Art. 11.
Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell' art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 . Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669 , all' articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e all' articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250 , sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell' art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 . Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669 , all' articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e all' articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250 , sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".