Art. 14.
I reati puniti dalla presente legge potranno essere provati nei modi e per mezzo degli ufficiali indicati nel Codice di precedura penale e in quello per la marina mercantile.
Allorche' gli uffiziali comandanti navi da guerra o navi designate a questo fine da uno dagli Stati che presero parte alla Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, o posteriormente vi aderirono, hanno ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla Convenzione stessa, potranno esigere dal capitano o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di essa. Di tale esibizione si dovra' subito prendere nota sui detti documenti.
Inoltre i mentovati uffiziali potranno compilare processi verbali per accertare la susistenza del reato, qualunque sia la nazionalita' della nave su cui fu commesso. I verbali saranno compilati, giusta le forme e nella lingua del paese al quale appartiene l'uffiziale che li compila. Gl'imputati ed i testimoni potranno nella loro lingua aggiungere o farvi aggiungere tutte le spiegazioni che crederanno utili apponendovi la propria soscrizione.
Questi verbali compilati da comandanti nazionali avranno in giudizio piena fede sino alla iscrizione in falso, e sino a prova contraria, quando siano stati compilati da uffiziali e comandanti navi straniere.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
I reati puniti dalla presente legge potranno essere provati nei modi e per mezzo degli ufficiali indicati nel Codice di precedura penale e in quello per la marina mercantile.
Allorche' gli uffiziali comandanti navi da guerra o navi designate a questo fine da uno dagli Stati che presero parte alla Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, o posteriormente vi aderirono, hanno ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla Convenzione stessa, potranno esigere dal capitano o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di essa. Di tale esibizione si dovra' subito prendere nota sui detti documenti.
Inoltre i mentovati uffiziali potranno compilare processi verbali per accertare la susistenza del reato, qualunque sia la nazionalita' della nave su cui fu commesso. I verbali saranno compilati, giusta le forme e nella lingua del paese al quale appartiene l'uffiziale che li compila. Gl'imputati ed i testimoni potranno nella loro lingua aggiungere o farvi aggiungere tutte le spiegazioni che crederanno utili apponendovi la propria soscrizione.
Questi verbali compilati da comandanti nazionali avranno in giudizio piena fede sino alla iscrizione in falso, e sino a prova contraria, quando siano stati compilati da uffiziali e comandanti navi straniere.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".