la lite, ma, CP_1 anzi, ha obbligato la società convenuta a costituirsi in vista della prima udienza di comparizione delle parti del 26 settembre 2023 mediante deposito di comparsa di risposta pagina 5 di 6 in data 4 settembre 2023, con inevitabile aggravio di spese di difesa, quando avrebbe ben potuto rinunciare alla propria impugnativa già nel marzo del 2023 ed evitare, così, la costituzione in questo giudizio di CP_1
Le spese di lite, alla cui refusione deve essere condannata in favore di Parte_1 vengono liquidate sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 in euro CP_1
6.000,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori, in considerazione della natura della controversia, del valore (indeterminabile) della stessa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 48574/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire in capo alla società attrice;
- condanna la società attrice alla refusione in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compenso d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Silvia Vaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 48574/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RICCARDO SPAGLIARDI (C.F. e dell'avv. ETTORE C.F._1
SPAGLIARDI ( ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 2/42 C.F._2
16121 GENOVA presso il difensore avv. RICCARDO SPAGLIARDI
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIVIANO SINOPOLI (C.F. CP_1 P.IVA_2
) e dell'avv. ( ), elettivamente C.F._3 CP_2 C.F._4 domiciliato in VIA GABRIO SERBELLONI,7 20122 MILANO presso il difensore avv. LIVIANO SINOPOLI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice , Parte_1
, Parte_1 Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito della perdita della legittimazione attiva in capo alla Società attrice, in data successiva alla radicazione del presente giudizio;
pagina 1 di 6 - rigettare l'avversaria domanda ex art. 96 ult. co. c.p.c.
- accertare e dichiarare che le domande proposte dalla Società attrice con l'atto di citazione del 29 novembre 2022 erano fondate e che, in particolare, la delibera assunta dall'assemblea di in data 4 agosto 2022 è stata assunta in contrarietà allo statuto della Società CP_1 resistente e/o in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interessi, e, dunque, risultava nulla o annullabile e per l'effetto, dichiarare la soccombenza virtuale nel presente giudizio di e quindi condannarla al pagamento delle spese e del compenso di lite oltre spese CP_1 generali e accessori.
Per parte convenuta CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire: A) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo all'attrice, per sopravvenuta perdita in capo alla stessa della qualità di socia di e conseguentemente dichiarare CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione e della relativa domanda, per tutti i motivi espressi, nonché alla luce della sostanziale adesione a detta eccezione formulata da parte attrice all'udienza del 26 settembre 2023, e condannare l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta;
B) in subordine, ove si ritenesse cessata la materia del contendere, condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, anche se del caso in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale, accertando e dichiarando, in via preliminare, il difetto originario (al momento della proposizione della presente causa) di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, per tutti i motivi esposti e la conseguente inammissibilità dell'azione ex adverso proposta e della relativa domanda, e, in ogni caso, nel merito l'inammissibilità, illegittimità e infondatezza delle domande formulate nell'atto di citazione introduttivo, per tutti i motivi espressi, C) in ogni caso,
- rigettare ogni avversa domanda,
- condannare d'ufficio l'attrice al risarcimento dei danni in favore della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. (ante Riforma Cartabia). Con ogni più ampia riserva e fatto salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29 novembre 2022,
[...]
Parte_1
(in breve ), Parte_1
- quale socia, con partecipazione del 16,66% del capitale sociale, di CP_1 ha impugnato la delibera assembleare del 4 agosto 2022, assunta con il suo voto contrario, nella parte in cui è stato deciso di conferire “mandato all'amministratore unico di porre in essere ogni attività che consenta di far fronte alle esigenze finanziarie della società con le pagina 2 di 6 modalità che l'amministratore unico riterrà più opportune, conferendogli ogni più ampio potere di stipulare ogni accordo, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di finanziamento, contratti di finanziamento soci, aperture di conto corrente o fido bancario, nei limiti dell'importo di complessivi Euro 500.000, con potere di contrarre con se stesso anche ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ.”, deducendone la nullità o l'annullabilità in quanto assunta:
- in violazione dell'art. 20 dello Statuto sociale, il quale, con riferimento ai poteri dell'organo amministrativo, prevede che “Occorre l'autorizzazione dei soci, che decidono con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale, per l'assunzione di obbligazioni o di decisioni di spesa di importo superiore ad euro 200.000,00”. La delibera avrebbe, dunque, illegittimamente innalzato
“il limite massimo entro il quale l'amministratore può assumere obbligazioni e decisioni di spesa a carico della società da euro 200.000,00 a euro 500.000,00” ed espanso “i poteri dell'amministratore nel senso di attribuire” allo stesso “non solo il potere di assumere obbligazioni, ma anche il potere di svolgere “ogni attività” che l'amministratore riterrà opportuno, concedendogli, inoltre, il potere di contrarre con sé stesso, non previsto dallo Statuto”;
- in violazione dell'art. 1395 c.c. attribuendo all'amministratore il “potere di contrarre con sé stesso”, senza alcuna ulteriore e più specifica previsione e senza limiti di sorta se non per il divieto di superare la soglia di euro 500.000,00;
- in conflitto di interessi “considerato che il voto del socio di maggioranza, dott.
ha permesso all'amministratore, il dott. di contrarre con sé CP_3 CP_3 stesso, senza alcuna limitazione o specificazione” (se non, come visto, quella di rimanere entro la soglia di euro 500.000,00). La società costituitasi nei termini, ha contrastato le avverse domande, CP_1 eccependo:
- in via preliminare, la sopravvenuta perdita di legittimazione attiva di e Parte_1 la conseguente improcedibilità della presente azione o essendo stato medio tempore azzerato per perdite e ricostituito il capitale sociale di e non avendo la società attrice sottoscritto il relativo aumento CP_1 deliberato in data 22 dicembre 2022;
- sempre in via preliminare, la carenza di interesse ad agire in capo a e la Parte_1 conseguente inammissibilità della presente azione o avendo questa promosso la presente impugnativa dopo che la delibera impugnata aveva già avuto esecuzione e nella piena consapevolezza dell'assenza del conflitto di interessi lamentato e, soprattutto, di alcun danno per la Società;
- nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria,
o avendo l'amministratore unico convocato l'assemblea del 4 agosto 2022 proprio in ossequio all'art. 20 dello Statuto sociale, onde ottenere l'autorizzazione necessaria a impegnare la Società per somme superiori ad euro 200.000;
pagina 3 di 6 o avendo l'assemblea ben delineato il “perimetro di azione” dell'amministratore unico oggetto di autorizzazione;
o avendo parte attrice confuso la disciplina dell'annullabilità del contratto concluso con sé stesso con quella relativa all'annullabilità della delibera assembleare che autorizza la stipula di un simile contratto;
o non avendo l'attrice in alcun modo provato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2479 ter c.c. in vista dell'annullamento della decisione assunta dai soci in conflitto di interessi;
concludendo, dunque, per il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti
- la difesa dell'attrice
• ha dichiarato come dopo la notifica dell'atto introduttivo (avvenuta in data 29 novembre 2022) la società abbia effettivamente perso la qualità Parte_1 di socio di non avendo partecipato all'aumento di capitale CP_1 deliberato in data 22 dicembre 2022, in quanto il termine per il versamento dei conferimenti in esecuzione dell'aumento del capitale disposto dall'assemblea scadeva il 22 marzo 2023;
• ha chiesto in ogni caso accertarsi la soccombenza virtuale, ai fini della liquidazione delle spese;
- la difesa della convenuta ha osservato che si è dovuta costituire nel presente CP_1 giudizio quando già l'attrice aveva perso la legittimazione a proseguire nell'azione, per cui ha chiesto il riconoscimento delle spese del presente giudizio. All'esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** L'impugnazione proposta deve essere dichiarata improcedibile data la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in capo alla società attrice, , la quale Parte_1 successivamente alla notifica dell'atto di citazione ha perso la qualità di socia di er CP_1 effetto del totale azzeramento per perdite del capitale sociale della predetta e successiva sua ricostituzione mediante delibera di aumento del capitale sociale, alla quale Parte_1 non ha aderito. È principio da gran tempo consolidato in giurisprudenza quello per il quale non è sufficiente che le condizioni dell'azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano sussistenti al momento della proposizione della domanda giudiziale, occorrendo che esse sussistano anche al momento della pronuncia dell'organo giurisdizionale adito. Questo principio si applica anche con riguardo alle azioni promosse per l'annullamento delle deliberazioni assembleari di società di capitali. Legittimati all'esercizio di tali azioni sono solo i soggetti ai quali specificamente la legge accorda tale legittimazione e tra essi i soci, sempre che non abbiano essi stessi positivamente concorso all'adozione della deliberazione e purché il venir meno pagina 4 di 6 della qualità di socio in capo all'impugnante non sia diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli contesta (cfr. in tal senso, in materia di legittimazione ad impugnare ex art. 2377 c.c., Cass. 7 novembre 2008 n. 26842). Nella medesima decisione il Supremo Collegio ha condivisibilmente osservato che “a differenza di quello che accade in caso di delibere assembleari affette da nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c. – per esercitare l'azione di annullamento non occorre che il socio impugnante (assente o dissenziente rispetto alla delibera impugnata) dimostri anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo già implicito nella sua stessa qualità di socio. Da quanto sopra discende che il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore socio della società convenuta impedisce al giudice di pronunciare l'eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perché è venuto altresì meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, e perciò anche, attraverso l'annullamento di quella deliberazione, il potere d'incidere sugli effetti che essa ha prodotto (o è ancora in grado di produrre) nella sfera della società e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti. È poi appena il caso di aggiungere che, ove pure si volesse consentire con quella parte della dottrina che preferisce non qualificare i requisiti soggettivi posti dal citato art. 2377 c.c., per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari come condizioni di legittimazione dell'azione, e reputa invece trattarsi di disposizioni che operano sul piano sostanziale e che attribuiscono (o meno) la titolarità del diritto ad opporsi alla deliberazione non condivisa, le conclusioni non muterebbero. Anche l'esistenza del diritto azionato in giudizio deve infatti permanere intatta sino al momento della pronuncia del giudice” (Cass. 7 novembre 2008 n. 26842). La stessa società attrice ha riconosciuto di aver perso la legittimazione attiva, con riferimento indistinto a tutte le domande proposte (sia di nullità che annullabilità della deliberazione impugnata), per cui debbono considerarsi assorbite tutte le altre questioni di merito dibattute tra le parti quanto ai vizi di invalidità della delibera impugnata dedotti in citazione (nello stesso senso anche la sentenza di questo Tribunale n.13829/2014 pubblicata il 21.11.2014 nella causa R.G. n. 29952/2013, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it). Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, la quale in corso di causa ha perduto la qualità di socia di
CP_1
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza considerato che
- la perdita della legittimazione ad agire in capo a e la conseguente Parte_1 pronuncia di improcedibilità della domanda in questa sede proposta conseguono esclusivamente alla scelta declinatoria della qualità di socia da parte dell'attrice;
- la società attrice, una volta verificatasi la perdita della legittimazione (al più tardi in data 22 marzo 2023, termine fissato per il versamento dei conferimenti in esecuzione dell'aumento del capitale di , non ha immediatamente abbandonato la lite, ma, CP_1 anzi, ha obbligato la società convenuta a costituirsi in vista della prima udienza di comparizione delle parti del 26 settembre 2023 mediante deposito di comparsa di risposta pagina 5 di 6 in data 4 settembre 2023, con inevitabile aggravio di spese di difesa, quando avrebbe ben potuto rinunciare alla propria impugnativa già nel marzo del 2023 ed evitare, così, la costituzione in questo giudizio di CP_1
Le spese di lite, alla cui refusione deve essere condannata in favore di Parte_1 vengono liquidate sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 in euro CP_1
6.000,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori, in considerazione della natura della controversia, del valore (indeterminabile) della stessa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 48574/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire in capo alla società attrice;
- condanna la società attrice alla refusione in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compenso d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 6 di 6