Articolo 4 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 gennaio 1987
Art. 4. 1. L' articolo 7 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente articolo 6, commi primo, secondo, terzo e quinto, e' ammessa una quantita' di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente articolo 5, sesto comma.
Per i prodotti tessili di cui al comma precedente e' ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformita' all'articolo 6, commi secondo e terzo, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente articolo 5, comma quinto.
In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente e' quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.
Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o piu' fibre indicate nell'etichetta.
Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformita' dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987