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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1227/2022 R. G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1977 rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Natale Vinci, giusta mandato in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Policoro (MT), alla via Medaglia d'Oro Sinisi n.43 ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Sinni (Pz) il 18.04.1967, rappresentato e difeso dall'avv. ET Infantino in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lagonegro, alla Via degli Eucalipti n. 12 resistente avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025
c.p.c..
pagina 1 di 10 Conclusioni del PM: in data 10.02.2025 il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2022, ha premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 1.07.2000 in Tursi Controparte_1
(Mt), dal quale sono nati tre figli, ET il 20.03.2001 a Chiaromonte (PZ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, l'1.10.2004 a Potenza e il 2.03.2010 a Salerno;
Per_1 Per_2
che con decreto n. cron. 111/2022 del 2.03.2022 (dep. il 3.03.2022), nel giudizio iscritto al n. 904/2021, il Tribunale di Lagonegro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui alla convenzione depositata il 2.02.2022, in seguito alla quale le parti non si sono più riconciliate;
che, a oggi, i rapporti tra le minori e ciascun genitore sono così disciplinati: “Le figlie minori e rimangono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sulle minori, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori… I tempi di frequentazione delle minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre dovrà tenerle con sé: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 15:30 sino alle ore 21:30 della domenica immediatamente successiva, due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15:30 alle ore 21:30, specificandosi che eventuali variazioni saranno concordate di volta in volta fra le parti, direttamente anche per le vie brevi (telefonicamente). Durante le vacanze natalizie sette giorni consecutivi alternando, di anno in anno con la madre, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre, con pernotto per ogni giorno, e quello compreso tra 31 dicembre e il 6 gennaio, con pernotto per ogni giorno, durante le vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorreranno con ciascun genitore il periodo compreso tra il Venerdì Santo, dalle ore 10:00 alle ore 21:30 del Lunedì dell'Angelo, con pernotto per ogni giorno, durante le vacanze estive, ciascun genitore, dandone comunicazione all'altro entro il giorno 15 del mese, trascorrerà con i minori 15 giorni consecutivi”; che la prelevante collocazione delle minori presso la madre giustifica l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
che l'accordo di separazione ha stabilito a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 a CP_1
titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dette statuizioni possono essere confermate anche in sede divorzile;
che il resistente è titolare dell'attività commerciale Royalcasa in Francavilla in Sinni (PZ), con un reddito di euro 1.500,00 mensile,
pagina 2 di 10 mentre la ricorrente è disoccupata e priva di reddito.
Tanto premesso, ha chiesto al Presidente del Tribunale di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti e ha rassegnato le seguenti conclusioni:“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti con ogni conseguente annotazione nei pubblici registri;
2) Affidare le minori, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione, in favore della stessa, dell'immobile costituente la casa coniugale. 4) Stabilire che il signor tenga con sé le minori CP_1
uniformandosi ai tempi di frequentazione già dettati in ambito separativo. 5) Stabilire che il padre, a titolo di mantenimento delle minori, versi, in favore della OR , l'importo Pt_1
mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 6) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro
7) Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria di costituzione depositata il 16.01.2023 si è costituito il quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , ha dedotto che la IG Parte_1
in data 1.10.2022 ha raggiunto al maggiore età e si è trasferita da tre mesi a Policoro Per_1
(MT) e, pertanto, la somma di euro 200,00 prevista a titolo di mantenimento dovrà essere versata direttamente a anche per espressa sua richiesta;
che per quanto riguarda la minore Per_1 Per_2
il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con provvedimento del 13 ottobre 2022, depositato il
27.10.2022, nel giudizio iscritto al n. 485/2020 R.G., ha disposto la collocazione della minore presso gli zii paterni, residenti in [...]in Sinni e, quindi, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento e le eventuali spese straordinarie in favore di dovranno essere versate alla Per_2
famiglia ove è collocata la minore e non alla madre;
che l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del resistente, a non si giustifica in quanto entrambe le figlie Parte_1
non vivono con la madre;
che, infine, il percepisce un reddito inferiore a quello indicato CP_1
dalla ricorrente.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) stabilire che casa coniugale sita in Francavilla Sul Sinni alla via Roma 95, venga assegnata al signor per le motivazioni Controparte_1
innanzi esplicitate;
3) disporre, sin dal prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo
pagina 3 di 10 mantenimento per la IG maggiorenne sia versata direttamente alla stessa, Parte_2
così anche le eventuali spese straordinarie;
4) disporre, sin dalla prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo mantenimento per la IG (e le eventuali spese Persona_3
straordinarie), non sia più versata alla OR , pertanto autorizzare il Parte_1 versamento di € 200.00 alla famiglia ove è collocata la minore o stabilire qualunque altra modalità che sarà ritenuta idonea. 5) Autorizzazione al rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio; Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza di prima comparizione del 18.01.2023, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente ha confermato i provvedimenti contenuti nel giudizio di separazione, con prosieguo davanti al giudice istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 23.01.2023, si è riportata alle Parte_1 conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e ha dedotto che la IG , benché Per_1
maggiorenne, non è ancora autonoma sotto il profilo economico e continua a vivere stabilmente in Francavilla in Sinni (Pz), con la madre presso la casa familiare opponendosi, altresì, alla richiesta di di corrispondere direttamente a la somma di Controparte_1 Per_1
euro 200.00 a titolo di mantenimento;
per quanto riguarda l'altra IG, minorenne, ha Per_3
precisato che trascorre tutte le domeniche con la madre e durante la settimana trattenendosi presso la casa coniugale, ove consuma il pranzo, sino al tardo pomeriggio e facendo rientro a casa degli zii intorno alle 19.00; che essendo disoccupata e priva di entrate economiche, il mantenimento in favore della IG è necessario per far fronte alle spese per il tempo in cui Per_3
la minore vive con ella presso la casa familiare e la mancanza della casa la costringerebbe ad andare presso quella dei suoi genitori in Tursi (Mt), allontanandosi dalla IG . Per_3
Con memoria di costituzione ex art. 709 c.p.c. depositata il 12.02.2023, Controparte_1
ha insistito affinché la somma di euro 200,00, a titolo di mantenimento, sia versata
[...]
direttamente a , maggiorenne e trasferita a Policoro (Mt); mentre la somma di euro Per_1
200,00, a titolo di mantenimento della minore non sia versata a Per_2 Parte_1
ma alla famiglia ove la minore è collocata, con conseguente assegnazione della casa coniugale al resistente, quale proprietario in virtù di atto di donazione dei genitori.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) stabilire che casa coniugale sita in Francavilla Sul Sinni alla via Roma
pagina 4 di 10 95, venga assegnata al signor per le motivazioni innanzi esplicitate;
Controparte_1
3) disporre, sin dal prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo mantenimento per la IG maggiorenne sia versata direttamente alla stessa, così anche le Parte_2
eventuali spese straordinarie;
4) disporre, sin dalla prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo mantenimento per la IG (e le eventuali spese straordinarie), Persona_3
non sia più versata alla OR , pertanto autorizzare il versamento di € Parte_1
200.00 alla famiglia ove è collocata la minore o stabilire qualunque altra modalità che sarà ritenuta idonea. 5) Autorizzazione al rilascio di passaporto e carta di identità valida per
l'espatrio; Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con provvedimento del 15.09.2023, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.09.2023, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 18.01.2023, è stato disposto che entrambi i genitori versino euro 200,00, entro il 28 di ogni mese, in favore degli zii paterni presso i quali è collocata la IG minore in forza del provvedimento del Tribunale per i Minorenni Per_2
di Potenza, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
All'udienza del 9.10.2023 le parti sono comparse personalmente e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, già depositato telematicamente, esibito e sottoscritto alla medesima udienza.
L'accordo prevede le seguenti condizioni:
1) Confermare le statuizioni di cui al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 13 ottobre 2022 in punto di affidamento e collocazione della minore nonché le odierne Per_2
modalità dei rapporti di frequentazione tra le stessa e ciascun genitore.
2) Il padre, dal mese di ottobre dell'anno 2023, provvederà al mantenimento della minore Per_2
versando, entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 in favore dei signori
e , zii paterni della minore e presso cui la stessa è Controparte_2 Controparte_3
collocata in forza del richiamato provvedimento del Tribunale per i Minorenni. La madre contribuirà al mantenimento della IG in forma diretta, soddisfacendo i bisogni materiali Per_2
della stessa nei tempi di frequentazione di sua spettanza.
3) Il padre, con il consenso espresso della OR , dal mese di ottobre dell'anno 2023, Pt_1
provvederà al mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autonoma, versando, direttamente in favore della stessa, entro il giorno 28 di ogni mese,
pagina 5 di 10 l'importo di Euro 200,00.
4) Ciascuno dei genitori provvederà a corrispondere, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie che, di volta in volta, si renderanno necessarie per le figlie.
5) La OR , entro e non oltre la data del 10 aprile 2024, provvederà a rilasciare, in Pt_1 favore del signor che ne è esclusivo proprietario, l'immobile costituente la casa CP_1
coniugale, sita in Francavilla in Sinni (PZ), via Roma, 95, a lei allo stato assegnato.
6) La OR , nel momento del rilascio della casa coniugale, porterà con sé gli arredi Pt_1
tutti del vano soggiorno.
Alla medesima udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione senza i termini ex art
190 c.p.c. su richiesta espressa delle parti costituite.
Il P.M. in data 12.10.2023 (dep. 13.10.2023) ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Con ordinanza del 31.10.2023, resa a scioglimento della riserva in decisione assunta all'udienza del 9.10.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo con delega ai Servizi Sociali del Comune di
Francavilla in Sinni di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulla minore e sulle relazioni della minore sia con Persona_4
i genitori sia con gli zii paterni presso i quali è collocata riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, con particolare riferimento all'affidamento della prole e alle determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori, oltre a svolgere una indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione familiare.
In data 06.02.2024 i servizi Sociali del Comune di Francavilla in Sinni hanno depositato la relazione in ordine all'indagine psico-sociale eseguita nei riguardi del nucleo familiare – Per_5
e della minore Pt_1 Per_2
Con ordinanza del 28.02.2024, resa a scioglimento dell'udienza del 19.02.2024, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i Servizi Sociali del Comune di Francavilla in Sinni sono stati invitati a continuare il monitoraggio fornendo maggiori notizie sulle condizioni della minore anche con riguardo al rapporto con i genitori e disposto l'ascolto della minore. Per_2
In data 11.06.2024 i servizi Sociali del Comune di Francavilla in Sinni hanno depositato la relazione di aggiornamento.
All'udienza del 12.11.2024 è stata ascoltata la minore la quale ha dichiarato: “Attualmente Per_2
vivo a casa dei miei zii paterni in via Palestro, con zio, zia e mia cugina. Le cose vanno bene. Mi trovo bene. Vedo mamma il sabato e la domenica vado da papà. Gli incontri con i miei genitori
pagina 6 di 10 vanno bene. Ho iniziato a fare il corso da arbitro di allenatore da calcio che mi piace molto. A scuola va bene ho la media dell'8. Siamo 8 in classe. Frequento l'istituto per la sanità e
l'assistenza sociale di che mi piace molto Quando vedo mamma ci vediamo a casa sua Per_6
dove mangiamo e a volte andiamo a trovare i parenti a Tursi o a fare qualche passeggiata. PA lo vedo la domenica. Andiamo in giro o alle partite. Lui mi ha trasmesso la passione per il calcio. Sono venuta in tribunale con mamma e papà che hanno un rapporto abbastanza sereno allo stato. I miei fratelli vivono, a Scanzano, e mio fratello ET a Francavilla con Per_1
papà. Allo stato sto bene e voglio continuare a vivere con i miei zii. Il 6 dicembre devo fare
l'esame da arbitro”.
Con ordinanza del 20.01.2025, resa all'esito dell'udienza del 13.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinunzia dei difensori, con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 10.02.2025 nulla ha opposto.
2. Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. cron. 111/2022 dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento iscritto al n. 940/2021 R.G., previa comparizione di entrambi i coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza del 2.02.2022.
Si è pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre l'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi dinanzi al Presidente), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio depositato e sottoscritto all'udienza del 9.10.2023.
Le parti all'udienza del 13.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, si sono riportati al pagina 7 di 10 detto accordo chiedendone l'accoglimento.
L'accordo prevede testualmente quanto segue:
1) Confermare le statuizioni di cui al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 13 ottobre 2022 in punto di affidamento e collocazione della minore nonché le odierne Per_2
modalità dei rapporti di frequentazione tra le stessa e ciascun genitore.
2) Il padre, dal mese di ottobre dell'anno 2023, provvederà al mantenimento della minore Per_2
versando, entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 in favore dei signori
e , zii paterni della minore e presso cui la stessa è Controparte_2 Controparte_3
collocata in forza del richiamato provvedimento del Tribunale per i Minorenni. La madre contribuirà al mantenimento della IG in forma diretta, soddisfacendo i bisogni materiali Per_2
della stessa nei tempi di frequentazione di sua spettanza.
3) Il padre, con il consenso espresso della OR , dal mese di ottobre dell'anno 2023, Pt_1
provvederà al mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autonoma, versando, direttamente in favore della stessa, entro il giorno 28 di ogni mese,
l'importo di Euro 200,00.
4) Ciascuno dei genitori provvederà a corrispondere, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie che, di volta in volta, si renderanno necessarie per le figlie.
5) La OR , entro e non oltre la data del 10 aprile 2024, provvederà a rilasciare, in Pt_1 favore del signor che ne è esclusivo proprietario, l'immobile costituente la casa CP_1
coniugale, sita in Francavilla in Sinni (PZ), via Roma, 95, a lei allo stato assegnato.
6) La OR , nel momento del rilascio della casa coniugale, porterà con sé gli arredi Pt_1
tutti del vano soggiorno.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento e collocamento della IG minore e assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Ebbene il Collegio osserva che la minore ascoltata all'udienza de 12.11.2024, ha dato atto del rapporto abbastanza Per_2
sereno tra i genitori e ha dichiarato di voler continuare a vivere con gli zii paterni. Inoltre i
Servizi Sociali con la relazione del 22.01.2024 hanno esposto di non rilevare criticità attuale in ordine alla crescita di che sembra motivata nel percorso di studi e più matura rispetto al Per_2
passato. Per tali motivi il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti pagina 8 di 10 con riferimento alla minore che ha manifestato la volontà di restare a vivere con gli zii Per_2
paterni.
In definitiva i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore nonché della IG maggiorenne e non autosufficiente economicamente Per_2
e pertanto il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione nei limiti di Per_1
cui al dispositivo.
Per quanto attiene gli incontri della minore con il padre e la madre il Tribunale ritiene che Per_2
in considerazione dell'età della ragazza, questa possa incontrare il padre e la madre tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità dei genitori non conviventi che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, Per_2
potrà vedere e stare con la madre il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e il padre la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Tursi (Mt) il 1.07.2000 tra , nato a Controparte_1
Francavilla in Sinni (PZ) il 18.04.1967 e , nata a Parte_1
Policoro (MT) il 12.07.1977;
2) dispone l'affido condiviso della minore con collocazione Persona_4
prevalente presso il domicilio degli zii paterni, e Controparte_2 CP_3
regolando il regime di visita e di incontri con i genitori secondo le modalità
[...]
indicate in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 28 di Controparte_1
ogni mese, in favore degli zii paterni, e , presso Controparte_2 Controparte_3
i quali la minore è collocata, l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della minore assegno soggetto a rivalutazione annuale secondo Per_2
gli indici ISTAT-F.O.I.;
4) dispone che la madre provveda al mantenimento della minore Parte_1
pagina 9 di 10 secondo gli accordi delle parti riportati in parte motiva;
Per_2
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 28 di Controparte_1
ogni mese, in favore della IG l'assegno di euro 200,00 a titolo di Parte_2
mantenimento, assegno soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
F.O.I.;
6) pone al 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per le figlie e Per_2
Parte_2
7) prende atto delle ulteriori condizioni;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tursi (MT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 17.02.2025
Il giudice rel. est.
Dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente dr.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1227/2022 R. G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1977 rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Natale Vinci, giusta mandato in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Policoro (MT), alla via Medaglia d'Oro Sinisi n.43 ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Sinni (Pz) il 18.04.1967, rappresentato e difeso dall'avv. ET Infantino in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lagonegro, alla Via degli Eucalipti n. 12 resistente avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025
c.p.c..
pagina 1 di 10 Conclusioni del PM: in data 10.02.2025 il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2022, ha premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 1.07.2000 in Tursi Controparte_1
(Mt), dal quale sono nati tre figli, ET il 20.03.2001 a Chiaromonte (PZ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, l'1.10.2004 a Potenza e il 2.03.2010 a Salerno;
Per_1 Per_2
che con decreto n. cron. 111/2022 del 2.03.2022 (dep. il 3.03.2022), nel giudizio iscritto al n. 904/2021, il Tribunale di Lagonegro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui alla convenzione depositata il 2.02.2022, in seguito alla quale le parti non si sono più riconciliate;
che, a oggi, i rapporti tra le minori e ciascun genitore sono così disciplinati: “Le figlie minori e rimangono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sulle minori, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori… I tempi di frequentazione delle minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre dovrà tenerle con sé: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 15:30 sino alle ore 21:30 della domenica immediatamente successiva, due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15:30 alle ore 21:30, specificandosi che eventuali variazioni saranno concordate di volta in volta fra le parti, direttamente anche per le vie brevi (telefonicamente). Durante le vacanze natalizie sette giorni consecutivi alternando, di anno in anno con la madre, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre, con pernotto per ogni giorno, e quello compreso tra 31 dicembre e il 6 gennaio, con pernotto per ogni giorno, durante le vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorreranno con ciascun genitore il periodo compreso tra il Venerdì Santo, dalle ore 10:00 alle ore 21:30 del Lunedì dell'Angelo, con pernotto per ogni giorno, durante le vacanze estive, ciascun genitore, dandone comunicazione all'altro entro il giorno 15 del mese, trascorrerà con i minori 15 giorni consecutivi”; che la prelevante collocazione delle minori presso la madre giustifica l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
che l'accordo di separazione ha stabilito a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 400,00 a CP_1
titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dette statuizioni possono essere confermate anche in sede divorzile;
che il resistente è titolare dell'attività commerciale Royalcasa in Francavilla in Sinni (PZ), con un reddito di euro 1.500,00 mensile,
pagina 2 di 10 mentre la ricorrente è disoccupata e priva di reddito.
Tanto premesso, ha chiesto al Presidente del Tribunale di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti e ha rassegnato le seguenti conclusioni:“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti con ogni conseguente annotazione nei pubblici registri;
2) Affidare le minori, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione, in favore della stessa, dell'immobile costituente la casa coniugale. 4) Stabilire che il signor tenga con sé le minori CP_1
uniformandosi ai tempi di frequentazione già dettati in ambito separativo. 5) Stabilire che il padre, a titolo di mantenimento delle minori, versi, in favore della OR , l'importo Pt_1
mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 6) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro
7) Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria di costituzione depositata il 16.01.2023 si è costituito il quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , ha dedotto che la IG Parte_1
in data 1.10.2022 ha raggiunto al maggiore età e si è trasferita da tre mesi a Policoro Per_1
(MT) e, pertanto, la somma di euro 200,00 prevista a titolo di mantenimento dovrà essere versata direttamente a anche per espressa sua richiesta;
che per quanto riguarda la minore Per_1 Per_2
il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con provvedimento del 13 ottobre 2022, depositato il
27.10.2022, nel giudizio iscritto al n. 485/2020 R.G., ha disposto la collocazione della minore presso gli zii paterni, residenti in [...]in Sinni e, quindi, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento e le eventuali spese straordinarie in favore di dovranno essere versate alla Per_2
famiglia ove è collocata la minore e non alla madre;
che l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del resistente, a non si giustifica in quanto entrambe le figlie Parte_1
non vivono con la madre;
che, infine, il percepisce un reddito inferiore a quello indicato CP_1
dalla ricorrente.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) stabilire che casa coniugale sita in Francavilla Sul Sinni alla via Roma 95, venga assegnata al signor per le motivazioni Controparte_1
innanzi esplicitate;
3) disporre, sin dal prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo
pagina 3 di 10 mantenimento per la IG maggiorenne sia versata direttamente alla stessa, Parte_2
così anche le eventuali spese straordinarie;
4) disporre, sin dalla prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo mantenimento per la IG (e le eventuali spese Persona_3
straordinarie), non sia più versata alla OR , pertanto autorizzare il Parte_1 versamento di € 200.00 alla famiglia ove è collocata la minore o stabilire qualunque altra modalità che sarà ritenuta idonea. 5) Autorizzazione al rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio; Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza di prima comparizione del 18.01.2023, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente ha confermato i provvedimenti contenuti nel giudizio di separazione, con prosieguo davanti al giudice istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 23.01.2023, si è riportata alle Parte_1 conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e ha dedotto che la IG , benché Per_1
maggiorenne, non è ancora autonoma sotto il profilo economico e continua a vivere stabilmente in Francavilla in Sinni (Pz), con la madre presso la casa familiare opponendosi, altresì, alla richiesta di di corrispondere direttamente a la somma di Controparte_1 Per_1
euro 200.00 a titolo di mantenimento;
per quanto riguarda l'altra IG, minorenne, ha Per_3
precisato che trascorre tutte le domeniche con la madre e durante la settimana trattenendosi presso la casa coniugale, ove consuma il pranzo, sino al tardo pomeriggio e facendo rientro a casa degli zii intorno alle 19.00; che essendo disoccupata e priva di entrate economiche, il mantenimento in favore della IG è necessario per far fronte alle spese per il tempo in cui Per_3
la minore vive con ella presso la casa familiare e la mancanza della casa la costringerebbe ad andare presso quella dei suoi genitori in Tursi (Mt), allontanandosi dalla IG . Per_3
Con memoria di costituzione ex art. 709 c.p.c. depositata il 12.02.2023, Controparte_1
ha insistito affinché la somma di euro 200,00, a titolo di mantenimento, sia versata
[...]
direttamente a , maggiorenne e trasferita a Policoro (Mt); mentre la somma di euro Per_1
200,00, a titolo di mantenimento della minore non sia versata a Per_2 Parte_1
ma alla famiglia ove la minore è collocata, con conseguente assegnazione della casa coniugale al resistente, quale proprietario in virtù di atto di donazione dei genitori.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) stabilire che casa coniugale sita in Francavilla Sul Sinni alla via Roma
pagina 4 di 10 95, venga assegnata al signor per le motivazioni innanzi esplicitate;
Controparte_1
3) disporre, sin dal prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo mantenimento per la IG maggiorenne sia versata direttamente alla stessa, così anche le Parte_2
eventuali spese straordinarie;
4) disporre, sin dalla prima udienza, che la somma di € 200.00 prevista a titolo mantenimento per la IG (e le eventuali spese straordinarie), Persona_3
non sia più versata alla OR , pertanto autorizzare il versamento di € Parte_1
200.00 alla famiglia ove è collocata la minore o stabilire qualunque altra modalità che sarà ritenuta idonea. 5) Autorizzazione al rilascio di passaporto e carta di identità valida per
l'espatrio; Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con provvedimento del 15.09.2023, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.09.2023, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 18.01.2023, è stato disposto che entrambi i genitori versino euro 200,00, entro il 28 di ogni mese, in favore degli zii paterni presso i quali è collocata la IG minore in forza del provvedimento del Tribunale per i Minorenni Per_2
di Potenza, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
All'udienza del 9.10.2023 le parti sono comparse personalmente e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, già depositato telematicamente, esibito e sottoscritto alla medesima udienza.
L'accordo prevede le seguenti condizioni:
1) Confermare le statuizioni di cui al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 13 ottobre 2022 in punto di affidamento e collocazione della minore nonché le odierne Per_2
modalità dei rapporti di frequentazione tra le stessa e ciascun genitore.
2) Il padre, dal mese di ottobre dell'anno 2023, provvederà al mantenimento della minore Per_2
versando, entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 in favore dei signori
e , zii paterni della minore e presso cui la stessa è Controparte_2 Controparte_3
collocata in forza del richiamato provvedimento del Tribunale per i Minorenni. La madre contribuirà al mantenimento della IG in forma diretta, soddisfacendo i bisogni materiali Per_2
della stessa nei tempi di frequentazione di sua spettanza.
3) Il padre, con il consenso espresso della OR , dal mese di ottobre dell'anno 2023, Pt_1
provvederà al mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autonoma, versando, direttamente in favore della stessa, entro il giorno 28 di ogni mese,
pagina 5 di 10 l'importo di Euro 200,00.
4) Ciascuno dei genitori provvederà a corrispondere, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie che, di volta in volta, si renderanno necessarie per le figlie.
5) La OR , entro e non oltre la data del 10 aprile 2024, provvederà a rilasciare, in Pt_1 favore del signor che ne è esclusivo proprietario, l'immobile costituente la casa CP_1
coniugale, sita in Francavilla in Sinni (PZ), via Roma, 95, a lei allo stato assegnato.
6) La OR , nel momento del rilascio della casa coniugale, porterà con sé gli arredi Pt_1
tutti del vano soggiorno.
Alla medesima udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione senza i termini ex art
190 c.p.c. su richiesta espressa delle parti costituite.
Il P.M. in data 12.10.2023 (dep. 13.10.2023) ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Con ordinanza del 31.10.2023, resa a scioglimento della riserva in decisione assunta all'udienza del 9.10.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo con delega ai Servizi Sociali del Comune di
Francavilla in Sinni di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulla minore e sulle relazioni della minore sia con Persona_4
i genitori sia con gli zii paterni presso i quali è collocata riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, con particolare riferimento all'affidamento della prole e alle determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori, oltre a svolgere una indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione familiare.
In data 06.02.2024 i servizi Sociali del Comune di Francavilla in Sinni hanno depositato la relazione in ordine all'indagine psico-sociale eseguita nei riguardi del nucleo familiare – Per_5
e della minore Pt_1 Per_2
Con ordinanza del 28.02.2024, resa a scioglimento dell'udienza del 19.02.2024, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i Servizi Sociali del Comune di Francavilla in Sinni sono stati invitati a continuare il monitoraggio fornendo maggiori notizie sulle condizioni della minore anche con riguardo al rapporto con i genitori e disposto l'ascolto della minore. Per_2
In data 11.06.2024 i servizi Sociali del Comune di Francavilla in Sinni hanno depositato la relazione di aggiornamento.
All'udienza del 12.11.2024 è stata ascoltata la minore la quale ha dichiarato: “Attualmente Per_2
vivo a casa dei miei zii paterni in via Palestro, con zio, zia e mia cugina. Le cose vanno bene. Mi trovo bene. Vedo mamma il sabato e la domenica vado da papà. Gli incontri con i miei genitori
pagina 6 di 10 vanno bene. Ho iniziato a fare il corso da arbitro di allenatore da calcio che mi piace molto. A scuola va bene ho la media dell'8. Siamo 8 in classe. Frequento l'istituto per la sanità e
l'assistenza sociale di che mi piace molto Quando vedo mamma ci vediamo a casa sua Per_6
dove mangiamo e a volte andiamo a trovare i parenti a Tursi o a fare qualche passeggiata. PA lo vedo la domenica. Andiamo in giro o alle partite. Lui mi ha trasmesso la passione per il calcio. Sono venuta in tribunale con mamma e papà che hanno un rapporto abbastanza sereno allo stato. I miei fratelli vivono, a Scanzano, e mio fratello ET a Francavilla con Per_1
papà. Allo stato sto bene e voglio continuare a vivere con i miei zii. Il 6 dicembre devo fare
l'esame da arbitro”.
Con ordinanza del 20.01.2025, resa all'esito dell'udienza del 13.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinunzia dei difensori, con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 10.02.2025 nulla ha opposto.
2. Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. cron. 111/2022 dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento iscritto al n. 940/2021 R.G., previa comparizione di entrambi i coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale all'udienza del 2.02.2022.
Si è pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre l'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi dinanzi al Presidente), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio depositato e sottoscritto all'udienza del 9.10.2023.
Le parti all'udienza del 13.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, si sono riportati al pagina 7 di 10 detto accordo chiedendone l'accoglimento.
L'accordo prevede testualmente quanto segue:
1) Confermare le statuizioni di cui al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 13 ottobre 2022 in punto di affidamento e collocazione della minore nonché le odierne Per_2
modalità dei rapporti di frequentazione tra le stessa e ciascun genitore.
2) Il padre, dal mese di ottobre dell'anno 2023, provvederà al mantenimento della minore Per_2
versando, entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00 in favore dei signori
e , zii paterni della minore e presso cui la stessa è Controparte_2 Controparte_3
collocata in forza del richiamato provvedimento del Tribunale per i Minorenni. La madre contribuirà al mantenimento della IG in forma diretta, soddisfacendo i bisogni materiali Per_2
della stessa nei tempi di frequentazione di sua spettanza.
3) Il padre, con il consenso espresso della OR , dal mese di ottobre dell'anno 2023, Pt_1
provvederà al mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autonoma, versando, direttamente in favore della stessa, entro il giorno 28 di ogni mese,
l'importo di Euro 200,00.
4) Ciascuno dei genitori provvederà a corrispondere, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie che, di volta in volta, si renderanno necessarie per le figlie.
5) La OR , entro e non oltre la data del 10 aprile 2024, provvederà a rilasciare, in Pt_1 favore del signor che ne è esclusivo proprietario, l'immobile costituente la casa CP_1
coniugale, sita in Francavilla in Sinni (PZ), via Roma, 95, a lei allo stato assegnato.
6) La OR , nel momento del rilascio della casa coniugale, porterà con sé gli arredi Pt_1
tutti del vano soggiorno.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento e collocamento della IG minore e assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Ebbene il Collegio osserva che la minore ascoltata all'udienza de 12.11.2024, ha dato atto del rapporto abbastanza Per_2
sereno tra i genitori e ha dichiarato di voler continuare a vivere con gli zii paterni. Inoltre i
Servizi Sociali con la relazione del 22.01.2024 hanno esposto di non rilevare criticità attuale in ordine alla crescita di che sembra motivata nel percorso di studi e più matura rispetto al Per_2
passato. Per tali motivi il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti pagina 8 di 10 con riferimento alla minore che ha manifestato la volontà di restare a vivere con gli zii Per_2
paterni.
In definitiva i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore nonché della IG maggiorenne e non autosufficiente economicamente Per_2
e pertanto il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione nei limiti di Per_1
cui al dispositivo.
Per quanto attiene gli incontri della minore con il padre e la madre il Tribunale ritiene che Per_2
in considerazione dell'età della ragazza, questa possa incontrare il padre e la madre tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità dei genitori non conviventi che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, Per_2
potrà vedere e stare con la madre il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e il padre la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Tursi (Mt) il 1.07.2000 tra , nato a Controparte_1
Francavilla in Sinni (PZ) il 18.04.1967 e , nata a Parte_1
Policoro (MT) il 12.07.1977;
2) dispone l'affido condiviso della minore con collocazione Persona_4
prevalente presso il domicilio degli zii paterni, e Controparte_2 CP_3
regolando il regime di visita e di incontri con i genitori secondo le modalità
[...]
indicate in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 28 di Controparte_1
ogni mese, in favore degli zii paterni, e , presso Controparte_2 Controparte_3
i quali la minore è collocata, l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della minore assegno soggetto a rivalutazione annuale secondo Per_2
gli indici ISTAT-F.O.I.;
4) dispone che la madre provveda al mantenimento della minore Parte_1
pagina 9 di 10 secondo gli accordi delle parti riportati in parte motiva;
Per_2
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 28 di Controparte_1
ogni mese, in favore della IG l'assegno di euro 200,00 a titolo di Parte_2
mantenimento, assegno soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
F.O.I.;
6) pone al 50% a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per le figlie e Per_2
Parte_2
7) prende atto delle ulteriori condizioni;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tursi (MT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 17.02.2025
Il giudice rel. est.
Dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente dr.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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